Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
27959/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
NOME COGNOME COGNOME elett. dom.ta in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; Comune di Scandicci , in persona del Sindaco pro tempore .
intimati avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 507/2022 pubblicata in data 16/08/2022, n.r.g. 614/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
OGGETTO: affitto di ramo d’azienda – frode alla legge – conseguenze
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dal 04/09/2012 al 06/09/2013, data in cui era stata licenziata.
In altro giudizio aveva ottenuto sentenza del Tribunale di Firenze n. 377/2015, con cui era stata accertata l’illegittimità del licenziamento e, ai sensi dell’art. 18, co. 6, L. n. 300/1970, la predetta società era stata condannata al pagamento dell’indenn ità risarcitoria pari a 10 mensilità.
In altro giudizio aveva altresì ottenuto la condanna della medesima società al pagamento della somma di euro 7.749,16 a titolo di retribuzione non corrisposta durante il periodo di sospensione dal servizio.
Deduceva dunque di aver maturato un complessivo credito di euro 20.725,00.
Assumeva che in data 07/03/2014 RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda ed il relativo contratto di appalto a suo tempo concluso con il Comune di Scandicci e presso il quale ella era stata adibita. Deduceva che si trattava di una cessione fittizia per difetto di causa ed oggetto oppure per illiceità della causa e dei motivi, poiché fra le due società vi era una sostanziale identità soggettiva, la cedente aveva cessato ogni attività ed il canone di locazione dell’affitto del ramo d’azienda era irrisorio rispetto all’operazione complessiva.
Chiedeva pertanto la condanna delle due società, in solido, nonché del Comune di Scandicci, in solido quale committente dell’appalto relativo ai servizi ausiliari presso l’asilo Bianconiglio, al pagamento della predetta somma.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Firenze rigettava la domanda per difetto di prova dell’unicità delle due compagini societarie e, quindi, del carattere asseritamente fittizio della cessione di ramo d’azienda e, quanto al Comune di Scandicci, per difetto di legittimazione passiva, atteso che la responsabilità solidale del committente di un appalto non si estendeva ai crediti di natura risarcitoria, come quelli oggetto di causa.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame interposto dalla lavoratrice e per l’effetto dichiarava la nullità del contratto di affitto di ramo d’azienda concluso dalle due società, che condannava in solido a pagare alla lavoratrice la somma di euro 20.725,00,
oltre accessori e spese, confermando il rigetto della pretesa nei confronti del Comune.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
fondamentale è accertare la validità del contratto stipulato fra le due società in data 07/03/2014, perché qualora fosse valido, ogni domanda dell’appellante nei confronti della cessionaria sarebbe infondata poiché all’epoca ella non era più dipendente del la cedente, avendo il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 2015, accordato solo la tutela indennitaria e non reintegratoria;
la domanda della lavoratrice non si basa sull’art. 2112 c.c., bensì sul presupposto dell’identità soggettiva ed oggettiva delle due società, che renderebbe nullo il contratto fra loro stipulato per assenza di causa e di oggetto, per illiceità della causa e dei motivi e per frode nei confronti dei creditori;
esaminando le visure camerali emerge che la proprietà di RAGIONE_SOCIALE è al 93% di COGNOME NOME e per il 6,25% di COGNOME NOME; quest’ultimo ne era stato anche amministratore unico fino al 17/10/2014, quando la carica era passata a COGNOME NOME;
le quote di RAGIONE_SOCIALE sono per l’81% di COGNOME NOME, che ne è pure l’amministratore, e per il 19% di COGNOME NOME;
pertanto la tesi della lavoratrice è fondata, poiché vi è una se non totale, comunque sostanziale identificazione soggettiva fra i soci e gli amministratori della cedente e della cessionaria;
di rilievo è anche il fatto che il contratto di affitto di ramo d’azienda del 07/03/2014 risulta firmato da COGNOME NOME quale amministratrice con firma disgiunta, per la parte cedente, e da COGNOME NOME per la parte cessionaria, ma quest’ultimo era amministratore anche della RAGIONE_SOCIALE fino al 17/10/2014, sicché si è trattato di un contratto stipulato da NOME con se stesso;
occorre poi considerare gli stretti legami familiari esistenti fra i soci, poiché COGNOME NOME è madre di COGNOME NOME e COGNOME NOME è moglie dello stesso NOME;
dal punto di vista oggettivo il contratto di ‘fitto di ramo d’azienda’ del 07/03/2014 ha ad oggetto l’intera attività svolta da RAGIONE_SOCIALE ed a fronte di questa cessione è previsto un canone di locazione di appena euro 1.000,00 al mese;
l’art. 3 del contratto prevede che i debiti ed i crediti della cedente non costituiscono oggetto della cessione, ad eccezione di quelli di cui al punto 6), ossia i crediti per oltre euro 600.000,00 e debiti verso fornitori per euro 10.000,00; sono trasferiti tutti i contratti di appalto in corso, i macchinari, le attrezzature, i contratti di lavoro, le certificazioni, le polizze, il volume di affari, il tutto per il canone mensile di euro 1.000,00 al mese;
ciò conferma che l’operazione ha realizzato lo svuotamento della RAGIONE_SOCIALE e la sua sostituzione con la nuova società;
a tutto ciò si aggiunge il dato temporale, rappresentato dal fatto che il contratto di ‘fitto di ramo d’azienda’ è stato stipulato quando era già pendente la causa promossa per impugnare il licenziamento;
quindi non si è trattato di vera cessione di ramo d’azienda o di azienda, ma solo di un mutamento della denominazione;
si tratta di un contratto nullo sia perché le parti non sono diverse, sia perché è stato lo strumento utilizzato per lasciare fuori i debiti verso terzi e fra questi verso l’appellante .
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
6.- Il Comune di Scandicci è rimasto intimato.
7.- Questa Corte, con ordinanza n. 1779 del 20/01/2023, ha accolto l’istanza della società ricorrente volta ad ottenere la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per RAGIONE_SOCIALE. In particolare questa Corte ha evidenziato che dalla visura camerale storica, prodotta dalla società ricorrente, era emerso che la sig.ra COGNOME NOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, era deceduta in data 17/04/2019 e non era stata sostituita.
Curatore speciale è stato nominato l’AVV_NOTAIO, appartenente all’RAGIONE_SOCIALE.
8.- La società ricorrente e la controricorrente hanno poi notificato i rispettivi atti al predetto curatore speciale (rispettivamente in data 20/01/2023 e 24/01/2023).
9.- La ricorrente ha depositato memoria.
10.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente dichiarato la nullità del contratto di affitto di ramo d’azienda del 07/03/2014 per difetto di distinzione fra le parti contraenti.
In particolare la ricorrente addebita ai giudici d’appello l’omessa considerazione del fatto che le due società hanno autonoma e distinta personalità giuridica e distinta autonomia patrimoniale perfetta, trattandosi di società a responsabilità limitata, diverse sedi legali, una diversa compagine sociale e un diverso capitale sociale.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione articolata dalla Corte territoriale circa l’insufficienza di questi elementi a fronte di elementi contrari ritenuti prevalenti ed univocamente significativi di una sostanziale identità soggettiva, tanto da qualificare il contratto nullo (anche perché in frode alla legge).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE artt. 1418, co. 2, 1345 e 1346 c.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto nullo il predetto contratto ‘per distrazione dell’azienda affittata in danno della RAGIONE_SOCIALE‘.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto quel contratto in frode alla legge, ossia stipulato per eludere le norme imperative poste a tutela del lavoro subordinato e dei crediti maturati in favore della lavoratrice.
Alla luce di tali considerazioni resta assorbita la censura fondata sulla violazione dell’art. 1345 c.c., per non avere la Corte territoriale accertato l’esclusività del motivo illecito.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 4),
c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE artt. 132 c.p.c. e 2112 c.c. per avere la Corte territoriale, in conseguenza della dichiarata nullità del contratto di affitto di ramo d’azienda, condannato in solido le due società.
Il motivo è infondato, in conseguenza del rigetto dei primi due.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data