SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 225 2026 – N. R.G. 00000225 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: N. R.G. 225/2024 r.g. vertente fra:
(PI: ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE.
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(PI:
,
titolare dell’omonima
PI:
e
titolare dell’omonima
RAGIONE_SOCIALE (PI:
, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO;
(PI:
), contumace;
P.
P.
P.
P.
PARTI APPELLATE
*
Oggi 14/01/2026 , alle ore 12: 15, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza della Funzionaria addetta all’UPP NOME COGNOME, nei locali del INDIRIZZO, INDIRIZZO, sono comparsi:
Per parte appellante, l’AVV_NOTAIO
Per parte appellate, l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
N. R.G. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 225NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(PI: ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO; P.
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(PI: , titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PI: e titolare dell’ominima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PI: , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO; P. P. P.
(PI:
), contumace;
P.
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 55/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 23.1.2024.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
‘Voglia l’ecc.ma Corte di Appello adita,
in accoglimento del gravame, riformare integralmente la sentenza n. 55/2024 pronunziata dal Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, AVV_NOTAIO, in data 22.1.2024 pubblicata in data 23.1.2024 e notificata in data 24.1.2024, per le causali dette ed in accoglimento dei motivi di appello, nel loro ordine di assorbimento, respingendo
ogni domanda avanzata da e nei confronti della -condannare gli appellati alla refusione delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio’ Per la parte appellata:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l’interposto appello, confermando in ogni caso la sentenza di condanna dell’appellante nei confronti degli odierni appellati, per gli stessi importi monetari di cui alla sentenza nr. 55/24 Tribunale di Lucca, anche previo eventuale accoglimento delle domande (titoli di responsabilità) proposte nel primo grado di giudizio (responsabilità contrattuale solidale di e o, in subordine, responsabilità ex art 2043 cc) e rimaste assorbite con l i primo grado, vinte le spese e competenze del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 55/2024 pubblicata il 23.1.2024, ha così deciso:
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento:
in favore di della somma di €35.070,12=, oltre interessi moratori dalle scadenze di cui alle fatture inevase e fino al saldo effettivo;
in favore di della somma di €20.694,00= oltre interessi al tasso moratorio dal 30.08.2018 (data dell’avvenuta stipula dell’accordo transattivo con ) al saldo effettivo;
in favore di della somma di €7.944,64=, oltre ad interessi al tasso moratorio dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere agli attori le spese di lite che liquida i euro 9980,80 per compensi oltre spese Cu , marca e spese notifica , oltre Iva , cap e spese generali come per legge .
1.1 (di qui innanzi anche solo , e avevano convenuto in giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca, per le causali di cui in parte narrativa, condannare e in solido tra loro, a corrispondere agli attori, in ipotesi a titolo di risarcimento, le seguenti somme: in favore di la somma di €35.070,12=, oltre interessi moratori dalle scadenze di cui alle fatture inevase e fino al saldo effettivo; in favore di la somma di €20.694,00= oltre interessi al tasso moratorio dal 30.08.2018 al saldo effettivo; in favore di la somma
di €7.944,64=, oltre ad interessi al tasso moratorio dalla scadenza della fattura al saldo effettivo; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio
Avevano dedotto che nel 2018 erano stati contattati dalla società -che aveva assunto, mediante affitto di azienda stipulato il 29.12.2017, la gestione dell’ RAGIONE_SOCIALE , sito in Bagni di Lucca INDIRIZZO Serraglio, allora di proprietà della società -per lo svolgimento di importanti lavori di ristrutturazione alla suddetta struttura alberghiera: infatti, all’epoca l’albergo era in stato di decadenza e i lavori erano indispensabili per la riapertura, prevista entro l’estate del 2021.
L’affittuaria di azienda e la proprietaria/concedente avevano pattuito che le fatture dei lavori sarebbero state intestata a , che le avrebbe pagate, scalando gli importi dai canoni di affitto di azienda; a tal fine, aveva rassicurato gli attori sulla solvibilità di , pur se di recente costituzione e di scarso capitale sociale (2mila euro).
Ciascuna RAGIONE_SOCIALE attrice aveva svolto i relativi lavori, maturando i crediti meglio indicati nelle conclusioni (al netto di acconti ricevuti).
Tuttavia, nel dicembre 2018 aveva improvvisamente abbandonato l’albergo, senza pagare i saldi.
Nell’ottobre 2018 era stata costituita la società che diveniva proprietaria dell’albergo e subentrava nell’affitto di azienda.
Con scrittura privata a firme autenticate del 2019, e avevano risolto consensualmente il contratto di affitto dell’azienda a seguito del mancato svolgimento dei lavori di ristrutturazione gravanti sull’affittuario; e aveva nuovamente affittato l’azienda ad altro imprenditore, potendo concedere una struttura ormai perfetta, grazie ai lavori eseguiti.
Il pagamento del saldo dei lavori gravava, in solido, su , committente, ma anche su da considerarsi o committente assieme a , o sua garante, o corresponsabile ex art. 2560 co. 2^ c.c.; o, in via di estremo subordine, responsabile ex art. 2043 c.c.-
1.2 Mentre era restata contumace, si era costituita dichiarandosi estranea alla vicenda, intercorsa esclusivamente fra gli attori e l’affittuaria ; contestava l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. in un caso, come il presente, di retrocessione al concedente dell’azienda affit tata; e contestava altresì gli altri titoli di responsabilità.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria anche orale, ha accolto, nei termini premessi, le domande, anche, per quanto ancora interessi, nei confronti di
Premesso che era sorta dalla scissione parziale di e, pertanto, era subentrata sia nella proprietà dell’albergo, sia nell’affitto azienda RAGIONE_SOCIALE, restando debitrice in solido con dei debiti di quest’ultima; accerta to, inoltre, che i lavori erano stati eseguiti e i crediti erano dunque accertati; ha individuato la responsabilità della concedente (e, dunque, anche quella della scissa nell’art. 2560 c0. 2^ c.c.:
Invero, secondo i recenti approdi giurisprudenziali di legittimità l’art. 2560 co. 2 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di retrocessione al concedente dell’azienda in precedenza affittata, ove si verta in ipotesi di debiti in sé soli considerati, ossia non ricollegati a posizioni contrattuali non ancora definite (cfr. Cass. Civ. sent. n. 23581/2017; ord. Corte Cass. n. 4248/2023 ‘ a seguito della retrocessione al proprietario dell’azienda affittata, dei meri debiti contratti dall’affittuario – ossia dei debiti non collegati a posizioni contrattuali non ancora definite risponde, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., anche il prop rietario dell’azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un’ipotesi di accollo cumulativo ‘ex lege’; questa interpretazione trova conferma nel disposto di cui all’art. 104 bis l.fall., il quale espressamente esclude che la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporti la responsabilità della procedura per i debiti matura-ti, diversamente da quanto disposto dall’art. 2560 c.c., prevedendo, pertanto, una espressa deroga alla disciplina ordinaria. ‘)
Nel caso di specie, a seguito della risoluzione del contratto di affitto di azienda tra e verificatasi nel maggio 2019, vi è stata una retrocessione dell’azienda dall’affittuario al proprietario affittante con conseguente responsabilità solidale, in virtù del principio poc’anzi espresso, per i debiti maturati dal cedente e relativi alle opere di ristrutturazione per cui è causa, pacificamente antecedenti alla retrocessione dell’azienda.
Quanto al requisito della risultanza dai libri contabili dei debiti di la circostanza può ritenersi provata dall’ingiustificata inottemperanza da parte di all’ordine di esibizione dei libri contabili del periodo preso in consi derazione.
La conoscenza da parte di dei sopradetti debiti può, in ogni caso, ritenersi comprovata anche dall’invio da parte degli odierni attori delle diffide di pagamento alla che fu effettuato in epoca anteriore alla risoluzione del co ntratto di affitto ed alla conseguente retrocessione dell’azienda.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ,
e (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Inapplicabilità dell’art. 2560 c.c. ad affitto e retrocessione di azienda
L’appellante, innanzitutto, censura il capo motivazionale (pagg. 89 della sentenza) che ha esteso la disciplina di cui all’art. 2560 co. 2^ c.c. anche all’affitto di azienda (e alla retrocessione).
A tal fine, sostiene che la motivazione sia apparente, perché si limita a richiamare due precedenti della S.C., che peraltro non sono idonei a dimostrare un cambio di orientamento rispetto a quello tradizionale; e deduce la violazione dell’art. 2560 c.c., anche perché norma inderogabile che trova applicazione solo nelle ipotesi di cessione o acquisto di azienda; e non ne è ammissibile l’estensione analogica a un caso di affitto con retrocessione.
2.2 Difetto del presupposto applicativo dell’art. 2560 co. 2^ c.c. –
In subordine, l’appellante impugna il capo (pag. 9) che ritiene provata l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori della (affittuaria) , quale presupposto indefettibile della responsabilità solidale dell’acquirente/cessionario.
Deduce a tal fine che:
2.2.a il Tribunale ha tratto un argomento decisivo dalla mancata esibizione dei libri contabili da parte della contumace , confondendo oggetto dell’ordine di esibizione e fatto costitutivo da provare (iscrizione).
2.2.b era poi irrilevante la conoscenza aliunde del debito, perché l’iscrizione nei libri è elemento costitutivo non surrogabile.
2.2.c il primo giudice, in definitiva, ha reputato esservi una inversione dell’onere della prova e l’uso improprio delle presunzioni.
2.3 Carenza di legittimazione passiva di sulle domande di responsabilità diretta (contrattuale e aquiliana)
In ulteriore subordine, l’appellante deduce di essere assolutamente estranea, non essendovi alcuna prova che lo attesti, alle vicende poste a fondamento delle domande contrattuali e aquiliane (incarichi, esecuzione lavori, fatturazioni, inadempimenti tutti anteriori alla sua costituzione: 29.10.2018).
Contesta, in proposito, che dalla scissione asimmetrica si possa desumere un subentro generalizzato nei debiti pregressi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall’APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, , e nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di
giudizio.
Per contro, pur ritualmente evocata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La Corte, con ordinanza collegiale del 19.6.2024, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sul rilievo che, pur apparendo i primi due motivi assistiti da fumus , l’appello non era però manifestamente fondato ; e che mancava il pericolo.
Pertanto, reputandolo utile, il collegio ha altresì delegato mediazione delegata, svoltasi però con esito negativo.
L’Istruttore ha rimesso le parti al collegio per la discussione orale, con termine per comparse conclusionali e la causa è stata oggi discussa, come da retroestesa porzione di verbale.
Il primo motivo è fondato: non, però, laddove denuncia la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, bensì nel merito, ossia sul tema dell’applicabilità dell’art. 2560 c.c. all’affitto di azienda.
6.1 Va esclusa prima di tutto, in rito, qualsiasi nullità della sentenza per motivazione apparente, che il primo motivo denuncia con enfasi direttamente proporzionale alla sua inconsistenza, posto che il primo giudice s’è riportato a un indirizzo giurispruden ziale e, dunque, ha fatto chiaramente comprendere il suo ragionamento.
È certo legittimo contestare, come fa che i precedenti diano vita a un orientamento stabile diverso da quello antecedente e che essi mal si attaglino alla presente fattispecie, ma, se l’appellante può svolgere questa critica, è proprio perché il Tr ibunale ha assolto all’onere di rendere una motivazione più che sufficiente a rivelare il percorso logico.
6.2 La questione di merito posta è se l’art. 2560 c.c. si possa applicare all’affitto di azienda (e, per conseguenza, alla retrocessione di essa una volta risolto il contratto).
6.2.a Le norme codicistiche prevedono, per quanto di stretto interesse, che:
(-) per i contratti in corso (con ciò dovendosi intendere quelli nei quali entrambi i contraenti debbano ancora eseguire, in tutto o in parte, le rispettive obbligazioni sinallagmatiche), la regola iuris (contenuta nei primi due commi dell’art. 2558 c.c.) si applica anche ai casi di usufrutto o di affitto di azienda (terzo comma);
(-) per i crediti, la regola dell’art. 2559 co. 1^ c.c. si estende all’usufrutto (secondo comma);
(-) per i debiti (c.d. puri, ossia quelli che derivano da un contratto con prestazioni a carico di una sola parte ovvero rispetto al quale uno dei contraenti abbia già interamente eseguito le proprie prestazioni), l’art. 2560 c.c. menziona solo ed esclusiv amente l’acquirente, con ciò facendo riferimento al solo caso di cessione di azienda;
(-) regole chiaramente speciali vigono in tema di rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.).
6.2.b Un orientamento più risalente della S.C. negava, sul rilievo testuale della normativa, che l’art. 2560 c.c. potesse applicarsi all’affitto di azienda: « La cessazione dell’affitto dell’azienda e la sua restituzione al proprietario-concedente non comportano a carico di quest’ultimo – fuori delle ipotesi diversamente regolate dalla legge – la responsabilità, ex art 2560 cod civ, per i debiti contratti dallo affittuario, non essendo siffatta ipotesi riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma e stata posta. » (Cass. sez. 3^ civ. 8.5.1981 n. 3027 rv 413585; in precedenza, conforme, Cass. sez. 1^ 3.7.1958 n. 2386 rv 882139).
In seguito, il dibattito di legittimità si è più che altro incentrato sulla diversa disciplina da applicarsi a un debito del cedente a seconda che esso afferisca a un contratto ancora in corso (art. 2558 c.c.) o a un debito puro (art. 2560 c.c.). La questione non interessa qui in via diretta, perché è pacifico che si tratti di un debito puro assoggettato all’art. 2560 c.c.; ma, in via riflessa, è significativa, perché gli arresti successivi registrati riguardano o casi di cessione di azienda (a es., Cass. sez. 3^ civ. 12.3.2013 n. 6107, in motivazione: debito dell’alienante fatto valere dal creditore contro il cessionario); ovvero casi in cui la corresponsabilità dell’affittuario fu affermata in forza dell’art. 2558 c.c. (a es., C ass. sez. 6^3 civ. ord. 30.3.2018 n. 8055, in motivazione).
È stata poi affermata l’applicazione dell’art. 2558 c.c. anche al caso di retrocessione dell’azienda dall’affittante al concedente al termine del contratto (Cass. sez. 1^ civ. 16.6.2004 n. 11318, in particolare massima 573667; conf.: Cass. sez. 1^ civ. ord. 17.2.2025 n. 4036).
6.2.c Il Tribunale, a suffragio della sua decisione, ha menzionato, innanzitutto, Cass. sez. 3^ civ. 10.2.2023 n. 4248: tuttavia, tale precedente concerne un caso in cui la responsabilità dell’affittuario trovava titolo in una condotta inadempiente posta in ess ere durante la sua gestione (che aveva determinato un obbligo risarcitorio, discendente da clausola penale, nei confronti di un somministrante); e la RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad affermare che la tesi dell’affittuario/ricorrente, che pretendeva che il debito dove sse essere attribuito (non a sé, ma) alla concedente alla quale l’azienda era stata retrocessa, non era accoglibile, perché, in sostanza, si trattava di un debito puro dell’affittuario, che non poteva retrocedere al concedente ex art. 2558 c.c. (vedi motivazione).
Questa decisione ( rectius , il principio che traspare), applicata alla fattispecie, implica solo che , che ha contratto il debito verso gli appellati, non potrebbe mai, in forza della retrocessione dell’azienda alla concedente, spogliarsi del debito, perché a esso non si applic a l’art. 2558 c.c. –
6.2.d Solo, a ben vedere, l’altro precedente (Cass. sez. 1^ civ. 9.10.2017 n. 23581), del quale molto si duole l’appellante, ha un contenuto rilevante per la causa: « A seguito della retrocessione al proprietario dell’azienda affittata, dei meri debiti contratti dall’affittuario – ossia dei debiti non collegati a posizioni contrattuali non ancora definite – risponde, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., anche il proprietario dell’azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un’ipotesi di accollo cumulativo ‘ex lege’; questa interpretazione trova conferma nel disposto di cui all’art. 104 bis l.fall., il quale espressamente esclude che la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporti la responsabilità della procedura per i debiti maturati, diversamente da quanto disposto dall’art. 2560 c.c., prevedendo, pertanto, una espressa deroga alla disciplina ordinaria. ».
Si legge nella motivazione:
Con quest’ultima decisione , sulla scia di Cass. 7 novembre 2003, n. 16724, questa Corte ha stabilito, per i fini dell’applicazione dell’articolo 2558 c.c., che la cessazione dell’affitto e la conseguente retrocessione dell’azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato; ma ha precisato che, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall’articolo 2558 c.c., presuppone che il trasferimento dell’azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito (articolo 2559 c.c.) e di debito (articolo 2560 c.c.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (articolo 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, costituisce «conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa», intendendo come si è detto la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto.
Si può tuttavia dubitare, alla luce del tenore dei precedenti citati (16724/2003 e 11318/2004), dell’affermazione che la successione nei rapporti di credito (articolo 2559 c.c.) e di debito (articolo 2560 c.c.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (articolo 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, costituisce «conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa» , posto che in quei precedenti la s’era occupata più che altro dell’art. 2558 c.c. e della sua applicabilità in caso di retrocessione.
Il maggiore spunto di riflessione rinviene semmai dalla comparazione con la disciplina fallimentare; attualmente, l’art. 212 CCI, stabilisce, al sesto comma, che in caso di retrocessione di una azienda (o ramo di azienda) oggetto di affitto non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile .
La norma fallimentare, dunque, parrebbe leggere quella codicistica dell’art. 2560 c.c. come se fisiologicamente applicabile, quanto meno alla retrocessione dell’azienda dall’affittante alla concedente.
6.3 Tuttavia, ritiene il collegio che fra l’art. 2558 c.c. (che espressamente prevede il subentro anche dell’affittuario nei contratti in corso; e che funziona anche in senso contrario, al momento della retrocessione, purché non determinata da fattori diversi dalla volontà delle parti) e l’art. 2560 c.c. (che una simile estensione non prevede) sussista una differenza significativa ai fini presenti.
Nel primo caso, si realizza, in sostanza, il trasferimento di una posizione contrattuale, sicché è del tutto logico che la legge preveda l’applicazione della regola ivi posta (il subentro nel contratto, salva opposizione del ceduto) a qualsiasi caso di cessione del godimento dell’azienda (vendita, affitto, usufrutto), appunto perché il contratto è ancora produttivo di effetti che si riflettono sull’azienda e, dunque, di norma, deve per forza di cose proseguire con chi dell’azienda abbia, a qualsiasi titolo, il godimento.
Nel secondo caso, c’è invece un debito ormai cristallizzato, che non esplica più alcuna interferenza diretta sul funzionamento dell’azienda: sicché non v’è nessuna ragione strutturale per la quale debba esservi, come effetto fisiologico, il trasferimento del debito al cessionario a prescindere dal titolo del trasferimento; e, difatti, la norma lascia, secondo un criterio del tutto generale, il debito a carico di chi l’ha contratto (l’alienante durante la sua gestione) e si preoccupa, più che altro, di stabilire le rispettive sfere di tutela del cessionario e dei creditori, che sono discriminate dal criterio delle risultanze dei libri contabili obbligatorî. È quindi del tutto comprensibile che la legge abbia voluto riservare la norma al solo caso della cessione e l’assenza, come fa invece l’art. 2558 c.c., di una esplicita estensione all’affitto deve considerarsi esprimere una ben precisa e consapevole limitazione.
D’altra parte, l’art. 2560 co. 2^ c.c. è da sempre considerato norma eccezionale (Cass. sez. 1^ civ. 26.5.2025 n. 14020, in motivazione, § 15), il che restringe le possibilità d’applicarlo oltre il caso per cui è previsto: sicché non si potrebbe applicare in via analogica per colmare la eventuale lacuna che si volesse reputare esistente sul punto in tema di affitto di azienda, dovendosi al più restare nell’ambito della interpretazione estensiva, leggendo il trasferimento del secondo comma come indicativo di qualsiasi tipo di passaggio dell’azienda da un soggetto all’altro; opzione ermeneutica che non pare la migliore, appunto perché, c’è una ragione, consistente nel carattere statico del debito puro (art. 2560 c.c.) rispetto a quello dinamico del contratto in essere (art. 2558 c.c.) che spiega la differente soluzione.
6.4 In definitiva, va preferita la tesi per cui l’art. 2560 co. 2^ non si applichi all’affitto di azienda, né, dunque, alla sua retrocessione.
In ogni caso, è senz’altro fondato, senza margini di opinabilità, il secondo motivo .
7.1 Se si applica l’art. 2560 co. 2^ c.c., deve necessariamente essere integrato, con onere probatorio a carico degli attori (odierni appellati), il requisito della iscrizione nelle scritture contabili dei debiti.
Il Tribunale ha ritenuto esservi la prova in quanto:
(-) si era ingiustificatamente sottratta all’ordine di esibizione;
(-) aveva comunque acquisito la conoscenza dei debiti dalla ricezione delle diffide di pagamenti dei creditori.
Le critiche mosse ( supra , § 2.2) colgono nel segno.
7.1.a La domanda qui scrutinata è qui quella dei creditori non già verso , bensì verso cessionaria per effetto di retrocessione.
Non si vede, dunque, in qual modo l’omessa ottemperanza all’ordine di esibizione da parte di possa ridondare in danno di dal momento che l’art. 210 co. 4^ c.c. circoscrive gli effetti della mancata ottemperanza (peraltro in alcun modo aventi valore di prova legale, bensì ricondotte all’art. 116 co. 2^ c.p.c.) alla parte responsabile dell’omissione.
Neppure la confessione di una parte può fare prova contro un’altra parte (salva la possibilità di apprezzarla liberamente, ex art. 2733 co. 2^ c.c., nei confronti di un litisconsorte necessario, che non è di , essendo condebitori solidali), sicché è a fortiori da escludere che possa assurgere a prova l’omissione ex art. 210 c.p.c. –
7.1.b La conoscibilità o conoscenza aliunde del debito è tema che non può qui avere diritto di cittadinanza.
RAGIONE_SOCIALE, tornando approfonditamente anche su questo tema, ha riaffermato contro ogni diversa soluzione il principio secondo il quale « In tema di cessione di azienda, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario) comporta, ai fini della responsabilità ex art. 2560, comma 2 c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni. » (così la già citata Cass. sez. 1^ civ. 26.5.2025 n. 14020 rv 675911-02; anche e soprattutto nella motivazione, con aggancio a Cass. SSUU civ. 28.2.2017 n. 5054).
Prima dell’esame del terzo motivo, si devono, in ordine logico, scrutinare le domande alternative di parte appellata , che, restate assorbite in prime cure, sono state reiterate in appello (§ 4 di pag. 23 della comparsa di costituzione).
8.1 Domanda contrattuale
e hanno sostenuto che all’epoca proprietaria dell’albergo e concedente della azienda a , avrebbe assunto la veste di ‘co -committente’ dei lavori assieme a ; o, quanto meno, si sarebbe costituita garante delle obb ligazioni di questa. essendo subentrata nella proprietà dell’albergo e nel contratto di affitto di azienda quale committente, dovrebbe dunque rispondere per l’uno o l’altro di quei titoli.
È infondata la prima di tali domande, mentre merita accoglimento l’altra.
8.1.a Committenza dei lavori assieme a
Gli attori di primo grado hanno da sempre premesso che fu per primo , legale rappresentante di , che, nei primi mesi del 2018, li contattò per incaricarli dei lavori sull’albergo del quale voleva divenire gestore mediante affitto di azien da, circostanza pressoché pacifica e, comunque, confermata ampiamente della testimonianze.
E, difatti, il contratto di appalto con fu stipulato dalla doc. 25 attori 1^ grado); analogamente, gli incarichi a a furono dati da .
8.1.a.i I testimoni addotti dagli attori (ud. 13.7.2022) hanno riferito che, in occasione di un incontro avvenuto nel mese di febbraio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, il quale era socio di questi ‘ precisò … che il contratto di affitto di azienda stipulato tra e prevedeva che a sostenere l’onere dei lavori richiesti da agli attori sarebbe stata la proprietà dell’albergo, attraverso uno ‘sconto canoni di affitto’, del va lore corrispondente al costo dei lavori da eseguire, concesso a e, pertanto, gli incarichi di lavoro agli attori sarebbero stati affidati dall’affittuario e le fatture per gli interventi degli attori sarebbero state emesse dagli attori stessi alla società che le avrebbe pagate ‘ (capitolo 5 articolato nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. attoreo).
Tuttavia, questa circostanza, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, non fa di una (ulteriore) committente, né rispetto all’appalto di (che, per di più, è stipulato per scritto), né rispetto ai contratti d’opera di per la semplice ragione che fu ribadito che gli incarichi di lavoro agli attori sarebbero stati affidati
dall’affittuario L’AVV_NOTAIO si limitò a informare, al verosimile scopo di rassicurare gli imprenditori, che, sul piano economico, vrebbe pagato, in quanto avrebbe potuto scalare le somme dal canone di affitto. Solo in questo senso, mediato e meramente economico, fu detto che a sostenere l’onere dei lavori richiesti da agli attori sarebbe stata la proprietà dell’albergo ; non gli si può riconnettere anche un significato rilevante sul piano degli strumenti negoziali scelti, perché, su quello, il NOME COGNOME fu chiaro nel precisare che gli incarichi di lavoro agli attori sarebbero stati affidati dall’affittuario
Agli imprenditori fu chiaramente prospettato che il committente era il cui legale rappresentante, del resto, era stato il primo a prendere contatti; e che fu l’unico a stipulare i contratti.
Le rassicurazioni in quella sede date dall’AVV_NOTAIO devono semmai essere lette, in una ad altre dichiarazioni che egli fece in quella sede, in funzione di garanzia che voleva dare rispetto alle obbligazioni della committente , per spingere gli imprenditori ad accettare gli incarichi, tema sul quale si tornerà a breve ( infra , § 8.1.b).
8.1.a.ii Sono anche state acquisite prove sul fatto che tramite il NOME COGNOME, sovrintendeva ai lavori di ristrutturazione, talora ingerendosi di alcune scelte tecniche, ma si tratta di condotte che non fanno della società concedente una seconda committente, trattandosi di comportamenti a tal fine equivoci, tenuto conto del forte interesse della proprietà di seguire lavori che riguardavano il proprio bene immobile.
8.1.b Garanzia rispetto agli obblighi di
.i Ai testi, sempre con riferimento all’incontro del febbraio 2018, sono state poste anche le seguenti domande, articolate ai nn. 3) e 6) della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. della parte attrice:
3) DCV che nel mese di febbraio dell’anno 2018 nello studio legale dell’AVV_NOTAIO, in Bagni di Lucca, vi fu un incontro tra e per la ‘ ‘ e l’AVV_NOTAIO, socio della proprie taria dell’albergo ‘ ‘ (o anche chiamato RAGIONE_SOCIALE) e anche legale di , nel corso del quale incontro chiese informazioni circa la solvibilità di in merito ai lavori richiesti e di cui ai due precedenti capitoli;
6) DCV che l’AVV_NOTAIO, nella stessa occasione di cui ai precedenti capitoli , riferì anche che, poiché i lavori di ristrutturazione a cui avrebbero preso parte le imprese attrici sarebbero rimasti acquisiti dalla proprietà
dell’albergo, nell’ipotesi in cui non avesse pagato gli attori per i lavori di ristrutturazione dell’albergo, la proprietà dell’albergo si sarebbe fatta parte garante nei loro confronti;
Le circostanze, per esperienza diretta, sono state confermate dal teste che era presente in ausilio a NOME COGNOME di Scintil ( « Sul cap 3 ‘ Si e’ vero ero presente , ero consulente esterno ed ero lì su richiesta di Sul cap 6 ‘ Si e’ vero ‘ »; il teste ha anche riferito che l’esito del colloquio doveva essere riportato anche a ciò a cui provvide .
Né nell’atto di appello, né poi nella comparsa conclusionale, solleva dubbi sulla deposizione.
Nell’appello si fa semmai notare che NOME COGNOME « non rivestiva cariche né aveva deleghe o poteri di rappresentanza nella » (ivi, pag. 20); egli, nondimeno, risulta essere il fratello di (così ha deposto l’Ing. , loro cugino, all’udienza del 13.7.2022), socio accomandatario; nonché socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE, e poi unico socio della nata dalla scissione dalla RAGIONE_SOCIALE stipulata con atto notarile del 29.10.2018 (in produzione . […
Possono esservi ben pochi dubbi che, quando egli ha dichiarato che la proprietà dell’albergo si sarebbe fatta parte garante nei loro confronti , ciò ha fatto in piena collaborazione e sotto la direzione del fratello; del resto, a parte la generica deduzione di non avere avuto cariche nella società in accomandita semplice, nella sua 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., ha, dinanzi alla formulazione dei capitoli avversari, molti dei quali aventi a oggetto condotte di quella persona, obiettato sotto molti profili, mai però adducendo l’irrilevanza dell’operato di NOME COGNOME per carenza di potere. E, soprattutto, non hai mai conte stato nella fase a ciò deputata quanto gli attori avevano allegato sin dall’atto di citazione, ossia che l’AVV_NOTAIO agiva con pieni poteri, evidentemente a lui derivanti dalla forte coinvolgimento nella società in accomandita, il cui altro socio era il fratello. È dunque ora impossibile rimettere in dubbio che egli potesse impegnare la società, anche perché una simile precisa contestazione neppure è stata formulata.
8.1.b.ii È noto che « L’art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni. » (Cass. sez. 3^ civ. ord. 23.12.2024 n. 34239 rv 673334-01; in precedenza, Cass. sez. 1^ civ. 24.2.2016 n. 3628 rv 638630-01).
Può dunque dirsi sufficientemente provato che abbia assunto la garanzia delle obbligazioni di nei confronti degli appaltatori/prestatori d’opera.
La dichiarazione dell’AVV_NOTAIO nella specifica occasione in cui illustrò agli imprenditori, prima che essi si impegnassero, l’intera operazione, non è altro che il precipitato di ciò che suggerisce sul piano logico il fortissimo interesse della proprietà alla riqualificazione di un immobile alberghiero che si trovava in pessime condizioni.
col meccanismo dello sconto del costo dei lavori dal canone di affitto dovuto da , aveva trovato il modo di scaricare sull’affittuaria la responsabilità diretta verso gli odierni appellati; a fronte dei minori introiti, avrebbe però conseguito con maggior sicurezza e, soprattutto, senza necessità di effettuare esborsi, la ripristinazione di un bene altrimenti inutilizzabile, il quale, al termine dell’affitto, sarebbe tornato, come poi è tornato, in suo pieno godimento.
Questa libera contrattazione era ovviamente insindacabile e più che legittima, ma, evidentemente, scontava il limite dello scarso affidamento che gli imprenditori riponevano sull’affittuaria, società per loro sconosciuta e con appena 2mila euro di capitale , tanto è vero che all’incontro citato questa fu una specifica richiesta ( chiese informazioni circa la solvibilità di in merito ai lavori richiesti ).
L’offerta di una garanzia in caso di insolvenza di , dunque, è un evento assolutamente coerente con lo sviluppo dell’affare complessivo, nel senso che fu quella la spinta definitiva che rassicurò gli imprenditori e li spinse a impegnarsi nell’esecuzion e dei lavori.
La affermazione che la proprietà dell’albergo si sarebbe fatta parte garante nei loro confronti , pertanto, è, nel contesto che è emerso, una espressione davvero chiara della assunzione, sul piano giuridico, della garanzia delle obbligazioni di pagamento del corrispettivo che avrebbe assunto con la stipula dell’appalto e dei contratti d’opera.
8.1.c Pertanto, pur se per questo diverso titolo contrattuale, la condanna emessa dal Tribunale a carico di deve essere confermata, non essendovi altre contestazioni in merito al quantum .
Sul punto è appena il caso di osservare che, peraltro all’interno del terzo motivo, che tratta di tutt’altro, l’appellante svaluta le prove documentali offerte dalla controparte a suffragio dell’esecuzione dei lavori e della maturazione del credito per il corrispettivo.
Tuttavia, tali contestazioni non solo dovevano essere sviluppate in apposito e specifico motivo, perché la statuizione sull’accertamento del credito degli appaltatori/prestatori d’opera costituiva una autonoma parte della sentenza; ma, in ogni caso, sono d el tutto generiche e, soprattutto, non tengono conto né dell’intera massa dei documenti offerti, né, comunque, delle plurime deposizioni che sono state assunte e che vertono sulla esecuzione dei lavori.
È peraltro fatto pacifico che risolto anticipatamente il contratto d’affitto con , ha potuto riaffittare l’immobile, ormai perfettamente recuperato grazie anche ai lavori degli appellati, sicché le generiche contestazioni mosse paiono fuori luogo.
8.2 Domanda extracontrattuale
Essa resta assorbita dall’accoglimento della precedente.
9. Il terzo motivo di appello è così intitolato:
‘ TERZO MOTIVO. In ipotesi subordinata. Sulla ritenuta sussistenza di legittimazione passiva. Esclusione. Conseguenze in punto di condanna alle spese. ‘
Quantunque esso, che investe il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva di non sia del tutto organicamente elaborato, e, soprattutto, paia formulato solo in relazione alla condanna alle spese (appello, pag. 21, sottolineatura di chi scrive: « Si impugna quindi il capo della sentenza, l’intero portato di cui al paragrafo 1 della sentenza (pagg. 5-6), unicamente per le ricadute che ne sono derivate in ordine alla condanna alle refusione integrale delle spese. »), l’accoglimento della domanda contrattuale di garanzia impone in ogni caso alla Corte di farsene carico, dal momento che esso riapre comunque la controversia sulla legittimazione di rispetto alla domanda contrattuale, che è tema rimesso anche a controllo di ufficio.
Il motivo è manifestamente infondato.
9.1 Il Tribunale ha così motivato:
Sul difetto di legittimazione passiva della
Il Giudice, in conformità a quanto disposto con l’ordinanza del 15.12.2021, ritiene infondata l’eccezione di rito sul difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, in quanto, con l’atto di scissione parziale asimmetrica del 29.10.2018 ai rogiti del Notaio , l’originaria proprietaria dell’RAGIONE_SOCIALE – è stata parzialmente scissa con contestuale creazione della la quale è subentrata nella proprietà della struttura alberghiera e nel contratto di affitto con
Secondo i principi regolatori della materia, nelle scissioni di società ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato (se beneficiaria) o rimasto (se parzialmente scissa), dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società alla quale sono stati attribuiti per effetto della scissione (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 25/11/2021 , n. 36690 ‘In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis , comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c. , si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova’).
La in forza del contratto di affitto con la ha maturato dei debiti – per le ragioni che nel prosieguo si andranno ad indicare – nei confronti degli odierni attori, pertanto, la costituita per effetto della scissione, è solidalmente responsabile per questi e, conseguentemente, è legittimata a stare in giudizio.
9.2 L’assunto cardinale di è, invece, che « la non poteva essere titolare di legittimazione passiva sostanziale rispetto alle due domande in esame, non avendo avuto rapporti diretti, indiretti o mediati, con le odierne imprese attrici e ciò in quanto la società è stata costituita in epoca successiva alle vicende. Il giudice confonde ancora una volta profili eterogenei e travisa totalmente il tema In buona sostanza, dalla questione della scissione asimmetrica – e dal conseguente ritenuto subentro della
nel contratto di affitto – il giudice, spingendosi in terreno angusto, ricava la conclusione che la comparente sia subentrata nei debiti e nelle posizioni, tutte, maturati e proprie dalla dante causa e da qui la grossolana affermazione della sua legittimazione passiva anche in ordine alle ipotesi di responsabilità diretta, contrattuale e da fatto illecito.
Invero la è risultata estranea per tabulas a tali vicende e come tale è errata la ritenuta sussistenza di legittimazione passiva. » (ivi).
9.3 Premesso che parrebbe trattarsi di una eccezione non di rito, che attiene alla legittimazione, ma di merito, relativa alla titolarità del rapporto (così dovendosi intendere la formula legittimazione passiva sostanziale in relazione a una difesa che si fonda non già sullo scrutinio dell’azione contro di lei promossa, ma dalla esposizione di dati della vicenda che la smentirebbero), ritiene il collegio che la sentenza vada ampiamente esente dalle critiche mosse.
Proprio l’appellante sostiene e riconosce che tutti i crediti delle controparti sono antecedenti alla costituzione di (appello, pag. 19), il che attesta inequivocabilmente che si tratta di debiti che, al momento della scissione, gravavano il patrimonio di
D’altra parte, la ragione per la quale il Tribunale ha reputato responsabile (società beneficiaria) è che essa, in quanto scaturita dalla scissione di (società scissa), risponde solidalmente con ai sensi dell’art. 2506 quater co. 3^ c.c., dei debiti che riguardano l’immobile, pur nei limiti del patrimonio netto a lei assegnato.
L’obiezione di essere stata costituita dopo il sorgere dei crediti degli appellati e, dunque, di non avere potuto neppure in astratto porre in essere le condotte che radicherebbero la sua responsabilità, è, quindi, addirittura inammissibile, perché neppure coglie la ratio decidendi del primo giudice.
deve rimborsare alla controparte le spese processuali di primo grado, come già liquidate, nonché quelle del grado, perché la modifica del titolo della sua responsabilità non ne modifica in alcun modo la soccombenza.
Più in particolare, il suo appello è sì accolto, nei limiti di caducare la domanda ex art. 2560 c.c., che era stata accolta dal Tribunale, e di rigettare quella contrattuale per la committenza delle opere, ma il contestuale accoglimento della domanda alternativa contrattuale di garanzia riproposta, induce la conferma della condanna.
La reciproca soccombenza che si volesse qui rilevare per il rigetto della domanda ex art. 2560 c.c. e di quella contrattuale relativa alla pretesa ‘co -committenza’, a dispetto della loro proposizione in via solo alternativa, non può comunque indurre alcuna compensazione, neppure parziale.
Infatti, il potere discrezionale dell’art. 92 c.p.c., per il caso di reciproca soccombenza (allorquando il giudice può , non deve compensare), va esercitato alla luce del principio sovraordinato di causalità della lite, rispetto al quale il profilo di soccombenza ascrivibile agli appellati, per il rigetto della domanda ex art. 2560 c.c. e di quella contrattuale relativa alla pretesa committenza diretta, non ha la benché minima incidenza sul sorgere e il protrarsi della lite, che è scaturita invece da nient’altro se non dalla indebita pretesa di di opporsi, pur avendo prestato garanzia per l’esecuzione di lavori che le hann o portato notevole vantaggio, alle legittime pretese degli imprenditori appellati.
La liquidazione, vista la nota prodotta, si effettua in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (in concreto ridotti a quelli indicati nella nota spese), valore di causa commisurato alle somme riconosciute (scaglione sino a 260mila euro), esclusa la fase 3, perché non chiesta e da considerarsi rinunciata:
Pertanto: € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2 ed € 4.253,00 fase 4, in tutto € 8.433,00, oltre accessori di legge.
Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
l’effetto, conf erma la condanna solidale già emessa dal Tribunale di Lucca;
2. condanna a rimborsare a , e le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.433,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 14 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.