Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20094 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3535/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO E PALAZZO VENEZIA,
-intimati- avverso SENTENZA di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Lazio sez.giurisdiz. ROMA n. 614/2022 depositata il 16/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 614/2022 depositata il 16/9/2022, -pronunciando sul ricorso in opposizione proposto, ex art. 142 c.g.c., da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto n. 4/2022 emesso il 10 marzo 2022 dalla medesima Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti in composizione monocratica, con il quale, in un giudizio avviato, ai sensi dell’art.141, comma 2, c.g.c., dalla Procura regionale, per la resa del conto giudiziale relativo alla riscossione degli incassi inerenti alle mostre organizzate nei locali presso il Complesso del Vittoriano, concessi all’RAGIONE_SOCIALE, per gli anni dal 2017 al 2019 (stante la scadenza RAGIONE_SOCIALE Convenzione), nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società subentrata nella gestione delle attività correlate alla gestione degli spazi espositivi presso il suddetto
Complesso del Vittoriano, si era ordinato alla società suddetta in qualità di agente contabile di rendere i conti giudiziali, con termine per il relativo deposito, ha respinto l’opposizione, riassegnando i termini per la resa dei conti giudiziali ed il relativo deposito, disponendo, in caso di omesso adempimento, la nomina del Direttore p.t. RAGIONE_SOCIALE Ragioneria territoriale dello Stato di Roma come Commissario ad acta , incaricato RAGIONE_SOCIALE compilazione d’ufficio dei Conti .
In particolare, i giudici contabili hanno rilevato, esaminata la documentazione in atti, che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE Convenzione di concessione (siglata, con l’RAGIONE_SOCIALE, Ente pubblico, nel 1999 e più volte prorogata), la società RAGIONE_SOCIALE (subentrata nel novembre 2017) ha rivestito la qualifica di agente contabile, ai sensi dell’art.74 R.D. n. 2440/1923, in relazione all’attività di incasso degli ingressi alle mostre dalla stessa organizzate, presso i locali (nella specie, quelli del Vittoriano) dell’RAGIONE_SOCIALE. Invero, essa ha avuto « maneggio di denaro pubblico », latamente inteso, in quanto con la Convenzione di concessione essa si era impegnata, oltre che all’esecuzione di lavori di ristrutturazione, anche al riconoscimento e pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE concedente, di royalties , determinate direttamente dalla Convenzione stessa « in percentuali degli incassi delle mostre al netto delle tasse (percentuale nel tempo variata tra il 6 il 10 per cento) e delle attività di vendita (merchandising), al netto dei relativi costi (nella misura del 10 per cento) », royalties aventi una funzione remunerativa, essendo « funzionali a riservare all’RAGIONE_SOCIALE una quota degli utili (incassi dei biglietti al netto delle imposte o ricavi dalle vendite di beni al netto dei costi), derivanti dalle attività di sfruttamento dei locali concessi in uso esclusivo alla RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’organizzazione delle mostre e il merchandising ». Inoltre, nella specie, il rapporto concessorio non si
limitava alla mera locazione di locali ma si inseriva in ampio programma pubblicistico, di valorizzazione di bene culturale, anche attraverso l’organizzazione delle mostre e nella vendita al pubblico, attività infatti sottoposte al controllo di un Comitato scientifico. Doveva poi essere respinto anche il secondo motivo di ricorso, in punto di adempimento alle chieste rendicontazioni, avendo RAGIONE_SOCIALE, come emergeva dalla documentazione in atti, al più, effettuato meri riepiloghi, per singola mostra, del numero di visitatori, degli incassi, dell’ammontare delle royalty .
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 30/1/2023, affidato a unico motivo, nei confronti di Procura Generale presso la Corte dei Conti (che resiste con controricorso) e dell’ RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso) e del RAGIONE_SOCIALE e del VIVE -Vittoriano e Palazzo Venezia (che non svolgono difese).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza, ex art.360 n. 1 c.p.c., per violazione degli artt.1, 137, 139 e 141 d.lgs. n. 174/2016, 74 R.D. n. 2440/1923 178 R.D. n. 827/1924, in punto di erronea qualificazione di RAGIONE_SOCIALE come agente contabile, anche di fatto, non avendo essa avuto alcun maneggio di denaro pubblico, nonché per violazione dell’art.1362 c.c., con conseguente richiesta di annullamento del Decreto monocratico RAGIONE_SOCIALE stessa Corte dei Conti – Lazio n 4/2022, oggetto dell’opposizione promossa ex art.142 del c.g.c., per difetto di giurisdizione contabile.
Assume la ricorrente, nel censurare la motivazione di rigetto dl primo motivo di impugnazione, che il pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE concedente, in forza dell’art.6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, di una percentuale sugli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti dall’attività di merchandising configurerebbe il corrispettivo del
godimento dell’area di concessione e quindi somme di sua esclusiva titolarità e non di pertinenza dell’Ente pubblico, come dimostrato da nota dello stesso RAGIONE_SOCIALE, con la quale si chiedeva che il pagamento di detta percentuale sugli incassi dovesse avvenire con l’applicazione dell’IVA. La ricorrente assume di avere dimostrato, nel giudizio, di non avere mai organizzato mostre nel Complesso del Vittoriano per conto dell’RAGIONE_SOCIALE; stante la mancanza quindi del presupposto del maneggio di denaro pubblico e non ricorrendo la qualifica di agente contabile con obbligo di contabilizzazione e rendicontazione, non vi sarebbe giurisdizione contabile.
La Procura Generale presso la Corte dei Conti eccepisce, oltre l’infondatezza dl ricorso, la sua inammissibilità, deducendo che l’unico motivo di impugnazione risulta finalizzato a sottoporre la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti ad un inammissibile giudizio di legittimità con effetti annullatori.
La decisione collegiale sull’opposizione avverso il decreto monocratico di resa del conto è pronunciata, ex art.144 c.g.c., con sentenza non appellabile ma ricorribile per cassazione per motivi di giurisdizione.
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per violazione del principio generale di legalit à̀ per essere stato ritenuto, nella sentenza impugnata, che la societ à̀ ricorrente rivestisse la qualifica di agente contabile e avesse maneggio di denaro pubblico, con conseguente assoggettamento al giudizio di conto e alla giurisdizione contabile.
Vero che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è , da tempo, consolidata nel senso che il sindacato RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte sulle decisioni RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e non si estende, neppure a seguito dell’inserimento RAGIONE_SOCIALE garanzia del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale.
L’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalit à amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poich é la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale.
Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non pu ò integrare di per s é sola la violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, che, invece, si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è , in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (v., tra le altre, le ordinanze 14 settembre 2020, n. 19085, e 4 giugno 2021, n. 15573).
Il tutto, nel solco del tradizionale e pacifico orientamento che limita il sindacato di queste Sezioni Unite, nei confronti delle pronunce emesse dalla Corte dei conti, ai soli casi di superamento dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile (art. 111, ottavo comma, Cost.), mentre le violazioni o le errate interpretazioni delle norme
di legge rientrano nell’ambito dei limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione stessa, integrando, tutt’al più , errores in iudicando o errores in procedendo .
Il ricorso risulta pertanto ammissibile, essendo denunciato l’eccesso di poter giurisdizionale per avere la Corte dei Conti respinto il motivo concernente il difetto di giurisdizione contabile sulla base di una erronea qualifica di essa RAGIONE_SOCIALE come agente contabile per maneggio di denaro pubblico.
Tanto premesso, la censura è infondata.
4.1. Ai sensi dell’art.137 del Codice di giustizia contabile, « La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge ».
L’art. 74 del R.D. n. 2440/1923 (legge di contabilità generale dello Stato, come riformulato nel 1972) prevede che siano soggetti alla resa del conto « Gli agenti incaricati RAGIONE_SOCIALE riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti ».
L’art. 178 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità gnrale dello Stato) stabilisce che « Sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro; c) tutti coloro che,
individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi RAGIONE_SOCIALE guerra e RAGIONE_SOCIALE marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato ».
In linea di principio, dunque, tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano « maneggio » di beni o valori o denaro di pertinenza dell’amministrazione sono assoggettate al giudizio di conto, indipendentemente dal fatto che si tratti di agenti interni o sterni e che si tratti di agenti di diritto o di fatto .
4.2. Il Complesso Monumentale del Vittoriano, nella sua interezza, in data 14.3.1962, come ricorda la controricorrente Procura Generale presso la Corte dei Conti e come esposto nella sentenza impugnata, è stato assegnato quale bene demaniale al RAGIONE_SOCIALE e da questo poi trasferito al RAGIONE_SOCIALE, dalla data RAGIONE_SOCIALE sua istituzione; in data 20.5.1981, è stato riconosciuto come Monumento di particolare importanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 1089/1939 e dell’art. 116 del Codice dei Beni culturali (D.lgs. 22.1.2004, n. 42).
La convenzione originaria, stipulata tra l’RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE (alla quale, con sequenze di cessioni d’azienda, è subentrata l’attuale ricorrente RAGIONE_SOCIALE, dal 20/11/2017, in forza di numerose proroghe), prevedeva diverse percentuali di incassi da riversare all’RAGIONE_SOCIALE, calcolate sui biglietti emessi in occasione delle mostre e sui prodotti di merchandising venduti presso il bookshop , per una quota che, nei diversi aggiornamenti del testo contrattuale, variava dal 6% al 10%.
La Corte dei Conti, a fondamento RAGIONE_SOCIALE natura pubblica degli introiti in oggetto il Collegio evidenzia che « una quota degli incassi già ab origine di pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE concedente, determinata secondo i criteri percentuali prefissati nella Convenzione, che la società concessionaria riscuote in vista del successivo riversamento all’RAGIONE_SOCIALE concedente (…) » precisando conseguentemente che « dalla data dell’incasso fino a quella RAGIONE_SOCIALE retrocessione all’RAGIONE_SOCIALE, la disponibilità delle somme dovute dalla società concessionaria configura un’ipotesi di maneggio di denaro pubblico, con conseguente qualificazione RAGIONE_SOCIALE medesima società come agente contabile riscossore di somme di spettanza di un ente pubblico, ai sensi dell’art. 178 del r.d. n. 827/1924 », circostanza che giustifica l’obbligo di rendicontazione contabile.
Assume, invece, la ricorrente che le mostre sarebbero state iniziativa esclusiva ed autonoma RAGIONE_SOCIALE stessa e non organizzazione per conto del Museo, nonché si sarebbero svolte in locali oggetto di concessione ma privi di attrattiva o contenuti culturali propri.
Obiettano i controricorrenti che l’attrattività delle mostre organizzate da RAGIONE_SOCIALE, al contrario, senz’altro collegata alla geografica contestualizzazione di dette aree espositive presso il Complesso del Vittoriano (ed infatti oggetto di concessione), tanto che sulle entrate derivate da dette mostre -che costituiscono i ricavi che il concessionario trae dall’espletamento RAGIONE_SOCIALE sua attività presso le aree pubbliche messe a disposizione -è stata prevista (oltre al canone concessorio) una compartecipazione percentuale sugli introiti dovuti al Museo per lo sfruttamento delle aree stesse.
4.3. La doglianza è infondata, in quanto è stato, nella specie, accertato che il titolo concessorio (art.6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione di concessione), nello specifico, contemplava una forma di ripartizione, tra amministrazione gestione, dei proventi RAGIONE_SOCIALE gestione affidata alla società ricorrente (organizzazione di mostre
nei locali del Complesso del Vittoriano e vendita di beni nel bookshop ), cosicché le somme incassate dal gestore non sono state ritenute di sua esclusiva pertinenza, dovendo esser qualificate alla stregua di denaro in tutto o in parte pubblico.
La società RAGIONE_SOCIALE in quanto soggetto avente comunque maneggio di denaro dell’Amministrazione è stata dunque correttamente ritenuto agente contabile, obbligato alla rendicontazione.
E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: « In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo RAGIONE_SOCIALE P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto moRAGIONE_SOCIALErsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte » (Cass., Sez. Un., n. 21871 del 2019; Cass. Sez.Un. n.5978 del 2022).
Nel precedente, citato, n. 5978 del 2022 di questa Corte a Sezioni Unite (resa in regolamento preventivo di giurisdizione promosso in giudizio di responsabilità per danno erariale avviato dalla Procura contabile nei confronti di un privato concessionario di servizi aggiuntivi, anche, di biglietteria con riferimento al Museo Nazionale, alla Chiesa di Sant’Apollinare in classe e al Mausoleo di Teodorico, nella cui Convenzione era stato pattuito l’obbligo del concessionario di versare all’Amministrazione concedente una quota percentuale degli incassi delle biglietterie e una quota
percentuale -royalties – del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nello svolgimento dei servizi di bookshop ) si è ribadito che perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), rilevano soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto RAGIONE_SOCIALE sua gestione; nel caso in esame, la società ricorrente era concessionaria di un servizio pubblico che comporta il maneggio di denaro pubblico e, indipendentemente da esplicite previsioni contrattuali, deve ritenersi tenuta alla rendicontazione.
Nella pronuncia n. 4314/2020, queste Sezioni Unite (sempre nell’ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione promosso in giudizio di responsabilità per danno erariale, avviato dalla Procura contabile nei confronti di un privato concessionario con riferimento alla gestione dei siti culturali RAGIONE_SOCIALE Regione Siciliana) hanno affermato (par.10 e ss.) che , richiamato il precedente n. 12252/2009, in relazione alla gestione dei beni e dei siti culturali, il c.d. servizio di biglietteria ha ad oggetto la riscossione del prezzo che l’Amministrazione prevede debba essere pagato dal pubblico per la fruizione del bene o sito culturale e che « la somma di danaro oggetto di tale prezzo è certamente da qualificare di natura pubblica, cio è come danaro di pubblica spettanza, in quanto versata dal singolo per tale fruizione di un bene pubblico ». Queste Sezioni Unite hanno quindi chiarito che la cessazione RAGIONE_SOCIALE qualit à pubblica del danaro riscosso per il costo dei biglietti non dipende dalla scelta dell’Amministrazione sul tipo di gestione affidato al privato, se in forma integrata, congiuntamente alla gestione dei c.d. servizi aggiuntivi, per i quali il privato è titolare di una concessione di pubblici servizi, o in forma separata, non essendo « dato comprendere – una volta considerato che il prezzo del
biglietto concerne il costo che, in base alla legge, dai singoli l’Amministrazione pu ò pretendere per la fruizione del bene pubblico o (come nella specie) sito culturale, e dunque una utilitas derivante dalla natura del bene stesso e per tale ragione a sua volta di natura pubblica – come l’Amministrazione possa, con la scelta del modo dell’affidamento RAGIONE_SOCIALE gestione, escludere in concreto quella natura ». Di conseguenza, « alla collocazione dell’obbligazione di riversare le somme riscosse per il servizio di biglietteria (detratto il costo per l’assicurazione del servizio) nell’ à mbito del rapporto concessorio, non pu ò attribuirsi rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilit à RAGIONE_SOCIALE responsabilit à erariale quasi che la collocazione di un’obbligazione in esso fosse decisiva nel senso di impedirne la configurabilit à come obbligazione rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE possibilit à di configurare una responsabilit à erariale, nel presupposto il concessionario non possa rivestire la qualifica di agente contabile », essendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: « Elementi essenziali e sufficienti perch é un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti in materia di responsabilit à contabile (art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed artt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto RAGIONE_SOCIALE sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione RAGIONE_SOCIALE responsabilit à stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che pu ò consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto moRAGIONE_SOCIALErsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte » (Cass., Sez. Un., (ord.) n. 13330 del 2010).
E’ stata poi ritenuta assolutamente priva di rilievo la mancanza di previsione nell’accordo concessorio di un obbligo di rendiconto, atteso che tale obbligo si correla oggettivamente alla natura delle somme siccome derivante dalla legge.
Quanto alla non influenza degli adempimenti fiscali, questa Corte (Cass. Sez.Un. n. 14697/2019) ha già chiarito che « il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa RAGIONE_SOCIALE rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) è il concessionario, atteso che tale disciplina, limitata al rapporto di natura tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da quest’ultimo » (con detta pronuncia si è affermato che il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa RAGIONE_SOCIALE rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica).
Si può poi richiamare quanto da ultimo affermato dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 59 del 2024, in ordine alla definizione RAGIONE_SOCIALE figura dell’agente contabile: a) secondo l’art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, di contabilità generale dello Stato, sono qualificati agenti contabili: gli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello di riscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare; gli agenti pagatori o tesorieri,
incaricati RAGIONE_SOCIALE custodia del denaro e dell’esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addetti alla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione; nonché tutti coloro che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, ex art. 178 del regolamento di contabilità (r.d. n. 827 del 1924); b) sulla base di quanto disposto dall’art. 44 del r. d. n. 1214 del 1934, « la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti »; c) negli articoli da 137 a 150 dell’Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, sono disciplinati l’ambito dei giudizi di conto e i compiti dell’agente contabile (articoli da 137 a 140), il giudizio di resa del conto (articoli da 141 a 144), il giudizio sul conto (articoli da 145 a 150); d) l’art.137 cod. giust. contabile in ordine alla competenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti a giudicare sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge, si rivolge a « un’ampia platea che vede interessati tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le case popolari, le camere RAGIONE_SOCIALE e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 RAGIONE_SOCIALE legge 15 marzo 1997, n. 59) »; e) in virtù di un orientamento costante RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, l’art. 103, secondo comma, Cost., secondo cui « la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge », si riferisce all’ampio ambito RAGIONE_SOCIALE « tutela del pubblico danaro » (sentenze n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n. 68 del 1971) ed è « principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale » (sentenze n. 1007 del 1988 e n. 114 del 1975); f) ne consegue, in ossequio al principio di necessarietà del giudizio di conto, l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici e « in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere (ancora sentenze n. 1007 del 1988, n. 114 del 1975) ».
Risulta quindi, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, del tutto corretta la qualificazione operata dalla Corte dei Conti come Agente contabile RAGIONE_SOCIALE società ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi del Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, stante la posizione di parte solo in senso formale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra la ricorrente e il controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, che liquida in €. 5.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio