Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34453 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34453 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 24496 – 2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sassari, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI
avverso il decreto n. 6697/2017 del Tribunale di Padova, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
NOME COGNOME proponeva ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza in data 5.11.2015.
Premetteva che aveva concesso in affitto un fondo rustico di sua proprietà alla società fallita e che il contratto di affitto era stato risolto per inadempimento dell’affittuaria con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Sassari.
Premetteva che i curatori del fallimento avevano, tra l’altro, inventariato un ‘impianto di irrigazione ad ala imperniata (detto anche Pivot) da 330 m. circa con traliccio avvitato su basamento’ nonché ‘n. 7 (sette) mod. TARGA_VEICOLO -turbina TARGA_VEICOLO , marca Irrimec’ (cfr. ricorso, pag. 2) , beni che la fallita RAGIONE_SOCIALE aveva installato sul terreno preso in affitto.
Indi esponeva che tali beni erano di sua proprietà, ‘in quanto eseguiti nel corso del rapporto di affitto di fondo rustico che, per espressi accordi contrattuali, dovevano restare in capo al proprietario del terreno’ (così ricorso, pagg. 2 -3) .
Esponeva segnatamente che all’art. 8.1 del contratto l’affittuaria era stata espressamente abilitata ad ‘apportare miglioramenti e/o addizioni al cespite immobiliare’, miglioramenti e/o addizioni che, qualora apportati, ‘non produrranno alcun titolo di rimborso e/o indennizzo a favore di parte conduttrice, che vi rinuncia fin d’ora’ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva quindi disporsi la restituzione in suo favore dei beni mobili anzidetti.
Il g.d. rigettava la domanda.
Evidenziava, conformemente alla proposta del curatore, che trattavasi di beni autonomi, amovibili, non collegati funzionalmente al terreno, sicché non
potevano essere ricompresi nella nozione di ‘miglioramenti e/o addizioni’ al terreno di cui all’art. 8.1 del contratto di affitto (cfr. ricorso, pagg. 3 e 5) .
NOME COGNOME proponeva opposizione allo stato passivo.
Resistevano i curatori del fallimento.
Con decreto n. 6697/2017 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione.
Premetteva il tribunale, nel quadro degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. ed in ordine alla quaestio postulata dalla materia controversa, ossia in ordine alla natura di addizioni o meno dei beni de quibus , che la nozione di addizione implica un rapporto di accessorietà, sì che l’addizione sia posta al servizio del bene principale (cfr. decreto impugnato, pagg. 2 e 3) .
Indi riteneva che l’impianto di irrigazione, benché di utilità per il fondo, non ne costituiva un accessorio (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Esponeva dunque che , attesa l’impossibilità di riconoscere al bene natura di addizione, la rivendica non poteva che esser respinta.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso col quale ha eccepito in via pregiudiziale l ‘inammissibilità del ricorso, siccome spedito per la notifica a mezzo posta in data 3.10.2017, allorché il termine di trenta giorni di cui all’art. 99., u.c., l.fall. , decorrente dalla data del 3.8.2017 in cui il decreto impugnato è stato depositato e comunicato, era già decorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
L’eccezione svolta in via pregiudiziale dal Fallimento controricorrente deve essere respinta, non essendo riscontrabile in atti che la cancelleria abbia provveduto a comunicare il decreto al COGNOME, ai sensi dell’u. comma dell’art. 99 l. fall., il medesimo giorno del suo deposito.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ.
Deduce che alla stregua della nozione di addizione, quale implicante un rapporto di accessorietà rispetto al bene principale, le conclusioni del tribunale avrebbero dovuto esser di segno opposto (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che l’impianto di irrigazione per cui si controverte nasce propriamente come bene accessorio per quel determinato bene principale che è costituito dal terreno (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce dunque che il vincolo di accessorietà rispetto al terreno risulta in maniera oggettiva (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce quindi che è indubitabile nella specie che i beni rivendicati costituiscono delle addizioni, ‘che il proprietario del fondo ha diritto di ritenere a norma dell’art. 1593 c .c. ‘ (così ricorso, pag. 11) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ.
Deduce che il decreto impugnato non reca alcun riferimento alle caratteristiche dell’impianto di irrigazione , sicché difetta di motivazione (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce in particolare che il tribunale non ha esplicitato gli elementi di fatto o di diritto in forza dei quali ha ritenuto che l’ impianto non avesse natura di bene al servizio del fondo (cfr. ricorso, pag. 13) .
Il ricorso deve essere respinto.
11 . Invero, col primo mezzo di impugnazione , a fronte del giudizio ‘di fatto’ cui il Tribunale di Padova ha atteso ‘considerate le caratteristiche dell’impianto di cui si discute’ (così decreto impugnato, pag. 3) – il ricorrente sollecita senza dubbio questa Corte al relativo riesame ( ‘trattasi di un manufatto imponente progettato per quel sito specifico, in cui sono state realizzate importanti opere edilizie’: così ricorso, pag. 9 , e memoria, pag. 4, ove è riprodotto stralcio della relazione di c.t.p. ; ‘non può dubitarsi dell’esistenza, fra i beni rivendicati e il fondo, di quel rapporto ‘: così ricorso, pag. 12; ‘in tutto il provvedimento non vi è cenno alcuno alle caratteristiche dell’impianto: così ricorso, pag. 13 ) .
Del resto, con riferimento al rapporto pertinenziale, l ‘ accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che lo caratterizzano, comporta un giudizio ‘ di fatto ‘ che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici ( cfr. Cass. 2.3.2006, n. 4599) .
In questi termini, il motivo, che si limita a richiedere a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare il fatto decisivo omesso che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento dell’opposizione, va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014) .
12 . Il secondo mezzo che, pur se rubricato sotto il profilo della violazione di legge, denuncia in realtà il vizio procedurale di motivazione apparente, è infondato.
Invero, è da escludere recisamente che taluna delle figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte -e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il suo dictum . La motivazione apparente ricorre allorché il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (c fr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).
Nella specie il tribunale ha invece compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, in particolare puntualizzando che la circostanza per cui l’impianto di irrigazione fosse destinato a muoversi su di un basamento ancorato al suolo non ne escludeva la natura autonoma, sicché lo stesso impianto ben si prestava ad esser altrove utilizzato (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Innegabilmente, poi, il tribunale ha disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa .
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, a rimborsare al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte