Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34873 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20912 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. n. 729/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA , pubblicata il 20/5/2020 e notificata in data 28/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 25/5/2011, RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.534/2011, pronunciato dal Tribunale di Pescara, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 6.473,04 in favore di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di corrispettivo di una fornitura di completi di biancheria da letto. In particolare, la società opponente sostenne che le fosse stata fornita biancheria non coordinabile perché di diverso colore e, in riconvenzionale, chiese l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della società opposta e il risarcimento dei danni conseguenti.
Con sentenza n. 1203/2015, il Tribunale di Pescara revocò il decreto, ritenendo inadempiente la venditrice RAGIONE_SOCIALE per aver fornito tessili non coordinabili e pertanto invendibili; rigettò, per carenza di prova, la domanda di risarcimento dei danni.
Con sentenza n.729/2020, la Corte d’appello d i L ‘Aquila ha accolto l’ appello di RAGIONE_SOCIALE e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato l’opposizione di COGNOME, ritenendo, per quel che qui ancora rileva, che fosse stata pattuita una fornitura non di biancheria coordinata (intesa quale completo da letto), ma coordinabile a piacere, secondo il gusto dell’acquirente , non in un’unica soluzione e senza la previsione di un termine essenziale di consegna.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, a cui RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1181 e 1375 cod. civ. , per avere la Corte d’appello escluso che il rifiuto del pagamento fosse giustificato dall’adempimento soltanto parziale della venditrice e dalla sua esecuzione del contratto contraria a buona fede. Secondo la ricorrente, in contratto sarebbe stata espressamente pattuita la consegna di determinati capi di biancheria, identificati nel numero e nell’articolo, in tinta per essere rivenduti in coordinati, non acquistabili singolarmente, da consegnare e pagare in tempi prestabiliti, sicché la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare, quale inadempimento, il frazionamento delle consegne, effettuate in ritardo e nell’arco di un lungo periodo di tempo, con significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale e la consegna di biancheria di diverso colore.
2 Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1181 e 1375 cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto ingiustificato il suo rifiuto al pagamento della merce ricevuta, assumendo erroneamente che non fosse stata pattuita la consegna di completi da letto ma soltanto di singoli pezzi autonomamente coordinabili, senza considerare che la biancheria era destinata ad essere venduta a terzi insieme al letto e, pertanto, avrebbe dovuto essere necessariamente fornita in set .
2.1. I due motivi -che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione – sono inammissibili perché, seppure formulati con la deduzione della violazione degli articoli 1181 e 1375
cod. civ., in realtà sono diretti ad una rivalutazione in merito dei fatti posti a fondamento della decisione.
In particolare, la Corte d’appello ha, alle pag. da 3 a 5 della sentenza impugnata, rimarcato che sono state effettuate dalla venditrice quattro distinte consegne, le prime due relative a lenzuola e federe e le ultime due a trapunte, con l’emissione di altrettante fatture e che la società acquirente, odierna ricorrente, non ha provveduto al pagamento nei termini stabiliti; ha, in particolare, riscontrato che « dall’esame dell’ordine n. 6011 del 2007 per cui è giudizio, documentato da due distinti fax, risulta che la merce oggetto di compravendita non fosse costituita da biancheria coordinata, intesa quale set completo da letto, ma coordinabile a piacere e secondo il gusto dell’acquirente, dotata di etichette con la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ apposte sulle buste e cucite internamente sui singoli pezzi, senza alcuna apposizione di termine essenziale»; ha pure evidenziato che «non risulta esservi stata una fornitura di merce affetta da vizi o difforme da quella ordinata, né contestazione del quantitativo consegnato, né della misura del prezzo applicato», sicché il rifiuto del pagamento del corrispettivo non risultava in alcun modo giustificato; ha infine sottolineato che «inadempiente è stata soltanto la società acquirente perché ha trattenuto presso di sé l’intera fornitura senza pagarla, né custodirla correttamente» (a fronte della disponibilità della venditrice al ritiro), sostenendo di averla smarrita in gran parte.
È evidente, allora, che la Corte di merito ha innanzitutto interpretato l’accordo intervenuto tra le parti , come documentato nell’ordine , per poi valutarne la fase di esecuzione sulla base degli elementi probatori raccolti.
Questa motivazione è stata, quindi, censurata con la prospettazione di mancata valutazione della violazione della buona
fede nell’esecuzione del contratto , risoltasi in un adempimento soltanto parziale che avrebbe, perciò, giustificato il mancato pagamento.
Secondo questa Corte, tuttavia, il ricorso per cassazione per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione di una clausola contrattuale comporta l’interpretazione della medesima e la valutazione del comportamento delle parti: questa censura, pertanto, risulta inammissibile, se -come accaduto nella fattispecie non sia prima ancora denunciata la violazione, da parte del Giudice del merito, delle regole di interpretazione dell’accordo negoziale di cui agli articoli 1362 cod. civ. e seguenti (Cass. Sez. 2, n. 20964 del 08/09/2017; Sez. 3, n. 10705 del 11/08/2000; Sez. 3, n. 10808 del 29/10/1998).
Il vizio di violazione di legge consiste, infatti, nella deduzione di un’erronea ricognizione, nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema della sua interpretazione; nella specie, invece, la Corte d’appello ha interpretato la volontà delle parti formatasi con l’accettazione dell’ordine e individuato l’oggetto della fornitura convenuta non in «biancheria coordinata, intesa quale set completo da letto, ma coordinabile a piacere e secondo il gusto dell’acquirente »; in conseguenza, ha ritenuto conforme a buona fede l’esecuzione del contratto perché coerente con la volontà delle parti come ricostruita.
In tal senso, allora, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del Giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa
ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che soltanto quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 20964/2017 cit.).
Ciò precisato, deve tuttavia considerarsi che anche il terzo motivo non coglie nel segno, seppure articolato, per un profilo, quale vizio di motivazione, in riferimento al n. 5 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ.: è stato, infatti, lamentato -mediante richiamo all’argomentazione del primo motivo -l’omesso esame di una comunicazione fax in cui esplicitamente la venditrice avrebbe riconosciuto la «coordinabilità dei pezzi» (così in ricorso) forniti.
Questo elemento difetta, invero, di decisività: nel fax suddetto, si legge infatti, per quanto riportato in ricorso, soltanto che la società venditrice ha riconosciuto che il colore del tessuto è diverso da quello «inizialmente approvato» perché la precedente colorazione scelta non era più disponibile in produzione; in conseguenza, la stessa venditrice ha chiesto se fosse autorizzata a procedere nella fornitura perché anche i copripiumini avrebbero avuto la nuova colorazione («hanno gli stessi colori»). In tal senso, allora, questa comunicazione a mezzo fax non è significativa ai fini di una diversa interpretazione dell’oggetto della fornitura come effettuato dalla Corte d’appello («biancheria coordinabile a piacere e secondo il gusto dell’acquirente» ).
Inammissibile è poi la censura di omesso esame del contenuto di alcune deposizioni testimoniali: questo contenuto, infatti, non è stato riportato neppure nell’argomentazione del primo motivo come richiamato in argomentazione, ma è stato riferito soltanto attraverso la riproduzione della motivazione della sentenza di primo grado che l’ha valutato.
Sul punto, questa Corte ha chiarito che, per denunciare l’ omessa valutazione di prove testimoniali, il ricorrente ha l’onere di trascriverne il testo integrale, al fine di consentire il vaglio di decisività, specificando i punti ritenuti rilevanti, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è asseritamente mancata ovvero è stata insufficiente o illogica (Cass. Sez. 6 – 3, n. 19985 del 10/08/2017; Sez. 6 – L, n. 17915 del 30/07/2010; Sez. L, n. 6023 del 12/03/2009).
3.1. Inammissibile è, altresì, il profilo articolato in riferimento al n. 3 quale denuncia di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è, infatti, ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, come nel caso in esame, l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021): nella specie, come esposto al punto 3, la critica concernente la motivazione non è stata efficacemente articolata.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n.5 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., ancora una volta in relazione
agli artt. 1181 e 1375 cod. civ., la ricorrente ha rilevato nel provvedimento impugnato un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili per avere la Corte d’appello da un lato ritenuto l’esatto adempimento della società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la fornitura di merce per un valore complessivo di euro 6.419,00 e, dall’altro, sostenuto che la medesima società ave sse provveduto alla consegna della merce per un valore di soli euro 4.880,58, così implicitamente riconoscendo un adempimento soltanto parziale.
4.1. Il motivo è infondato, in disparte la sua formulazione. Il ricorrente si è limitato ad estrapolare alcune affermazioni contenute nella sentenza impugnata, senza considerare l’intera ricostruzione operata in motivazione dalla Corte d’appello: in realtà, secondo la ricostruzione offerta in sentenza, il valore della merce consegnata risulta inferiore al valore dell’intera fornitura perché i rapporti tra le parti sono stati interrotti dopo che la società acquirente, attuale ricorrente, non ha effettuato i pagamenti delle quattro fatture emesse per le consegne effettuate e ha poi chiesto di provvedere al ritiro della merce venduta; in tal senso è stato ravvisato l’inadempimento della sola acquirente e deve perciò escludersi una contraddittorietà della motivazione.
Per questi motivi il ricorso è respinto, con conseguente condanna della ricorrente RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 26 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME