Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32421 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32421 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
sul ricorso 35733/2018 proposto da:
NOME COGNOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , con procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., ele tt.te domic. presso l’AVV_NOTAIO , rappres. e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 261/2018 de lla Corte d’appello di Caltanissetta, pubblicata il 14.5.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Cons. rel., dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2011 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’opposizione proposta dall’allora RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso il 20.5.09, su istanza di NOME COGNOME, per il pagamento della somma di euro 71.271,05 oltre interessi, a titolo d’indennità integrativa ex art. 3 l.r. Sicilia per l’abbattime nto, per gli anni 1999,2000,2002,2003,2005,2006,2007, di 1138 capi bovini, imposto dall’RAGIONE_SOCIALE, a causa di tubercolosi e COGNOME riscontrato nell’allevamento del ricorrente.
Con sentenza del 14.5.2018, la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto opposto, osservando che: era da premettere la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE; non era condivisibile quanto ar gomentato dal Tribunale che aveva affermato che l’indennità in questione prevista dal legislatore RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto natura di ‘aiuto di Stato’ trattandosi di un beneficio volto ad indennizzare l’allevatore costretto, per ragioni di salute pubbli ca, ad abbattere i propri animali, con conseguenti perdite sul piano economico- in quanto il fondo previsto dalla l.r. n. 12/89 non era stato reintegrato, nel senso che le successive norme regionali con le quali ne era stato disposto il finanziamento erano state disapplicate successivamente al 1997 dal competente assessorato RAGIONE_SOCIALE, poiché detti indennizzi erano stati considerati aiuti di Stato, rilevanti a norma dell’art. 87, par. 1, de l trattato CE; al riguardo, la Regione Sicilia aveva comunicato, ai sensi dell’art. 88, par. 3, TCE, allo Stato Italiano, la decisione dell’11.12.02, mentre la Commissione europea aveva qualificato l’indennità aggiuntiva in esame come aiuto di Stato, pur autorizzandone l’erogazione per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , richiamando le deroghe di cui al paragrafo 2, lett. B, del trattato, secondo il quale
sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; il predetto provvedimento della Commissione europea, relativo agli anni 19931997, rendeva evidente l’incompa tibilità con il citato art. 88 del l’introduzione stabile di un contributo aggiuntivo predeterminato, e non sottoposto alle verifiche di compatibilità da effettuarsi rispetto a specifici e delimitati ambiti temporali, sicché la suddetta valutazione di compa tibilità non avrebbe potuto legittimare l’erogazione dei contributi per gli anni successivi a quelli oggetto dello scrutinio della stessa Commissione; al riguardo, la valutazione di compatibilità non era stata ulteriormente richiesta dalla regione Sicilia per gli anni successivi; né deponeva a favore della difesa dell’appellato il fatto che, con decreto ministeriale del 2017 era stato statuito che, alla luce della l. n. 615/64recante bonifica RAGIONE_SOCIALE degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla COGNOME– erano stati quantificati gli indennizzi previsti per i bovini abbattuti nel 2017, in quanto tale indennizzo era aggiuntivo rispetto all’indennità statale a differenza di quello per cui è causa, ex l.r. n. 12/89; né era rile vante che l’indennità nazionale copriva solo parte del valore di mercato dei capi abbattuti; in definitiva, l’indennità per cui è causa non era dovuta perché in contrasto con il suddetto art. 88, né esigibile perché non era stato avviato il prescritto procedimento di controllo RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con unico motivo, seguito da memoria. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia erronea interpretazione e illegittima disapplicazione dell’art. 1 della l.r. n. 12/89, per aver la Corte d’appello ritenuto che la misura contemplata da tale norma sia un aiuto di Stato,
in violazione degli artt. 87 e 88 (oggi 107) Trattato CE, differenziando irragionevolmente le fattispecie di cui alla legge n. 615/64, considerata invece relativa ad una legittima indennità. Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche sulla base dell ‘interpretazione letterale e teleologica dell’art. 1 in esame, che disciplina inequivocabilmente un’indennità volta a corrispondere all’allevatore un ristoro per l’abbattimento di capi bovini od ovini per motivi di sanità pubblica, indipendentemente dall’a ccertamento di colpa, considerando anche la ratio della l.r. n.12, come emerge dalla relazione all’assemblea RAGIONE_SOCIALE del 1988 che aveva dettato la necessità d’integrare l’esiguo ammontare dell’indennità introdotta dalla l. n. 615.
Il ricorso è infondato. La legge regione Sicilia n. 19 del 2005, destinata a finanziare per un periodo di più anni e per un importo di euro 20 milioni, il pagamento di un’indennità a favore degli allevatori per l’abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti, che hanno partecipato alle misure di risanamento – avendo introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, con l’aumento ad euro 20 milioni della dotazione destinata agli aiuti già autorizzati dalla commissione e di proroga del rifinanziamento, deve ritenersi, ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia del 20.5.2021 (causa C-128/2019), “nuovo aiuto”, per il quale è necessaria la previa notifica alla Commissione secondo il modulo di notificazione semplificato, dovendo lo Stato membro astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell’esenzione dall’obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014; ne consegue che, ove non si ravvisino i presupposti di tali speciali esenzioni, la legge deve essere
disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale conformarsi al diritto comunitario (Cass., n. 16843/2022).
Nella specie, trattandosi di abbattimenti avvenuti dopo il 1997, mancando la notifica alla Commissione europea, il diritto all’indennità richiesta non sussiste, alla stregua delle norme del trattato CE, anche considerando il mancato finanziamento. Infatti, come detto, la Commissione europea aveva qualificato l’indennità aggiuntiva in esame come aiuto di Stato, autorizzandone l’erogazione solo per gli anni dal 1993 al 1997.
Né può invocarsi un caso in esenzione dai parametri delle citate norme euro unitarie; invero, in materia di divieti a tutela della concorrenza nell’ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato d’importanza minore (cd. de minimis ) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis (Cass., n. 7704/20).
Al riguardo, nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato nessun dato dimostrativo della suddetta esenzione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.700,00= di cui 200,00= per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.