Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2982 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2982 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 34334/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
e
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio del dottore NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME giusta procura in atti;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, NOME, COGNOME NOME;
-intimati-
avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME per i ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE, nonché i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo accertarsi che i convenuti non erano titolari di servitù di passaggio, con apertura varchi a carico del condominio RAGIONE_SOCIALE, sito nel comune di Campomarino, di cui l’attore era condomino ; chiese altresì la condanna dei convenuti al ripristino; con successivo intervento il RAGIONE_SOCIALE aderì alla domanda attorea.
Il Tribunale di Larino, Sezione distaccata di Termoli, accolse la domanda del COGNOME.
La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’impugnazione di COGNOME e COGNOME.
Dopo avere richiamato il principio dell’onere della prova nell’azione negatoria (v. sentenza pag. 7) la Corte di merito ha affermato che l’avvocato COGNOME aveva prodotto, a prova della sua qualità di condomino della palazzina D del RAGIONE_SOCIALE, l ‘ atto notarile di compravendita del 25.11.1989 in forza del quale egli aveva acquistato l’unità immobiliare in Campomarino Lido in NCESU alla partita 2264 fol 4 p.lla 1073 sub 5 da NOME COGNOME, a sua volta acquirente in forza di atto notarile del 20.12.1975 da NOME COGNOME.
Secondo la Corte di merito, l’attore ha allegato atto notarile del 28.12.1973 con cui COGNOME dava atto dello scioglimento della RAGIONE_SOCIALE corrente in San RAGIONE_SOCIALE, per concentrazione nella sua persona di tutte le quote sociali, comprendenti i terreni edificatori in Campomarino sui quali sarebbero state edificate le palazzine componenti il RAGIONE_SOCIALE suddetto interessanti il viale in questione; ha rilevato che si tratta di documentazione in sé non rappresentante prova certa della proprietà della traversa di INDIRIZZO in capo al RAGIONE_SOCIALE e pertanto da valutare insieme ad altre risultanze istruttorie, secondo il meccanismo presuntivo. A tal fine ha valorizzato le dichiarazioni dei testimoni e la riproduzione fotografica dello stato dei luoghi (v. pagg. 7 e 8 della sentenza).
La Corte di merito ha altresì rilevato il mancato assolvimento da parte dei convenuti dell’onere di dimostrare il proprio diritto di compiere l’attività descritta dall’attore come lesiva. Inoltre, circa l’asserita destinazione della strada ad uso pubblico, la Corte ha rilevato che, mancando a monte un provvedimento amministrativo rivelatore dell’intendimento della PA di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica includendola nel relativo elenco, il bene resta di proprietà del privato (v. pag. 9 sentenza).
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione con tre motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME. Sono rimaste intimate COGNOME NOME ed COGNOME NOME (in proprio e quali socie liquidatrici della RAGIONE_SOCIALE, società estinta nelle more del giudizio di appello per cancellazione dal registro delle imprese) ed il RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Il solo ricorrente COGNOME ha chiesto decidersi il ricorso.
La decisione è stata fissata per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria, il Collegio ha
ritenuto opportuno rimettere la trattazione della causa in pubblica udienza <>.
Sono state depositate conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (rigetto del ricorso) e memoria da parte del ricorrente COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va rilevato che non vi è incompatibilità del consigliere NOME COGNOME, autore della proposta ex art. 380 bis cpc. (cfr. SSUU n. 9611/2024).
Sempre preliminarmente, va rilevato che solo il COGNOME ha proposto istanza di decisione ex art. 380 bis cpc (cfr. atti) per cui il giudizio nei confronti dell’altra ricorrente deve ritenersi estinto in applicazione della citata norma con compensazione delle spese nei suoi confronti, tenuto conto dell’esito della lite nei confronti dell’altro ricorrente, come si vedrà appresso.
Passando all’esame dei motivi, col primo di essi, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 28 e 31 della l. n. 1150/1942 come modificati dagli artt. 8 e 10 l. n. 765/1967 ‘ratione temporis’ applicabili, poiché la Corte territoriale non avrebbe <>.
I Giudici di secondo grado, dunque, avrebbero erroneamente ricostruito la vicenda in chiave privatistica e proceduto ad una lettura della disciplina urbanistica alla luce della sola disciplina codicistica del negozio.
2 Con il secondo motivo si censura la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., dovendosi ritenere la decisione nulla per manifesta ed irriducibile contraddizione della motivazione stessa, avendo la sentenza da un lato attribuito la proprietà della strada al RAGIONE_SOCIALE e dall’altra ritenuto che la proprietà, mancando una cessione in favore del Comune, era rimasta in capo al privato costruttore-proprietario dei terreni.
3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1372 cod. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’area dove sorge la strada fosse di proprietà
del RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, dei singoli condomini, omettendo del tutto di esaminare e interpretare il contenuto dell’atto pubblico del 20/12/1975, con il quale il costruttore NOME COGNOME aveva venduto l’unità immobiliare a COGNOME NOME (dante causa, a sua volta, del COGNOME) . Lo strumento in parola espressamente specificava: ‘ L’intero complesso, di forma romboidale, è recintato con muro perimetrale e confina per un lato con INDIRIZZO, per un altro lato con latra nuova strada di P.R.G. da cui ha accesso, per un altro lato con spiazzo a futura destinazione pubblica e l’ultimo lato con proprietà Norante e altri ‘.
Il mancato scrutinio interpretativo del contenuto dell’anzidetto strumento, per i ricorrenti, oltre a costituire vizio della decisione a cagione del tralatizio richiamo, senza il supporto di opera esegetica alcuna, che se fosse stata esperita avrebbe condotto a risultato opposto rispetto a quanto deciso, costituiva, inoltre, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non parendo dubbio agli esponenti, che l’indicazione dei confini dell’intero complesso avesse rilievo decisivo.
Il secondo e il terzo motivo, tra loro correlati, meritano di essere accolti.
La sentenza impugnata (pag. 6) condivide l’opinione del Tribunale, il quale ritenne provata la titolarità del vialetto in capo al RAGIONE_SOCIALE, escludendone natura pubblica, sulla base di una pluralità di elementi enumerati dal n. 1) al n. 4) dalla statuizione di secondo grado. Indi enumera i titoli esposti dal COGNOME (atto di compravendita del 25/11/1989 da NOME COGNOME, a sua volta acquirente, in data 20/12/1975, dal costruttore NOME COGNOME, il quale ultimo, con atto del 28/12/1973, aveva dato atto dello scioglimento della RAGIONE_SOCIALE con concentrazione di tutte le quote sociali, rappresentative dei terreni sui quali sarebbero stati edificati gli edifici che avrebbero composto il RAGIONE_SOCIALE, in capo al dichiarante), precisando ulteriormente che <>. Di poi soggiunge (pag. 8) che la strada in discorso non avrebbe potuto considerarsi <>, poiché <>.
Poi richiama elementi presuntivi (prova per testi e foto dello stato dei luoghi), mentre invece avrebbe dovuto concentrare la sua attenzione sui titoli. Ancora, afferma che ….’ il bene resta del privato ‘ (v. pag. 9)
La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. SSUU ordinanza n. 2767/2023 e altre pronunce ivi richiamate).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Alla luce dei richiamati principi l’impugnata sentenza deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice non ha esplicitato le ragioni della propria decisione.
Come si è visto, il ricorrente riporta, con sufficiente specificità, la parte del contratto del 20/12/1975 con il quale venne alienato da NOME COGNOME a NOME COGNOME, a sua volta dante causa del COGNOME, unità immobiliare facente parte della palazzina ‘D’ del RAGIONE_SOCIALE, che descrive i confini del complesso edilizio: ‘ L’intero complesso, di forma romboidale, è recintato con muro perimetrale e confina per un lato con INDIRIZZO, per un altro lato con altra nuova strada di P.R.G. da cui ha accesso, per un altro lato con spiazzo a futura destinazione pubblica e l’ultimo lato con proprietà Norante e altri ‘.
La Corte di merito avrebbe dovuto quindi spiegare come conciliare l’apparente estraneità alla proprietà condominiale, non solo, della INDIRIZZO, ma anche dell’ ‘ altra nuova strada di P.R.G. da cui ha accesso, per un altro lato con spiazzo a futura destinazione pubblica ‘.
È ben noto che questa Corte ha con giurisprudenza costante, chiarito che <> (Sez. 2, n.
18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).
Esattamente a questi principi si è attenuto il ricorrente, il quale denuncia la violazione dei principi di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1372, addebitando precipuamente alla sentenza di non aver tenuto conto del carattere decisivo dell’individuazione dei limiti della proprietà del RAGIONE_SOCIALE, che prese vita con la prima vendita d’unità immobiliare operata dal COGNOME.
Una tale clausola, peraltro, non necessita di essere coordinata con altra o subisce mitigazione da altra e, in definitiva, non necessita di un’opera esegetica adeguatrice (art. 1363 cod. civ.).
Altro errore riguarda il regime probatorio nell’azione negatoria.
Il nodo preliminare da sciogliere per il giudice di merito era l’accertamento della legittimazione attiva dell’attore, seppure senza far ricorso alla probatio diabolica: doveva cioè innanzitutto accertare sulla base dei titoli, se egli fosse comproprietario della strada per essere la stessa di natura condominiale, non già stabilire se i convenuti avessero assolto all’onere di dimostrare il diritto di passaggio (v. pag. 8 sentenza): quest’ultimo accertamento, infatti, deve seguire il primo.
Ebbene, la Corte di merito, investita con l’appello di tale accertamento, si è limitata a ricavare sostanzialmente la proprietà condominiale del viale dalle testimonianze sull’utilizzo della strada e dalle foto, mentre avrebbe dovuto innanzitutto esaminare il titolo dell’attore ed in particolare quello del suo dante causa (atto 20.12.1975) per verificare cosa era stato trasferito dall’originario costruttore COGNOME .
La sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame.
Le esposte considerazioni assorbono logicamente l’esame del primo motivo.
Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, valuterà anche gli effetti della
sentenza di appello n. 289/2018 che -si badi bene -ha resistito in sede di legittimità (v. Cass. n. 9687/2023) e provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione nei confronti di NOME COGNOME e compensa le spese nei suoi confronti; accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in altra composizione, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità;
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME