Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16585/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOVO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME SANDRO, COGNOME NELLINA, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME ONORATO
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME CORRADO, INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME LILIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO GENERALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2431/2021 depositata il .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno agito con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni derivati dalla mancata attuazione tempestiva da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione per le professioni mediche, non avendo percepito alcun compenso.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza gravata da appello dagli attori e la Corte di appello di Roma, con sentenza n.2431/2021, pubblicata il 2.4.2021, ha rigettato l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito le parti intimate con controricorso.
Con separato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno impugnato la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma n.2431/2021.
Entrambi i ricorsi sono stati inseriti nel medesimo procedimento e la causa è stata posta in decisione all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2023. Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 giugno 2023 questa Corte ha ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento di merito in relazione alle questioni di natura processuale agitate dai ricorrenti nel primo e nel secondo dei rispettivi ricorsi rinviava la causa a nuovo ruolo.
Ritenuto che:
all’esito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione la causa è stata posta in decisione all’udienza del 16.1.2024;
rispetto al motivo di censura relativo alla tempestività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione , proposto da tutti i ricorrenti anche sotto il profilo esposto dai difensori dei ricorrenti COGNOME e COGNOME nel primo motivo del ricorso dagli stessi presentato, è necessario acquisire il procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014, al cui interno dovrebbero risultare gli atti di costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti e l’ordinanza di separazione RAGIONE_SOCIALEe cause in data 15 giugno 2017 essendo stato acquisito, in esito all’ordinanza interlocutoria, unicamente il procedimento del
Tribunale di Roma recante il n.rNUMERO_DOCUMENTOg. NUMERO_DOCUMENTO nel quale sono transitate, all’esito RAGIONE_SOCIALE separazione dei giudizi, le domande proposte dai ricorrenti in cassazione nel procedimento in esame; c) la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del detto procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014;
PQM
Dispone acquisirsi gli atti del procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014 e rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di provvedere all’acquisizione .
Così deciso il 16.1.2024 in Roma dalla prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE