Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32487 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31083/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), elettivamente domiciliata in Macerata, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO. Benedetto del
INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1021/2020 depositata il 06/10/2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, già denominata RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata a richiesta di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Macerata- Stadio, di COGNOME NOME, per il pagamento delle rate di alcune polizze assicurative stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi concesso l’affitto dell’azienda all’opponente, sul presupposto che quest’ultima fosse succeduta nei rapporti in essere ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 cod. civ.
Con sentenza del 21 dicembre 2015 il Tribunale di Macerata rigettava l’opposizione.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Ancona.
Si costituiva resistendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con sentenza n. 1021 del 2020 pubblicata il 6 ottobre 2020 la Corte d’Appello di Ancona, in riforma dell’impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo in accoglimento del terzo motivo di appello e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una minor somma, quale differenza tra la somma ingiunta e le rate non dovute. In particolare, la corte territoriale ha rideterminato la somma dovuta all’assicurazione in euro 2.737,79, risultante dalla differenza tra la somma ingiunta, pari ad euro 11.490,00 e le rate riconosciute non dovute dall’affittuaria, pari ad euro 8.752,21.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione basato su un unico motivo.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Considerato che
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che la c orte d’appello ha omesso di considerare la circostanza per cui il contratto di affitto di azienda, stipulato fra la cedente RAGIONE_SOCIALE e la affittuaria/cessionaria RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, dal 28 luglio 2009, data di sua stipulazione, ha iniziato a produrre i suoi effetti, tra cui il subentro della società affittuaria nei contratti di assicurazione stipulati per l’esercizio dell’azienda della cedente RAGIONE_SOCIALE
Deduce inoltre che la corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che la risoluzione contrattuale si è verificata per effetto del decorso del semestre di cui all’art. 1901 cod. civ., rispettivamente in data 16 dicembre 2009 ed in data 30 novembre 2010, ovvero in epoca di gran lunga successiva al subentro nei contratti assicurativi da parte dell’affittuaria. Di conseguenza, e con erronea applicazione degli artt. 2558 e 1901, comma 3, cod. civ., la corte d’appello ha ritenuto che le somme dovute in forza di detti contratti non potessero più essere considerate premi per il periodo in corso, bensì debiti dell’azienda ceduta, anziché debiti dell’azienda cessionaria, mentre a far data dalla stipula dal contratto di affitto di azienda la società affittante RAGIONE_SOCIALE non poteva più essere considerata parte dei contratti assicurativi e non poteva
più essere chiamata a rispondere delle obbligazioni dagli stessi derivanti.
1.2 Il motivo è fondato.
La corte di merito, nello scrutinare il terzo motivo di appello, con cui l’appellante e qui resistente si doleva di violazione dell’art. 1901 cod. civ. ha enunciato la seguente motivazione:
<>.
1.3. La motivazione, in disparte che nella proposizione finale contiene un’affermazione incomprensibile e comunque non spiegata, là dove ragiona di esclusione di crediti dal subentro, risulta palesemente contradditoria in iure , là dove, pur ammettendo che i contratti relativi alle due polizze scadute fossero venuti a scadere ai sensi dell’art. 1901 c.c., con le conseguenze indicate da tale norma dopo l’insorgenza dell’affitto, ha nella sostanza attribuito a tale successiva cessazione l’effetto di trasformare i crediti della qui ricorrente per i due premi pacificamente scaduti prima dell’affitto in debiti scaduti, agli effetti -pur senza nominarlo dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. e, peraltro, implicitamente escludendo -parrebbe, nonostante il silenzio della sentenza, che altrimenti sarebbe ulteriormente incomprensibile -che non fossero risultanti dalle scritture contabili.
La contraddizione in iure , espressione di erronea considerazione del rapporto fra l’art. 2558 e l’art. 2560 cod. civ. risulta palese, in quanto, una volta considerato che i contratti di cui alle polizze non erano cessati alla conclusione della cessione dell’azienda a titolo di aff itto ma dopo di essa in forza dell’art. 1901 cod. civ., risulta del tutto errato attribuire ad una cessazione successiva alla detta cessione l’effetto di trasformare i debiti di cui al pagamento delle due polizze insorti prima della stessa, in debiti scaduti ai sensi dell’art. 2560 cod. civ. E’ sufficiente osservare che la verificazione della cessazione dei due contratti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. dopo la cessione a titolo di affitto, in ogni caso doveva apprezzarsi come cessazione di contratti trasferitisi all’affittuaria qui resisten te ai sensi dell’art. 2558 cod. civ.
Aggiungasi tra l’altro che la corte territoriale ha respinto il secondo motivo di appello della RAGIONE_SOCIALE interpretando la clausola del contratto di affitto di azienda nel senso che, diversamente dal costituire una espressa esclusione della successione nei contratti da parte dell’affittuaria, lasciava alla affittuaria medesima unicamente la scelta
della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso cui stipulare nuove polizze (v. p. 3 della sentenza impugnata); tale ragione del decidere non è stata impugnata e sulla relative statuizioni si è pertanto formato il giudicato.
L’implicita evocazione dell’art. 2560 cod. civ. è palesemente erronea alla stregua del principio di diritto consolidato secondo cui <> (Cass. n. 11318 del 2004, seguita da numerose conformi).
In base a tale principio è palese che, essendo avvenuta la cessazione dei due contratti dopo la cessione a titolo di affitto di azienda ed essendosi essi trasferiti ai sensi dell’art. 2558 alla qui resistente, i debiti per il mancato pagamento dei due premi maturati prima della cessione, essendo debiti relativi a contratti in cui l’affittuaria era subentrata, fuoriescono dal regime dell’art. 2560 cod. civ. per ciò solo e sono riferibili anche all’affittuaria per effetto del suo subentro nelle due polizze.
Il motivo dev’essere accolto e la sentenza cassata in relazione al presente motivo accolto e dunque con riferimento alla statuizione con esso impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona, comunque in diversa composizione, che provvederà sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione. Rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona, comunque in diversa
composizione, che provvederà sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile