Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23632 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 02636/2020 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso il loro studio in INDIRIZZO, in virtù RAGIONE_SOCIALEa procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è ex lege domiciliato;
controricorrente nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
intimata
avverso la sentenza n. 4182/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, pubblicata il 20/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE, a conclusione RAGIONE_SOCIALEe previste procedure di selezione e controllo, approvava con Decreto n. 2137/1998 il finanziamento del Programma Operativo e dei relativi progetti esecutivi del Piano ‘Realizzazione di strumenti e prodotti per l’attuazione di processi innovativi di logistica multimodale (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE)’, di cui era promotore RAGIONE_SOCIALE.
Con il medesimo Decreto venivano stabiliti gli impegni di spesa a carico del RAGIONE_SOCIALE e a carico dei fondi U.E. a valere sul Programma Operativo 1994/1999 per interventi di cui alla l. n. 488 del 1992 ricadenti nelle aree obiettivo 1 del RAGIONE_SOCIALE, nonché a carico dei soggetti attuatori.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del Piano, il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) stipulava, in data 4 ottobre 1999, un contratto di Finanziamento in forma di contributo nella spesa per progetti di RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE , che interveniva nell’accordo in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la definizione RAGIONE_SOCIALEe procedure per l’attuazione degli interventi, RAGIONE_SOCIALEe modalità di erogazione dei contributi e RAGIONE_SOCIALEa rendicontazione RAGIONE_SOCIALEe spese del RAGIONE_SOCIALE.
La durata del RAGIONE_SOCIALE veniva fissata in 24 mesi decorrenti dall’8 ottobre 1998 e il costo massimo complessivo veniva determinato nel summenzionato Decreto n. 2137/98 in £ 29.559.000.000, di cui £ 7.713.200.000 a carico del RAGIONE_SOCIALE (allora MURST), £ 14.779.500.000 a carico dei fondi U.E. e £ 7.166.300.000 a carico del RAGIONE_SOCIALE quale soggetto attuatore del RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi del Contratto di Finanziamento, da un lato, le attività per la realizzazione del RAGIONE_SOCIALE dovevano essere portate a termine dall’Impresa Finanziata (il RAGIONE_SOCIALE) entro l’8 ottobre RAGIONE_SOCIALE (ossia,
entro e non oltre i 24 mesi naturali e consecutivi di cui al Decreto n. 2137/98, così come poi corretto dal Decreto n. 440/99), dall’altro, per la rendicontazione dei costi sostenuti e per l’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative spese il soggetto attuatore (il RAGIONE_SOCIALE) poteva usufruire di un periodo di tempo (fino al 31/12/2001).
Lo stesso articolo 6 del Contratto di Finanziamento, relativo alle certificazioni di spesa e alle relazioni tecniche, convenzionalmente stabiliva che le suddette certificazioni dovevano essere trasmesse al soggetto convenzionato entro i 60 giorni dalla sca denza RAGIONE_SOCIALE‘annualità di gestione (e cioè entro 60 giorni dal 31/12/2001).
In data 19 aprile RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti, adottava la Circolare n. 3882/RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto gli interventi di programmazione negoziata a valere sui fondi RAGIONE_SOCIALEa l. n. 488 del 1992, concernente, quindi, anche il ‘ RAGIONE_SOCIALE n. 1 ‘ in esame.
Il RAGIONE_SOCIALE con la citata Circolare forniva chiarimenti in merito alle modalità operative di attuazione dei criteri contabili in riferimento agli interventi di programmazione negoziata finanziati a valere sui fondi di cui alla l. n. 488 del 1992.
In data 26 giugno RAGIONE_SOCIALE, con Decreto n. 426, il RAGIONE_SOCIALE, su istanza del RAGIONE_SOCIALE appellante, approvava la proroga RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEe attività del ‘ RAGIONE_SOCIALE nRAGIONE_SOCIALE ‘, sino al 31 dicembre 2001 (dall’iniziale 8 ottobre RAGIONE_SOCIALE).
Nonostante la proroga dei termini per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe attività del RAGIONE_SOCIALE, non venivano apportate modifiche ai criteri per la rendicontazione dei costi sostenuti, né ai termini per l’effettuazione RAGIONE_SOCIALEe spese che restavano immutati.
In data 26 giugno 2002, l’istituto di credito , in qualità di soggetto convenzionato, provvedeva ad ultimare la relazione tecnico contabile sul RAGIONE_SOCIALE, osservando che la rendicontazione del RAGIONE_SOCIALE conteneva alcune fatture emesse entro il 31 dicembre 2001, ma pagate nei successivi 60 giorni.
In data 9 maggio 2003, la Commissione ministeriale, nominata dal RAGIONE_SOCIALE con Decreto n. 1482/2001, concludeva la relazione di valutazione ex post e di accertamento finale di spesa sul RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione rilevata la ‘sostanziale corrispondenza con i principi contabili’ RAGIONE_SOCIALEa rendicontazione e la presenza di ‘molte fatture pagate oltre il 31/12/2001, ma entro i 60 gg. consecutivi’, osservava: « … per quanto si riferisce invece ai pagamenti effettuati oltre il 31/12/2001, va purtroppo rilevato che non possono essere accettati, trattandosi di certificazioni di spesa che fruiscono di cofinanziamento comunitario, nell’ambito del Quadro comunitario di s ostegno 1994/1999 il cui termine ultimo di rendicontazione è stato improrogabilmente fissato al 31/12/2001, salvo diverso avviso del RAGIONE_SOCIALE per la quota afferente il finanziamento nazionale … » .
A seguito RAGIONE_SOCIALEa verifica effettuata dalla Commissione di accertamento finale di spesa, il RAGIONE_SOCIALE emanava il Decreto n. 815/2004, con il quale veniva disposto il recupero a saldo RAGIONE_SOCIALEa somma di € 622.502,54 (oltre interessi legali maturati) quale quota del contributo RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALEa somma di € 965.499,13 (oltre interessi legali maturati) inerente la quota del contributo UE (FESR).
Con nota prot. n. 1117/Ric. datata 128/04/2006, il RAGIONE_SOCIALE confermava le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote di contributo di cui al Decreto n. 815/2004 e invitava il RAGIONE_SOCIALE a procedere alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote di contributo sopra indicate.
A seguito di ciò, il RAGIONE_SOCIALE agiva in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma, per ottenere, previa disapplicazione del suddetto Decreto n. 815/2004 e RAGIONE_SOCIALEa nota prot. 1117/Ric. del 28 giugno 2006, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti o conseguenti, l’accertamento che nessuna somma fosse dovuta in favore del RAGIONE_SOCIALE neppure a titolo di restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote del contributo erogate in relazione al ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Nelle more del giudizio, con nota del 22 novembre 2007, prot. n. 5696, il RAGIONE_SOCIALE sospendeva parzialmente le erogazioni finali altrimenti
dovute al RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di Euro 1.762.787,00 per altri progetti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), operando la compensazione con il vantato credito.
Per tale ragione, il RAGIONE_SOCIALE integrava ritualmente la propria domanda in corso di causa chiedendo la restituzione e, quindi, il pagamento di quanto illegittimamente trattenuto dal RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, rinunciando, poi, a tale ulteriore richiesta.
Con sentenza n. 10515/2014 il Tribunale di Roma rigettava le domande avanzate dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei convenuti e lo condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre alle spese di CTU.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza ma, costituitasi solo la banca, la Corte d ‘appello rigettava il gravame con condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Per quanto in questa sede ancora d’interesse, la Corte territoriale riteneva che, con la Circolare n. 882/RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE aveva semplicemente fornito alle banche – quali soggetti convenzionati per la gestione degli interventi di programmazione negoziata attivati ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. n. 488 del 1992 e, quindi, anche del progetto in esame -indicazioni sulle modalità operative di attuazione dei criteri contabili di cui agli atti contrattuali, senza modificare i contratti stipulati con i soggetti attuatori degli interventi né le modalità operative e gli adempimenti a cui questi devono attenersi in ottemperanza a quanto stabilito nei contratti stessi.
In tale ottica, secondo la Corte di merito, l’appello era infondato, attesa l ‘in contestata previsione contrattuale di ritenere agevolabili solo le spese sostenute entro il 31/12/2001 e non anche quelle successive a tale data.
La Corte escludeva anche che potesse essersi determinato un affidamento non colpevole di parte appellante sulla modifica dei criteri contabili di rendicontazione, non essendo la richiamata Circolare indirizzata all’appellante né allo stesso comunicata, né potendo la stessa comunque determinare modifiche alle condizioni contrattuali nei confronti del RAGIONE_SOCIALE circa il riconoscimento dei costi dei progetti cofinanziati.
In ordine alla censura riferita alla erronea considerazione dei tempi di pagamento di alcune spese, la Corte – richiamata l ‘opinione del RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale il CTU aveva asserito che n. 33 fatture emesse a COGNOME per l’importo complessivo di € 302.020,85 erano state emesse, pagate e rendicontate entro il 31 dicembre 2001, per il ben noto principio RAGIONE_SOCIALEa cointeressenza richiamato nel decreto, e n. 11 fatture emesse a COGNOME per l’importo di € 85.478,76 erano state emesse, pagate e rendicontate entro il 31 dicembre 2001, sempre in virtù del medesimo principio -riteneva, invece, che il CTU avesse accertato che le fatture emesse dai consorziati nei confronti del RAGIONE_SOCIALE erano state tutte pagate con bonifici bancari in data 26 febbraio 2002 e che, tenuto conto del principio di cassa, avesse congruamente motivato l’accertamento finale di spesa, al quale la Corte di merito si riportava, ritenendolo condivisibile e esente da vizi logici.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a due motivi di ricorso.
Si è difeso con controricorso solo il RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento per contraddittoria e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la Corte di appello di Roma posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione la CTU tecnico-contabile travisando le conclusioni del perito ed estrapolandole dal loro contesto in modo contraddittorio e in violazione dei principi di legge ed omettendo di riconoscere in favore del RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 387.499,61 vantato in virtù di fatture emesse, pagate e rendicontate entro il 31 dicembre 2001.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1175, 1176 e 1375
c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. art. 97 Cost. , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la sentenza impugnata considerato illegittimo il preteso recupero a saldo RAGIONE_SOCIALEe quote di contribuito RAGIONE_SOCIALE ed UE asseritamente erogate in eccedenza in favore del RAGIONE_SOCIALE, erroneamente ritenute riferite a costi ‘sostenuti successivamente’ (nei 60 giorni successivi) al 31 dicembre 2001, pur trattandosi di costi certamente antecedenti al 31 dicembre 2001 e, solo per ragioni contabili e in virtù di quanto chiarito dalla Circolare n. 3882/RAGIONE_SOCIALE, nella quale il RAGIONE_SOCIALE aveva posto il proprio legittimo affidamento, gestiti contabilmente nei 60 giorni successivi.
Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui è dedotto il vizio di motivazione.
2.1. Com’è noto, in virtù RAGIONE_SOCIALEa nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l’impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» , ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In altre parole, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro RAGIONE_SOCIALEa sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘assoluta omissione o RAGIONE_SOCIALEa mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa irriducibile contraddittorietà e RAGIONE_SOCIALE‘illogicità manifesta) RAGIONE_SOCIALEa stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).
A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).
Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far
conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).
Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).
Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza RAGIONE_SOCIALEo stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Ovviamente il controllo RAGIONE_SOCIALEa motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia RAGIONE_SOCIALE‘opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).
2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello risulta avere statuito come segue: «Parte appellante in riferimento alla CTU asserisce che con riferimento alle fatture emesse dai fornitori dei consorziati: “n.33 fatture emesse a COGNOME per l’importo complessivo di Euro 302.020,85, sono state emesse, pagate e rendicontate entro il 31.12.2001, per il ben noto principio RAGIONE_SOCIALEa cointeressenza richiamato nel decreto; e n. 11 fatture emesse a COGNOME per l’importo di Euro 85.478,76, sono state emesse, pagate e rendicontate entro il 31.12.2001, sempre in virtù del
medesimo principio” e chiede pertanto in via subordinata il riconoscimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe richiamate somme. Ora, contrariamente a quanto sostenuto, il CTU ha accertato che le fatture emesse dai consorziati nei confronti del RAGIONE_SOCIALE erano state “tutte pagate con bonifici bancari in data 26.2.2002” e, tenuto conto del principio di cassa, ha congruamente motivato l’accertamento finale di spesa, al quale la Corte si riporta ritenendolo condivisibile e esente da vizi logici.»
È evidente che la Corte territoriale ha distinto tra le spese sostenute dalle imprese consorziate (COGNOME e COGNOME) per prestazioni erogate da terzi (emesse, pagate e rendicontate entro il 31 dicembre 2001) e le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di fatture emesse dai consorziati (pagate con bonifici bancari del 26 febbraio 2002), considerando, ai fini del finanziamento, solo queste ultime e ritenendo non computabili i pagamenti effettuati dal RAGIONE_SOCIALE alle menzionate imprese consorziate dopo il 31 dicembre 2001.
Nessun vizio di motivazione è ravvisabile, essendo chiare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta irrilevanza dei pagamenti effettuati dalle menzionate imprese consorziate in favore di terzi e del rilievo soltanto RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE, quale parte contraente del contratto di finanziamento.
Il primo motivo di ricorso si rivela invece inammissibile nella parte in cui è dedotta l’erronea lettura da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALEe risultanze di CTU.
3.1. La questione prospettata attiene alle ipotesi di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la quale implica una constatazione o un accertamento che l’ informazione probatoria, utilizzata nella sentenza impugnata, è contraddetta da uno specifico atto processuale.
Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) si sono di recente pronunciate in argomento e, nel comporre diversi orientamenti, hanno affermato che il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova -che ricorre in caso di svista
concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALEe parti – il vizio va fatto valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Le Sezioni Unite hanno precisato che l’errore revocatorio ricorre soltanto in caso di svista del giudice nella consultazione degli atti del processo, la quale può avere ad oggetto fatti sostanziali o fatti processuali, quando il fatto supposto, esistente o inesistente, è il fatto probatorio che non abbia costituito un punto controverso, sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. Se, invece, l’errore percettivo sul fatto probatorio non può essere intercettato mediante la revocazione, perché controverso ed oggetto di pronuncia, nulla osta a che esso costituisca motivo di ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che attenga a fatti processuali o sostanziali, poiché quando il giudice ritiene l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, tale errore ha sempre una componente omissiva riferita all’angolo visuale del risultato che ha portato all’ esito del giudizio.
Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno aggiunto che, ove l’ errore sia commesso dal giudice di primo grado, il soccombente lo denunci con l’appello ed il giudice d’appello rigetti l’impugnazione , l’ impugnazione non trova il limite RAGIONE_SOCIALEa cd. doppia conforme di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c. (e, nella disciplina previgente, dall’art. 348 ter , comma 5, c.p.c.), il quale, per poter operare, richiede pur sempre un’effettiva cognizione in fatto.
3.2. Nel caso di specie, sebbene il ricorrente non abbia espressamente richiamato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – avendo ricondotto la doglianza nella ritenuta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in conformità ad un orientamento interpretativo poi superato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite appena illustrata -risulta, comunque, inequivoca la doglianza, così come chiaramente illustrata nella parte espositiva del ricorso, essendo denunciata l’erronea percezione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello del contenuto informativo fornito dalla CTU in ordine alle date di pagamento da parte di due imprese consorziate RAGIONE_SOCIALEe fatture emesse nei loro confronti dai rispettivi fornitori.
Come più volte evidenziato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte dal ricorrente a fondamento RAGIONE_SOCIALEa censura, in quanto la configurazione formale RAGIONE_SOCIALEa rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione che chiarisce e qualifica il contenuto RAGIONE_SOCIALEa censura (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
3.3. Cosi riqualificata, la doglianza risulta comunque inammissibile, poiché, come sopra evidenziato, la Corte d’appello non ha ritenuto decisive le spese sostenute dalle imprese consorziate per prestazioni di terzi, ma solo quelle sostenute del RAGIONE_SOCIALE e, in ordine a tale argomentazione, il ricorrente non ha in alcun modo illustrato le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALEe quali il RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto direttamente far valere le spese sostenute dalle imprese consorziate, così dimostrando di non cogliere la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione che, pertanto, non risulta specificamente censurata , come invece richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo è infondato.
4.1. Il ricorrente ha dedotto di avere provveduto al pagamento di alcune spese dopo la scadenza del 31 dicembre 2001, perché aveva fatto affidamento incolpevole nella circolare n. 3882/RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ove si leggeva quanto segue: « … non si ravvisano elementi ostativi al riconoscimento in sede di esame RAGIONE_SOCIALEa certificazione di spesa di costi relativi a fatture emesse entro il termine di una annualità (o semestralità) di gestione, ma effettivamente sostenuti nel periodo intercorrente tra il termine anzidetto e la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa certificazione di spesa …» .
Secondo il ricorrente, in forza di quella Circolare, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere idonea al finanziamento la certificazione di spesa riferita a pagamenti effettuati ne ll’arco di tempo compreso tra lo scadere RAGIONE_SOCIALE‘annualità e il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa certificazione di spesa (e cioè 60 gg. dopo il 31/12/2001), ma riferiti a fatture emesse prima del 31/12/2001.
4.2. Occorre subito precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande volte ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’Amministrazione al privato per lesione RAGIONE_SOCIALE‘incolpevole affidamento riposto sull’adozione di un provvedimento ampliativo RAGIONE_SOCIALEa propria sfera soggettiva -sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l ‘ emanazione del provvedimento ampliativo -hanno affermato che il pregiudizio non deriva dalla violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di diritto pubblico sull’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà amministrativa, bensì dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento RAGIONE_SOCIALE ‘A mministrazione e si traducono in regole di responsabilità e non di validità RAGIONE_SOCIALE‘atto (così Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25324 del 28/08/2023; v. anche Cass., Sez. U, Ordinanza n. 3496 del 06/02/2023; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2175 del 24/01/2023).
Tale principio è operante anche nel caso di specie, ove la materia del contendere attiene, non allo svolgimento di attività provvedimentale RAGIONE_SOCIALEa P.A., ma alla corretta esecuzione di un contratto di finanziamento, stipulato tra l’ Amministrazione (rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE) e il RAGIONE_SOCIALE, e dunque al corretto adempimento o meno di attività riferite alla fase esecutiva del contratto, ove l’Amministrazione e il RAGIONE_SOCIALE si trovano in un rapporto paritetico, regolato, oltre che dalla legge, dagli accordi raggiunti.
In tale quadro, non può essere attribuito rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurazione di un affidamento incolpevole, a quanto espresso nella menzionata circolare ministeriale.
Le circolari si sostanziano, infatti, in disposizioni interne a un organo o a un ente, aventi carattere generale, destinate ad uniformare l’operato RAGIONE_SOCIALE‘organo o RAGIONE_SOCIALE‘ente stesso , che non hanno nessuna efficacia esterna, dalle quali la stessa autorità che le ha adottate può discostarsi (v. in materia tributaria Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020).
Ciò significa che, ove si tratti di comportamenti tenuti in contrasto con le previsioni che regolano il rapporto negoziale, non può ritenersi incolpevole l’affidamento sulla correttezza di tali comportamenti, derivante da una circolare, che non è vincolante e non ha rilevanza esterna e, dunque, non può escludere l’esigibilità d egli obblighi contrattualmente assunti, aventi forza di legge tra le parti.
4.3. Nel caso di specie, il contratto di finanziamento prevedeva chiaramente , all’art. 3, che la realizzazione del progetto finanziato avrebbe dovuto dare luogo «a spese effettivamente sostenute, e dunque pagate, entro la data del 31.12.2001».
In tale quadro, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che non potesse ritenersi tutelabile un affidamento del RAGIONE_SOCIALE sulla correttezza del proprio operato in base ad una circolare, priva di rilevanza esterna, in aperto contrasto con quanto dallo stesso RAGIONE_SOCIALE concordato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
Ai sensi del l’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute dalla controricorrente che liquida in € 25.000,00 per compenso oltre spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del l’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile