Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28841 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20379 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE con unico azionista (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura generale NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Torino n. 185/2024, pubblicata in data 26 febbraio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
16 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti della sua fornitrice dell’energia elettrica, RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il
Oggetto:
RIPETIZIONE INDEBITO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA RAGIONE_SOCIALE
Ad. 16/10/2025 C.C.
R.G. n. 20379/2024
Rep.
rimborso del l’importo di € 152.687,79, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica , ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988 . La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Aosta, con condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di € 119.314,15.
La Corte d’a ppello di Torino ha confermato la decisione.
Ricorre CVA RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2008/118/CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche ‘CGUE’) forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazione dell’ art. 111 Cost. (in relazione all’ art. 360 n. 3) c.p.c.) ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2033 c.c. in correlato disposto agli artt. 14, 16 comma 3, 53 e 56 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito ‘TUA’) , alla luce della Direttiva 2008/118/CE (in relazione all’ art. 360 n. 3) c.p.c.) ».
I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Il ricorso va rigettato.
Ric. n. 20379/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa
Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità
2. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti gravi ed eccezionali motivi a tal fine, per quanto più sopra chiarito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME