Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10290 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14623/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2173/2022, depositata il 31/03/2022 e notificata il 1°/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2173/2022, resa pubblica in data 31/03/2022 e notificata il 1°/04/2022, ha confermato la pronuncia n. 107/2017 resa dal Tribunale di Latina, il quale aveva accolto parzialmente la domanda con cui, assumendosi creditrice di euro 265.000,00 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la Ditta RAGIONE_SOCIALE Geom. NOME COGNOME aveva chiesto che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., gli atti di disposizione di alcuni appartamenti siti in INDIRIZZO a San Felice al Circeo, ritenendo che i presupposti dell’ actio pauliana ricorressero solo relativamente alla vendita del piano terra a NOME COGNOME e non anche nei confronti delle compravendite poste in essere in favore dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della Ditta RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME, ricorre per la cassazione della sentenza della corte d’appello, avvalendosi di quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME COGNOME sono rimasti intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2° comma, 2727 e 2729, 1° comma, cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto non provata la consapevolezza da parte della RAGIONE_SOCIALE che l’acquisto dell’appartamento avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie.
Alla corte d’appello si imputa di non avere considerato le allegazioni della stessa difesa della terza acquirente – in ordine ai rapporti di natura commerciale tra società collegate e appartenenti
ai medesimi gruppi imprenditoriali, e alla finalità perseguita con l’operazione per cui è causa (compensare un credito di euro 389.000,00 con il prezzo di acquisto) -alla stregua di indici da cui presumere il consilium fraudis e quindi di avere erroneamente negato la sussistenza di elementi anche di natura indiziaria quanto alla consapevolezza che la RAGIONE_SOCIALE acquistando l’immobile avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie.
2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 112, 277, 1° comma, e 342 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ, per non essersi il giudice a quo pronunciato sul primo motivo finalizzato a censurare l’unica ratio decidendi -relativa all’assenza dell’ eventus damni – posta dal tribunale a fondamento del proprio decisum .
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 112, 277, 1° comma, 342 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per non essersi il giudice a quo pronunciato sul secondo motivo di appello con cui era stata censurata la mancata condanna, da parte del tribunale, di NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite, nonostante fosse risultato soccombente.
4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo di aver violato gli artt. 112 e 342 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha ritenuto assorbiti dal rigetto del primo motivo di appello gli altri motivi (compensazione delle spese di lite e ordine di cancellazione della domanda giudiziale), perché: a) la conferma della sentenza del tribunale <>; b) la cancellazione della domanda giudiziale doveva essere condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda ex art. 2901 cod.civ., perciò il tribunale, disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto condizionarla al passaggio in giudicato della sentenza.
5) Il primo motivo è inammissibile.
Secondo la corte territoriale la prova anche per presunzioni che la RAGIONE_SOCIALE avesse consapevolezza che l’atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni dell’odierna parte ricorrente è mancata perché gli elementi indiziari individuati per dimostrare la scientia damni non sono stati ritenuti sufficienti <>.
Ora, la censura dell’odierno ricorrente attiene alla mancata considerazione di altri indizi, diversi e ulteriori rispetto a quelli esaminati dal giudice d’appello, il quale è partito dalla premessa che <>.
Il ragionamento alla base del rigetto del motivo d’appello è tale da escludere che la corte d’appello non abbia preso in considerazione l’esistenza dei rapporti intercorsi tra le parti dell’atto dispositivo né delle finalità dell’operazione e in secondo luogo perché l’opportunità
di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche compete al giudice di merito e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e, nel vigore del novellato art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge sull’assunto che sarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali (Cass. 04/08/2017, n. 19485).
6) La conferma della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto carente di prova il requisito del consilium fraudis nei
confronti della società RAGIONE_SOCIALE assorbe il secondo ed il quarto motivo, perché il loro eventuale accoglimento non gioverebbe a parte ricorrente.
7) Il terzo motivo è inammissibile.
Parte ricorrente ha assolto l’onere processuale di cui all’
, 1° comma, n. 6 di specifica indicazione del motivo di appello, sia in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, che di articolazione del motivo, ma non ha riportato nella parte di interesse la sentenza di primo grado, onde consentire al giudice di verificare la decisività della questione su cui la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi e ciò in considerazione del fatto che ogni motivo di appello si deve relazionare alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata, concretandosi in una critica ad essa e che nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. 2/08/2016, n. 16102).
8) Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo gli intimati RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.