SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 8751 2024 – N. R.G. 00033264 2021 DEL 08 10 2024 PUBBLICATA IL 09 10 2024
difesa in proprio
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente relatore
Dott.sa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 33264/2021 R.G., promossa da:
. , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Pavia, giusta procura allegata all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, INDIRIZZO
-attore –
CONTRO
in persona del Curatore Speciale Avv. NOME COGNOME
-convenuto-
, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Monza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO
-convenuto –
CONCLUSIONI
PER L’ATTORE
‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
in via preliminare ed in rito
dichiarare ed accertare, per i motivi esposti nella presente memoria, la decadenza dal termine di proposizione della domanda riconvenzionale spiegata in atti dai convenuti, perché proposta al di sotto dei 20 gg prima della udienza di comparizione delle parti di cui agli artt. 166 e 167 cpc, e per l’effetto accertare e dichiarare decaduti i convenu ti da tutte le domande connesse e conseguenti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle circostanze di fatto e di diritto inerenti la domanda riconvenzionale.
in via principale e nel merito
per tutti i motivi esposti in atti
accertare e dichiarare nulla/inesistente/inefficace la delibera assembleare del 4 gennaio 2021 della semplificata, con conseguente caducazione ex tunc dalla nomina ad amministratore del da considerarsi tamquam non esset, nonché con caducazione di tutte le conseguenti, contestuali e successive statuizioni del falsus procurator;
accertare e dichiarare nulli/inefficaci ed illegittimi tutti gli atti gestori dallo stesso adottati; accertare e dichiarare il socio quale falsus procurator responsabile del danno cagionato alla società semplificata per la vendita a prezzo irrisorio dell’immobile sito in Valle Lomellina, INDIRIZZO
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella sua qualità di socio della semplificata, avendo assunto illegittimamente la carica di amministratore unico, nella causazione di tutti gli eventi dannosi occorsi al socio a causa della condotta ostruzionistica adottata nei confronti di questi, al solo esclusivo fine di ostacolare la sua partecipazione alle attività sociali, nonché aver con le condotte denunciate nel presente atto impedito allo stesso il controllo negli affari della società;
accertare la destinazione delle somme ricavato della vendita immobiliare e/o dove esse siano transitate, nonché accertare se vi siano stati ammanchi di cassa con riferimento alle somme ricavato della vendita;
e per l’effetto
condannare il al risarcimento di tutti i danni cagionati alla semplificata, quale falsus procurator, che si quantificano in € 44.041,01 (somma risultante
dalla differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il valore stimato dal CTU di causa Arch. e/o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; – altresì, condannare il per la preordinata condotta dolosa posta in essere, al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa a favore di parte attrice, di fatto estromessa dalla gestione della società come amministratore e dal relativo controllo sugli atti; – porre per intero a carico del i costi di CTU e condannarlo al rimborso di quanto già pagato dall’attore al professioni sta.
in via subordinata
nella ritenuta, non creduta e denegata ipotesi, di validità della delibera sociale del 4 gennaio 2021, accertare e dichiarare, in ogni caso, responsabile per mala gestio, l’amministratore unico per il danno cagionato alla società con la vendita ad un prezzo risibile e non adeguato dell’immobile di Valle Lomellina, INDIRIZZO
accertare e dichiarare il detto amministratore responsabile per omesse informazioni sociali, nello specifico non aver reso il socio partecipe delle attività relative alla vendita dell’immobile, escludendolo da ogni e qualsiasi partecipazione su aspetti fondamentali della gestione della società e facenti parte delle finalità della stessa, per impedito controllo sugli affari sociali ed attività ostruzionistica nei suoi confronti, al fine di escluderlo dolosamente dalle attività sociali; e per l’effetto
condannare l’Amministratore a risarcire il danno alla semplificata nella misura di € 44.041,01 (somma risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il valore stimato dal CTU di causa Arch. e/o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
disporre la revoca dell’Amministratore unico per mala gestio; – porre per intero a carico del i costi di CTU e condannarlo al rimborso di quanto già pagato dall’attore al professionista.
in via istruttoria
ordinare al socio -illegittimamente auto-nominatosi amministratore unico della società -e alla società l’esibizione dei seguenti documenti:
verbale di nomina nuovo amministratore ed eventuale attribuzione poteri (trascritto sui libri);
verbali di assemblea tenutasi successivamente alla nomina del nuovo amministratore;
elenco banche con cui la intrattiene rapporti di conto corrente dopo la nomina del nuovo amministratore; – estratto/i conto I trimestre anno 2021 o sino ad aprile 2021 se mensile + movimenti;
documentazione relativa alle modalità di pagamento e di incasso del prezzo di vendita dell’immobile; – atti posti in essere dopo la nomina ad amministratore.
Con vittoria di spese e compensi legali come qui di seguito specificate (Dm 55/14 come modificato dal DM 147/22 scaglione di valore indeterminabile dichiarato in causa -parametri medi)
LE SPESE DEL GIUDIZIO
-Fase di studio € 1.700,00
-Fase introduttiva € 1.200,00
-Fase istruttoria € 1.800,00
-fase decisionale € 2.900,00 – Esborsi di causa (anticipazioni):
contributo unificato € 1.518,00
marca per anticipazioni forfettarie € 27,00
notifica atto citazione € 56,42
costi CTU pagati da parte attrice € 4.744,08 TOTALE € 13.945,50 oltre rimborso generali al 15%, on eri accessori CPA, Iva se dovuta, come per legge, successive occorrende.’
PER
‘In ottemperanza all’ordinanza emessa dal Giudice all’udienza del 16.05.2023, si rinnova l’istanza di remissione in termini formulata con memoria difensiva del 18 .11.22, stante la nomina ex art. 78 c.p.c. della sottoscritta successiva al decorso del termine ex art. 166 c.p.c. nonché del termine ex art. 183 VI c.p.c., al fine di consentire alla difesa della società di poter argomentare a favore della società e rassegnare le consequenziali conclusioni nell’interesse della In subordine la fa propria ogni domanda formulata in giudizio dalle parti a favore della società, relativamente al risarcimento dei danni causati alla stessa, quale conseguenza dei fatti contestati ed accertati in corso di causa. Con vittoria di spese di causa come liquidate a favore della società secondo i parametri di legge.’
PER
‘Contrariis reiectis, l’Ecc.mo Tribunale di Milano , voglia così GIUDICARE -Rigettare le domande tutte ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto; -Disporre ispezione giudiziale dell’amministrazione della società , con la nomina di un amministratore giudiziale, al fine di esaminare la gestione contabile e societaria della
stessa a decorrere dal 2015/2016 ad oggi, contraddistinta dall’assenza della presentazione e verifica da parte dell’assemblea dei bilanci annuali a decorrere dall’esercizio 2016 ad oggi. -Condannare il Sig. alla refusione integrale delle spese di questa seconda fase del presente giudizio da liquidarsi direttamente in favore dell’Avv. NOME COGNOME che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.’
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23 luglio 2021 (di seguito ‘ ) conveniva in giudizio la società (di seguito ‘ o ‘ ‘) e il sig. (di seguito ‘ ) nella sua qualità di socio al 50% ed amministratore della Società.
In particolare le domande attoree sono da ritenere proposte come segue:
Inammissibilità ‘ della domanda riconvenzionale spiegata in atti dai convenuti ‘ (sic.) per tardività.
L’impugnazione ex art. 2479 ter delle delibere assembleari del 4 gennaio 2021 con le quali era stata rispettivamente disposta la revoca dalla carica di amministratore del e la nomina del a tale carica per la sua nullità/inesistenza -per nullità/inesistenza della stessa con conseguente caducazione di tutti gli atti posti in essere dal nuovo amministratore in quanto ‘ falsus procurator’.
La responsabilità del per la sua condotta dolosa e i relativi danni cagionati al socio attore;
risarcimento dei danni causati dal alla società con la vendita immobiliare meglio descritta in atti.
in via sub ordinata, revoca del medesimo dalla carica sociale per mala gestio.
La domanda sub d) è da ritenere proposta identicamente sia in via principale che in via sub ordinata comunque in formulazione indicante sia petitum che causa petendi .
In fatto, deduceva quanto segue:
La Società era stata costituita dal e dal titolari di quote al 50% ciascuno, con atto notarile del 7 maggio 2015 (doc. 1) e il suo oggetto sociale consisteva nell’acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili, nonché la loro gestione ivi compresa la locazione ed attività commerciali similari;
Il aveva ricoperto la carica di amministratore unico dalla data di costituzione della società sino al 4 gennaio 2021, giorno in cui illegittimamente veniva revocato.
In data 25 marzo 2021, in occasione di un sopralluogo presso un immobile della Società consistente in una villetta bifamiliare con due livelli sita in Valle Lomellina, INDIRIZZO (di seguito: ‘l’immobile’), il constatava che esso era abitat o da terze persone. Egli procedeva dunque a chiedere informazioni in merito al Sig. il quale affermava di essere proprietario dell’immobile in forza di un idoneo titolo di acquisto stipulato con il qualificatosi come amministratore della
Immediatamente il procedeva a contestare al sia la sua qualità di amministratore, sia la legittimità dell’alienazione dell’immobile. si giustificava richiamando u na delibera societaria assunta nel corso dell’assemblea del 4 gennaio 2021, a suo dire regolarmente costituitasi e validamente deliberante sul punto, da lui convocata e in cui egli si auto-nominava nuovo amministratore della Con riferimento alla seconda contestazione, egli sosteneva la correttezza delle procedure societarie per addivenire alla vendita del bene (di seguito: ‘l’operazione’) . Tali contestazioni venivano reiterate dal in sede assembleare, e precisamente in data 22 aprile e 3 maggio 2021 (docc. 3 e 4), in cui faceva verbalizzare le sue doglianze in merito alla convocazione irrituale dell’assemblea del 4 gennaio 2021 con conseguente l’invalidità delle delibere ivi assunte. Chiedeva inoltre informazioni in merito alle modalità di alienazione dell’immobile.
In particolare, per quanto attiene alla domanda sub b), in primo luogo contestava l’inidoneità della convocazione effettuata dal in quanto inviata ad un indirizzo diverso dalla sua residenza e diverso dal suo domicilio sociale come risultante dal registro delle imprese (doc. 2).
In particolare, da alcune indagini svolte dal sul sito di Poste Italiane (doc. 6), emergeva che il socio in data 23 dicembre 2021 aveva inviato la raccomandata di convocazione a Varese -presumibilmente presso la sede sociale -, indirizzo questo diverso da quello del socio destinatario risultante dal registro delle imprese (indicato in Crotone, INDIRIZZO e pertanto non idoneo al fine della regolarità della convocazione. Inoltre, il lasso di tempo tra la comunicazione e la d ata dell’assemblea, di appena nove giorni, era a cavallo delle principali festività nazionali. L’attore, sino al 25 marzo 2021, era rimasto totalmente all’oscuro della convocazione dell’assemblea societaria del 4 gennaio 2021.
Dalla cronologia temporale degli eventi evidenziati, nonché dalla modalità di convocazione dell’assemblea, appariva evidente la preordinazione dolosa di volta ad escludere il dalla partecipazione all’assemblea. Il infatti, contravven endo alle regole societarie, spediva la raccomandata di convocazione per l’assemblea in luogo in cui per il contesto di tempo, di luogo e per le modalità adottate, era certo che non sarebbe mai stata effettivamente ritirata dal tra l’altro in quel periodo affetto da covid -19 e impossibilitato a muoversi da casa.
In secondo luogo, l’attore contestava la contrarietà della convocazione effettuata dal socio rispetto alle prassi sociali in ordine alle convocazioni assembleari. Invero, fintanto che la carica di amministratore era stata rivestita dal le comunicazioni gestionali e
quelle relative alle convocazioni assembleari, erano state sempre effettuate direttamente ‘ al domicilio di residenza dei soci ‘ (sic., p. 4 citaz.) , oppure tramite scambio di mail (doc. 7), ingenerando nei soci un’intrinseca fiducia nella acquisita modalità di convocazione. La circostanza che il cambio di modalità della convocazione fosse preordinata all’esclusione del era confermato dal fatto che per le successive convocazioni, relative alle assemblee del 22 aprile e 3 maggio 2021 (docc. 3 e 4), il ha ripristinato la prassi consolidata inviando la convocazione via pec (docc. 8 -9).
In ultima istanza, in assenza di concordate modalità di convocazione determinate nell’at to costitutivo o nello statuto, si doveva ritenere applicabile quanto disposto dall’art. 2479 bis comma 1 c.c. che impone di inviare le comunicazioni sociali nel domicilio indicato nell’atto costitutivo e risultante dal registro delle imprese (doc. 2).
In fine, costituiva oggetto di addebito l’assoluta carenza di informazioni in merito alle deliberazioni assunte nel corso dell’assemblea del 4 gennaio 2021. Infatti, i l si opponeva alle richieste del volte ad ottenere il verbale della impugnata assemblea (doc. 5) e la delibera ove si è deciso di procedere alla vendita dell’immobile.
Quanto alla domanda sub c) , deduceva che il dovesse essere ritenuto responsabile per:
Il depauperamen to del patrimonio sociale tramite l’alienazione dell’immobile a metà del valore di mercato e senza alcuna condivisione dell’operazione con l’odierno attore. L’elusione delle norme volte alla corretta convocazione dell’assemblea da parte del era preord inata al porre in essere l’atto dispositivo sull’immobile. Il aveva infatti proceduto a vendere l’immobile a prezzo irrisorio senza consultare il nonostante fosse a conoscenza della sua contrarietà all’operazione. Tale parere negativo in ordine al prezzo di vendita era già stato espresso dall’odierno attore in data 22 luglio 2020 (doc. 10) una volta esaminata la proposta di acquisto effettuata dall’acquirente e attuale proprietario (doc. 11). L’immobile era stato acquistato tramite la part ecipazione ad un’asta giudiziaria nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Vigevano, al massimo ribasso per circa 40.000 euro. La vendita dell’immobile da parte del ad un prezzo di euro 60.000,00 ha rappresentato un ve ro e proprio danno economico per la Società in quanto la perizia estimativa dell’immobile disposta dal giudice dell’esecuzione (doc. 12) aveva valutato il valore economico del fabbricato, costituito da un corpo unico con due appartamenti oltre magazzino e terreno pertinenziale, in 120.000,00 euro.
L’avere ostacolato il nel procedere al controllo degli affari sociali: in particolare ha impedito al socio il legittimo controllo sugli atti rifiutandosi di esibire i documenti assembleari, contabili, amministrativi e fiscali della vendita dell’immobile sopra citato e l’estratto conto della società nonostante l’esplicita richiesta formulata da nel corso delle due citate assemblee sociali (docc. 3 e 4). Il diniego del veniva da lui giustificato adducendo presunte responsabilità gestionali della precedente amministrazione e affermando che il ricavato della vendita sarebbe stato utilizzato per far fronte al pagamento di asseriti debiti sociali e per coprire i costi per la riattivazione
della pec della società, che il non aveva provveduto a rinnovare. Il diniego era ingiustificato posto che allo stato non risultavano poteri gestori in capo all’amministratore della società derivanti dall’atto costitutivo in ordine ad atti patrimoniali che coinvolgono le proprietà immobiliari della società. Veniva inoltre inviata una diffida (doc. 5) con cui veniva reiterata la richiesta di esibizione della documentazione, mai soddisfatta dal impedendo di fatto il legittimo controllo del socio sulla gestione degli affari sociali e soprattutto il controllo sulla destinazione del ricavato della vendita e dell’eventuale impiego delle somme incamerate nel patrimonio della società. Il sospetto è che il abbia distratto il ricavato dell’operazione immobiliare a suo esclusivo vantaggio.
Le difese, allegazioni e deduzioni appena esposte costituiscono altresì il fondamento delle domande come sopra indicate sub d) ed e) .
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 febbraio 2022 si costituivano in giudizio il e la Società -in allora rappresentata dal – instando per il rigetto integrale delle domande attoree, svolgendo domanda riconvenzionale di nomina di amministratore giudiziario e chiedendo il disporsi di un’ispezione giudiziale dell’amministrazione della Società dal 2016. In particolare, essi deducevano quanto segue:
Gravi irregolarità nella gestione da parte del
Tali irregolarità, di natura contabile, amministrative e gestionale, rendevano necessaria la nomina di un amministratore giudiziario. Dalla precedente gestione la Società ereditava una situazione finanziaria precaria, caratterizzata da:
Omesso deposito di bilanci e omessa presentazione dei consuntivi di gestione ai soci a far data dall’anno 2017 (come risulta d alla visura camerale, doc. 2 att.)
Operazioni di dare/avere estranee all’oggetto sociale;
Finanziamenti a titolo di c.d. prestito d’onore ricevuti da tale Sig. di cui il Sig. parva essere il prestanome a copertura di operazioni di vero e proprio ‘ ricircolo ‘ (sic.) di denaro di ignota provenienza.
In relazione alla domanda sub b ), contestava ogni assunto relativo all ‘ irregolarità delle spedizioni delle comunicazioni al riservandosi di fornirne prova nel proseguo del giudizio.
Contestava lo stato di malattia/impossibilità oggettiva asserita dall’attore perché sfornita di documentazione medica certa e inequivoca.
In merito alla domanda sub c), respingeva tutte le contestazioni attoree relative alla vendita dell’immobile di Valle Lomellina in quanto infondate in fatto e in diritto in quanto:
era a conoscenza della proposta di compravendita da parte del Sig. e infatti in data 22/7/2020 aveva ritenuto di respingerla ritenendo il prezzo offerto – pari a 65.000,00 – non in linea con il valore di mercato nonostante lo stato di grave degrado in cui versava l’immobile dovuto al disinteresse de lla sua amministrazione e una relazione di stima dell’epoca che valutava il valore dello stesso in complessivi euro 59.725,00 (doc. 3 e 5).
Non aveva alcuna rilevanza la perizia di stima prodotta ex adverso risalente al 2014 allorquando sia l’immobile sia il mercato immobiliare versavano in condizioni migliori (doc. 12 avv.). Ancora oggi è possibile riscontrare che il valore degli immobili nella zona di Valle Lomellina è contraddistinto da prezzi modesti (doc. 6);
Nessuna responsabilità si poteva dunque a ddebitare al per la vendita dell’immobile di Valle Lomellina in quanto alienato al prezzo di mercato attuale con la necessità di reperire fondi finanziari necessari all’attività della Società che versava in condizioni di totale assenza di flussi di cassa.
Nell’udienza tenutasi in data 8 .03.2022 parte attrice contestava la memoria avversaria ed eccepiva la tardività della costituzione di parte convenuta e chiedeva la conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta ex adverso e l’asse gnarsi dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. L’avv. COGNOME riferiva che si erano verificati dei dialoghi volti ad una composizione stragiudiziale della controversia e che il suo assistito era disponibile a cedere la quota sociale al prezzo di euro 25.000,00. Si associava alla richiesta di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; chiedeva congruo differimento dei termini di cui all’art. 183 comma 6 al fine di verificare la praticabilità di ipotesi transattive. Il Giudice assegnava quindi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nell’udienza tenutasi in data 11.10.2022 il Giudice ammetteva la consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto la valutazione dell’immobile al momento della vendita al Sig. Il Giudice ordinava inoltre alle parti di esibire l’ atto di compravendita e la documentazione relativa al pagamento del prezzo e nominava quale curatore speciale della Società, ai sensi degli artt. 78 e ss. c.p.c., l’avv. NOME COGNOME
Con memoria di costituzione del 18 novembre 2022, si costituiva in giudizio in persona del curatore speciale che chiedeva al Giudice, oltre che la rimessione in termini stante la nomina successiva alla concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. , di ordinare alle parti di esperire un tentativo di mediazione presso un organismo scelto dalle parti stesse. Con il foglio di precisazione delle conclusioni datato 29.2.2024 il curatore speciale, rinnovava l’istanza di remissione in termini formulata con memoria difensiva del 18.11.22, al fine di consentire alla difesa della Società di poter argomentare a favore della società e rassegnare le consequenziali conclusioni nell’interesse della In sub ordine la Società faceva propria ogni domanda formulata in giudizio dalle parti a favore della Società stessa, relativamente al risarcimento dei danni causati alla stessa, quale conseguenza dei fatti contestati ed accertati in corso di causa.
Nell’udienza tenutasi in data 22.11.2022 , preso atto di ulteriori proposte transattive, veniva conferito l’incarico peritale . Il consulente tecnico d’ufficio procedeva al deposito della perizia in data 25 aprile 2023.
Nella udienza tenutasi il 16.5.2023 parte attrice chiedeva la rimessione in termini per il deposito di documentazione comprovante nuovi fatti sopravvenuti relativi alla vendita dell’ultimo immobile della società e chiedeva in sub ordine che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. L’avv. COGNOME si oppone va alla richiesta di controparte chiedendo, in caso di accoglimento, un termine per esaminare la nuova documentazione prodotta. L’avv. COGNOME si rimetteva e riferiva anche di aver tentato a procedere ad una conciliazione tra le parti con esito negativo. Il Giudice, considerato che la documentazione a cui faceva riferimento parte attrice riguardava fatti estranei alla causa e rispetto a cui si erano abbondantemente verificate le decadenze processuali, considerato che la causa era matura per la decisione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni al 12 marzo 2024. Inoltre, liquidava il compenso richiesto dal CTU in misura pari a quello richiesto – euro 3.989,03, oltre accessori di legge – ponendone il pagamento, in via provvisoria, a carico d elle parti in via solidale. Nell’udienza tenutasi in data 12.3.2024 venivano precisate le conclusioni. Seguiva il deposito della sola comparsa conclusionale ad opera di parte attrice.
2. Domanda sub a): declaratoria di inammissibilità domanda riconvenzionale convenuto. Accoglimento.
La domanda preliminare di rito proposta da parte attrice e sopra rubricata sub a) è fondata e deve essere accolta.
Invero l’art. 167, comma 2, c.p.c. prescrive che parte convenuta, a pena di decadenza, deve proporre le domande riconvenzionali in sede di comparsa di risposta, che deve essere depositata, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata ex art. 168 bis , comma 5 c.p.c.
Nel caso di specie la prima udienza è stata fissata ex art. 168 bis , comma 5, c.p.c. per il giorno 8 marzo 2022, sicché il convenuto avrebbe dovuto costituirsi entro il 16 febbraio 2022. Parti convenute si sono invece costituite il 18 febbraio 2022, cioè tardivamente.
Ne deriva che parti convenute sono decadute dal potere di proporre la domanda riconvenzionale di cui alla comparsa di risposta, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Domande sub b): – impugnazione ex art. 2479 ter della delibera assembleare del 4 gennaio 2021 per nullità/inesistenza della stessa: fondatezza e declaratoria di nullità; – conseguente caducazione degli atti posti in essere dal nuovo amministratore in quanto ‘ falsus procurator’ : rigetto.
La domanda attorea di declaratoria di nullità delle deliberazioni sociali assunte il 4 gennaio 2021 è fondata e deve pertanto essere accolta. Invero, la giurisprudenza ha interpretato i requisiti di cui all’art. 2479 ter c.c. ritenendo che, n ell’espressione ‘assenza assoluta di
informazioni’ di cui all’art. 2479 ter c.c. comma 3, rientri anche il mancato avviso della convocazione 1 .
Orbene, nel caso di specie, la convocazione effettuata dal è stata inviata ad un indirizzo diverso dalla residenza e dal domicilio sociale eletto dal e risultante dal registro delle imprese. Infatti, come emerge dal tracciamento di Poste Italiane allegato da parte attrice (doc. 6 att.), la raccomandata di convocazione risultava in consegna a Varese in data 31.12.2020 ed è poi stata restituita al mittente in data 07.01.2021. Dalla visura storica della Società (doc. 2 att.) risulta invece che il domicilio eletto dal a fini di comunicazioni sociali, si trovava in Crotone, INDIRIZZO Dunque la convocazione per l’assemblea è stata inviata ad un indirizzo diverso rispetto a quello indicato dal socio nella visura storica e non vi è prova alcuna che la missiva in questione sia stata ricevuta o conosciuta dal socio destinatario. Si deve pertanto ritenere che esso socio non abbia mai avuto notizia della convocazione dell’as semblea e, dunque, che questa si sia svolta in assoluta carenza di informazione.
Ne consegue che la delibera assembleare del 4 gennaio 2021 deve essere ritenuta nulla ai sensi dell’art. 2479 ter comma 3 c.c.
Deve invece essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere la ‘caducazione’ di tutte le ‘successive statuizioni’ e la nullità/inefficacia/invalidità di tutti gli atti gestori compiuti dal quale ‘ falsus procurator ‘.
La domanda deve essere rigettata per questi motivi: le ‘statuizioni’ e gli ‘atti gestori’ sono indicati in modo assolutamente generico e tale da precludere qualsiasi decisione in proposito; – La nomina del è stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese; l’ invalidità della nomina dell’amministratore non determi na ipso facto la non imputabilità alla società degli atti dal medesimo compiuti nell’esercizio di fatto di poteri gestori, configurandosi invece la fattispecie dell’amministratore di fatto; – le limitazioni o i vizi dell’atto di nomina non sono opponibili ai terzi, salvo che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2475 bis comma 2 c.c.); – i terzi contraenti non sono stati citati in giudizio.
4. Domande sub c): la responsabilità del per la sua condotta dolosa e per i relativi danni cagionati al socio attore. Rigetto.
La domanda -non qualificata ma da ritenersi proposta ex art. 2476 comma 7 c.c. – deve essere senz’altro rigettata sia perché l’attore non ha allegato danni che le condotte del abbiano direttamente procurato al suo patrimonio -non potendosi annoverare tra queste quelle concernenti impedimenti al controllo del socio sull’amministrazione e sulla tenuta delle scritture contabili -ed invece avendo allegato soltanto danni procurati dal direttamente al patrimonio della Società, segnatamente la vendita arbitrariamente effettuata a prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato.
1 Oltre alle tante decisioni di merito v. Cass. civ. Sez. I – 16/09/2019 n. 22987.
5. Domande sub d): risarcimento dei danni causati dal alla società con la vendita immobiliare meglio descritta in atti. Accoglimento.
Occorre premettere che non v’è dubbio che il -pur invalidamente nominato -abbia agito come amministratore di Ne consegue la pacifica legittimazione passiva del convenuto rispetto all’azione proposta dall’attore da qualificarsi ex art. 2476 comma 3 c.c.
Invero il dopo l’adozione della deli bera con la quale si è autonominato amministratore -oltre a provvedere alla sua iscrizione nel registro delle imprese -, ha esercitato i poteri amministrativi in modo sistematico, non occasionale, e tale da caratterizzare la gestione sociale per tutto il periodo della sua permeanza in carica. Infatti, come si vedrà meglio nel prosieguo, egli ha , tra l’altro, alienato l’unico immobile di proprietà della Società, ha convocato via pec le assemblee del 23.04.2021 e del 9.7.2021 e si è rifiutato di esibire i documenti relativi alla gestione sociale richiesti dal socio 2 .
In particolare, occorre osservare che l’operazione immobiliare contestata dall’attore è manifestazione di una gestione complessivamente negligente da parte del come emerge d a alcune condotte dallo stesso poste in essere sia durante l’effettuazione dell’operazione, sia successivamente.
In primo luogo, egli ha alienato l’immobile nonostante fosse a conoscenza della contrarietà del all’operazione. Come ammesso dallo stesso convenuto, il con una mail datata 22 luglio 2020 (v. doc. 10 att.) aveva espresso il suo dissenso alla proposta di operazione come prospettata dal in quanto il prezzo offerto dall’acquirente, pari a € 65.000,00, non si avvicinava al valore stimato dalla perizia disposta dal giudice dell’esecuzione al momento dell’acquisto in data 9.4.2014, pari a €120.000,00.
Successivamente al compimento dell’operazione, il ha impedito al il legittimo controllo degli affari sociali, rifiutandosi di esibire i documenti contabili, amministrativi e fiscali della vendita dell’immobile e l’estratto conto della Società nonostante le molteplici richieste da parte del (doc. 3 e 4). La condotta del COGNOME, dissimulante sia la vendit a dell’immobile, sia la destinazione del provento dell’alienazione stessa, può considerarsi preordinata allo svolgimento dell’operazione immobiliare rivelatasi dannosa per la Società all’esito dell’istruttoria qui disposta.
Quanto alla responsabilità del verso la Società in connessione alla vendita dell’immobile sociale avvenuta in favore del sig. in data 8 febbraio 2021 con atto a rogito notar di Pavia, si deve osservare quanto segue.
In primo luogo, la stessa parte convenuta nemmeno ha eccepito che l’operazione in questione rientrasse nella discrezionalità gestoria che connota l’esercizio delle funzioni degli amministratori di società commerciali.
2 Cass. civ. – 19/01/2022, n. 1546.
In ogni caso si deve ritenere che essa operazione ha abbondantemente ecceduto i limiti di quella discrezionalità , segnati dall’agire informato e dal divieto di compiere operazioni irrazionali ed arbitrarie sul piano economico.
Invero, al momento della vendita, il aveva a disposizione soltanto due distinte perizie svolte nell’ambito di due procedure esecutive rispettivamente riguardanti porzioni dell’immobile poi vendute tutte da al che determinavano il valore complessivo dell’immobile in oltre € 120.000,00 (precisamente da € 129.000 ad € 145 .000,00). L’immobile risultava acquistato da per € 40.000,00 al massimo ribasso all’esito delle due suddette procedure esecutive.
Risulta poi che il solo dopo la dopo avere ricevuto la proposta del prospettivo acquirente redatta in forma di scrittura privata autenticata da notaio in data 1 luglio 2020 -irrevocabile sino al 29 luglio 2020 e recante prezzo d i vendita complessivo di € 65.000 -(doc. 11 att.), incaricava tale geom. per la stima del valore dell’immobile, che veniva in tale sede valutato in € 59. 725,00. La relazione di stima del geom. (di seguito: la relazione è datata 28 luglio 2020.
A fronte di tali circostanze, il giudice istruttore conferiva al CTU Arch. l’incarico di stimare il valore l’immobile al momento della vendita.
Il CTU eseguiva tutti gli accertamenti del caso, operando con particolare scrupolo professionale ed in particolare: – effettuando il sopralluogo del bene, – considerando che il proprietario sig. aveva svolto alcuni lavori di ristrutturazione parziale ed alcuni erano ancora da compiere (sostituzione manto copertura capannone/box auto per un costo di € 20.000) ; – verificando i ‘… valori minimo e massimo indicati sul Borsino Immobiliare edito dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con il CAAM ‘ nonché della ‘Banca dati dell’Agenzia del Territorio relativa alle quotazioni immobiliari’ ; – consultando ‘ ulteriori fonti di informazione: – Conservatoria dei RR.II di Vigevano – Valle Lomellina (PV). Operatori del settore edilizio ed immobiliare della zona’ ; – effettuando gli abbattimenti del caso.
Considerati tutti questi elementi il CTU determinava il valore dell’immobile in € 109.000,00 ( 3 ).
Tanto premesso emerge evidente la violazione dei criteri di corretta formazione della decisione gestoria, ed in particolare sia del precetto di agire informato, sia del divieto di compiere operazioni economiche arbitrarie ed irrazionali.
Quanto al primo aspetto, è significativo che la proposta irrevocabile del sia stata fatta allo stesso prezzo previsto nel contratto definitivo peraltro stipulato oltre sette mesi dopo, tutto ciò essendo indice inequivocabile che esso prezzo era stato pattuito con il già prima della formalizzazione della proposta stessa.
3 Conclusioni CTU: ‘Letti gli atti di causa e svolto ogni possibile accertamento, ritengo che il valore di mercato complessivo dell’immobile sito in Valle Lomellina, INDIRIZZO al momento della vendita da al Sig. , fosse pari a Euro 109.000,00′.
Ne consegue che la relazione risulta redatta dopo che le parti avevano già stabilito tra loro il prezzo della compravendita, sicché essa relazione non ha svolto la funzione di elemento conoscitivo utilizzato dall ‘amministratore per formare il suo convincimento in ordine a tale essenziale elemento contrattuale, ma solo di giustificazione postuma di una decisione già assunta a prescindere dalle risultanze emergenti dal mercato.
Nel merito della relazione occorre osservare che la medesima è ictu oculi inattendibile, atteso che: – indica una superficie lorda dei due appartamenti in modo errato (mq. 195, invece di mq. 202,06); – utilizza una metodologia valutativa del tutto incongrua assumendo un valore di base ‘per un fabbricato in condizioni ottimali ‘ (ma non si comprende perché non ‘normali’ attes o l ‘u tilizzo del valore medio OMI) adeguato (valore di tutto l ‘immobile parti ad € 21 1.120,00) per poi operare due successivi abbattimenti di valore del tutto arbitrari, il primo a titolo di non meglio giustificati ‘costi di ristrutturazione’ sino a pervenire ad un valore pari a poco più di 1/3 di quello iniziale ed il secondo -pari ad un ulteriore 20 % – a titolo di una presunta e solo genericamente allegata ‘crisi del mercato immobiliare ‘.
Si conferma dunque, anche a seguito dell ‘analisi di meri to, la strumentalità della consulenza della cui inattendibilità il avrebbe comunque potuto avvedersi, anche considerando la sua professionalità di amministratore di società immobiliare.
Dagli elementi appena evidenziati uniti alla notevole sproporzione tra il valore di mercato dell’immobile e il prezzo effettivo di vendita (circa 60 %), si evince dunque l ‘inadempimen to del ai suoi doveri di corretta gestione della Società, con un conseguente addebitabilità al medesimo, a titolo di danno, della sproporzione stessa.
Dunque, il quantum debeatur , da porsi in capo al convenuto a titolo risarcitorio, è da quantificarsi nella differenza tra il valore di mercato dell’immobile come quantificato dal CTU e la somma a cui l’immobile è s tato effettivamente alienato, differenza pari a d € 44.000,00.
La condanna deve essere pronunziata in favore della società litisconsorte e deve includere rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
6. Le domande di (in persona del curatore speciale). Accoglimento delle domande di merito.
Le domande risarcitorie di merito proposte dalla Società devono essere senz ‘altro accolte per i motivi indicati al par. 5. E ‘ app ena il caso di aggiungere che, quando una società RAGIONE_SOCIALE interviene nel processo facendo proprie le domande risarcitorie proposte dal Socio legittimato straordinario ex art. 2476 comma 3 c.c., la presenza di quest ‘ul timo nel processo diviene qualificabile a titolo di intervento ad adiuvandum e sono senz ‘altro le domande della società a costituire il petitum sul quale il Tribunale deve emettere la sentenza.
Ciò posto, le domande preliminari processuali proposte dalla Società rimangono assorbite.
7. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della delle spese di lite che si liquidano -considerato il valore della causa da computare sul decisum ed in applicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, considerato il deposito della sola memopria di costituzione – in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Anche sensi dell ‘art. 2476 , comma 4, c.c. parte convenuta e -questa comunque soccombente rispetto all ‘impugnazione della deliberazione di cui alla domanda sub b) devono essere condannate al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice
, spese di lite che si liquidano -anche considerando il deposito della sola memoria conclusionale – in Euro 6.200,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU come liquidate con decreto emesso all ‘udienza del 16 maggio 2023 devono essere poste in via definitiva a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile -specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nelle cause civili di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accoglimento della domanda proposta da parte attrice di cui in parte motiva sub b), DICHIARA da all 2021.
nulle le delibere assunte ‘esito dell’assemblea svoltasi il 4 gennaio II) In accoglimento delle domande risarcitorie proposte da CONDANNA parte convenuta , per i titoli di cui in motivazione, a pagare a la somma di € 4 4.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dall ‘ 8 febbraio 2021 al saldo effettivo. III) RIGETTA tutte le altre domande proposte da parte attrice . IV) DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta . V) CONDANNA parte convenuta a pagare a le spese di lite che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. VI) CONDANNA parte convenuta e a pagare a parte attrice le spese di lite che si
liquidano in Euro 6.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
VII) PONE in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso all ‘udienza 16 maggio 20 23, in capo a parte convenuta .
Milano, 13 giugno 2024
Il Presidente est.
NOME COGNOME