SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4315 2025 – N. R.G. 00002694 2023 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VENEZIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. NOME COGNOME giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA, nella controversia iscritta al n. 2694 degli affari contenziosi civili per l’anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 17.02.2023
da
-AVV. (c.f. ), in qualità di amministratrice di sostegno di (c.f. ), elettivamente domiciliata in Conselve (PD), INDIRIZZO presso lo Studio dell’avv. NOME COGNOME (pec , la quale la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all’atto di citazione introdu ttivo del giudizio; C.F. C.F.
(parte attrice)
contro
-(c.f. ) e (c.f. ), elettivamente domiciliati in Venezia -Mestre (VE), INDIRIZZO presso lo Studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME (pec del Foro di Treviso, il quale li rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta; P. C.F.
(parte convenuta)
In punto: lesione personale
Conclusioni:
per parte attrice: ‘ IN INDIRIZZO
-RIGETTARE l’eccepita carenza di poteri rappresentativi in capo all’Avv. quale ADS della Sig.ra alla luce della documentazione dimessa in atti;
-RIGETTARE l’eccepita inapplicabilità della legislazione italiana essendo la Sig.ra regolarmente residente in Italia e percettore di reddito (dapprima lavoratrice dipendente e ora pensione di invalidità/handicap a seguito del ricovero in struttura italiana da oltre 7 anni) ed essendo il sinistro avvenuto in Italia tra veicoli immatricolati in
Italia;
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità esclusiva del , proprietario della vettura Citroen Xsara Picasso tg. CODICE_FISCALE nella causazione del sinistro occorso lungo l’Autostrada A4, all’altezza del km 386+800, careggiata ovest, nel Comune di Salzano (VE) in data 19.11.2016, a seguito del quale l’odierna attrice riportava gravissime lesioni personali;e per l’effetto,
CONDANNARE i convenuti, società in persona del legale rappresentante pro tempore, e Sig. , in solido tra loro, al risarcimento, anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra , nessuno escluso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: biologico, morale, esistenziale e patrimoniale) come meglio specificato nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 1.896. 391,79, ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 C.d.A., ovvero quella maggiore o minore somma, che in corso di causa dovesse risultare accertata come dovuta a seguito degli espletandi mezza istruttori; nonché,
CONDANNARE i convenuti, società in persona del legale rappresentante pro tempore, e Sig. , in solido tra loro, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme di cui sopra, anche secondo i criteri della sentenza della Suprema Corte n. 1712 del 1995 dal sinistro al saldo.
INDIRIZZO IN INDIRIZZO
Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale:
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità prevalente e maggioritaria del
, proprietario della vettura Citroen Xsara Picasso tg. CODICE_FISCALE nella causazione del sinistro occorso lungo l’Autostrada A4, all’altezza del km 386+800, careggiata ovest, nel Comune di Salzano (VE) in data 19.11.2016, a seguito del quale l’odierna attrice riportava gravissime lesioni personali; e per l’effetto,
CONDANNARE i convenuti, società in persona del legale rappresentante pro tempore, e Sig. , in solido tra loro, al risarcimento, anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e mater iali patiti dall’odierno attore, come risultanti dalla percentuale di responsabilità accertata in capo al conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro; nonché
CONDANNARE i convenuti, società in persona del legale rappresentante pro tempore, e Sig. , in solido tra loro, al risarcimento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme di cui sopra, anche secondo i criteri della sentenza della Suprema Corte n. 1712 del 1995 dal sinistro al saldo.
INDIRIZZO IN INDIRIZZO
Nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile accertare il grado di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro:
accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e paritaria, ai sensi del principio generale stabilito ex art. 2054, comma 2, c.c., del SIG. , proprietario della vettura Citroen Xsara Picasso tg. CODICE_FISCALE nella causazione del sinistro o ccorso lungo l’Autostrada A4, all’altezza del km 386+800, careggiata ovest, nel Comune di Salzano (VE) in data 19.11.2016, a seguito del quale l’odierna attrice riportava gravissime lesioni personali; e per l’effetto,
CONDANNARE i convenuti, società in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni biologici, morali, esistenziali, patrimoniali e materiali tutti patiti dall’odierno attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, in ragione della responsabilità concorrente e paritaria in capo ai conducenti coinvolti nella causazione del sinistro; nonché
CONDANNARE i convenuti, società in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al risarcimento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme di cui sopra, anche secondo i criteri della sentenza della Suprema Corte n. 1712 del 1995 dal sinistro al saldo.
IN OGNI CASO:
CONDANNARE i convenuti, società in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese ed i compensi di lite, ivi comprese le eventuali spese di CTU e CTP e quelle relative alla fase stragiudiziale, da distrarsi a favore del procuratore antistatario tenendo conto dell’ammontare delle somme riconosciute come dovute (CASS. 5.1.2011 N. 226).
IN INDIRIZZO
Per parte convenuta: ‘ nel merito: respingersi le domande attoree, in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza e produzione istruttoria, in ogni caso, escludersi: a) la prova testimoniale capitolata da parte attrice; b) gli ordini di esibizione richiesti da parte attrice; c) la CTU contabile richiesta da quest’ul tima; per le ragioni specificamente illustrate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell’esponente’.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L’avv. ha promosso il presente giudizio quale amministratrice di sostegno della signora al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla beneficiaria in occasione e a causa di inc idente stradale da quest’ultima subito in data 19.11.2016.
Nello specifico, ha riferito che quel giorno, verso le ore 15.00, la signora si trovava a percorrere a bordo della propria vettura Mazda 2 – tg CODICE_FISCALE l’Autostrada A4 ‘Passante di Mestre’ all’altezza del INDIRIZZO, in carreggiata Ovest nel territ orio del Comune di Salzano (VE), quando, mentre si trovava all’interno della corsia di sorpasso, per circostanze allo stato sconosciute ma da ricondurre ad una probabile avaria di tipo meccanico, andava ad urtare con la ruota anteriore sinistra contro il new jersey in cemento posto sul margine sinistro.
All’esito dell’urto, di lieve entità, la ruota anteriore sinistra della vettura si staccava dal semiasse anteriore proseguendo la marcia in fase di autonomo rotolamento e veniva inseguito rinvenuta con il cerchione spezzato.
La vettura, a quel punto ingovernabile, proseguiva la sua marcia per inerzia, sollevando scintille per effetto dello scarrocciamento e si arrestava dopo circa 250 metri all’interno della medesima corsia di sorpasso.
A quel punto, la conducente scendeva dal mezzo dal lato del conducente, nel probabile estremo tentativo di mettere in sicurezza se stessa dalle fiamme sprigionatesi dal veicolo e dagli altri utenti della strada, ma non faceva neppure in tempo a scendere dal mezzo che veniva investita dalla vettura Citroen Xsara Picasso tg. CODICE_FISCALE -assicurata per la r.c.a. con la Compagnia
-e condotta nel frangente dal proprietario, sig. . In particolare, il Sig. sopraggiungeva lungo la corsia di sorpasso e, pur avendo notato la vettura in panne ferma sulla carreggiata, non riusciva ad arrestare la marcia del proprio veicolo, andando ad impattare contro l’attrice che, appena scesa, s i trovava in piedi a fianco della portiera lato conducente e veniva pertanto investita.
L’urto era devastante e la Sig.ra , catapultata sul cofano e poi scaraventata a terra, riportava lesioni personali apparse fin da subito gravissime, tanto che l’elisoccorso atterrava direttamente sulla carreggiata autostradale in ragione dell’estrema gravità delle medesime.
Sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Venezia, i quali provvedevano all’immediata chiusura del tratto autostradale onde consentire i soccorsi e provvedevano in seguito ai rilievi del caso, successivamente trasfusi nel rapporto di incidente versato in atti dal quale emerge
la ricostruzione della dinamica come sopra descritta, confermata agli agenti dallo stesso conducente della vettura antagonista, oltre che da teste oculare, sig.
La Sig.ra , tramite elisoccorso, veniva immediatamente trasportata in codice rosso presso il vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’INDIRIZZO di Mestre ove giungeva per ‘politrauma della strada, stato comatoso’ e sottoposta agli interventi chirurgici ed alle cure mediche dettagliatamente descritte in atto di citazione.
In data 15.12.2016, la Sig.ra veniva trasferita presso l’U.O. di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Ravenna con diagnosi all’ingresso di ‘stato vegetativo in esiti di politrauma della strada’ e, successivamente, presso il Reparto di Neurologia del medesimo nosocomio ove rimaneva dal 17.12.2016 al 25.01.2017.
In data 24.01.2017 la Sig.ra veniva trasferita presso il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa del medesimo nosocomio.
Ancora all’esito della successiva visita fisiatrica del 4.04.2017 si evidenziava ‘persiste condizione neurologica di stato vegetativo. …’.
In data 22.06.2017 la Sig.ra veniva trasferita al Reparto di Lungodegenza dell’Ospedale di Lugo di Ravenna ove rimaneva ricoverata sino al 27.08.2018 e da qui dimessa con diagnosi di ‘stato vegetativo secondario a severo trauma cranico (infortunio stradale) decubito sacrale con interessamento del coccige e della V vertebra sacrale. Paziente KPC+’.
In data 27.08.2018 la Sig.ra veniva dimessa dal predetto Reparto di Lungodegenza dell’Ospedale di Lugo di Ravenna e trasferita presso la Struttura di Castebolognese che tutt’oggi la ospita.
Nelle more, veniva attivata dagli organi competenti della Struttura Sanitaria la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, attualmente nella persona dell’avv. la quale, ottenuta la necessaria autorizzazione in tal senso, provvedeva a conferire mandato all’avv. NOME COGNOME al fine di chiedere il risarcimento dei danni a favore della povera Sig.ra a seguito e per effetto del sinistro di cui trattasi.
In data 13.06.2022, la Sig.ra veniva sottoposta ad indagine medico legale, a cura del Dott.
, il quale, visitata l’attrice, accertava a carico della medesima ‘uno stato vegetativo persistente’ da identificarsi in una ‘condizione cronic a per cui è conservata la capacità di mantenere la pressione arteriosa, la respirazione, la funzione cardiaca, ma non c’è alcuna funzione cognitiva. Le funzioni bulbari ed ipotalamiche rimangono intatte per supportare l’attività cardiorespiratoria e le funzioni autonomiche, e sono sufficienti per la sopravvivenza se vi sono un adeguato supporto medico e cure infermieristiche. La corteccia è gravemente danneggiata (eliminando la funzione cognitiva), ma la sostanza reticolare ascendente rimane funzionale (rendendo possibile la vigilanza).
Riflessi del mesencefalo o del ponte possono o meno essere presenti. I pazienti non hanno consapevolezza di sé e interagiscono con l’ambiente solo attraverso riflessi. Un’attività epilettica può essere presente, ma non clinicamente evidente. Tradizionalmente uno stato vegetativo che dura > 1 mese è considerato uno stato vegetativo persistente’.
Per quanto concerne l’individuazione del nesso di causa ‘il criterio di idoneità lesiva deve ritenersi soddisfatto, tenuto debito conto della dinamica traumatica seguita dall’investimento con successivo caricamento e proiezione al suolo. Vi è inoltre corrispondenza tra le sedi con riguardo al criterio topografico, senza soluzione di continuo fra la sintomatologia riferita ai sanitari del pronto soccorso dell’Angelo di Mestre dove l’odierna perizianda venne visitata (criterio cronologico) sottoposta a plurimi accertamenti di diagnostica per immagini, ricoverata per essere sottoposta a duplice intervento neurochirurgico e successivo stato vegetativo, con conseguente ricovero presso la struttura di lungodegenza (criterio di continuità fenomenologica). (…) Il co mplesso lesivo riportato dalla Sig.ra nell’occorso non solo è suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo, ma è stato clinicamente e strumentalmente accertato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Angelo d Mestre’.
Il Consulente attoreo individuava dunque a carico dell’odierna attrice un danno permanente stimabile nella misura del 100% identificabile negli ‘esiti di traumatismo cranico fratturativo con frattura a più linee della rocca di destra, estesa a basa cranica, clivus, condilo occipitale destro ed al parietale omolaterale con distacco di piccola scheggia ossea del temporale. Falda di ematoma extraassiale destra, prevalentemente subdurale, fronto-temporotentoriale associata a piccole iperdensità ematiche, intraparenchimali cerebellari e temporo-occipitali bilaterali. Piccole bolle di pneumoencefalo in regione sellare- parasellare. Falda subdurale perifalciale destra, sfumata iperdensità ematica subaracnoidea interemisferica ed in alcuni solchi temporooccipito-rcerebellar, sottoposta a duplice intervento neurochirurgico e conseguente stato vegetativo persistente’.
Per quanto attiene alla capacità lavorativa, tenuto conto dell’abolizione pressoché totale dell’integrità psicofisica, risultava in re ipsa la totale incapacità sotto il profilo lavorativo.
Sulla scorta dell’elaborato peritale del Dott. i danni tutti patiti dalla signora sono stati quantificati come segue -in virtù delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021:
-I.P. 100% €1.050.790,00;
-Personalizzazione al 25% € 262.697,50;
-Spese mediche documentate € 18.300,00;
-Danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa (calcolo su triplo pensione sociale) € 564.604,29;
e, pertanto, complessivamente in € 1.896.391,79.
Sussistendo, nel caso in specie, i presupposti per l’applicazione della procedura ex art. 144 D.Lgs. 209/2005, essendo i postumi superiori al 9% di invalidità permanente, l’odierna attrice, come sopra rappresentata, a mezzo del difensore, formulava idonea richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione del responsabile civile in data 9.11.2021
pur a fronte della conclamata responsabilità del proprio assicurato e della tragica situazione in cui versava l’attrice, nulla corrispondeva alla Sig.ra , la quale aveva quindi dovuto introdurre il presente giudizio al fine di vedere riconosciuta la fondatezza delle proprie pretese.
Così ricostruita la vicenda in fatto, in punto di diritto, parte attrice ha dedotto la responsabilità esclusiva del Sig. , conducente del veicolo Citroen Xsara Picasso CODICE_FISCALE, nella causazione del sinistro, con conseguente obbligazione gravante sulla Compagnia di assicurazione convenuta in solido con il sig. proprietario del succitato veicolo, al risarcimento dei danni patiti dall’attrice in seguito al sinistro di cui è causa.
Nel richiamare la dinamica dei fatti, ha sottolineato che, mentre la Sig.ra nulla aveva potuto per evitare il tragico impatto essendo ella appena scesa dal veicolo che sprigionava scintille nel tentativi di mettersi in salvo dalle fiamme, e trovandosi ancora in piedi giusto accanto alla portiera anteriore sinistra della propria vettura, per contro, il aveva avuto la piena percezione della presenza della Sig.ra in piedi accanto al proprio veicolo gravemente danneggiato, ma dichiarava però di non aver potuto spostarsi sulla sinistra per l’ipotetica presenza di altri veicoli in transito e di non aver potuto fare nulla per evitare di investirla.
In via subordinata, ha chiesto applicarsi percentuale di responsabilità maggioritaria e prevalente in capo al Sig. nella causazione del sinistro, con la precisazione che, soltanto in ultima istanza, ove non fosse in alcun modo accertata e/o accertabile la responsabilità nella causazione del sinistro ed il conseguente rispettivo grado di responsabilità dei conducenti, andrà infine applicato il principio generale di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.
In ordine al quantum debeatur , richiamate le sentenze ‘quadro’ di San Martino (Cass. civ., Sez. U, 26972-26973-2697426975/2008), le denominazioni elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e le definizioni di cui agli artt. 139 e 139 del codice delle assicurazioni, ha richiamato l’elaborato peritale redatto dal medico legale Dott. il quale, oltre a confermare il nesso di causalità tra l’evento e le lesioni subite, ha quantificato la lesione subita dall’attrice in un danno permanente nella misura del 100%.
Quanto al danno da sofferenza soggettiva interiore, dedotta la risarcibilità in via autonoma rispetto alla personalizzazione del danno biologico, ai fini della quantificazione di tale voce di danno, ha ritenuto doversi procedere sulla scorta della proporzionalità diretta della gravità della lesione
rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva, richiamando giurisprudenza di legittimità al riguardo, con conseguente richiesta di liquidazione nella misura massima prevista dalla Tabelle Milanesi.
Quanto alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico -relazionali sia a quelli da sofferenza soggettiva, ha evidenziato che il grave trauma subito e le gravissime lesioni che ne sono derivate comportano un danno irreversibile che si riverbera gravemente nella vita personale, di relazione e di lavoro dell’odierna attrice, danno quindi non solo apprezzabile ma meritevole di un adeguato ulteriore risarcimento.
Non poteva nemmeno essere ignorata l’intensa sofferenza interiore patita dalla danneggiata che, giovanissima, si trova oggi in una situazione di coma irreversibile: respira autonomamente, si presenta vigile e cosciente, ma non è in grado di relazionarsi con il mondo esterno, e così, pur essendo in grado di percepire la sofferenza fisica, non era in grado di esplicitarla in alcun modo non avendo alcun controllo del proprio corpo che, in una sorta tragica dicotomia, continua a respirare autonomamente mantenendo le funzioni respiratoria e cardiocircolatoria.
Parte attrice ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito per le spese mediche sopportate, pari complessivamente ad € 18.300.
Ha chiesto, altresì, il ristoro della spesa per la consulenza medico legale ante causam , in quanto necessaria ai fini della valutazione delle conseguenze lesive del sinistro di cui trattasi.
Ha chiesto, infine, il risarcimento del danno derivante dall’annientamento della capacità lavorativa specifica come accertata dal Dott. nel proprio elaborato peritale; posto che l’attrice non potrà mai più ottenere un’occupazione e qualsiasi collocame nto nel mondo del lavoro, considerata l’irreversibilità della sua condizione, è impossibile.
Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, ha precisato di aver utilizzato per il calcolo, in assenza di documentazione reddituale, il triplo della pensione sociale per l’anno 2022 ed il coefficiente stabilito dai quaderni ministeriali del CSM secondo la nota formula: : 100, e dunque =564.604,29.
*
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
In via preliminare, hanno eccepito l’infondatezza delle domande attoree per difetto dei poteri rappresentativi della signora in capo all’Avv.
Al riguardo hanno dedotto come quest’ultima, qualificatasi quale amministratrice di sostegno sig.ra per il risarcimento dei danni da costei subiti in conseguenza dell’incidente stradale
avvenuto il 19.11.2016, in realtà non aveva offerto alcuna prova di tale circostanza.
Ad risultava, quindi, solo quanto le venne comunicato dall’Avv. NOME COGNOME attuale difensore dell’attrice, con raccomandata via p.e.c. in data 29.10.2021, alla quale erano allegati (doc. 3):
un decreto di ‘apertura’ dell’amministrazione di sostegno della signora in data 3.11.2017 emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ravenna, che nominava suo amministratore di sostegno l”Unione della Romagna Faentina Servizi RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente protempore, con facoltà di delegare un proprio dipendente’,
la delibera in data 22.7.2021 del consiglio di amministrazione dell’
con la quale questo (dopo aver richiamato un ‘contratto di servizio’ stipulato con l’Unione della Romagna Faentina Servizi Sociali avente ad oggetto, fra l’altro, l’attribuzione alla stessa ‘delle amministrazioni di sostegno per le quali il Giudice Delegato abbia nominato amministratore l’Unione della Romagna Faentina’) deliberava di ‘affidare… l’incarico relativo al servizio di Amministratore di sostegno’ della signora ‘all’Avvocato NOME COGNOME… dal 01.08.2021 al 30.06.2024′;
una procura alle liti rilasciata dall”Avv. del foro di Faenza… in qualità di amministratore di sostegno di ‘ all”Avv. NOME COGNOME l’incarico di ‘rappresentarlo/a e difenderlo/a in ogni stato e grado, anche d’ap pello, del presente giudizio, ivi compresa la fase dell’esecuzione e di opposizione, incardinato nei confronti di
davanti al Tribunale di Venezia’.
Sulla base di tale documentazione, emergeva l’inesistenza dei poteri rappresentativi della signora
in capo all’Avv.
Parte convenuta ha, poi, richiamato il quarto comma dell’art. 408 c.c. il quale consente al giudice tutelare di nominare Amministratore di sostegno anche ‘uno dei soggetti di cui al titolo II’ del primo libro del Codice civile, e cioè una persona giuridica.
La norma precisa che, in tal caso, ‘tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo’ competono al ‘legale rappresentante’ della persona giudica nominata e che ‘questi ha facoltà di delegare’ tali poteri ad altri ‘con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare’.
Ciò posto, ha dedotto che la delega dei suddetti poteri all’Avv. non è avvenuta con le modalità previste dall’art. 408 c.p.c. e dal decreto in data 3.11.2017 del Giudice Tutelare del Tribunale di Ravenna.
In primo luogo, questi ha nominato Amministratore di sostegno un ente pubblico, e cioè l”Unione della Romagna RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, e cioè del
‘Dirigente pro -tempore’, attribuendogli la facoltà di delega consentita dal citato art. 408 c.c., ma solo in favore ‘un proprio dipendente’, e cioè di un dipendente della predetta ‘Unione’.
Ciò posto, ha rilevato che l’Avv. non è un dipendente dell’Unione della Romagna Faentina -Servizi sociali, bensì un avvocato iscritto all’albo di Faenza, e cioè del libero Foro, ragion per cui già solo per questo aspetto la sua nomina esorbita dai limiti posti dal predetto decreto del Giudice tutelare e risultava, quindi, inesistente ai fini dell’attribuzione dei poteri e delle facoltà inerenti all’ufficio di Amministratore di sostegno così come definiti dal predetto decreto del giudice tutelare.
In secondo luogo, ha rilevato che la nomina dell’Avv. non promanava dal soggetto legittimato in virtù del medesimo decreto (e dello stesso quarto comma del citato art. 408 c.c.), e cioè dal legale rappresentante dell’ente designato quale Amministratore di sostegno (in concreto, nel caso specifico: il Dirigente pro -tempore dell’Unione della Romagna Faentina RAGIONE_SOCIALE), ma risultava effettuata dal consiglio di amministrazione dell’
Quindi, non solo da un organo collegiale diverso da quello unipersonale che il decreto del Giudice Tutelare legittimava a delegare i poteri e le facoltà dell’Amministratore di sostegno, ciò che sarebbe, di pe sé solo, a far ritenere inesistente la delega i n favore dell’avv. ma il predetto organo collegiale apparteneva addirittura ad un ente diverso da quello che il Giudice Tutelare aveva nominato Amministratore di sostegno.
In proposito, se era rispondente al vero che nella citata delibera in data 22.7.2021 del consiglio di amministrazione dell (doc. 3) si legge che quest’ultima aveva stipulato un ‘contratto di servizio’ con l’Unione della Romagna Faentina -Servizi sociali e che, in virtù di tale contratto (che peraltro non è stato prodotto in atti dall’attrice), quest’ultima avrebbe trasferito all precitata le funzioni attinenti alle ‘amministrazioni di sostegn o per le quali il Giudice Delegato abbia nominato amministratore l’Unione della Romagna Faentina’, era altrettanto vero che tale trasferimento doveva ritenersi privo di qualsiasi effetto giuridico, avendo ad oggetto poteri e facoltà di natura pubblicistica di natura ‘personale’ (quelle attinenti alla funzione di Amministratore di sostegno), come tali indisponibili, se non nei limiti del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li aveva conferiti. Part
Infatti, il ‘Direttore pro -tempore’ dell’Unione della Romagna Faentina RAGIONE_SOCIALE era stato facoltizzato dal suddetto decreto di nomina a delegare tali poteri e facoltà, inerenti alla funzione di Amministratore di sostegno della signora , esclusivamente in favore di ‘un dipendente’ della medesima Unione, e non a trasferirli addirittura ad un’altra persona giuridica, quale era l summenzionata. Part
Tale trasferimento o delega di poteri, quale si sarebbe voluta attuare col predetto ‘contratto di servizio’, risulta perciò improduttiva di qualsiasi effetto giuridico, perché esorbitante dai limiti posti dal decreto di nomina del Giudice Tutelare.
Per di più, il medesimo trasferimento era vietato dal principio generale dell’ordinamento, secondo il quale delegata potestas delegari non potest , applicabile al caso in esame, poiché, come detto, il Giudice Tutelare aveva ben delimitato la facoltà di delega con riguardo alle sole persone fisiche che, per di più, fossero ‘dipendenti’ dell’ente nominato.
Oltre a ciò, non era nemmeno dato sapere chi avrebbe stipulato, per conto dell’Unione della Romagna Faentina -Servizi sociali, l’anzidetto ‘contratto di servizio’. E cioè se il Dirigente pro -tempore del detto ente pubblico, che era l’unico soggetto legitt imato ad esercitare il potere di delega, o da altri e diversi soggetti, a ciò non legittimati.
Ne conseguiva, pertanto, l’inesistenza della delega delle funzioni di Amministratore di sostegno della signora NOME
Sotto altro profilo, ha dedotto non esservi nemmeno prova che l’atto di attribuzione dell’anzidetta delega all’Avv. e cioè la citata delibera del consiglio di amministrazione
dell’ sia stato ‘depositato presso
l’ufficio del giudice tutelare competente’, come dispone il quarto comma dell’art. 408 c.c.
Trattandosi di un adempimento che ha efficacia costitutiva, in mancanza di prova al riguardo, il valido esercizio dei poteri di delega, per questo ulteriore aspetto, non risultava dimostrato.
Da ultimo, ha osservato che, precedentemente alla citata richiesta di risarcimento inviata dall’Avv. COGNOME a nome dell’Avv. in data 3 luglio 2020, aveva ricevuto dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona un’altra richie sta risarcitoria per conto del signor
procuratore speciale di padre di , che era stato nominato suo tutore dalle Autorità della Repubblica di Serbia.
Questi aveva fatto pervenire all’esponente:
-una ‘decisione’ di ‘nomina per il tutore temporaneo per ‘ pronunciata il 27.6.2017 dal Centro per il lavoro sociale di Backa Palanka ‘passata in giudicato il 27.10.2017’, in lingua serba con traduzione italiana asseverata, che, per l’appunto , nominava tutore della signora il padre di NOME;
-l’anzidetta procura speciale in lingua serba, con traduzione asseverata in lingua italiana, rilasciata da quest’ultimo al signor
-l’estratto di nascita di ;
-fotocopia della sua carta d’identità rilasciata dal Comune di Faenza, dalla quale costei risultava essere di nazionalità serba.
I convenuti hanno quindi osservato che il provvedimento di nomina di un tutore alla signora , nella persona del padre da parte delle Autorità serbe e del 27.6.2017 e, quindi, anteriore al decreto di nomina dell’Amministratore di sostegn o del Tribunale di Ravenna, pronunciato solo il 3.11.2017.
E cioè quando, fra l’altro, a quanto si legge nel citato provvedimento serbo, questo era anche già passato in giudicato.
Ne conseguiva che si era in presenza di due diversi provvedimenti di protezione della stessa persona incapace, uno dei quali pronunciato dalle autorità dello Stato dell’incapace stesso, secondo la legge nazionale di tale Stato e l’altro pronunciato invece dal giudice tutelare italiano, in data successiva al passaggio in giudicato del primo.
La stessa si era trovata di fronte a due richieste di risarcimento, entrambe formulate per conto della signora , una del procuratore del tutore serbo e l’altra dell’amministratore di sostegno italiano.
Doveva, quindi, ritenersi invalida la nomina di un Amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare italiano in presenza di un tutore già validamente nominato dalle Autorità serbe.
Al riguardo, poiché la signora è cittadina della Repubblica di Serbia, ha richiamato quanto dispone l’art. 43 della legge 31.05.1995, n. 218 a norma del quale ‘I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l’incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell’incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dal la legge italiana’.
Ne conseguivano i limiti di applicabilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno ai cittadini stranieri che la giurisprudenza ha già da tempo rilevato.
Al più, quindi, l’efficacia del decreto di nomina dell’ads adottato dal giudice tutelare del Tribunale di Ravenna poteva intendersi come limitata alle sole misure da assumersi ‘in via provvisoria e urgente’ per la protezione della ‘persona… dell’incapace’ e dei suoi ‘beni’, così come è consentito dalla seconda parte del citato art. 43 tra le quali non rientravano le domande di risarcimento danni proposte in questo giudizio dall’Avv.
In secondo luogo, i convenuti hanno eccepito l’infondatezza delle domande attoree per difetto dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, ai sensi degli artt. 411 e 374 c.p.c.
Al riguardo ha osservato che, posto che le domande proposte riguardano diritti patrimoniali della beneficiata, tale autorizzazione era indispensabile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 411 c.c., che rinvia, fra l’altro, al disposto dell’art. 374 c.c.
In ogni caso, hanno contestato anche l’infondatezza delle domande attoree nel merito.
Hanno lamentato come la dinamica dell’incidente stradale per cui è causa descritta dall’attrice in atto di citazione sia, per alcuni aspetti, imprecisa e, per altri, inveritiera richiamando le risultanze della relazione della Polstrada
Hanno osservato che gli agenti della Polstrada intervenuti ad effettuare i suddetti rilievi non elevavano alcuna contravvenzione al signor , conducente della Citroën ‘Xsara’ assicurata per la r.c. auto da
Secondariamente, hanno rilevato che la Mazda 2 condotta dalla signora non si incendiò affatto. Non solo tale circostanza non venne constatata dagli agenti della Polstrada ma, al contrario, nelle fotografie a colori del fascicolo fotografico accluso alla predetta relazione, si vede bene che tale autovettura, dopo l’urto con il guard -rail, non riportò alcun danno da fuoco.
Infine, i verbalizzanti non constatarono alcuna ‘avaria meccanica’ in quest’ultima autovettura, tale da averne causato l’urto contro il New Jersey ed il successivo arresto nella carreggiata autostradale. Così ricostruita la dinamica dell’incidente, ha osservato che il distacco della ‘ruota anteriore sinistra’ dall’autovettura Mazda 2 che la signora stava conducendo si verificò a causa del suo urto contro il New Jersey, e non il contrario, con la conseguenza che tale urto doveva causalmente essere ascritto ad una condotta di guida imprudente, imperita o negligente della stessa signora , la quale perse il controllo del veicolo che stava conducendo, causandone l’impatto con il predetto manufatto in cemento, il distacco della ruota anteriore sinistra o e, quindi, inevitabilmente, il suo successivo arresto nel mezzo della carreggiata autostradale, e precisamente nella corsia di sorpasso, in violazione del disposto degli artt. 140 C.d.s.1 e 141, secondo comma C.d.s.
Le conseguenze dell’anzidetta condotta colposa e, in particolare, lo stazionamento di un veicolo fermo in corsia di sorpasso autostradale (e cioè nella corsia di una strada a scorrimento veloce destinata proprio ai veicoli che viaggiano a maggiore velocità), la stessa successiva apertura di uno sportello e la presenza della conducente nella carreggiata autostradale, furono tali da creare una situazione di intralcio alla circolazione e di oggettivo, grave pericolo per gli altri utenti.
Parte convenuta ha, poi, rilevato non corrispondere a verità quanto si legge a pagina 2 dell’atto di citazione (e viene ripetuto alle pagine 16 e 17), per cui la signora sarebbe scesa ‘nel probabile tentativo di mettere in sicurezza se stessa dalle f iamme sprigionantesi dal veicolo’.
Infatti, la Mazda 2 condotta dalla signora , subito dopo l’urto con il New Jersey e prima che sopraggiungesse la Citroën ‘Xsara’ condotta dal signor , non sprigionò alcuna fiamma e non s’incendiò per nulla, come è provato dalla citata documenta zione fotografica, oltre che dai rilievi eseguiti dalla Polstrada.
Infine, dev’essere contestato che il signor , nei pochi attimi che precedettero l’urto del proprio veicolo contro il corpo della signora e la portiera anteriore sinistra della sua
autovettura, avesse avuto ‘la piena percezione della presenza’ di costei ‘in piedi accanto al proprio veicolo’, come si afferma a pagina 17 dell’atto di citazione.
Non senza sottolineare che la RAGIONE_SOCIALE sopraggiunse nel luogo in cui si era arrestata la Mazda 2 solo pochi attimi dopo che ciò era avvenuto.
Ha, quindi, contestato che l’incidente stradale sia attribuibile alla responsabilità esclusiva del signor il quale non solo si trovò dinnanzi un ostacolo fermo in piena corsia di sorpasso in una strada ad alto scorrimento, tale da creargli una gravissima turbativa, e cioè da imporgli la necessità di evitarlo, poiché egli stava viaggiando nella medesima corsia di marcia, ma tale altresì da costringerlo a prendere una decisione sulla manovra di emergenza da attuare, e poi di eseguirla, improvvisamente ed in pochi attimi, stante la distanza ravvicinata dal predetto ostacolo alla quale egli venne a trovarsi.
Il signor , infatti, non solo riuscì ad attuare una manovra di emergenza, ma lo fece in modo tale da ridurre le conseguenze dell’impatto ciò nonostante verificatosi, per quanto gli fu possibile. Infatti, per un verso, egli evitò di urtare in pieno l’autovettura Mazda 2 (nella quale, per quanto poteva presumere, avrebbero dovuto trovarsi il conducente ed eventuali altri passeggeri), incuneandosi tra la fiancata sinistra della stessa ed il New Jerse y e così eseguendo l’unica manovra possibile per evitare di urtare il veicolo fermo, anche in considerazione del fatto che la corsia alla sua destra era ‘impegnata’.
E, per un altro verso, frenò la corsa del proprio veicolo, riducendone drasticamente la velocità, tanto che riuscì ad arrestarsi solo 10 metri dopo il punto in cui era ferma la Mazda 2 della signora
.
Il fatto che costei fosse discesa da quest’ultima e si trovasse sulla carreggiata, anziché all’interno del proprio veicolo, sì venir colpita dalla Citroën ‘Xsara’ durante l’attuazione della predetta manovra di emergenza non può certo essergli imputato.
In primo luogo perché egli non ebbe contezza di tale presenza (o, se anche la percepì, cioè avvenne all’ultimo momento) e, in secondo luogo, in quanto, se anche avesse proseguito la sua corsa senza deviare verso sinistra, per evitare di collidere col veico lo fermo, ma avesse urtato quest’ultimo, assai verosimilmente, tale diversa manovra non avrebbe evitato che la sua autovettura andasse ad urtare contro il corpo della signora o sospingesse contro di esso la Mazda 2, così cagionandole egualmente gravi lesioni.
In terzo luogo perché, come già si è detto, un conducente che sia costretto ad eseguire una manovra di emergenza, non può esser chiamato a rispondere delle conseguenze di quest’ultima, per non aver optato per la manovra più appropriata o per non averla eseguita con la dovuta perizia.
In via subordinata parte convenuta ha chiesto accertarsi la responsabilità concorrente e prevalente
della signora nella causazione dell’incidente occorsole e ciò in relazione alla gravità della sua condotta colposa consistita nella perdita di controllo del proprio autoveicolo, tale da creare una situazione di gravissimo pericolo per la circolazione stradale.
Parte convenuta ha contestato, altresì, anche la prospettazione dei danni lamentati dall’attrice e la quantificazione del risarcimento operato in atto di citazione, sia con riferimento al grado di invalidità permanente ivi prospettato e, secondariamente per le poste di danno non patrimoniale indicate.
Ha contestato, in particolare, la pretesa di vedersi riconosciuto un autonomo risarcimento, distinto da quello del danno non patrimoniale di natura biologica, per il ‘danno da sofferenza soggettiva interiore’ (ovvero per il danno morale).
Inoltre, la signora , dall’incidente occorsole sino ad oggi, è venuta a trovarsi in una condizione dapprima di ‘coma’ e poi di ‘stato vegetativo’, e cioè di totale inconsapevolezza, , come risulta dalla documentazione clinica depositata dall’attrice e da costei ripetutamente invocata in atto di citazione (ad esempio: alle pagine 8, 9, 10), anche con riferimento alle conclusioni espresse dal suo stesso consulente di parte, con riguardo alla constatazione della sussistenza di uno ‘stato vegetativo persis tente’.
Tale condizione clinica, rimasta immutata nel tempo, è connotata proprio dall”assenza di una consapevolezza cosciente di sé’ ed è tale da precludere alla signora qualsiasi ‘sofferenza soggettiva interiore’ ovvero un qualche ‘transeunte turbamento dello stato d’animo… determinato dal fatto illecito di cui è causa’, quali invocati in atto di citazione per giustificare la domanda attinente all’anzidetto, autonomo risarcimento del preteso ‘danno da sofferenza soggettiva interiore’.
Del pari priva di fondamento era l’ulteriore domanda diretta ad ottenere la ‘personalizzazione’ del risarcimento che si dovesse liquidare per il danno non patrimoniale, motivata con riguardo agli ‘aspetti dinamico -relazionali’ ed a ‘quelli da sofferenza soggettiva’.
In primo luogo, al riguardo, si deve rilevare che, a tal fine, è necessario che i pregiudizi cagionati al danneggiato dalle lesioni subite siano tali da integrare un ‘danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute’.
Ciò posto, le allegazioni attoree attinenti ai ‘riverberi’ delle lesioni ‘nella vita personale, di relazione e di lavoro’ della signora ed all”intensa sofferenza interiore’ che costei avrebbe patito (citazione, pag. 26), non erano tali da identifica re pregiudizi di tal genere, e cioè ‘eccezionali e peculiari’ rispetto a quelli patiti dalle predette persone, così come è ritenuto necessario da unanime giurisprudenza.
Ha contestato, quindi, che la signora abbia patito pregiudizi anomali o eccezionali rispetto a quelli normalmente subiti da persone della sua stessa età che abbiano riportato il suo stesso grado di invalidità.
Quanto al danno patrimoniale richiesto per ‘spese mediche’, ha osservato che, in realtà, l’attrice non ha documentato alcun danno di tal genere in quanto la somma di € 18.300,00, cui si riferisce il documento n. 39, è costituito dal solo ‘pro forma’ del su o medico legale Dr. che, peraltro, espone un onorario veramente esorbitante (addirittura € 15.000,00, oltre IVA) per la relazione medicolegale di parte che l’attrice ha depositato come suo documento n. 36. Parte convenuta ha chiesto, in og ni caso, la riduzione secondo la previsione di cui all’art. 1227 c.c. (richiamato dall’art. 2056 anche in materia di responsabilità extracontrattuale) in merito al divieto di aggravare il danno con spese che si possano evitare con l’ordinaria diligenza.
Parte convenuta ha contestato, altresì, il danno da perdita totale della ‘capacità lavorativa specifica’ in assenza di la prova del fatto che, precedentemente all’incidente subito, il danneggiato esercitasse una qualche attività lavorativa produttiva di reddito, tale per cui la menomazione della sua capacità lavorativa gli abbia causato la perdita, totale o parziale, di quel reddito.
Ha contestato, infine, anche la domanda di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, formulata da controparte solo nelle proprie conclusioni, non essendo funzionale ad una più celere definizione della controversia, Inoltre, tali spese, oltre a non essere state quantificate, non erano state nemmeno documentate.
Assegnato termine a parte attrice per il deposito del decreto di conferimento incarico all’avv. quale ADS di ed assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. con ordinanza del 5.12.2024 veniva ritenuta l’opportunità di pronunciare sentenza, eventualmente non definitiva, in ordine all’eccepito difetto di poteri rappresentativi della signora in capo all’Avv.
All’ultima udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alle quali sono stati assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, va esaminata l’eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al ritenuto difetto in capo all’Avv. dei poteri rappresentativi della signora .
Al riguardo, parte attrice, richiesta con ordinanza del 3.8.2023, ha prodotto decreto 3.11.2017 con cui il giudice tutelare del Tribunale di Ravenna (proc. n. 2465/17), su ricorso del
ha dichiarato aperta a tempo
indeterminato l’amministrazione di sostegno in favore di , nata in Serbia il 31.07.1985, residente in Faenza, INDIRIZZO nominando a tal fine l’Unione della Romagna faentina, Servizi sociali, in persona del Dirigente pro -tempore, con facoltà di delegare un proprio dipendente.
In quella sede si disponeva ‘ che l’amministratore di sostegno rappresenti la beneficiaria, sostituendola, nella riscossione della pensione e di ogni altro reddito da impiegarsi per il mantenimento e assistenza della stessa; nella gestione dei rapporti bancari, nell’ambito della quale l’amministratore di sostegno revocherà ogni disposizione precedente di delega;
nel compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio;
nella presentazione di istanze e di dichiarazioni a soggetti pubblici e privati a fini assistenziali economici e fiscali e nel ritiro della corrispondenza diretta alla beneficiaria;
nella prestazione del consenso o dissenso informato al trattamento medico -chirurgico, e nei rapporti con le Autorità Sanitarie allo scopo di valutare la idonea collocazione o assistenza della beneficiaria medesima e nel deliberarne la collocazione, assicurando che vengano fornite assi stenza e cure adeguate. … ‘ (v. doc. A allegato alla memoria 7.9.2023).
La medesima ha allegato, altresì, copia delibera n. 96C del 22.07.2021 avente ad oggetto ‘ contratto di servizio tra URF ed periodo 1.07.2021/30.06.2024. Scheda O: Amministratori di Sostegno -Affidamento di incarico professionale’ ove il Consiglio di Amministrazione ‘considerato che il contratto di servizio richiamato in oggetto, recenteme nte approvato dall’Unione (…) alla scheda tecnica O, tra le funzioni conferite dall’URF ad ripropone l’attribuzione ad delle amministrazioni di sostegno per le quali il Giudice Delegato abbia nominato amministratore l’Unione della Romagna Faentina, in persona del legale rappresentante; dato atto che, con riferimento alla funzione conferita in parola, la stessa Scheda O prevede espressamente che la stessa può essere svolta anche mediante affidamento di incarico ad un soggetto in possesso di esperienza specifica, nel rispetto del principio generale di rotazione degli incarichi; (…) visto il curriculum presentato dall’Avv. che evidenzia la necessaria esperienza specifica nell’attività di amministratore di sostegno svolta in via continuativa da l 1.01.2014 con attualmente trenta amministrati in carico; a voti unanimi palesemente resi e accertati dal Presidente, delibera di affidare per le motivazioni precisate in premessa, l’incarico relativo al servizio di Amministratore di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla scheda tecnica O allegata quale p.i.e.s. al contratto di servizio tra Unione della Romagna Faentina ed , all’Avvocato con studio in Faenza in INDIRIZZO. Parte Parte Parte
Parte attrice ha prodotto, altresì, decreto 11.01.2021 con cui il GT ha autorizzato l’avv. al conferimento dell’incarico professionale all’avv. NOME COGNOME con studio in Conselve (PD) al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla beneficiaria.
I convenuti hanno sollevato plurimi profili di invalidità della nomina.
Sotto un primo aspetto, hanno dedotto che la nomina promana da un ente e da un organo privo dei necessari poteri ed è stata deliberata in favore di una persona non in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di nomina pronunciato dal Giudice tutelare.
Nello specifico, tale nomina sarebbe avvenuta con modalità difformi da quanto previsto da quest’ultimo e dal quarto comma dell’art. 408 c.c. ed era tale, quindi, da determinarne l’inesistenza. Al riguardo, hanno evidenziato che, mentre il decreto pronunciato dal Giudice tutelare di Ravenna ha nominato ADS della signora ‘l’Unione della Romagna Faentina, in persona del Dirigente protempore, con facoltà di delegare un proprio dipendente’, l’ Avv. non venne delegata quale ads dall’ente al quale tale Ufficio era stato attribuito dal Giudice tutelare (l”
in persona del dirigente pro tempore’), ma da un ente diverso (l”
‘), che non aveva, quindi, alcun potere al riguardo. La delega di funzioni non promanò nemmeno dall’organo dell”Unione della Romagna Faentina’ al quale il Giudice tutelare aveva attribuito il potere di delega in questione, e cioè dal ‘dirigente pro tempore’ di quest’ultima, ma dal consiglio di amministrazione di un diverso ente (l”
L’avv. non era poi un ‘dipendente’ dell”Unione della Romagna Faentina’ e non possedeva, quindi, nemmeno il requisito soggettivo stabilito dal Giudice tutelare per essere investito dell’ufficio di Contr
In convenuti hanno, poi, dedotto che del ‘trasferimento’ del predetto potere che l’URF avrebbe disposto in favore dell’ non vi era neppure prova agli atti di causa non essere stato prodotto in causa il ‘contratto di servizio’ citato dalla suddetta deli berazione del c.d.a. Part
In ogni caso, il ‘trasferimento’ (o subdelega), anche fosse stato provato, sarebbe nullo e privo di qualsiasi effetto in quanto il decreto di nomina del Giudice tutelare attribuì all’URF, ‘in persona del dirigente pro tempore’, un potere di delega ben deli mitato, perché esercitabile solo in favore di ‘un proprio dipendente’, mentre l’URF avrebbe ‘trasferito’, e cioè a sua volta delegato, l’ufficio di ADS della signora non già ad un proprio dipendente, ma addirittura ad una persona giuridica diversa, e cioè alla stessa Part
Inoltre, il quarto comma dell’art. 408 c.c. consente al Giudice tutelare di nominare una persona giuridica, attribuendole la facoltà di delegare l’esercizio del proprio ufficio esclusivamente ad una ‘persona’, e cioè ad una persona fisica, e non anche ad una persona giuridica, come sarebbe avvenuto nel caso in esame. Contr
Così ripercorse le argomentazioni di parte resistente, al fine di valutare la fondezza dell’eccepita inesistenza di poteri rappresentativi in capo all’avv. non può che prendersi le mosse dall’art. 408 c.c. laddove si prevede la possibilità che i l giudice tutelare, quando ne ravvisa
l’opportunità, possa chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche ‘uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare compet ono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo’.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, posto che può essere designato amministratore di sostegno anche un comune, il quale, a sua volta, si avvale di delegati e ausiliari, che agiscono sotto la sua responsabilità: a) il giudice tutelare può impartire ordini all’amministratore di sostegno per regolare i suoi rapporti con il delegato/ausiliare, compreso quello di revoca di quest’ultimo; b) tali ordini, in quanto provvedimenti meramente gestori, pertanto sempre revocabili e modificabili, non sono ricorribili in Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/03/2018, n. 5123).
In particolare, il provvedimento con il quale il giudice tutelare ordini all’amministratore di sostegno di revocare il coadiutore, nominato ai sensi dell’art. 408, comma 4, c.c., ha carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e, di conseguenza, non è assoggettabile ai normali mezzi d’impugnazione, in quanto sempre revocabile e modificabile, diversamente da ciò che si verifica per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli artt. 712 e ss. c.p.c., espressamente richiamati dall’art. 720-bis c.p.c. (Cass. ibid).
Si è poi chiarito che, al fine dell’individuazione dei ‘soggetti di cui al titolo II’, ai sensi dell’art. 11 cod. civ. (Persone giuridiche pubbliche), tali soggetti si identificano, secondo la lettera della legge ne « le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.».
Ne consegue, che la nomina quale ADS di un Comune (o di una Provincia) è chiaramente consentita dalla legge, anche se la nomina di tali enti, per la natura impersonale che li caratterizza e la necessità di servirsi di persone che diano loro specifica voce ed attitudine, comporta la possibilità di un loro coinvolgimento attraverso varie forme organizzative.
La Suprema corte ha ritenuto, quindi, comprensibile e corretto il fatto che il Tribunale a quo avesse regolato la collaborazione del attraverso la nomina di ausiliari, anche retribuiti, ai sensi dell’art. 379, 2° co., cod. civ. che, per espressa previsione di legge, devono agire «sotto la sua responsabilità» (ossia, sotto la responsabilità dell’ . Contr
Ha quindi ritenuto, corretto che il G.T., prima, ed il Tribunale, in sede di controllo poi, avessero ritenuto di poter ordinare all’ADS di adottare specifici provvedimenti relativi all’ausiliario nominato, finanche ordinandogli di revocarlo.
Ciò premesso, per quanto di interesse ai fini dell’odierna decisione, la Corte di cassazione ha, poi
evidenziato che, in tale dialettica gestionale, fuoriesce ogni questione attinente ai rapporti tra il giudice Tutelare e la P.A., atteggiandosi l’ente nominato nella qualità di ADS a privato sottoposto alla stessa potestà di controllo giurisdizionale non diversamente dalle altre figure nominabili ai sensi del richiamato art. 408.
Ma proprio perché tali disposizioni sono di ordine meramente «amministrativo» (in senso diverso dall’attività tipica della P.A., ossia in provvedimenti di volontaria giurisdizione di carattere meramente ordinatorio), ne discende che, da un lato, tali provvedimenti giudiziali sono ben possibili e, da un altro, che essi restano non impugnabili e, quindi, non ricorribili (al di fuori di quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti artt. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal primo comma dell’art. 720 -bis.).
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi anche in questa sede che, ferma la nomina quale ads della signora di un soggetto rientrante nella previsione di cui all’art. 408 c.c., ogni ulteriore questione inerente alla corretta individuazione del soggetto delegato non è sindacabile in questa sede in quanto rientra tra i provvedimenti meramente gestori interni all’amministrazione di sostegno.
Stante l’autorizzazione resa dal GT all’esercizio dell’azione risarcitoria appare poi superflua la produzione del deposito dell’atto di nomina dell’avv. nella cancelleria del Giudice tutelare di Ravenna o l’acquisizione del fascicolo dell’amminis trazione di sostegno.
*
In secondo luogo, parte convenuta ha eccepito l’invalidità dell’atto di nomina dell’Avv. ad della signora , in quanto, alla data in cui venne emesso, la signora era già stata interdetta e le era stato nominato un tutore (il padre ) con una sentenza dell’Autorità del suo paese d’origine (la Repubblica erbia), già passata in giudicato. Cont Pa
La presenza di un provvedimento di interdizione e di nomina del tutore da parte dell’Autorità giudiziaria serba, emesso in data 27.6.2017 e passato in giudicato i 27.10.2017, faceva quindi venir meno i presupposti per l’adozione di una (ulteriore) misura di protezione da parte dell’Autorità giudiziaria italiana in virtù del ‘riconoscimento automatico’ previsto dall’art. 66 della legge n. 218/1995.
Nel caso in esame, poi, il Giudice serbo aveva giurisdizione in materia ai sensi dell’art. 53 della legge di diritto internazionale serba, secondo il quale, in tema di privazione della capacità di agire e protezione degli adulti, il giudice serbo è compete nte quando l’adulto sulla cui capacità si deve decidere ha anche uno solo dei seguenti requisiti: a) la nazionalità della Serbia; b) il domicilio in Serbia; c) la residenza abituale in Serbia.
La mera circostanza della nazionalità serba dell’interdicendo (adulto) era dunque sufficiente a costituire la giurisdizione del suo Giudice nazionale. Quindi, su queste basi, il Giudice serbo ha ritenuto di avere giurisdizione sullo status personae della signora ed ha disposto in conformità alla legge serba (che prevede anch’essa l’istituto della ‘tutela temporanea’, paragonabile all’interdizione contemplata dal nostro ordinamento).
Infatti, l’art. 54 della stessa legge di diritto internazionale privato serba prevede che ‘nel decidere in merito alla privazione della capacità di agire e della tutela degli adulti, il tribunale o l’autorità della Serbia applicano la legge serba’, così come del resto previsto anche dall’art. 43 della legge n. 219/1995.
La nomina di un ADS da parte del Giudice tutelare italiano, postasi in (inconsapevole) conflitto con tale pronuncia, doveva pertanto reputarsi giuridicamente inesistente anche per questo diverso motivo.
Sotto altro aspetto, ha osservato come la giurisprudenza italiana abbia posto da tempo in evidenza l’inapplicabilità ai cittadini stranieri dell’istituto dell’amministrazione di sostegno previsto dalla legislazione italiana, se non nei limiti di quei casi in cui un soggetto vulnerabile necessiti di una protezione in via d’urgenza, lamentando come il Giudice tutelare non abbia tenuto in considerazione tale aspetto.
L’efficacia del decreto potrebbe, quindi, intendersi come limitata al più alle sole misure da assumersi ‘in via provvisoria e urgente’ per la protezione della ‘persona… dell’incapace’ e dei suoi ‘beni’, così come è consentito dalla seconda parte del citato art. 43, tra le quali non rientravano le domande giudiziali di risarcimento danni proposte dall’Avv.
Così sintetizzata la posizione dei convenuti, va osservato che, seppure i richiami operati alle previsioni di cui agli artt. 43 e 44 della L 218/1995 siano corretti, l’eccepito difetto di rappresentanza in capo all’ads non può trovare accoglimento sotto un duplice profilo.
Sotto un primo aspetto, va chiarito che in questa sede non è possibile sindacare i provvedimenti del giudice tutelare, avverso i quali sono esperibili gli specifici rimedi previsti dall’ordinamento (v. art. 739 c.p.c.).
Quanto ai rapporti con il provvedimento emesso dalle autorità serbe, deve poi osservarsi come la legge n. 218/1995 non contenga alcuna espressa disciplina volta a regolare situazioni di conflitto di tal genere.
L’art. 7 della legge, relativo alla litispendenza internazionale, appare pensato per fattispecie diverse da quella in esame. La disposizione contempla infatti il caso cui, nel corso di un procedimento avviato in Italia, «sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero». Il giudice italiano può allora sospendere
il giudizio innanzi a sé, a condizione che il provvedimento destinato a sortire dal procedimento straniero appaia capace di produrre effetto in Italia.
Attenta dottrina ha osservato, peraltro, che se il ricorso a tale previsione non sembra precluso in radice nei procedimenti contenziosi in materia di protezione degli adulti, rimane un problema di fondo in quanto la disposizione è incentrata sull’idea che i casi di concorso fra procedimenti vadano risolti privilegiando il giudizio preveniente, mentre è lecito dubitare della pertinenza di una logica di pura prevenzione temporale in un contesto come quello in discussione, dominato, invece, dalla preoccupazion e di assicurare all’interessato una protezione efficace.
E, proprio in considerazione della ratio di tutela effettiva delle persone che si trovino nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi per effetto di una infermità ovvero di una menomazione psichica o fisica che permea tutta la disciplina dell’amministrazione di sostegno (art. art. 404 ss c.c.), si condividono le conclusioni cui è giunta tale dottrina laddove ritiene preferibili altre soluzioni, caratterizzate da una certa flessibilità (orientata in senso materiale, cioè funzionale alla miglior protezione dell’interessato) e aperte al dia logo con le autorità dello Stato straniero in cui egualmente si discute della protezione dell’adulto in questione (alla risoluzione problematiche di questo genere è volta la convenzione dell’Aja del 2000, non ancora ratificata dall’Italia, laddove, all’art . 5, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato contraente in cui si trova la residenza abituale dell’adulto).
E, in tale ottica, non può non valorizzarsi quanto dedotto e documentato da parte attrice in ordine alle difficoltà verificatesi rispetto alla nomina del tutore da parte delle autorità serbe, posto che a seguito dell’archiviazione della prima procedura per ADS in ragione del provvedimento serbo che disponeva, tra l’altro, il rimpatrio della Sig.ra , veniva attivata dalla struttura ospitante una seconda procedura per ADS ove si dà atto dell’impossibilità di dar corso al trasferimento della paziente nel paese d’origine, nell’ambito della quale è stata operata la nomina dell’avv. (v. al riguardo la relativa documentazione allegata da parte attrice alla seconda memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c.).
Anche sotto questo profilo, rimane quindi accertato che l’avv. quale ads della signora ha la rappresentanza della beneficiaria ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria oggetto del presente giudizio.
Infine, appare destituito di fondamento anche l’ultimo profilo sollevato da parte convenuta laddove lamenta il difetto di specifica autorizzazione da parte del GT all’avvio dell’ azione giudiziale.
La Corte di cassazione (v. ad esempio Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/2022, in motivazione) ha già chiarito essere applicabile anche all’amministrazione di sostegno il principio costantemente affermato in relazione ai minori per cui la proposizione dell’azione diretta a ottenere
il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall’atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinché il suddetto genitore possa transigere la relativa lite (V. Cass. 6542/87, mass. n 454795; Cass. 592/69, mass n 338798; Conf. Cass. 3977/83, mass n 428911; Conf. 294/81, mass n 410724; Conf. 1079/74, mass n 369035; Conf. Cass. 1008/68, mass n 332421; Cass. 59/1989; Cass. 7546/2003).
La Corte ha ritenuto, infatti, che la stessa impostazione deve a maggior ragione valere per l’amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non propriamente incapaci.
Per tutti questi motivi, rimane accertato che l’avv. quale amministratrice di sostegno della signora , è titolare del potere rappresentativo della beneficiaria rispetto alle domande proposte in questo giudizio.
La causa va, quindi, rimessa sul ruolo per il proseguo dell’istruttoria, come da separata ordinanza. La pronuncia sulle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, pronunciando in via non definitiva,
accerta e dichiara che l’avv. quale amministratrice di sostegno della signora , è titolare del potere rappresentativo della beneficiaria rispetto alle domande
proposte in questo giudizio;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
rimette la pronuncia sulle spese alla pronuncia definitiva.
Venezia, 17.09.2025.
Il Giudice
(Dott. NOME COGNOME)