Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29867 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
Oggetto: Actio negatoria – Ambito applicativo – Accertamento ampiezza servitù.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18160/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, difensore anche di se stesso, ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
COGNOME NOME;
-intimato –
Avverso la sentenza n. 410/2020 della Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 20/4/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23
ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO
1. Con due distinti atti di citazione notificati il 18 e il 19 maggio 1999, COGNOME NOME convenne in giudizio i coniugi COGNOME NOME
COGNOME NOME e COGNOME NOME
COGNOME NOME davanti al Pretore di Pisciotta, deducendo che, contestualmente alla vendita a ciascuna coppia di un appezzamento di terreno sito in Ascea, località Chiusa, aveva costituito in loro favore una servitù di passaggio pedonale, veicolare e con condotte varie, sotterranee o aeree, sulla stradetta di sua proprietà della larghezza di mt. 3,50, onde permettere ai medesimi di raggiungere la strada vicinale, ma che, tuttavia, dopo un po’ di tempo in cui aveva tollerato il passaggio su una larghezza maggiore, aveva apposto sulla strada dei paletti in ferro al fine di delimitarne le dimensioni, condotta rispetto alla quale i convenuti lo avevano diffidato al ripristino dello stato dei luoghi.
Chiese, quindi, che venisse dichiarata l’inesistenza del diritto di servitù vantato dai convenuti sulla maggiore ampiezza della strada e accertato il suo diritto a ridurre la stessa fino a mt. 3,50, con ordine ai convenuti di cessazione di ogni turbativa e loro condanna al risarcimento del danno.
Si costituirono in giudizio, con comparse del 16/09/1999, i rispettivi convenuti, chiedendo, in via riconvenzionale, quanto ai coniugi COGNOME COGNOME, che fosse accertato il confine lato mare tra la loro proprietà e quella dell’attore e tutti che fosse determinata
l’entità della quota di partecipazione a carico di tutte le parti in causa alle spese di manutenzione della strada gravata da servitù di passaggio e alle spese di realizzazione delle opere necessarie per l’esercizio e la conservazione della servitù, instando perché fosse determinata l’estensione della servitù in caso di impossibilità di sua determinazione in base al titolo.
Riunite le cause e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti, si costituì in giudizio, con comparsa del 23/06/2010, COGNOME NOME, figlia dell’attore e divenuta proprietaria del terreno gravato dalla servitù di passaggio, che aderiva alle difese del padre, mentre COGNOME NOME rimase contumace.
Con sentenza n. 85/2012, depositata il 15/05/2012, il Tribunale di Vallo della Lucania: – accertò che la servitù di passaggio costituita in favore dei convenuti era esistente con la lunghezza, estensione e larghezza di cui all’allegato A dell’atto pubblico del 7/04/1990 ; -ordinò agli stessi convenuti di astenersi dall’utilizzo di parti ulteriori; – distribuì il carico delle spese per la manutenzione della strada tra le parti sulla base dei tratti della stessa.
Il giudizio di gravame, instaurato da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME e COGNOME NOME (mentre rimase contumace il COGNOME NOME), con la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 410/2020, pubblicata il 20/04/2020, con la quale l’appello fu rigettato, qualificandosi quale negatoria servitutis l’azione intrapresa e stabilendo che la servitù fosse stata costituita sulla preesistente stradina a fondo naturale.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
NOME ha resistito con controricorso, mentre NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 1063 e 1067 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello, con la sentenza impugnata, qualificato -a fronte della richiesta di delimitare l’ampiezza della servitù prospettata dall’attore ai sensi dell’art. 949 cod. civ. – la domanda in termini di actio negatoria servitutis senza poi trarne le conseguenze ai fini della legittimazione passiva, del riparto degli oneri probatori e del petitum .
I ricorrenti hanno, sul punto, obiettato che, in presenza dell’ammissione della titolarità della servitù in capo ai convenuti, l’attore non avrebbe potuto esercitare una siffatta azione, la quale tutela il proprietario del fondo contro attività illecite compiute da terzi, ma avrebbe dovuto esercitare le azioni tipiche previste per l’accertamento dell’ampiezza della servitù dagli artt. 1063 e 1067 cod. civ., oltre a potersi avvalere dei rimedi di natura possessoria, con la conseguenza che essi ricorrenti -quali originari convenuti -si sarebbero dovuto considerare privi di legittimazione passiva in ordine all’esperita actio negatoria servitutis , non essendo terzi rispetto al fondo.
1.1. La prima censura è infondata.
L’azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di
ottenere la libertà del fondo (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l’essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l’azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 6-2, 5/12/2018, n. 31382; Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
Ciò comporta che l’ actio negatoria servitutis , in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, può essere esercitata non soltanto contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell’azione pur non avendone il possesso (Cass., Sez. 2, 23/1/2009, n. 1778), e non soltanto quando sia diretta all’accertamento dell’inesistenza di una pretesa servitù ovvero all’eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, ma anche quando il proprietario del fondo che si assume servente, pur ammettendo l’esistenza legittima di una servitù, affermi che la stessa sia connotata da limiti, modalità ovvero dal perseguimento di un determinato scopo, che risultino in concreto violati dal proprietario del fondo dominante (in questi termini, Cass., Sez. 2, 14/1/2016, n. 476).
In tutti i casi, ponendosi la titolarità del bene come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall’altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all’accertamento
dell’esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell’attività lesiva, mentre al convenuto incombe l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere detta attività o l’esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028, cit.; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120, cit.).
Quando, invece, l’attore ammetta l’altrui titolarità del diritto di servitù, ma deduca l’esistenza di modalità e limitazioni dello stesso, grava su di lui, alla stregua del criterio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto che chiede di accertare in quella determinata portata, dimostrando la sussistenza delle suddette modalità e limitazioni e, quindi, anche l’eventuale violazione di queste ultime (Cass., 14/1/2016, n. 476, cit.; Cass., Sez. 2, 29/1/1980, n. 689).
Non può allora condividersi il rilievo di carenza di legittimazione passiva, sollevato dai ricorrenti sul presupposto che non possa configurarsi un’ actio negatoria servitutis quando sia ammessa dall’attore la sussistenza della servitù in favore del convenuto, ma ne sia contestata l’estensione, mentre correlativamente deve ritenersi corretta la qualificazione dell’azione effettuata da lla Corte di appello (e già in precedenza dal Tribunale), ciò che comporta l’infondatezza della censura.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, subordinatamente al l’eventuale rigetto (come, in effetti, appena prima statuito) del primo motivo, la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 949, 1062 e 1067 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3-4, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello qualificato l’azione proposta in termini di actio negatoria servitutis in quanto mirava alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, sul fondo attoreo, sostenendo che il tracciato attuale (all’epoca) della strada si discostasse significativamente da quanto indicato in tratteggio nel disegno
allegato all’atto notarile e conformando la strada all’allegato A dello stesso.
In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale aveva modificato non soltanto la larghezza, ma anche l’ubicazione e la lunghezza della strada, così rendendo una decisione viziata da extrapetizione, essendosi l’attore limitato a chiedere la riduzione a mt. 3,50 della larghezza della strada. Infine, non si era verificato alcun giudicato interno sulla ricostruzione dei fatti posti a base dell’originaria domanda, in quanto, in sede d’appello, era stata posta la questione delle condizioni di operatività della negatoria servitutis e, dunque, del diritto dell’attore ad ottenere quanto richiesto.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ancora subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in tema di interpretazione dell’atto costitutivo di servitù, nonché dell’art. 1065 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per omesso esame della mancanza di aggravio nel mantenere la larghezza esistente nei punti superiori a mt. 3,50, avuto riguardo all’art. 360, nn. 3-5, cod. proc. civ., per aver la Corte salernitana violato i canoni ermeneutici, in quanto aveva attribuito efficacia dirimente alla planimetria allegata al contratto costitutivo della servitù e al tracciato in essa graficamente riprodotto, senza avvedersi che la clausola contrattuale di cui all’art. 2, pur richiamando anche tale documento, aveva altresì descritto la strada come quella naturalmente esistente, la quale, alla stregua di quanto accertato dal c.t.u., divergeva però in più punti da quella indicata nella planimetria.
Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, le parti avevano voluto soltanto far ricadere la servitù sul percorso esistente, stabilendo non la riduzione delle parti di carreggiata superiori a mt. 3.5, ma
l’allargamento fino a tale misura delle parti più strette, previsione questa incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto. In tal senso, portavano anche i criteri ermeneutici del minimo mezzo dettati dall’art. 1065 cod. civ. , non esaminati dai giudici di merito.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si prospetta, ancora subordinatamente alla reiezione del primo motivo, la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello adottato, per l’appunto, una motivazione contrastante con il dispositivo, nell’affermare: – per un verso, che la stradella tracciata nella planimetria allegata all’atto aveva un valore meramente indicativo in quanto si discostava significativamente dal tracciato attuale a fondo naturale, sicché la volontà delle parti era quella di costituire la servitù non su una nuova strada, ma su quella esistente, salva la necessità di ampliarne la larghezza quando questa fosse stata inferiore a metri 3,50; – per altro verso, avendo concluso per l’assorbimento delle doglianze in merito al rigetto della domanda riconvenzionale di determinazione del confine sul lato mare e non avendo neppure pronunciato sull’altra formulata domanda riconvenzionale di ampliamento della strada.
5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l’insanabile contraddittorietà della motivazione, la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., subordinatamente al mancato accoglimento del motivo precedente, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale affermato, da un lato, che la planimetria non era stata semplicemente allegata all’atto notarile, ma costituiva estrinsecazione di volontà contrattuale, sicché le parti, sottoscrivendola, avevano accettato le reali dimensioni della stradina come da allegato sub A) e, dall’altro lato, che la reale
volontà delle parti fosse quella di conservare la stradina con tracciato, lunghezza e larghezza anteriori al contratto notarile di acquisto, con la sola specificazione della larghezza non inferiore a metri 3,50, così rendendo una motivazione contraddittoria.
6. Il secondo, quarto e quinto motivo vanno trattati unitariamente in quanto vertono sostanzialmente sul medesimo thema decidendum afferente alla nullità della decisione assunta, attinta dal triplice vizio di extrapetizione rispetto alla domanda, di contraddittorietà della motivazione sulla portata del contratto e di contrasto tra motivazione e dispositivo.
Essi sono infondati.
6.1. Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dai principi affermati da questa Corte sull’interpretazione della domanda, i quali chiariscono che: 1) essa spetta al giudice del merito, il quale nell’esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda deve seguire i criteri degli artt. 1362 ss. cod. civ., applicabili a tutti gli atti privati, senza essere condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, in particolare dalle sole conclusioni dell’atto introduttivo, dovendo, invece, accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, perché, appunto, il giudice del merito avrà riguardo allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria; 2) resta il limite della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., per il divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta; 3) il relativo giudizio, pertanto, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti
limiti, dunque per il vizio radicale della motivazione assente in quanto inferiore al ‘minimo costituzionale’ o per violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ., o dell’art. 112 cod. proc. civ. (in materia si vedano, tra le tante, Cass. 18/5/2023, n. 13887 Cass. 9/5/2022, n. 14669; Cass. 21/5/2019, n. 13602, la quale ha avuto occasione di precisare che restano esclusi i criteri ermeneutici della ‘comune intenzione delle parti’; Cass. 13/8/2018, n. 20718; Cass., sez. un., 13/2/2007, n. 3041; Cass. 21/2/2006, n. 3702; Cass. 13/12/2005, n. 27428; Cass. 29/4/2004, n. 8225; Cass. 5/2/2004, n. 2148; Cass., sez. un., 10/7/2003, n. 10840; Cass., sez. un., 21/2/2000 n. 27; Cass. 24/9/1999, n. 10493).
Quest’ultima ipotesi impone al giudice, cui è riconosciuto il potere -dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, di rispettare il limite del petitum e della causa petendi , il quale si sostanzia nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso, ricorrendo il vizio di ultra o extra petizione allorché, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), sia emesso un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), attraverso una pronuncia che va oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. 2, 21/3/2019, n. 8048; Cass., Sez. 1, 11/4/2018, n. 9002; Cass., Sez. 3, 24/9/2015, n. 18868).
Nella specie, appare evidente come la Corte salernitana abbia correttamente interpretato la domanda proposta dall’ originario attore (poi appellato) , limitandola all’accertamento dell’inesistenza del diritto di servitù delle sue controparti sulla porzione della strada che esuberava il limite di mt. 3,50 indicato nel contratto costitutivo del suddetto diritto e sia stata, rispetto ad essa, consequenziale, allorché ha affermato che la stradella sulla quale era stata
costituita la servitù era quella a fondo naturale preesistente all’atto notarile, la cui larghezza era pari a quella attuale, con l’unica precisazione che, nelle parti aventi larghezza inferiore, andava garantito il suo allargamento a mt. 3,50, senza richiamare, peraltro, la planimetria allegata all’atto, se non per dire che le dimensioni della strada, ma non anche il suo tracciato, erano quelle in essa indicate, accettate e sottoscritte dalle parti.
Le considerazioni sulla parziale difformità del tracciato attuale della strada da quello graficamente riprodotto nella planimetria non hanno, invece, avuto alcuna ricaduta sulla decisione assunta e afferente, come si è detto, alla reputata coincidenza delle dimensioni in larghezza della strada attuale con quelle della strada preesistente all’atto, avendo esse avuto la sola finalità di escludere che quanto graficamente riprodotto potesse essere indicativo della volontà di costituire una servitù su una strada diversa da quella preesistente, stante la portata meramente indicativa e non puntuale di tale documento, sicché, sotto questo profilo, la censura neppure attinge la ratio decidendi della pronuncia.
6.2. Né può dirsi che la motivazione sia mancante, avendo il giudice di appello dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento, rispettando il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., alla stregua dei principi affermati dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, restando violato l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., soltanto in caso di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile
contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).
6.3 Così come non può neppure dirsi che vi sia contrasto tra dispositivo e motivazione, posto che il dispositivo è quello del rigetto dell’appello e che la decisione è consistita nel confermare che la larghezza della strada, così come prevista dall’atto costitutivo della servitù, era quella dell’originario stradello a fondo naturale preesistente all’atto notarile.
Il terzo motivo è, invece, inammissibile.
Occorre innanzitutto considerare come, a mente dell’art. 1063 cod. civ., ‘ l’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle seguenti disposizioni ‘, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell’art. 1065 cod. civ., secondo cui ‘ colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso ‘.
Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l’estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere desunte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate,
ma anche dallo stato dei luoghi, dall’ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l’ utilitas legittimante la costituzione della servitù.
Il ricorso, invece, ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088).
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contemplano, infatti, una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. rivestono carattere meramente sussidiario e possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l’impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/2004, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261).
Soltanto in tal caso il giudice è tenuto a ricorrere al criterio oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all’art. 106 5 cod. civ., ossia del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente (cfr. Cass., Sez. 2, 30/03/2009, n. 7639; Cass., Sez. 2, 7/06/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all’art. 1064 cod. civ., secondo cui ‘ il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ‘, la quale include nel suo contenuto anche
quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis ) che rientrano nel contenuto unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprietario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete, sono prive di autonoma esistenza, siccome estranee agli elementi strutturali e all’esplicazione del vincolo (Cass., Sez. 6-2, 30/07/2020, n. 16322; Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, n. 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983).
Orbene, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., Sez. 1, 15/11/2017, n. 27136; Cass., Sez. 5, 16/01/2019, n. 873), non essendo, in proposito, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass,, Sez. L, 09/08/2004, n. 15381; Cass., Sez. 2, 31/05/2010, n. 13242).
A questi principi non si sono attenuti i ricorrenti, i quali hanno omesso di specificare le ragioni della lamentata violazione,
limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa alle disposizioni contrattuali, ciò che comporta l’inammissibilità della censura.
8. Con il sesto motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi in ordine al terzo motivo d’appello con il quale i ricorrenti avevano lamentato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di allargamento della stradina per necessità di sicurezza del traffico veicolare e per aver dichiarato l’assorbimento della domanda riconvenzionale attinente alla determinazione del confine lato mare. 8.1. Quest’ultima censura è fondata.
Nel giudizio di negatoria servitutis , il convenuto può limitarsi ad eccepire l’esistenza della contestata servitù o l’estensione di essa oltre i limiti dedotti dall’attore, prospettando situazioni che, ove accertate, possono valere al fine del rigetto della domanda, mentre nel caso in cui intende ottenere con la sentenza la costituzione della detta servitù o l’ampliamento di quella già esistente, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale per la quale, pur non richiedendosi formule sacramentali, è tuttavia necessario l’impiego di espressioni che consentano di individuarne il contenuto sostanziale in riferimento alle finalità concrete che la parte vuole realizzare (in tal senso Cass., Sez. 2, 5/2/1985, n. 809; Cass., Sez. 2, 16/3/1976, n. 966).
Orbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che dalla stessa sentenza impugnata risulta che gli appellanti COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano chiesto che -in accoglimento della già spiegata domanda riconvenzionale – venisse riconosciuto il loro diritto al l’estensione della servitù di passaggio sulla strada in questione, con la fissazione della sua larghezza (ove risultante dal titolo in una misura inferiore) in mt. 5 o in misura diversa (tenuto
conto delle esigenze generali del vivere civile e contemperando gli interessi contrapposti, valutando, quindi, anche la condizione di sicurezza del traffico veicolare presente ‘in loco’) e che venisse accertato il confine lato mare tra la proprietà dei convenuti COGNOME e la proprietà dell’attore anche al fine di individuare da quale punto misurare la larghezza della strada su cui gravava la servitù di passaggio.
A fronte di tali pretese (come, peraltro, già posto in risalto dai ricorrenti nell’esporre il quarto motivo) , la Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla prima domanda e ha, invece, dichiarato assorbita la seconda, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia lamentato con la censura.
In conclusione, dichiarate la fondatezza del sesto motivo, l’inammissibilità del terzo e l’infondatezza dei restanti, il ricorso deve essere accolto in ordine al solo motivo accolto, con conseguente relativa cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa alla Corte d’Appello di Salerno che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e rigetta i restanti.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda