Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5150 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5150 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20324-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 600/2021 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata in data 18/05/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 23.4.2013 NOME COGNOME evocava in giudizio NOME COGNOME innanzi il Tribunale di Pesaro, esponendo di essersi separato dalla convenuta e chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 134.900 derivante dalla vendita di un immobile di proprietà dell’attore sito in Pesaro, INDIRIZZO, già adibito a casa coniugale, il cui corrispettivo sarebbe stato incassato dalla COGNOME. Nella resistenza della convenuta, che eccepiva in compensazione un credito di € 50.500 per omesso versamento del mantenimento dovutole e spiegava riconvenzionale per il danno da lite temeraria, il Tribunale, con sentenza n. 954/2016, accoglieva la domanda del COGNOME.
Con la sentenza impugnata, n. 600/2021, la Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame interposto dalla odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, riducendo tuttavia la somma dovuta dalla COGNOME al solo importo di € 100.323,35. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che la posizione della COGNOME fosse quella dell’ adiectus solutionis causa , essendo essa stata mera indicataria per la ricezione del pagamento della somma dovuta dall’acquirente al venditore, identificato, quest’ultimo, nella persona del solo COGNOME, proprietario esclusivo del cespite compravenduto. Il COGNOME, infatti, aveva consentito acché la somma di € 100.000, derivante dalla compravendita del suo bene immobile, fosse incassata dalla COGNOME, con la quale era, all’epoca, già legalmente separato. Di conseguenza, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza di una donazione del COGNOME in favore della COGNOME, motivata dall’inadempimento del suo obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento, ed ha
condannato la seconda, all’esito della compensazione tra il credito del COGNOME, pari ad € 134.900, ed il suo controcredito, pari ad € 34.576,65, alla differenza, pari ad € 100.232,35, con interessi dalla domanda al saldo.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Con atto del 15.4.2024 l’AVV_NOTAIO ha comunicato la sua rinuncia al mandato difensivo conferitogli dal controricorrente.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la ‘singolare’ eccezione mossa da parte ricorrente con la memoria, con la quale viene richiamata una presunta giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in presenza di rinuncia al mandato da parte del procuratore della parte controricorrente, non seguita dalla costituzione di nuovo difensore, il contenuto del controricorso dovrebbe intendersi rinunciato ed il ricorso principale dovrebbe, al contrario, ritenersi non contestato.
In realtà, i tre precedenti richiamati da parte ricorrente non presentano alcuna attinenza con il principio suindicato, che peraltro questa Corte non ha mai affermato, posto il carattere ufficioso che caratterizza il giudizio di legittimità. In particolare, il primo dei precedenti suindicati, erroneamente indicato come promanante dalle Sezioni Unite, è rappresentato in realtà da un’ordinanza della sezione 6-5 di questa Corte, con la quale si è affermato che ‘In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del
combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione’ (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018, Rv. 647736). Non risulta, dunque, alcuna pronuncia delle Sezioni Unite distinta dal numero 9782 depositata in data 20.4.2018, come indicato dalla parte ricorrente a pag. 1 della sua memoria.
Il secondo precedente, invece, concerne una fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso privo dell’esposizione, pur sommaria, della vicenda processuale (cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 30347 del 18/12/2017, non massimata). Anche in questo caso, non risulta alcuna pronuncia della sezione 3 di questa Corte, distinta dal numero 30347, depositata in data 13.12.2017, come indicato dalla parte ricorrente a pag. 1 della sua memoria.
Il terzo precedente, a sua volta, non è pertinente, in quanto concerne una pronuncia con la quale questa Corte ha cassato la pronuncia impugnata, resa da una Commissione tributaria regionale, affermando che in materia di I.C.I. non rileva l’utilizzazione di fatto di un determinato bene immobile, bensì il suo classamento catastale (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14779 del 15/07/2015, non massimata). Di nuovo, non risulta alcuna pronuncia della sezione 1 di questa Corte, distinta dal numero 14779, depositata in data 14.7.2017, come indicato dalla parte ricorrente sempre a pag. 1 della sua memoria.
Da quanto precede discende la manifesta e radicale infondatezza dell’eccezione, proposta (tra l’altro) mediante richiamo a pronunce di questa Corte che in realtà sono inesistenti o comunque inconferenti.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 324, 669 novies , 671, 215 e 219 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato il giudicato interno derivante dal rigetto del ricorso per sequestro conservativo che era stato autonomamente proposto, innanzi al Tribunale di Pesaro, dal COGNOME. Ad avviso della ricorrente, poiché in quella sede il COGNOME aveva sostenuto che tra lui e la COGNOME esisteva un accordo per la restituzione delle somme oggetto della domanda spiegata nel presente giudizio, e considerato che il ricorso era stato rigettato, non sarebbe stato possibile, per il giudice di seconde cure, operare una nuova, e diversa, qualificazione del rapporto intercorso tra le parti.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha correttamente evidenziato che le statuizioni concernenti l’accoglimento, o il rigetto, delle istanze cautelari, ancorché formulate autonomamente, e non quindi in via incidentale nel corso del giudizio di merito, non sono suscettibili di passare in giudicato, in quanto prive di contenuto decisorio in relazione alla sussistenza del diritto posto a base dell’invocata cautela. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui la decisione sulla concessione o meno del provvedimento cautelare non ha contenuto decisorio e non è suscettibile di essere impugnata in Cassazione ( ex multis , cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11351 del 30/12/1994, Rv. 489485; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 09/02/1994, Rv. 485257; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2751 del 18/11/1964, Rv. 304113).
Al procedimento di sequestro, inoltre, va applicata -dopo la novella del 1990- la disciplina uniforme di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., secondo la quale il sequestro, come ogni altro provvedimento cautelare, ove sia stato concesso perde efficacia se non viene instaurato il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 669 novies c.p.c.; mentre, se l’istanza viene rigettata, l’ordinanza non preclude la riproposizione della richiesta cautelare ‘… quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto’ (art. 669 septies c.p.c.). È evidente che se la legge non pone limiti alla riproposizione della domanda cautelare, sulla base di diverse deduzioni di diritto o di fatto, neppure possono sussistere ostacoli alla prospettazione, in sede di merito, di una ricostruzione diversa, in tutto o in parte, rispetto a quella offerta in sede cautelare. Nessuna efficacia di giudicato, dunque, può ipotizzarsi in relazione al rapporto tra provvedimento di rigetto dell’istanza cautelare e proposizione della corrispondente domanda di merito.
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2722, 2697, 1188 e ss. c.c., nonché degli artt. 115 e 219 c.p.c. e il vizio della motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito la vicenda relativa alla vendita della ex-casa coniugale. Quest’ultima era stata acquistata dai coniugi in regime di comunione nel 2000, in costanza di matrimonio; nel 2006 la COGNOME aveva poi ceduto al COGNOME la sua quota di comproprietà, ma l’acquirente non aveva mai regolato il prezzo pattuito; di conseguenza, il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere semplicemente che il bene appartenesse al solo COGNOME, il quale peraltro, in sede di vendita a terzi del bene di cui si discute, aveva manifestato il chiaro intento di voler destinare il ricavato alla propria consorte. Quest’ultima quindi non avrebbe avuto alcun onere di
provare il diritto di trattenere le somme derivanti dalla compravendita del predetto immobile, essendo piuttosto il COGNOME onerato del compito di dimostrare l’esistenza di un suo diritto alla restituzione delle somme di cui sopra.
La censura è inammissibile.
La domanda proposta dal COGNOME era tesa ad ottenere la condanna della COGNOME a quanto dalla stessa incassato in occasione della compravendita della casa ex-coniugale. Nel contestare tale pretesa, la COGNOME non ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento che la proprietà del cespite appartenesse anche a lei, perché acquistato in comunione dei beni con il COGNOME nel 2000 ed a fronte della natura simulata della vendita con la quale, nel 2006, essa aveva ceduto al consorte la sua quota di comproprietà sul bene di cui anzidetto, né ha chiesto l’accertamento della simulazione, o della nullità, del contratto predetto. Si è infatti limitata ad eccepire il suo diritto di trattenere le somme ricevute, come compensazione del mancato versamento degli assegni di mantenimento da parte del COGNOME, o comunque a titolo di liberalità. La diversa argomentazione che viene prospettata con la doglianza in esame, ovverosia che l’incasso delle somme derivanti dalla compravendita a terzi del cespite di cui si discute era stato motivato dall’originaria appartenenza dello stesso alla comunione familiare, è da ritenere nuova, perché formulata per la prima volta in sede di legittimità. Tale argomento, infatti, non è affrontato dalla decisione impugnata, né la ricorrente indica con quale strumento processuale, ed in quale momento del giudizio di merito, esso sarebbe stato introdotto, con conseguente deficit di specificità della doglianza in esame.
Non sussiste neppure la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., dovendosi ribadire, sul punto, che ‘In tema di ricorso per cassazione,
per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01). Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha deciso sulla base di prove non allegate dalle parti, ma si è limitato a ricostruire la vicenda negoziale concernente la vendita della casa ex-coniugale escludendo la sussistenza di un intento liberale in capo al COGNOME ed attribuendo alla COGNOME la qualifica di adiectus solutionis causa . Trattasi di interpretazione del dato negoziale, non utilmente censurabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che l’opzione interpretativa prescelta dal giudice di merito ‘… non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585).
Peraltro, l’interpretazione prescelta dal giudice di seconde cure è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘Se il
debitore adempie l’obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest’ultimo costituisce prova dell’adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall’accipiens’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14130 del 21/05/2024, Rv. 671169, la quale, in un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ed in applicazione del principio suindicato, ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest’ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).
Da quanto precede consegue che l’effetto liberatorio derivante, per il debitore, dall’aver eseguito il pagamento nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 1188 c.c., ovvero il creditore o un suo rappresentante, o l’ adiectus solutionis causa , vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a ricevere la prestazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2732 del 25/02/2002, Rv. 552510; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17742 del 03/09/2005, Rv. 583955) lascia impregiudicati i rapporti esistenti tra creditore e suo rappresentante o adiectus solutionis causa , tra i quali dovranno di conseguenza essere regolati gli effetti dell’esecuzione della prestazione, da parte del debitore, nelle mani di persona diversa dal creditore, ancorché da questi incaricata a riceverla. Nella fattispecie, la Corte di Appello, avendo escluso la sussistenza di una causa di liberalità, o di una causa negoziale, tale da legittimare la COGNOME a ritenere quanto ricevuto, per conto del COGNOME, l’ha correttamente condannata a riversare il pagamento percepito, appunto quale adiectus solutionis causa , nelle mani dell’effettivo destinatario, e creditore, della prestazione.
Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 c.c. e 115 c.p.c., perché la Corte di Appello, dopo aver escluso, in motivazione, la possibilità di compensare il credito riconosciuto al COGNOME con quello eccepito dalla COGNOME, ha poi di fatto operato la compensazione tra le due poste di cui sopra, incorrendo in una palese contraddizione.
La censura è inammissibile.
La ricorrente, infatti, non ha alcun interesse ad impugnare una statuizione che le è favorevole, poiché ha riconosciuto la compensazione del maggior credito del COGNOME con il suo minor controcredito, in tal modo riducendo l’importo della condanna a suo carico. Peraltro, la Corte di Appello ha richiamato il principio secondo cui il creditore non può trattenere in compensazione somme del proprio debitore acquisite senza titolo (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata) non già per escludere in radice la possibilità di operare la compensazione tra due opposte pretese creditorie, bensì per affermare che la COGNOME non poteva rifiutare la restituzione delle somme pervenutele dalla compravendita della ex-casa coniugale come adiectus solutionis causa soltanto adducendo di vantare crediti contro il COGNOME. Tanto è vero che poi, nel prosieguo della motivazione, la Corte distrettuale ha quantificato le rispettive poste a credito di ciascuna parte, operando, correttamente, la compensazione e condannando la COGNOME al solo pagamento della differenza risultante a suo debito. Non sussiste, dunque, alcuna contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte di seconde cure non ha escluso l’operatività della compensazione tra le poste a credito rispettivamente vantate dalle parti l’una verso l’altra, ma si è limitata ad escludere -del tutto correttamente- il diritto della COGNOME, quale adiectus solutionis causa , di trattenere le somme ricevute senza
riversarle al COGNOME, creditore effettivo del prezzo della compravendita della casa ex-familiare, almeno per la differenza derivante dal saldo delle contrapposte poste creditorie suindicate, ricostruite dal giudice di merito, nel loro esatto importo, che la ricorrente non contesta.
Con il quarto motivo, la COGNOME contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 214 c.p.c. e 2697 c.c. e l’omessa pronuncia su un motivo di appello, perché la Corte distrettuale non avrebbe statuito sulla censura con la quale l’odierna ricorrente aveva criticato la decisione del Tribunale di ammettere le istanze di prova articolate dal COGNOME. Queste ultime, infatti, sarebbero state dirette a dimostrare eventi in contrasto con le risultanze dell’atto pubblico di compravendita della ex-casa coniugale a terzi, e dunque avrebbero dovuto essere ritenute inammissibili. Inoltre, la C.T.U. sui tabulati telefonici della COGNOME non poteva essere ammessa perché la predetta aveva disconosciuto sia di aver scritto, sia di aver inviato i messaggi indicati dal COGNOME, senza che questi avesse formulato istanza di verificazione. Anche i messaggi, dunque, non potevano essere considerati come prove, appunto in quanto disconosciuto.
La censura è inammissibile per tre ordini di motivi.
In primo luogo, essa non si confronta con la ratio decidendi , costituita dalla ricostruzione della posizione della COGNOME in termini di mero adiectus solutionis causa . Trattasi di ricostruzione che prescinde da qualsiasi rilevanza delle prove acquisite, o richieste, in prime cure, in quanto fondata sul riconoscimento di una specifica qualificazione giuridica della posizione rivestita, nella vicenda negoziale, dall’odierna ricorrente.
In secondo luogo, la doglianza non è assistita dal richiesto grado di specificità, in quanto la parte ricorrente non indica quali sarebbero le
prove dedotte dal COGNOME che, secondo la sua prospettazione, non avrebbero dovuto essere ammesse dal giudice di merito.
Ed infine, e in ogni caso, va ricordato che ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). Nel caso di specie, la Corte di Appello non si è pronunciata specificamente sulla censura concernente l’inammissibilità delle prove che erano state ammesse in prime cure, ma ha evidentemente ricostruito la vicenda in termini incompatibili con l’accoglimento della detta doglianza: una volta infatti accertato, sulla base delle evidenze documentali, che la COGNOME era solo un adiectus solutionis causa , perché il COGNOME COGNOME aveva inteso elargirle una liberalità in forma indiretta, né esisteva altro rapporto negoziale tra le parti in virtù del quale l’odierna ricorrente potesse invocare il diritto a trattenere la
somma incassata su indicazione del COGNOME, qualsiasi altra questione relativa all’intento delle parti nella vicenda negoziale relativa alla vendita della ex-casa coniugale rimane superata.
Con il quinto motivo, poi, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. e degli artt. 82 e 141 del D.P.R. n. 115 del 2002, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario, senza tuttavia applicare i valori medi di tariffa, come previsto dall’art. 82 sopra richiamato, nè operare la riduzione della metà prevista dall’art. 141.
La censura è infondata.
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui ‘La parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia stata condannata, all’esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l’Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l’indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall’Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13666 del 18/05/2023, Rv. 667669; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020, Rv. 659097).
Pertanto, attesa l’assoluta indipendenza e autonomia del rapporto corrente, rispettivamente, tra la parte ammessa al beneficio e l’Erario -nel cui ambito sono efficaci le disposizioni di cui agli artt. 82 e 141 del D.P.R. n. 115 del 2002 invocate dalla ricorrente- e tra le parti in causa
-nel cui ambito, invece, quelle norme non sono applicabili- la liquidazione operata dalla Corte di Appello è corretta, in quanto, come la stessa ricorrente riconosce, nel motivo in esame, è stata operata in base ai valori previsti dalla tabella 12 del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. (cfr. pag. 25 del ricorso).
Il principio, affermato da questa in presenza di una condanna diretta della parte soccombente, non ammessa al beneficio, nei confronti di quella vittoriosa, ammessa invece al patrocinio a spese dello Stato, vale a maggior ragione in presenza di una statuizione, corretta, di condanna della parte soccombente non ammessa al beneficio in favore dell’Erario, posto che, nella prima ipotesi, le spese vanno corrisposte direttamente a favore dello Stato, tanto che, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche d’ufficio, con ricorso alla procedura di cui all’art. 287 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020, Rv. 657022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019, Rv. 654311), analogamente a quanto avviene nel caso di mancata statuizione sulla distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non va disposta la loro distrazione in favore del procuratore, per effetto della rinuncia al mandato da parte di quest’ultimo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME