Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18693/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di TRIESTE n. 208/2022 depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza n. 208 in data 16/05/2022 della Corte d ‘ Appello di Trieste, di rigetto dell ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 900 del 11-23/12/1993, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 467 del 2013 della Corte d ‘ Appello di Trieste, disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2937 del 2021;
risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria è rimasta intimata;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 6/03/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che
la controversia verte, nelle fasi di merito e nelle fasi di legittimità già svolte, in tema di aiuti di Stato e di loro compatibilità con il diritto eurounitario;
segnatamente, essa si incentra sulla verifica della compatibilità con la legislazione eurounitaria delle misure di sostegno disposte in favore della società ora in amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE, alla quale è subentrata RAGIONE_SOCIALE, in forza del d. l. n. 26 del 30/01/1979, convertito dalla legge n. 95 del 3/04/1979 (cd. legge Prodi);
la materia degli aiuti di Stato rientra nelle attribuzioni tabellari della Sezione Prima civile di questa Corte;
nello sviluppo della presente controversia questa Corte, con ordinanza interlocutoria, in data 10/02/1997, della Sezione Prima civile, ha investito di questione interpretativa, ai sensi dell ‘ art. 177 del Trattato, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale con decisione del 1/12/1998 in Causa C-200/97 si è pronunciata in materia, demandando ulteriori accertamenti al giudice nazionale;
la Sezione Prima civile si è già pronunciata nella presente controversia con diversi provvedimenti e, precisamente, con la sentenza n. 9681 del 11/09/1999 (Rv. 529851 – 01), con la sentenza n. 14223 del 14/06/2010 e con l ‘ ordinanza n. 2937 del 8/02/2021;
il Collegio ritiene, pertanto, opportuno rimettere gli atti alla Prima Presidente affinché valuti l ‘ opportunità di riassegnare il ricorso alla Sezione Prima civile della Corte, alla quale risulta attribuita tabellarmente la cognizione della materia degli aiuti di Stato;
p. q. m.
il Collegio rimette gli atti alla Prima Presidente, affinché valuti l ‘ opportunità di riassegnare il ricorso alla Sezione Prima Civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di