Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30012 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30012 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 22120 – 2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME .
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME
INTIMATO
e
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATO
avverso la sentenza dei 23.7/27.8.2015 de lla Corte d’Appello d i Messina, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto del 30.3.2005 NOME COGNOME citava a comparire dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Premetteva che nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare convenuta si era reso aggiudicatario per la somma di euro 47.000,00 di un immobile adibito a magazzino ubicato alla INDIRIZZO Milazzo (cfr. ricorso, pag. 1) .
Indi esponeva che, difformemente dalla descrizione contenuta nella relazione di stima a firma dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e nel decreto di aggiudicazione, l’immobile aveva una superficie inferiore a mq. 100, era privo di servizio igienico e non poteva essere adibito ad attività commerciale (cfr. ricorso, pag. 1) .
Chiedeva che il convenuto fosse condannato ad eseguire la prestazione promessa ovvero, in caso di impossibilità, che fosse adeguatamente ridotto il prezzo di aggiudicazione con condanna di controparte al risarcimento dei danni.
Resisteva il curatore del fallimento.
Eccepiva, peraltro, che sia nella relazione di stima sia nel decreto di aggiudicazione l’unità immobiliare era indicat a come ‘magazzino di circa mq. 100’ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Resisteva – chiamato in causa -il ctu NOME COGNOME.
Con sentenza n. 299/2008 il tribunale dichiarava la domanda soggetta al rito di cui agli artt. 93 e ss. l.fall. (cfr. ricorso, pag. 2).
NOME COGNOME proponeva appello.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Instava per il rigetto del gravame.
Si costituiva NOME COGNOME.
Del pari instava per il rigetto del gravame.
Con sentenza dei 23.7/27.8.2015 la Corte d’Appello di Messina dichiarava le domande dell’ attore proponibili nelle forme ordinarie e le rigettava nel merito; compensava integralmente le spese del doppio grado.
Evidenziava la corte -per quel che qui rileva -che era destituita di fondamento l’ipotesi, addotta ex novo in grado d’appello , dell’ ‘ aliud pro alio ‘ , configurantesi allorché la res consegnata sia completamente difforme ed appartenga ad un genere del tutto diverso (cfr. sentenza d’appello , pag. 6) .
Evidenziava in particolare che, così come si desumeva dalla documentazione allegata, sia nel decreto di aggiudicazione sia nella relazione di stima l’immobile era stato indicato di estensione pari a circa mq. 100, non era stato indicato come munito di servizio igienico e mai era stato indicato come avente destinazione commerciale (cfr. sentenza d’appello , pagg. 6 – 7) .
Evidenziava, infine, che non si configuravano nella specie i presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di esatto adempimento, siccome era stata trasferita la proprietà dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava (cfr. sentenza d’appello , pag. 7) .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso; ne ha chiesto, sulla scorta di quattro motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME non ha svolto difese.
NOME COGNOME parimenti non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4,
cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1492, 1497 e 2922 cod. civ.
Deduce che la corte di Messina ha erroneamente ritenuto che la domanda di ‘ aliud pro alio ‘ fosse stata proposta per la prima volta in grado d’appello, omettendo di considerare che (come provato dal certificato del Comune di Milazzo da lui prodotto e non esaminato dalla corte) l’inadempimento denunziato traeva origine dalla circostanza che l’immobile trasferito essendo una mera pertinenza delle soprastanti unità abitative -non poteva essere utilizzato da altri che dai condomini dell’edificio in cui il bene ricade e che pertanto era diverso da quello descritto nel bando di vendita (e nella CTU) essendone preclusa la destinazione a qualsiasi impiego da parte di terzi.
Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , il compratore che deduca la sussistenza di una fattispecie di aliud pro alio non è tenuto a chiedere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE vendita, ma può anche domandare l’esatto adempimento del venditore.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Messina ha omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE inadempienza più grave ascritta alla curatela, ovvero del fatto che ‘l’immobile aggiudicato non è passibile di alcun utilizzo da parte di terzi estranei al condominio dell’edificio in cui esso ricade’ (così ricorso, pag. 32) .
Deduce che di tale limite – assorbente rispetto agli altri denunciati, perché priva l’immobile di un requisito indispensabile, e risultante dagli atti processuali
-‘fornisce inequivoca riprova il certificato del Comune di Milazzo prodotto’ (così ricorso, pag. 32) .
Deduce, per altro verso, che la corte d’appello non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE relazione redatta dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che attestava la destinazione ad uso commerciale dell’immobile .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ.
Ribadisce che sin dall’iniziale atto di citazione aveva domandato la condanna di controparte all’esatto adempimento, azione sen z ‘altro esperibile in ipotesi di ‘ aliud pro alio ‘ (così ricorso, pagg. 36 – 37) .
Indi deduce che ha errato la Corte di Messina a respingere tale domanda.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile, perché la corte territoriale, dopo aver rilevato che la richiesta di qualificazione RAGIONE_SOCIALE vendita in termini di aliud pro alio era stata svolta per la prima volta in appello, non ha dichiarato inammissibile la relativa domanda , ancorché formulata solo sotto il profilo dell’esatto adempimento , ma l’ha esaminata e respinta nel merito . Il ricorrente è pertanto privo di interesse a dolersi del duplice errore nel quale il giudice sarebbe incorso nel ritenere, da un lato, che il compratore che agisce invocando l’ aliud pro alio debba necessariamente richiedere la risoluzione del contratto e nell’ ignorare, dall’altro, la causa petendi che sorreggeva la pretesa azionata in citazione
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
15 La Corte di Messina ha dato atto RAGIONE_SOCIALE validità ed efficacia del trasferimento immobiliare, in quanto ha accertato che sia il decreto di aggiudicazione, sia la perizia del AVV_NOTAIO avevano avuto ad oggetto un magazzino di circa 100 mq., che mai era stato indicato come avente una destinazione commerciale e come fornito di servizio igienico; ha quindi osservato che la domanda di ‘esatto adempimento’ era infondata perché, così individuate le caratteristiche dell’immobile, esso era stato trasferito all’aggiudicatario ‘nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava’.
La correttezza del predetto accertamento trova preciso riscontro nella descrizione dell’immobile contenuta nel bando di vendita , per come riportata dallo stesso ricorrente ( pag. 7 del ricorso ).
Peraltro, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie dell’ aliud pro alio è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata o allorché questo, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all ‘ assolvimento RAGIONE_SOCIALE destinazione d ‘ uso che, presa in considerazione nell ‘ ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l ‘ offerta dell ‘ aggiudicatario (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1669)va escluso in radice che il ricorrente potesse fondare la domanda sulla eccepita mancanza del servizio igienico o sulla minima differenza (di circa 6 mq.) fra l a superficie dell’immobile indicata nel bando e quella effettiva.
D alla lettura dell’atto di citazione introduttivo del giudizio emerge che , fra quelle addotte da COGNOME, l’unica circostanza di fatto astrattamente idonea a configurare la vendita di aliud pro alio era l’impossibilità di adibire il magazzino all’uso commerciale cui era destinato (e in vista del quale egli assume di essersi indotto all’acquisto) e, a maggior ragione, di adibirlo ad un qualsiasi
impiego, commerciale o meno, (così ricorso, pag. 28), stante il limite costituito dalla natura pertinenziale del cespite, non menzionato nel bando di vendita, che ne impediva qualsiasi uso da parte di terzi estranei al condominio’ (cfr. ricorso, pag. 31) .
18. Ebbene – al di là del rilievo per cui rivestono valenza essenziale e decisiva propriamente le indicazioni di cui al bando di vendita – la censura complessivamente proposta col secondo motivo difetta del requisito RAGIONE_SOCIALE specificità.
Il ricorrente, in primo luogo, non ha a rigore prospettato la sussistenza di diritti reali o personali di terzi sul magazzino acquistato in sede fallimentare.
Egli, inoltre, non ha provveduto, in ottemperanza agli oneri impostigli dagli artt. 366 I comma n. 6 e 360, I comma, n. 5 c.p.c., a riprodurre nel corpo del ricorso quelle parti RAGIONE_SOCIALE relazione di stima a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME da cui dovrebbe evincersi che il magazzino era destinato ad uso commerciale ( Cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e però postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure) .
Il fatto di cui si denuncia l’omesso esame non può ritenersi dedotto in causa e dimostrato mediante il mero richiamo ad una frase RAGIONE_SOCIALE pag. 7 RAGIONE_SOCIALE relazione del ctu (‘ i fabbricati a piano terra risultano a destinazione d’uso commerciale ‘) che non appare specificamente riferita al magazzino; né questa Corte può
procedere a verificare in via diretta se la circostanza fosse stata compiutamente sottoposta all’esame del giudice d’appello , atteso che la ctu non è allegata al ricorso e che il ricorrente non precisa dove essa sia rintracciabile in atti.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’ancor più radicale deduzione del COGNOME concernente l’impossibilità di adibire l’immobile a magazzino o a qualsivoglia altro ‘impiego produttivo’.
Il ricorrente pretende di accreditare il diritto dei condomini dell’edificio in cui è ricompreso il cespite acquistato al l’ uso esclusivo dello stesso sulla scorta di un certificato del Comune di Milazzo (che sostiene di aver prodotto -come allegato – in uno alle note del 13 Gennaio 2007 nel giudizio di primo grado) il quale attesterebbe che si tratta di ‘immobile a servizio dell’abitazione’.
Sennonché né questo certificato, né il fascicolo di primo grado del ricorrente sono allegati specificamente al ricorso.
19. Può aggiungersi, ad abundantiam , che la destinazione durevole di una cosa al servizio di un’altra dà luogo ad un rapporto pertinenziale ai sensi dell ‘ art. 817 cod. civ. solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose, che intenda con un atto di disposizione RAGIONE_SOCIALE cosa (elemento soggettivo) colle garla ad un’altra in modo da farne un’entità strutturale. Sicché, qualora le cose appartengano a due proprietari diversi la destinazione dell’una a servizio dell’altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario RAGIONE_SOCIALE cosa principale e quello RAGIONE_SOCIALE cosa accessoria (cfr. Cass. 29.9.2005, n. 19157; Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27636, secondo cui la costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario RAGIONE_SOCIALE cosa principale abbia anche la piena disponibilità RAGIONE_SOCIALE pertinenza; in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un’altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio
convenzionalmente stabilito tra il proprietario RAGIONE_SOCIALE cosa principale e quello RAGIONE_SOCIALE cosa accessoria; Cass. 30.7.2004, n. 14559, secondo cui per potersi ravvisare il vincolo pertinenziale tra due beni, tra loro distinti ed autonomi, è necessario che il proprietario RAGIONE_SOCIALE cosa principale abbia la piena disponibilità anche RAGIONE_SOCIALE cosa accessoria) .
Ebbene, nella specie è incontestabile che il ‘magazzino sito in INDIRIZZO -corpo A1 a piano terra di mq. 100 circa, in catasto fg. 6 part. 1648 sub 2′ , appartenesse -alla stregua RAGIONE_SOCIALE subita espropriazione concorsuale – alla fallita sRAGIONE_SOCIALE ovvero ad uno dei suoi soci od ai suoi soci collettivisti, soggetti diversi dagli altri condomini.
Cosicché sarebbe stato quanto meno necessario dedurre e dar ragione in termini specifici, puntuali ed ‘autosufficienti’ del ‘rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario RAGIONE_SOCIALE cosa principale e quello RAGIONE_SOCIALE cosa accessoria’, idoneo a dar contezza che il magazzino de quo agitur costituisce ‘mera pertinenza d elle soprastanti unità abitative e, dunque, fuori commercio essendo destinato all’uso di dette unità’ (così memoria, pag. 2) .
Di certo, non è a tal fine sufficiente il ‘certificato del Comune di Milazzo’.
20. Un’ ulteriore puntualizzazione va operata.
Il giudizio de quo ha avuto inizio in prime cure in data 30.3.2005 (cfr. ricorso, pag. 1) , sicché rileva nella fattispecie ratione temporis il dettato dell’art. 115 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n. 69/2009, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009.
Or dunque, con riferimento dal previgente dettato dell’art. 115 cod. proc. civ. viene in risalto l’insegnamento di questa Corte secondo cui, a ffinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base RAGIONE_SOCIALE
decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699) .
Invano quindi – pur a prescindere dalla valenza essenziale delle indicazioni di cui al bando di vendita – il ricorrente adduce tout court che controparte non ha contestato la circostanza dedotta nell’iniziale atto di citazione , conseguentemente da reputarsi pacifica, per cui ‘nella perizia COGNOME veniva certificato che il cespite poteva essere adibito a uso commerciale’ (così ricorso, pag. 35) .
E ciò viepiù che le deduzioni di controparte, cui NOME COGNOME àncora l’assunto di ‘non contestazione’, al di là di singoli riferimenti, non sono state, nelle forme postulate dall’abrogato dettato dell’art. 115 cod. proc. civ., oggetto di prospettazione né specifica né ‘autosufficiente’ (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655) .
21. I rilievi svolti assorbono la disamina del terzo e del quarto motivo.
Evidentemente, la validità e l’ efficacia del trasferimento immobiliare danno in toto ragione RAGIONE_SOCIALE ineccepibile reiezione RAGIONE_SOCIALE domanda di adempimento titolata dal preteso ‘ aliud pro alio ‘ .
Evidentemente, la validità e l’efficacia del trasferimento immobiliare rendono , del pari, in toto ingiustificata la pretesa del ricorrente di condanna delle controparti alla rifusione delle spese del giudizio di merito.
Il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte