SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1215 2025 – N. R.G. 00000642 2024 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME avv. NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
Consigliere NOME Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 642/2024 promossa da:
(
) e
(
), rappresentate e difese dall’avv. NOME COGNOME COGNOME unitamente al quale sono elettivamente domiciliate presso il suo domicilio teleC.F.
matico appellanti
contro
(
), rappresentata e difesa dall’avv. NOME
COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Bari, alla INDIRIZZO c/o Studio COGNOME;
appellata avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n°762/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 12.3.2024 (Affitto di azienda ), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 11.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa la legittimità della domanda con la quale ha chiesto la revoca per giusta causa di e dalla carica di amministratrici della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, della quale ella è socio non amministratore.
I fatti sono i seguenti.
Le sig.re , e sono socie della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE , che ha per oggetto sociale lo svolgimento di attivit à̀ turistico-alberghiera.
Le tre socie, al fine di perseguire l’oggetto sociale, ebbero a conferire alla Società il godimento di diversi beni immobili, tutti ubicati in agro del comune di Rignano Garganico.
N el corso dell’attività̀ sociale, con l’insieme di tutti i beni conferiti, le sig.re costituiron o l’azienda denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , che venne esercitata direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE , sempre in ambito turistico-ricettivo.
Sta di fatto che, con scrittura privata, autenticata in data 6.6.2019, la societ à̀ RAGIONE_SOCIALE concedesse in affitto la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ alla societ à̀ RAGIONE_SOCIALE
Il fitto d’azienda ven ne concesso dalle amministratrici, le sig.re e , senza il formale consenso dell’altra sorella.
Con citazione in data 30.9.2019, quindi, conveniva in giudizio le sorelle e dinanzi al Tribunale di Foggia, chiedendo la loro revoca dalla carica di amministratrici della società RAGIONE_SOCIALE
Deduceva l’attuale appellata che l’affitto dell’azienda, comportando una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, avrebbe dovuto essere autorizzata con il formale consenso di tutte loro tre, mediante passaggio per l’assemblea dei soci .
L’omessa convocazione dell’assemblea costitutiva giusta causa della loro revoca dalla carica di amministratrici della Società.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e
, le quali contestavano la domanda eccependo che l’art. 6 dello Statuto della Corigliano House s.n.c. prevedeva che, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (qual è, appunto, il contratto di affitto d’azienda ), fosse sufficiente il consenso e la firma congiunta di due delle tre socie, esattamente come accaduto nel caso di specie.
Secondo le convenute, dunque, non era necessario né il consenso formale dell’altra socia.
Le attuali appellanti deducevano, altresì, che, pur volendo prescindere da tale aspetto preliminare sopra, aveva manifestato, per iscritto, la propria disponibilit à̀ a concedere in affitto l’azienda .
Il processo di primo grado veniva istruito sulla sola base documentale.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e, per l ‘ effetto, revocava le convenute dalla carica di amministratrici della società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE –
Avverso la decisione di primo grado propongono appello
e , le quali si affidano a tre motivi di gravame, con i quali contestano la ricostruzione dei fatti e la declaratoria di illegittimità del conferimento del fitto di azienda.
Si è costituita in giudizio , che resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
Con la prima parte del primo motivo di gravame, le appellanti sostengono che il contratto di affitto di azienda, diversamente da quel che assume il primo Giudice, non comporta il mutamento dell’oggetto sociale .
Quanto sopra, sempre secondo quanto espongono le appellanti, sarebbe attestato da una nota dell’Agenzia delle Entrate, la quale ‘(…) ha motivatamente precisato che la concessione in affitto del compendio aziendale non può essere considerata un mutamento dell’attività̀ sociale in fatto esercitata, tale da far scattare l’applicazione della norma antiabuso ex art. 84 comma 3 Tuir ‘ (cfr. appello, pag . 4).
Il motivo è inammissibile in parte qua , per violazione dell’art. 345 c.p.c., poiché espone una questione nuova, sollevata per la prima volta nel presente grado di appello.
Ma il motivo è, altresì, infondato dal momento che la nota dell’ , che costituisce un semplice atto interno dell’amministrazione finanziaria, esprime un parere in materia fiscale, ha un rilievo giuridico limitato al caso trattato, non ha valore normativo e non può, evidentemente, dettare regole difformi da quanto stabilito dal diritto societario.
In ogni caso, ed a prescindere d quanto sopra, sta di fatto che l ‘ affitto di azienda è un atto di amministrazione straordinaria, poiché trattasi di atto negoziale che modifica in modo sostanziale l’oggetto della società.
In tema di società di persone gli atti gestori del genere richiedono l’adesione unanime dei soci, come stabilito dall’art. 2252 c.c., a mente del quale il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente dall’atto costitutivo.
L ‘ atto costitutivo della RAGIONE_SOCIALE come si vedrà infra , non prevede tale possibilità.
Ne consegue, pertanto, che l ‘ eventuale modifica dell ‘ atto costitutivo, nella parte relativa all ‘ oggetto sociale, avrebbe dovuto essere in ogni caso formalizzata per iscritto, mediante la stipula di un atto notarile o di una scrittura privata autenticata dal notaio, ed imprescindibilmente annotata nel registro delle imprese.
Ma vi è di più.
Al di là del mero dato formale su evidenziato, l ‘ atto gestorio compiuto dalle sig.re e ha avuto ad oggetto l’unica azienda esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE la quale, secondo la comune prospettazione dei fatti di causa, venne appositamente costituita allo scopo di esercitare attività nel settore turistico.
L ‘ affitto dell ‘ unica azienda ha costituito, senza dubbio alcuno, la modificazione sostanziale dell’oggetto sociale.
L ‘ affitto dell ‘ azienda avrebbe potuto rientrare nell ‘ oggetto sociale solo se fosse stato strumentale alla realizzazione dello scopo della società, ossia la gestione diretta di un’attività commerciale.
Ma così non è dal momento che, come altrettanto pacificamente evidenziato dalle parti in causa, la RAGIONE_SOCIALE non svolge ulteriori attività commerciali nel settore turistico.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che ‘ ( … ) il contratto di affitto di ramo d’azienda riguardante l’unica attivit à̀ della societ à̀ viene a configurare in concreto una cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci ‘ (cfr. sentenza appellata, pag. 5).
E, del resto, gli stessi precedenti giurisprudenziali di merito, richiamati dalle appellanti, confermano tali principi di diritto.
Ed invero, ‘ La cessione dell’azienda e talora anche l’affitto di essa, trasformando l’attività sociale da produttiva a finanziaria, deve essere sempre deliberata dall’assemblea dei soci comportando, proprio per la natura dell’operazione, una modifica sostanziale dell’oggetto sociale della stessa ‘ (Trib.le Piacenza, 14.3.2016, n°140).
In senso conforme si è sostenuto che ‘ Un contratto di affitto di ramo d’azienda riguardante l’unica attività della società viene a configurare in concreto una cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2479 co. 2, n. 5 ‘ (Trib.le Milano, 1.7.2013 n°9276).
Orbene, le decisioni in questione, ancorché siano state emesse in tema di società a responsabilità limitata, esprimono un principio valevole anche per la società in nome
collettivo nelle quali le deliberazioni che riguardano attività di gestione straordinaria vengono prese dai soci, a maggioranza o dell’unanimità, a seconda di quanto stabilito nell’atto costitutivo.
Deve, pertanto, ritenersi che il contratto di affitto di azienda incriminato, avendo comportato la cessazione, in concreto, dell’esercizio diretto da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’unica attività sociale della impresa, ha determinato la sostanziale modifica dell’oggetto sociale e, quindi, dell ‘ atto costitutivo.
Tale decisione richiedeva, ai sensi dell ‘ art. 2252 c.c., l ‘ unanime consenso delle tre socie che, nella fattispecie, non vi è stato.
Con la seconda parte del primo motivo di appello, e sostengono che l’operazione contestata ‘(…) deve ritenersi pienamente legittima se autorizzata dai soci non all’unanimità, ma dalla maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, come dispongono inequivocabilmente gli artt. 2479 comma 2 n. 5 e 2479 bis comma 3 del codice civile. Nella fattispecie,
e rappresentano quali socie amministratrici i due terzi del capitale sociale, ampiamente sufficienti ai fini della stipula del contratto di affitto d’azienda in oggetto (…)’ (cfr . appello, pag. 4).
Il motivo è infondato.
Le disposizioni invocate dalle appellanti stabiliscono che le decisioni a maggioranza vengano prese previo coinvolgimento diretto di tutti i soci, secondo quanto stabilito nell ‘ atto costitutivo.
La manifestazione di volontà, inoltre, deve risultare in maniera inequivoca e deve risultare documentalmente da consenso espresso per iscritto.
Nel caso che ci occupa, non vi è prova che la decisione a maggioranza sia stata presa nelle modalità stabilite dalla legge.
In ogni caso, come si è chiarito supra , gli amministratori non possono prendere, ancorché con la maggioranza delle quote, decisioni che modifichino l ‘ oggetto sociale.
E, pertanto, è del tutto irrilevante, ai fini che ci occupano, che le appellanti ‘ rappresentano quali socie amministratrici i due terzi del capitale sociale, ampiamente sufficienti ai fini della stipula del contratto di affitto d’azienda in oggetto ‘.
Con il secondo motivo di appello, le sig.re e contestano il capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l’affitto dell’azienda sia stat o autorizzato in violazione dell’art. 6 dello Statuto sociale.
Secondo le appellanti la norma statutaria, che consente agli amministratori il
compimento di atti di gestione senza l’unanime consenso de gli altri soci, avrebbe consentito anche di disporre l’affitto dell’azienda , senza che ciò abbia comportato violazione delle regole della società.
Più specificamente, esse ritengono che l’art. 6 dello Statuto, che consente di sottoscrivere transazioni, acquistare, permutare o vendere beni immobili , contiene un’elencazione di operazioni societarie che ‘(…) incidono sull’attività̀ sociale in termini ben più rilevanti rispetto all’affitto d’azienda, che ha invece carattere temporaneo e non involge alcuno stravolgimento del patrimonio e dell’assetto della società ‘ (cfr. appello, pag. 5).
L’ esegesi della disposizione, esposta dalle appellanti, non è condivisibile.
Orbene , l’art. 6 dello Statuto stabilisce testualmente che ‘ la gestione e l’amministrazione della società con la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio vengono affidate alle socie , e , le quali potranno compiere in via libera e disgiunta tra loro tutti gli atti di gestione della società; l’acquisto, la vendita o la permuta di mobili registrati ed immobili, l’assunzione di mutui passivi, la concessione di garanzie r eali e fideiussioni, transazioni, l’apertura di conti correnti allo scoperto, occorrerà il consenso e la firma congiunta di due delle tre socie ‘ .
Come si evince dalla piana lettura del testo, la norma statutaria distingue tra atti di gestione ordinaria ed atti di gestione straordinaria della società ed elenca, in maniera tassativa, gli atti di gestione straordinaria che possono essere compiuti con il consenso e la firma di due soci su tre.
L ‘ elenco tassativo esclude, tra gli atti di gestione che possono avvenire con ‘ il consenso e la firma congiunta di due delle tre socie ‘ , l ‘affitto dell’azienda (che, come si è visto supra , costituisce sicuramente un atto di gestione straordinaria, dal momento che incide sull ‘ oggetto societario).
Ergo , anche secondo quanto stabilito dall ‘ atto costitutivo, l ‘ affitto di azienda avrebbe dovuto essere autorizzato dall ‘ unanime consenso formale delle tre socie.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto illegittimo, alla luce dell’art. 6 dello Statuto, l ‘ atto compiuto dalle appellanti in quanto ‘(…) la disposizione statutaria non annovera l’affitto d’azienda fra gli atti di straordinaria amministrazione per i quali richiede il consenso di due socie su tre ‘ (cfr. sentenza, pag. 6) .
Con il terzo motivo di gravame, le appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che, nella fattispecie, vi fu il consenso preventivo di alla stipula del contratto di affitto di azienda.
Più specificamente, esse sostengono che ‘ ( … ) l’appellata ha invece espressa -mente manifestato la disponibilità non soltanto a una riorganizzazione societaria, ma
alla sti pula del contratto di affitto dell’azienda sociale, come ammette esplicitamente nell’atto di cita zione in primo grado (pagg. 3 e 4 – capo 2.4) deducendo testualmente che ‘considerata l’irreversibilità della situazione di contrasto tra le socie, l’attrice si dichiarava in linea di principio favorevole a risolvere la questione anche mediante cessione a terzi in godimento (affitto) o in proprietà (vendita) dell’ ‘ (cfr. appello, pag. 6).
La tesi non convince.
Le appellanti omettono di trascrivere integralmente il punto 2.4 dell ‘ atto di citazione che richiamano, nel quale , lungi dall ‘ affermare di essere favorevole ‘ a prescindere ‘ ad affittare l ‘ azienda, ha dichiarato di essere favorevole, al fine di appianare i contrasti tra le socie, a sondare diverse ipotesi ‘ ( … ) previa finalizzazione di alcune operazioni prodromiche che, peraltro, avrebbero anche comportato la limitazione della responsabilità delle Socie medesime (cfr. Allegato 6); in tale contesto, infatti, si ipotizzava la preliminare: (i) trasformazione della Società in società di capitali (srl), (ii) la risoluzione del e, infine (iii) la stipula di contratto di affitto di immobili con la ‘nuova’ Società trasformata ‘ (cfr. citazione di primo grado, pag. 4).
Come si evince dal passo su riprodotto, si è resa disponibile a risolvere le difficoltà di politica amministrativa della Società ‘ anche mediante cessione a terzi in godimento (affitto) o in proprietà (vendita) dell’ ‘ .
Non vi è stata, dunque, alcuna adesione espressa dell ‘appellata ad una specifica proposta di affittare l ‘ azienda alla società RAGIONE_SOCIALE e non vale a surrogarne il consenso il semplice fatto che ella fosse a conoscenza dell ‘ intenzione di quest ‘ ultima società di affittare l ‘ azienda.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che ‘ ( … ) Né tantomeno il consenso della odierna attrice può desumersi o inferirsi dalla disponibilità da quest’ultima manifestata ad una riorganizzazione societaria, in quanto non specificatamente riferibile all’operazione posta in essere dalle amministratrici con quella determinata controparte ed a quelle condizioni ‘ (cfr. sentenza appellata, pagg. 5 e 6).
In conclusione, la circostanza che le appellanti abbiano deciso di sottoscrivere il contratto di affitto di azienda, senza ottenere preventivamente la formale adesione della appellata, costituisce una grave ed evidente violazione dei doveri di correttezza e diligenza facenti capo all’amministratore, il quale non può compiere ad libitum atti negoziali che modifichino sostanzialmente l’oggetto della società.
L’ appello va, dunque, rigettato.
Va, infine, rigettata anche all ‘ istanza istruttoria, riproposta ai sensi dell ‘ art. 244
c.p.c. a margine dell ‘ atto di appello.
I quattro capitoli di prova, infatti, sono volti a dimostrare che l ‘ appellata era al corrente delle attività gestorie e che è stata attivamente presente in azienda fino al 2016, dopo di che si è ‘ disinteressata ‘ delle questioni aziendali.
Orbene i capitoli di prova, ove anche fossero ammessi e confermati, non sarebbero affatto in grado di fornire la prova di una preventiva e formale adesione di alla stipula del contratto di affitto di azienda.
Il rigetto del gravame comporta la condanna delle appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, eccezion fatta per la fase di trattazione che viene liquidata ai minimi tariffari (essendo mancata l ‘ attività istruttoria), il tutto nello scaglione di valore dichiarato nell’atto di gravame (indeterminabile di bassa complessità), tenendo conto dell ‘ assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, della bassa la complessità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché e , in solido tra loro, versino all’Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l’iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
e nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l’appello ;
condanna e al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore , che liquida in € 8.469,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’iscrizione al ruolo del presente gravame , se dovuto a norma dell’art. 1bis dell’art. 13 cit. –
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente dott. NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore avv. NOME COGNOME