Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2286 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2286 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11130/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti – contro
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Medici specializzandi -Borse di studio – Adeguamenti
R.G.N. 11130/2018 Ud. 10/01/2024 CC
NOME MATER RAGIONE_SOCIALEORUM RAGIONE_SOCIALE , in
persona del Rettore, pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti –
nonché contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA
-intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1107/2017 depositata il 12/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1107 del 12 ottobre 2017, la Corte d’appello di Bologna, nella contumacia -in entrambi i casi -di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha respinto i due distinti appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 273/2014.
Il Tribunale felsineo era stato adito con separati ricorsi -poi riuniti -da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, i quali avevano evocato REGIONE EMILIA ROMAGNA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE e, premesso di essere tutti medici che avevano frequentato corsi di specializzazione successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 257/1991, avevano (stando alla ricostruzione offerta dalla decisione impugnata) chiesto -in via gradata -1) il riconoscimento della natura di rapporto di lavoro subordinato, con condanna delle convenute alla corresponsione delle differenze retributive; 2) il risarcimento dei danni per illegittimo differimento dell’incremento della borsa di studio; 3) la condanna dei convenuti alla corresponsione degli adeguamenti annuali e triennali ex art. 6, del medesimo D. Lgs. n. 257/1991; 4) nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, la condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 53, comma 1, L. n. 289/2002 ed alla rettifica delle certificazioni rilasciate.
Il Tribunale di Bologna, riuniti i separati ricorsi, aveva accolto unicamente la domanda subordinata -e solamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE -di condanna all’adeguamento triennale, peraltro nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla messa in mora del 25 luglio 2012, parametrando detto adeguamento nella misura del 10% del trattamento tabellare fondamentale dei medici, con riferimento alla qualifica del dirigente medico già ex nono livello.
La decisione del Tribunale di Bologna era stata separatamente impugnata, dagli originari ricorrenti, da un lato, e da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, dall’altro.
Costituitasi REGIONE EMILIA ROMAGNA e rimasti invece contumaci RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , la Corte d’appello di Bologna ha respinto sia l’appello principale sia l’appello incidentale.
Decidendo i primi tre motivi del gravame degli originari ricorrenti, la Corte territoriale, ha in primo luogo escluso che il tirocinio venisse a configurare un rapporto di lavoro subordinato.
Indi, richiamando la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, la Corte d’appello ha escluso che la disciplina eurounitaria vigente pro tempore presentasse carattere immediatamente applicativo, affermando che la stessa si limitava a prescrivere un parametro di adeguatezza che necessitava di individuazione concreta da parte del legislatore italiano, ed escludendo che il differimento degli aumenti previsti dal D. Lgs. n. 368/1999 e la sterilizzazione parziale del meccanismo di adeguamento contemplato dall’art . 6, D. Lgs. n. 257/1991 venissero a porsi in contrasto con il suddetto parametro.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, la Corte territoriale ha:
-ritenuto inammissibile il motivo concernente il mancato riconoscimento dell’adeguamento triennale, in quanto privo del carattere di specificità;
-disatteso il motivo concernente il computo del termine prescrizionale, affermando che il diritto all’adeguamento triennale ex art. 6, D. Lgs. n. 257/1991 era esigibile a far tempo dal 1° gennaio 1994, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione;
-respinto il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 53, comma 1, L. n. 289/2002 ed alla rettifica delle certificazioni rilasciate, rilevando che il lamentato danno postulava la mancata equiparazione in sede di bando, laddove gli appellanti avevano omesso di allegare uno specifico inadempimento in sede di concorso, mentre in relazione alla condanna alla rettifica delle certificazioni risultava preclusa la possibilità di condannare la p.A. ad un facere .
Esaminando, poi, l’appello di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha ribadito che il diritto all’adeguamento triennale ex art. 6, D. Lgs. n. 257/1991 era esigibile a far tempo dal 1° gennaio 1994 senza che occorresse l’emanazione di atto normativo secondario, da ciò conseguendo che non risultava impedito l’esercizio del potere equitativo del giudice ai fini della determinazi one dell’adeguamento.
Per la cassazione della sentenza del la Corte d’appello di Bologna hanno presentato separati ricorsi:
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE;
In particolare, è stato inizialmente proposto ricorso unitario per conto sia della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE sia dell’RAGIONE_SOCIALE .
Successivamente, preso atto dell’autonoma proposizione di ricorso da parte di quest’ultima, l’Avvocatura dello Stato, con successivo controricorso, ha dato atto che il proprio ricorso doveva intendersi limitato alla posizione della stessa RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE e ‘tamquam non esset’ quanto alla posizione di RAGIONE_SOCIALE.
Resistono, invece, con mero controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
È rimasta intimata REGIONE EMILIA ROMAGNA.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato memoria
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, successivamente 10, e 189, successivamente 249, del Trattato istitutivo dell’Unione; della Direttiva 93/16/CEE e degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 46, D. Lgs. 368/1999.
Argomenta, in particolare, il ricorso chela decisione impugnata, con ‘motivazione apparente, aberrante e non coerente’ , avrebbe omesso di procedere all’applicazione delle previsioni invocate, in particolare ignorando le previsioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 46, D. Lgs. 368/1999, a loro volta attuative della Direttiva 93/16/CEE.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è -testualmente -intitolato ‘violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1 n. 3 per le medesime ragioni speculari di cui al precedente punto 7, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’entità del risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria e del mancato adempimento della conversione giuridico-economica del rapporto ex art. 37 D. Lgs. 368/1999, dell’insufficienza della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d. lgs. 257 del 1991 a rendere lo Stato italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo invece essere equiparata a quella prevista a partire da l 2007 come da D.lgs. 368 del 1999’ .
I ricorrenti impugnano la decisione della Corte felsinea nella parte in cui la stessa ha ritenuto non violato il parametro della adeguatezza per effetto del differimento degli aumenti previsti dal D. Lgs. n. 368/1999 e della sterilizzazione del meccanismo di indicizzazione di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 257/1991, deducendo in contrario che le
conclusioni della Corte d’appello si porrebbero in contrasto con i principi eurounitari come chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. di cui invece i giudici nazionali sarebbero chiamati a dare attuazione.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6 e 53 della Convenzione EDU; dell’art. 11 Preleggi; dell’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente a pplicabile in via retroattiva l’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, in tal modo violando i citati articoli della Convenzione EDU per avere inciso sullo svolgimento del processo.
Secondo i ricorrenti risulterebbe violato anche l’art. 11 Preleggi, in quanto il legislatore avrebbe introdotto previsioni retroattive non più favorevoli agli interessati -come sarebbe corretto -bensì meno favorevoli, peraltro basando tale regime deteriore unicamente su esigenze di natura finanziaria individuate in modo generico.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2395 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto, in relazione alla posizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che il termine di prescrizione decorresse dalla data della messa in mora e non dal completamento della loro specializzazione, avvenuta negli anni 2005 e 2006.
Richiama sul punto la giurisprudenza comunitaria, la quale avrebbe invece escluso la decorrenza della prescrizione sino al momento della trasposizione della Direttiva, in quanto solo da tale momento sarebbe possibile per gli interessati far valere i propri diritti.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è -testualmente -intitolato ‘rilascio diploma di specializzazione non conforme alle prescrizioni comunitarie, violazione libera circolazione titoli ex Dir. 93/16/CEE (D.lgs. 368/99),
Dir. 2005/36/CEE e legge n. 13 del 06.02.2007, D.Lgs. n. 206 del 09.11.2007 -art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’
I ricorrenti impugnano la motivazione -a loro dire ‘viziata e illogica’ -con cui la Corte d’appello ha disatteso la domanda volta a conseguire la condanna della RAGIONE_SOCIALE a procedere al rilascio dei diplomi di specializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999.
Il ricorso incidentale d ell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale la ricorrente veniva a riproporre l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado.
2.2. Con il secondo motivo -subordinato al primo – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. per avere la Corte d’appello confermato la statuizione di condanna della ricorrente con motivazione inesistente.
2.3. Con il terzo motivo -anch’esso subordinato al primo – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, D. Lgs. n. 257/1991; 1218 e 2043 c.c., nonché ‘dei principi in materia di responsabilità civile’ .
Il ricorso impugna l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale l’adeguamento triennale non necessitava, per la sua applicazione, di un atto normativo secondario.
Deduce in contrario che, senza tale atto normativo, alle università era preclusa la possibilità di emanare gli atti di erogazione delle borse di studio agli specializzandi.
2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, per avere la Corte d’appello omesso di motivare o motivato solo in modo apparente -in ordine al motivo di gravame con il quale veniva contestata la possibilità di applicare l’adeguamento triennale, sulla sc orta degli interventi normativi di cui all’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997, e 36, L. n. 289/2002, dai quali si evincerebbe la volontà del legislatore di non modificare le borse di studio.
2.5. Con il quinto motivo -subordinato al quarto – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, D. Lgs. n. 257/1991; 32, comma 12, L. n. 449/1997, e 36, L. n. 289/2002.
Il ricorso, richiamando precedenti di questa Corte, argomenta che le previsioni richiamate hanno determinato il blocco dei meccanismi di rideterminazione triennale delle borse di studio, impugnando, conseguentemente, la contraria affermazione contenuta nella decisione impugnata.
2.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che gli accessori sulle somme dovute potessero essere computati dalla data della messa in mora, argomentando che i crediti in questione erano privi del carattere dell’esigibil ità e della liquidità sino al momento della decisione che ha accolto le domande dei ricorrenti incidentali, con la conseguenza che gli accessori avrebbero dovuto essere computati con decorrenza unicamente dalla data della domanda giudiziale.
2.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale venivano
contestati i criteri di quantificazione della maggiorazione degli importi delle borse di studio.
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6, D. Lgs. n. 257/1991; 7, comma 1, D.L. n. 384/1992; 32, comma 12, L. n. 449/1997; 22, comma 1, L. n. 448/1999; 36, comma 2, L. 289/2002; 1, comma 212, L. n. 266/2005; 2043, 2056, 1226 c.c.
Sulla scorta del quadro determinato dal succedersi degli atti normativi richiamati nel motivo, la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE impugna la decisione della Corte d’appello di Bologna, deducendo che la stessa avrebbe erroneamente confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva riconosciuto l’applicabilità dell’adeguamento triennale richiesto dagli originari ricorrenti.
Argomenta, in contrario, il ricorso che gli interventi normativi già richiamati hanno invece determinato il blocco -reiterato nel tempo -sia degli adeguamenti triennali sia di quelli annuali.
Appare opportuno esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è fondato.
Come rammentato in precedenza, l’unica domanda dei ricorrenti accolta dal giudice di prime cure aveva ad oggetto l’adeguamento triennale dell’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.
Nel disattendere il motivo di gravame con il quale l’odierna ricorrente principale veniva a contestare detta statuizione del Tribunale, confermando quindi la valutazione del giudice di prime cure, la Corte d’appello di Bologna si è discostata dal costante – e contrario – orientamento di questa Corte.
Premesso, infatti, che l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021), questa Corte ha chiarito che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017; sino a Cass. Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011).
Da ciò consegue che l’adeguamento richiesto dai ricorrenti non poteva essere richiesto né in via diretta né indirettamente -e cioè sotto forma di pretesa risarcitoria, come pure era avvenuto -atteso che l’accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ove avvenuto a titolo di risarcimento, si sarebbe comunque tradotto in una elusione del blocco degli incrementi derivante dalla legge.
L’accoglimento del motivo di ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE determina l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
I motivi del ricorso principale sono, nel loro complesso, privi di pregio.
6.1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati alla luce del costante orientamento di questa Corte già richiamato in sede di esame del motivo di ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
6.2. Il quarto motivo di ricorso è da ritenersi invece assorbito, sempre in virtù dell’accoglimento del motivo di ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
6.3. Il quinto ed ultimo motivo è, invece, inammissibile.
Inammissibile, in primo luogo, perché, nel dedurre in modo generico il carattere ‘viziato e illogico’ della motivazione , non tiene conto del fatto che l’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. esclude l’ammissibilità delle censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Inammissibile, in secondo luogo, perché il motivo non censura correttamente la ratio alla base della statuizione della Corte d’appello ,
la quale ha motivato la propria decisione con l’impossibilità, per il giudice ordinario, di condannare l’università ad un facere consistente nella rettifica delle certificazioni di specialità .
Opera, quindi, la regola di inammissibilità dei motivi di ricorso che non investano l’effettiva ratio della decisione impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve trovare accoglimento il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE , mentre deve essere respinto il ricorso principale.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa, rigettando la domanda originariamente proposta dai ricorrenti principali.
Per quanto attiene il regime delle spese, appare opportuno, in considerazione dell’esito dei due gradi di merito, disporre l’integrale compensazione in relazione a detti gradi.
Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, si ritiene di disporre, ulteriormente, la compensazione delle spese in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE , mentre deve trovare applicazione la regola di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nel rapporto tra i ricorrenti principali, da una parte, e la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE nonché i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, dal l’altro.
Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , in relazione ai ricorrenti principali, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, assorbito il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE e respinto il ricorso principale;
cassa l’impugnata sentenza, in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di merito;
condanna i ricorrenti principali a rifondere in favore della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE e dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.000,00, oltre spese prenotate a debito;
dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità in relazione ad RAGIONE_SOCIALE .
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 gennaio