Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27224 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 22784 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 09633951000 -in persona del l’avvocato NOME COGNOME in virtù di procura per notar NOME COGNOME del 28.2.2019, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord dei 3/5.7.2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE domanda va l’ammissione al passivo del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 82/2018, per l’importo di euro 187.174,69 , oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 per euro 66.194,18 sino al dì del fallimento e spese di procedura monitoria.
Esponeva, peraltro, che sulla scorta della fattura n. 0113400310737 del 5.3.2014 ( dell’importo di euro 187.595,65 ) relativa ai consumi di energia del periodo maggio 2010/febbraio 2014 aveva chiesto (al netto dell’incasso di euro 420,96 avvenuto il 23.5.2014) ed ottenuto in danno della RAGIONE_SOCIALE successivamente fallita decreto ingiuntivo n. 7380/2016 – poi dichiarato provvisoriamente esecutivo per l’importo di euro 187.174,69 .
Il g.d. al fallimento negava l’ammissione al passivo , attesa l’omessa produzione, peraltro, del contratto di fornitura di energia (cfr. ricorso, pag. 5) .
Il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Con decreto dei 3/5.7.2019 il Tribunale di Napoli Nord rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Premetteva che il credito azionato concerneva il recupero di corrispettivi evasi a seguito delle manomissioni riscontrate in occasione della verifica fiscale -risultante dal NUMERO_DOCUMENTO -effettuata dai tecnici verificatori dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE in data 27/28.6.2013 (cfr. decreto impugnato, pag. 1) .
Indi eviden ziava che l’opponente non aveva dato prova del proprio credito ovvero non aveva ‘né dedotto né depositato il contratto di fornitura di energia
elettrica stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE contenente le condizioni giuridiche ed economiche applicabili, con particolare riferimento alla tariffa prevista per la determinazione del canone’ (così decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava, inoltre, che era privo di valenza probatoria, pur indiziaria, il verbale redatto il 27/28.6.2013 dal personale dipendente dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, trattandosi di atto di parte (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava, infine, che la prova per testimoni articolata dall’opponente era volta in via esclusiva a dimostrare gli esiti dell’accertamento eseguito dai tecnici dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ in data 27/28.6.2013 e che i libri e le scritture contabili non erano invocabili nei confronti del curatore (cfr. decreto impugnato, pagg. 3 – 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il ‘ RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, 1325, n. 4, 1350 e 2597 cod. civ.
Premette che il d.l. n. 73/2007 -convertito nella legge n. 125/2007 -contempla, per coloro che non abbiano operato una scelta sul libero mercato, due regimi di mercato regolato, ossia il regime di ‘maggior tutela’ ed il regime di ‘salvaguardia’ (cfr. ricorso, pag. 7) .
Premette, inoltre, che sia l’uno sia l’altro regime sono caratterizzati da prezzi e tariffe predeterminate, stabilite dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ ( attualmente, dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; cfr. ricorso, pagg. 7 – 8) , sicché sia l’uno sia l’altro regime prefigurano la fattispecie del contratto regolato dalla legge e dell’obbligo legale a contrarre ex art. 2597 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce, dunque, che il rapporto contrattuale intercorso con la ‘NOME‘ -che con dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa a mezzo fax il 5.11.2013 aveva chiesto di usufruire del regime contrattuale della ‘maggior tutela era disciplinato ex lege senza necessità di contratto scritto (cfr. ricorso, pag. 8) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 2697 cod. civ. Premette, con riferimento al verbale n. NUMERO_DOCUMENTO della verifica fiscale ‘RAGIONE_SOCIALE in data 27/28.6.2013, che era stato accertato il compimento di attività volta ad impedire al misuratore di computare correttamente i consumi e tanto e senza contestazione alcuna
effettuata dai tecnici dell ‘ sull’utenza della RAGIONE_SOCIALE poi fallita era stato acclarato in contraddittorio con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da parte della medesima società (cfr. ricorso, pag. 10) .
Indi deduce c he il verbale redatto dai verificatori dell’ ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha la rilevanza di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio, qualifica che permane in capo ai verificatori, nonostante la parziale privatizzazione dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , in virtù del perdurante controllo maggioritario dell’azionista pubblico e del perseguimento di finalità di pubblico interesse (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce, segnatamente, che il verbale relativamente ai fatti riportati fa prova fino a dimostrazione del contrario, ‘in quanto costituente il risultato di un’attività
di accertamento compiuta da soggetti equiparati alla pubblica autorità’ (così ricorso, pagg. 11 -12) .
Deduce, d’ altro canto, che è contraddittoria la motivazione dell’impugnato decreto (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce, invero, che il tribunale ha, da un lato, reputato la prova per testimoni irrilevante , siccome volta a dimostrare l’esistenza e i risultati degli accertamenti compiuti dai dipendenti dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e ha, d all ‘altro, reputato il verbale di verifica privo di valenza probatoria (cfr. ricorso, pagg. 17 -18) ; e ciò tanto più che il tribunale ha denegato l’ammissione al passivo , benché abbia dichiarato il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE su ricorso della stessa opponente (cfr. ricorso, pag. 18) .
Con il terzo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2710, della legge n. 125/2007 e della delibera n. 200/99 dell’RAGIONE_SOCIALE.
Deduce che nel RAGIONE_SOCIALE legislativo scaturito dal d.l. n. 73/2007 essa ricorrente, siccome deputata alla ven dita dell’energia, è estranea non solo all’accertamento dei prelievi irregolari ma pur alla quantificazione dei prelievi evasi e da recuperare (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce, in ogni caso, che i consumi sono stati dal distributore ricostruiti in maniera ‘assolutamente oggettiva’ (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce, ancora, che ai fini della quantificazione del credito le tariffe applicate vengono determinate dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sicché il contratto di somministrazione del l’energia rinviene nella legge la sua regolamentazione sia per la ricostruzione che per la quantificazione degli importi (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce, infine, che il proprio credito risulta specificato nell’estratto conto notarile, attestante la conformità della fattura n. 0113400310737 del 5.3.2014
alle annotazioni del proprio libro-giornale dei crediti in contenzioso (cfr. ricorso, pag. 22) .
Il ricorso è inammissibile e la ragione che ne segna l’inammissibilità, esplica valenza in relazione a ciascuno degli esperiti mezzi di impugnazione.
Va debitamente ribadito che il tribunale non ha rilevato e dato atto unicamente del l’omesso deposito del contratto di fornitura di energia, ma ha rilevato e dato atto, con un riscontro di antecedente valenza logico-giuridica, anche dell’omessa deduzione del contratto di fornitura di energia.
Il tribunale, cioè, ha prioritariamente ancorato il suo dictum ad un difetto di allegazione (deduzione) oltre che di prova del contratto.
Ebbene, con la prima articolazione della prioritaria ambivalente ‘ ratio decidendi ‘ il ricorrente non si confronta, ossia nessuna delle censure veicolate dagli esperiti mezzi di impugnazione attinge e censura il difetto di allegazione che il tribunale ha riscontrato (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Al riguardo si rimarca, in particolare, che sia la circostanza per cui il contratto si correli , nella sua genesi, all’ ‘obbligo legale di contrattare’ del contraente ‘forte’ sia la circostanza per cui il rapporto contrattuale che ne scaturisce, rinvenga nella legge e non nella volontà delle parti la fonte di regolamentazione, non escludono che contratto vi sia, sicché colui che àncora la sua pretesa ad un titolo siffatto, deve comunque – di siffatto titolo -farne oggetto di specifica
allegazione (deduzione) ancor prima che di prova (cfr. Cass. (ord.). 22.4.2025, n. 10435, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all ‘ attore allegarla e provarla) .
13. In questo quadro vane sono pur le ulteriori prospettazioni del ricorrente. n. 73/2007 ‘ha previsto due regimi di mercato
Ovvero il rilievo per cui il d.l. vincolato o regolato alternativi al libero mercato’ (così ricorso, pag. 7) .
Ovvero il rilievo per cui ‘il contratto di somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta’ (così ricorso, pag. 6) ed il rilievo per cui ‘il rapporto contrattuale intercorso tra le parti era disciplinato ex lege senza necessità di contratto scritto’ (così ricorso, pag. 8) .
Ovvero il rilievo per cui le tariffe sono predeterminate dall’ ‘A.E.G.G.’ ed ora dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pagg. 7 e 19) .
14. In pari tempo, in quanto afferiscono al riscontro del quantum dell’erogazione di energia e , quindi, al riscontro del quantum del ‘costo’ a preteso carico dell’utente dipoi fallita, analogamente non attingono il deficit di ‘ allegazione ‘ circa il titolo contrattuale i rilievi concernenti l’ ‘estraneità della ricorrente alle attività di quantificazione e ricostruzione dei consumi evasi’ (così ricorso, pag. 19) , concernenti la valenza del ‘verbale di verifica redatto dai verificatori dell’RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 11. Si soggiunge che vano è il riferimento, a pag. 10 del ricorso, alla pronuncia n. 23800 del 7.11.2014 di questa Corte, pronuncia concernente il valore del verbale di accertamento dell ‘ infrazione nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) e concernenti la pretesa dimostrazione del credito azionato alla stregua dell’estratto autentico notarile del ‘libro giornale dei crediti in contenzioso’ (si prescinde a tal ultimo proposito dalla considerazione per cui
al curatore fallimentare che agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l ‘ efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute: cfr. Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902) .
15. Un’ultima notazione si impone.
N el vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ. al di là dell’ipotesi del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
16. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
17. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME