Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35437 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 35437 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11820/2023 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE 1 domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi da ll’avvoca to COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrente-
contro
SINDACO DEL COMUNE DI MILANO,
-intimato- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2137/2022 depositato il 03/04/2023.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 526912023
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 2roi ripsb2u 2a gangale 35437..2023 6 -ata p úbblicazione 19/112023 Consigliere NOME.
Sentito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Sentito per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con decreto n. cronol. 886/2023, pubblicato il 3/4/2023, ha respinto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE B.F.
e
BRAGIONE_SOCIALE.
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L. in proprio e quali genitori esercenti la
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responsabilità genitoriale sulla minore BRAGIONE_SOCIALEC. nei confronti del Sindaco del Comune Milano, nella qualità di Ufficiale di stato Civile e di ufficiale di Governo, ex art 1.218/1995, al fine di sentire riconoscere in Italia gli effetti d sentenza di adozione RAGIONE_SOCIALEa minore . 1 RAGIONE_SOCIALE B.C.
pronunciata, in data 15/12/2017, dal Tribunale distrettuale – 45 Distretto Giudiziario RAGIONE_SOCIALEa Contea di Bexar – Texas – USA, a fronte del diniego opposto dall’Ufficiale di Stato civile alla relati trascrizione (per non essere «rispettati i requisiti previsti dall’art.31 co 2 o dagli artt. 29-36 commi 1,2, e 3, poiché i ricorrenti, che non risultano fegati da vincoli di matrimonio, non hanno ottenuto l’idoneità all’adozione internazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 bis, n hanno seguito il percorso adottivo indicato dagli artt. 29-36 commi 1, 2 e 3 legge citata..»).
In particolare, la Corte territoriale ha osservato che: a) alla lu RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 218/1995 (che così dispone «(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione) 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali in materia di adozione dei minori)», solo le adozioni c.d. «interne» pronunciate da Stati nei confronti di cittadini non italiani, possono essere riconosciut
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ge ne secondo il disposto RAGIONE_SOCIALEe citate norme D.I.P (L. 311§dlig n . .uata pulhlicazione 19/112023 218); b) nel caso di specie, l’adozione è stata compiuta da cittadin (anche) italiani nei confronti dei quali deve essere applicata l disciplina in vigore nella Repubblica italiana, e in particolare l’ar 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 184/1983, trattandosi di cittadini italia (asseritamente) residenti e dimoranti all’estero da più di due anni al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di adozione RAGIONE_SOCIALEa quale oggi chiedono il riconoscimento, non risultando che la cittadinanza originaria italiana dei richiedenti (avendo essi acquisito quella statunitens successivamente) sia mai stata da loro rinunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. 91/1992, art. 11; c) l’art. 19, 2° co., RAGIONE_SOCIALEa legge D.I.P. f principio secondo il quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe relati norme, se una parte possiede la cittadinanza italiana questa prevale sulle eventuali altre di cui essa sia in possesso con quel italiana concorrenti.
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Avverso la suddetta pronuncia,I COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull minore COGNOME RAGIONE_SOCIALE I, propongono ricorso per cassazione, notificato il 4/6/2023, affidato a tre motivi, confronti del Sindaco del Comune Milano, nella qualità di Ufficiale di stato Civile e di ufficiale di Governo (che non svolge difese).
Il P.G. ha depositato memoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione ei falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 41 L.218/19 36 I. 184/1983, 19 1.218/1995, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, in presenza di adottanti che, in aggiunta alla cittadinanza del Paese in cui è avvenuta l’adozione, hanno conservato la cittadinanza italiana, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza straniera di adozione interna sia regolato dall’art.36 1.184/1983 e che resti preclusa la procedura di riconoscimento
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Nur-rero dJ raccolta g en r automatico, ex art.41, comma primo, c.p.c., in reiaztone aia i uata pubbinzione 19/112023 artt.64,65 e 66 L.218/1995 e all’art.67 stessa legge; b) con secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatt decisivo ai fini del giudizio, l’errore di percezione eio violazione falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., ex art.360 n. 4 C.P.C., per avere la Corte di merito ritenuto non provata la stabile residenza nello Stato di adozione che risultava dai certificato d residenza AIRE allegati al ricorso introduttivo; c) con il terz motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3,6,8 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione ONU sui diritti RAGIONE_SOCIALE‘infanzia fanciullo, nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione sui diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, con riferimento all’interpretazione data dalla Corte d’appello sul regime di diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sentenza di adozione che confligge con il superiore interesse del minore al rispetto dei legami familiari formatisi nello stato d provenienza.
La prima censura è fondata.
2.1. Come rileva anche il P.G., il punto dirimente è rappresentato dalla preliminare verifica se, nel caso esaminato, si verta o meno in un’ipotesi di adozione internazionale.
L’adozione internazionale è disciplinata dal Titolo III, I. 184/1983 (artt. da 29 a 39-ter), come modificato a seguito RAGIONE_SOCIALEa Convenzione de L’Aja, 29.5.1993, ratificata con I. 31.12.1998, n. 476.
L’art. 2 Convenzione, definisce l’adozione internazionale, stabilendo i propri limiti di applica bilità.
La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d’origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, ·sia in vista di tale adozione nello Stato accoglienza o in quello di origine.
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Numero RAGIONE_SOCIALE ale 523 In sostanza, l’adozione internazionale comporta lo sradic RAGIONE_SOCIALE se..zion RAGIONE_SOCIALE 269..20 amento Numero di raccolta g enerale 35437..2023 del minore dallo Stato di origine ed essa è quindi sottopostata3D ittiltleone 19/12,2023 le cautele previste dall’art. 4 Convenzione e dagli artt. 35 e 36 184/1983.
Possono essere al riguardo richiamati principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite, sia pure in ambito di riconoscimento di sentenza di adozione resa all’estero a favore di partners di coppia omogenitoriale.
Questa Corte (Cass. 14007/2018) ha già chiarito che «il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una RAGIONE_SOCIALEe due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all’estero, da parte RAGIONE_SOCIALE‘altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. RAGIONE_SOCIALEa L n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, fa disciplina normativa relativa all’adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218 del 1995, che richiama i citati articoli 64 e seguenti I. n. 218 de 1995, la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello e non del tribunale per minorenni ex artt. 41, comma 2 1. n. 218 del 1995». Si è quindi già riconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera (francese con la quale era stata pronunciata l’adozione piena ed incrociata dei figli minori, biologici, di due donne cittadine francesi (una del due anche cittadina italiana) coniugate in Francia e residenti in Italia.
Anche Cass. Sez. un. 9006/2021 (in motivazione) ricorda che «non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede i riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di “adozione internazionale”, ma al contrario, essa è limitata alle ipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in Italia, o sia cittadini italiani risiedenti all’estero (art. 29 bis, comma 1 e 2)»,
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Nel caso non ricorrano le anzidette condizioni, e l’adozione sia stata Numero di raccolta g enerale 35437..2023 pronunciata all’estero, essa è sottoposta alla disciplina del -Ksh ,,-,….rptublAcli g one 19/12/2023 comma 1, 1.218/1995, che prevede la RAGIONE_SOCIALE riconoscibilità del provvedimento da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, a norma del successivo art. 65, mediante riconoscimento automatico da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficiale RAGIONE_SOCIALEo Stato civile purché non siano contrari all’ordin pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali RAGIONE_SOCIALEa persona («I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali in materia di adozioni dei minori»).
2.2. Con riguardo alla prospettata applicazione necessaria, per tutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 184 del 1983, nella parte in cu (art. da 29 al 39-quater) disciplina la speciale procedura RAGIONE_SOCIALE‘adozione internazionale, introdotta con la L. n. 479 del 1998 di ratifica ed esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, la minore è cittadina statunitense e vive con i genitori, che sono s cittadini italiani ma anche cittadini statunitensi, residenti negli St Uniti.
L’adozione ottenuta dai ricorrenti, nei confronti di una cittadina statunitense, per nascita, «è un’adozione estera (interna, come la definiscono i ricorrenti) e non un’adozione internazionale», con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, comma 1, d.i.p., relativo a riconoscimento automatico, difettando in radice, la ragion d’essere propria RAGIONE_SOCIALEa Convenzione de L’Aia e RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina interna (artt. 29 e ss., I. 184/1983) non comportando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adozione straniera alcuno sradicamento del minore dallo Sato di origine e non potendo essere considerata la stessa alla stregua RAGIONE_SOCIALEe adozioni di comodo, ottenute da uno Stato straniero al fine
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ranao aggirare la più rigorosa disciplina interna. Si vedaNu racct wEerale 35437,2023 15 . a p ubVII -ca9 on e 19/112023 cost. 76/2016, in motivazione, § 3.2..
La Corte d’appello ha errato nel ritenere che il cittadino italiano anche se munito di doppia cittadinanza, che abbia adottato all’estero, deve attivare la procedura di cui all’art. 36 L. Min. g menzionato, con conseguente applica bilità RAGIONE_SOCIALEa legge italiana circa i presupposti per l’adozione (tra cui quello del vincolo di coniugio). Come correttamente rilevato dal PG nella sua memoria, la procedura RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 L. 184/1983 si riferisce, invece, alle adozio internazionali ossia alle adozioni che, in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘a 2 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja, hanno come elemento caratterizzante lo sradicamento del minore dal proprio Stato d’origine.
Sradica mento che, nel caso che ci occupa, non si è dato, posto che la piccola COGNOME NOME.C. RAGIONE_SOCIALE è stata adottata da due genitori che da oltre vent’anni hanno stabilito il luogo RAGIONE_SOCIALEa propria esistenza negli Stat Uniti (dove vivono, lavorano ed hanno acquistato casa), tanto da aver acquisito per naturalizzazione la cittadinanza statunitense.
Da quando è nata, NOME BRAGIONE_SOCIALE abita con i propri genitori in California e non è stata portata in Italia, come attestato anche dai certifica anagrafici aggiornati prodotti in giudizio.
2.3. Né rileva la mancata rinuncia degli adottanti-ricorrenti alla cittadinanza italiana, che la Corte territoriale ha invece ritenut rilevante per applicare al caso la legislazione italiana, giusta l’a 19, comma 2, citato, in quanto l’art. 19, comma 2, I. 218/1995, non ha la funzione di identificare il tipo di adozione (se interna straniera o internazionale), ma solo quello di stabilire quale sia legge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza, fra cu quella italiana. E, nel caso in esame, ricorrendo all’art. 41, comma 1, e all’art. 65,1.218/1995, viene applicata proprio la legge italia Inoltre, la contemporanea sussistenza RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana, oltre a quella statunitense, non può essere considerata motivo per una disciplina deteriore dei richiedenti, rispetto ad un
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provvedimento che venisse domandato da una coppia i u , at pubblicazione 19/112023 cittadinanza non italiana (Cass. n. 14007/2018, in motivazione, § 5).
2.4. Il profilo RAGIONE_SOCIALEa non contrarietà all’ordine pubblico, vaglio quest necessario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.41 comma 1, I. 218/1995, ai fini d riconoscimento automatico RAGIONE_SOCIALEa sentenza di adozione estera, non è stato esaminato dalla Corte d’appello.
In memoria, i ricorrenti rilevano che il presente ricorso, oltre al prima questione giuridica, esaminata nei precedenti paragrafi (se una sentenza di adozione straniera pronunciata da un Giudice statunitense nei confronti di una minore cittadina statunitense, adottanda, e due cittadini italiani naturalizzati statunitens adottanti, sia automaticamente riconoscibile, nei limiti stabili dall’art. 65 1.218/1995 ovvero, in ragione RAGIONE_SOCIALEa conservazione RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana in aggiunta a quella straniera da parte degli adottanti, sia riconoscibile mediante il procedimento regolato dall’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa L. 184/1983), pone anche una ulteriore questione, vale a dire se l’inesistenza del vincolo coniugale tra i genit adottivi costituisca o meno un impedimento al riconoscimento automatico da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano RAGIONE_SOCIALE‘adozione, avendo comunque gli stessi ricorrenti inteso sostenere che non vi sono motivi ostativi al riconoscimento automatico RAGIONE_SOCIALEa sentenza di adozione straniera e non vi è quindi neppure «manifesta contrarietà all’ordine pubblico».
Ad avviso dei ricorrenti, che richiamano alcuni precedenti di questo giudice di legittimità, il principio posto dall’art. 6 L. 184/1983 forza del quale possono accedere alle adozioni solo le coppie coniugate, non rappresenta un principio di ordine pubblico internazionale, nella sua accezione elastica e mutabile nel tempo, anche considerato che l’adozione a favore di persone non coniugate è consentita ormai in molti paesi anche RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, cosicché «anche se i genitori adottivi RAGIONE_SOCIALEa piccola I B.C. i non
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Nume ro di Oaccolta’ge n erale 35437..2023 umero sezionale 5269..2023 sono sposati, l’adozione pronunciata dal Giudice texano en puro essere riconosciuta anche dall’ordinamento italiano in Datlitifaltitigione 19/12I2023 essendo pacifico che l’adozione ed il suo riconoscimento rispondono all’interesse RAGIONE_SOCIALEa Minore (che dalla nascita vive con i genitori adottivi), essa non è “manifestamente contraria all’ordine pubblico».
Si pone quindi anche il tema del rilievo, ai fini che qui interessan da dare all’art.6 RAGIONE_SOCIALEa I.n. 184/1983, secondo cui l’adozione consentita ai «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni», e se esso possa essere inteso come limite di ordine pubblico internazionale.
Al riguardo, le Sezioni unite, sempre nella pronuncia n. 9006/2021, sopra richiamata, hanno già chiarito che «nell’ordinamento coesistono principi di derivazione costituzionale e convenzionale che si pongono rispetto ad essi – le condizioni di accesso alla genitorialità adottiva legittimante contenute nella L. n. 184 del 1983, art. 6 e la L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20 – in una condizione di netta sovraordinazione e preminenza sia per la loro collocazione tra i diritti inviolabili RAGIONE_SOCIALEa persona sia per il grado condivisione che ne costituisce un tratto peculiare». In primo luogo, il principio del preminente interesse del minore nelle determinazioni che incidono sul suo diritto all’identità, alla stabili affettiva, relazionale e familiare, contenuto nell’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Car dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa Unione Europea, nell’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In secondo luogo, il principio RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’in e fuori del matrimonio o adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost. e che è stato inverato da recente riforma RAGIONE_SOCIALEa filiazione (L. n. 219 del 2012; D.Lgs. n. 15 del 2013). Il tutto unitamente alla necessaria considerazione del quadro attuale RAGIONE_SOCIALEa genitorialità sociale. Si è quindi escluso ch contrasti con i principi di ordine pubblico internazionale i
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riconoscimento degli effetti di un provvedimento N 9 r i n i e i r r o iRcP c zip coa na le umero sezionale 5269..2023 it generale 35437..2023 straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaff ..a.ttlik5.21one 19/112023 maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘adozione piena o legittimante.
Firmato Da: COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE NO RAGIONE_SOCIALE 3 Serial#: ci e dba CODICE_FISCALE 52ea 8c738b3c Firmato Da: COGNOME NOME Emewp Da: CA DI FIRMA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Ser ial#: CODICE_FISCALE Firmato Da: COGNOME NOME DEI: RAGIONE_SOCIALE NO CA 3 Serial 5bbf8efa 0ba 3f095434a 7db47fdeOa ll Anche nella RAGIONE_SOCIALE successiva sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, n. 38162/2022, si è affermato che «in tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘armonia interna RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzion positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale, il principio del “best interest of the child” concorre a formare l’ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l’ingresso di nuove relazioni genitoriall, così mitigando l’aspirazione identitaria connessa al tradizionale moRAGIONE_SOCIALEo di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino». In motivazione, avuto poi riguardo al limite RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, posto dall’art. 64, comma 1, lettera g), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995, che svolge una funzione d meccanismo di «salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘armonia interna RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con suoi principi ispiratori, di argine contro fa compromissione dei valori irrinunciabili RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento del foro», vocazione, tuttavia, in parte ridimensionata per effetto RAGIONE_SOCIALEa progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela de diritti fondamentali, le Sezioni Unite hanno evidenziato come « la sentenza straniera deve misurarsi con il portato RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre RAGIONE_SOCIALE‘apparato sensoriale e RAGIONE_SOCIALEe parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale» e come l’operazione che il giudice deve svolgere «ha ad oggetto, non la coerenza RAGIONE_SOCIALEa normazione 10 di 13 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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interna di uno o più istituti con quella estera che formazione del provvedimento giurisdizionale di riconoscimento, ma la verifica RAGIONE_SOCIALEa compatibilità l’atto produce con i limiti non oltrepassabili», ha condotto ffa uata RAGIONE_SOCIALE 19NUMERO_DOCUMENTO cui si chiede il degli effetti che «costituiti; dai principi fondanti l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; dal principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma RAGIONE_SOCIALEa filiazione; dal principio di non discriminazione, rivolt sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diri all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE‘orientamento sessuale RAGIONE_SOCIALEa coppia richiedente; dal principio solidaristico che fonda la genitoriatità sociale sulla base del quale la legge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di moRAGIONE_SOCIALEi di genitorialità adottiva, unificati dall’obietti conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella comunità familiare».
Si può quindi affermare il seguente principio di diritto : «Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di adozione straniera, ex art.41, comma 1, 1.184/1983, fa mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e-dall’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALEa piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all’interesse RAGIONE_SOCIALEa minore», (nella specie:I B.C. 11.
3. Anche la seconda censura è fondata.
I ricorrenti lamentano l’omesso esame di documento decisivo ai fini del giudizio, avendo la Corte di appello ritenuto non provata la
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1Jumerp sezignale 5269..2023 residenza all’estero dei ricorrenti risultante dai certificati Numero di raccolta generale 35437..2023 residenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE («asseritarnente» COGNOME residenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME dimoraintione 19/112023 all’estero).
Laddove si possa considerare il suddetto inciso, nel decreto impugnato, come una statuizione autonoma RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, va considerato che sono stati prodotti in giudizio i certificati Residenza A.I.R.E. di entrambi i ricorrenti, da cui risulta che essi come cittadini italiani, sono iscritti nei Registri RAGIONE_SOCIALE‘Anagrafe de RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dal 2002 (per il ricorrente) e dal 20 (per la ricorrente) e che attualmente hanno la propria residenza a San Francisco nella casa nella «INDIRIZZO» a San Francisco, che hanno acquistato in proprietà.
Il terzo motivo è assorbito, ma si può affermare che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di adozione risponde al principio del «best interest of the child» con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status filiationis da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato di provenienza dei genitori adottivi e l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana, cui consegue la possibilità trattenimento nel territorio italiano, anche oltre il periodo massimo consentito dalle norme sull’immigrazione.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo la causa nel merito, va accolto il ricorso introduttivo dei ricorrenti.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto sottesa, con profili di novità, vanno integralment compensate tra le parti.
Essendo il procedimento esente, non si applica in ogni caso l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei ricorrenti. Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio tra le parti.
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Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. RAGIONE_SOCIALE sia sezionale 5269..2023 no I RAGIONE_SOCIALE mero Nume ro di raccolta generale 35437..2023 omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di ni 4 f 191112023 del presente provvedimento.
Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.
La Consigliera Est.
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