Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5406 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5406 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32342/2019 R.G. proposto da:
INDIRIZZO, elett.te domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore giudiziale NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso
dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.2999/2019 depositata il 17.7.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 23.3.2017 COGNOME NOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore giudiziale, per fare accertare che era proprietaria per usucapione degli immobili siti in Villafranca di Verona (VR), INDIRIZZO e INDIRIZZO, nei quali era vissuta fin dalla nascita nel DATA_NASCITA, sostenendo nel tempo tutte le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, immobili dei quali la procedura concordataria il 20.11.2016 aveva chiesto lo sgombero ritenendo tali immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ceduti al concordato per la liquidazione.
Si costituiva il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le azioni reali relative ai beni di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE andavano rivolte contro la stessa e non nei confronti del liquidatore RAGIONE_SOCIALE procedura di concordato con cessione dei beni, alla quale erano trasferiti solo i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, e nel merito chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di usucapione.
Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 1385/2018 dell’11.6.2018 dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla COGNOME, che sosteneva che il liquidatore RAGIONE_SOCIALE procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, quale mandatario RAGIONE_SOCIALE massa dei creditori, aveva la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti i diritti reali sui beni ceduti, e che comunque il giudice di primo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui l’impugnata sentenza anche nel caso in cui fosse confermato il difetto di legittimazione passiva doveva essere dichiarata nulla con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c..
Il Concordato Preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva, eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art. 329 c.p.c. per intervenuta acquiescenza tacita, in quanto qualche giorno dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, la COGNOME aveva promosso un nuovo giudizio per l’usucapione degli stessi immobili oggetto di causa contro la RAGIONE_SOCIALE, individuando quindi quest’ultima, e non il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come legittimata passiva, proprio come stabilito nella sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2999/2019 del 30.4/17.7.2019 dichiarava inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALE COGNOME per acquiescenza tacita e condannava l’appellante alle spese di secondo grado.
Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha osservato che la COGNOME dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, priva di efficacia esecutiva sul punto relativo al rilevato difetto di legittimazione passiva, e prima dell’impugnazione, aveva proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Verona, la stessa domanda di usucapione in precedenza avanzata contro il Concordato preventivo di quella società.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte COGNOME NOME NOME, affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria n.22945/2021 il RAGIONE_SOCIALE sezione civile ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per eventuale riunione ad altro giudizio; con successiva ordinanza interlocutoria n. 1123/2023 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia delle sezioni unite sulla questione RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE procura (questione oggetto di eccezione preliminare nel presente giudizio di legittimità).
Rifissata l’udienza pubblica per la discussione, il AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Nell’imminenza dell’udienza il difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato una istanza di interruzione del giudizio e la parte controricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Anzitutto va respinta l’istanza di interruzione del giudizio formulata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME il 4.1.2024 per la morte di COGNOME NOME, verificatasi il 10.12.2023, in quanto l’art. 300 c.p.c. non trova applicazione nel giudizio di legittimità quando l’evento morte si verifichi, come nella specie, nel corso del giudizio di legittimità a contraddittorio già instaurato. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. 29.1.2016 n. 1757; Cass. 9.7.1992 n.8377) che ” al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALE particolare struttura e RAGIONE_SOCIALE disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo “.
Inoltre, non si ravvisano le condizioni per disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO e
pertanto l’istanza del difensore va respinta.
In secondo luogo, va rigettata l’eccezione di invalidità RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata dalla COGNOME all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME su foglio separato costituente copia RAGIONE_SOCIALE prima pagina del ricorso, senza data, contenente l’attribuzione di poteri di rappresentanza per il giudizio di primo grado, di appello, di cassazione, di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e non menzionante il numero e la data RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Contrariamente a quanto si assume in controricorso, è valida la procura rilasciata dalla ricorrente all’AVV_NOTAIO dallo stesso autenticata a margine del foglio separato che riproduce la prima pagina del ricorso, che in copia per immagine e con attestazione di conformità all’originale analogico é stata allegata al ricorso introduttivo notificato dal legale di RAGIONE_SOCIALE a mezzo pec il 23.10.2019, ricorso depositato in copia cartacea con attestazione di conformità all’originale telematico il 9.11.2019, unitamente a copia cartacea RAGIONE_SOCIALE relazione di notifica e delle ricevute di consegna ed accettazione recanti a loro volta l’attestazione di conformità agli originali telematici, come desumibile dall’esame del fascicolo d’ufficio.
La sentenza delle sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione del 18.7.2023 n.20896 ha riconosciuto che la nullità RAGIONE_SOCIALE procura speciale per proporre ricorso per cassazione è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: a) riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; b) mancanza RAGIONE_SOCIALE indicazione RAGIONE_SOCIALE data; c) mancanza RAGIONE_SOCIALE indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; d) mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (principio di diritto enunciato in continuità con Cass. sez. un. n.36057/2022).
Nel caso di specie la procura conferita dalla COGNOME all’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, ancorché priva di data e d’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, ed apposta su un foglio cartaceo separato, la cui copia per immagine é stata fatta oggetto di notifica a mezzo pec insieme all’attestazione di conformità all’originale analogico, secondo i principi enunciati dalle richiamate pronunce delle sezioni unite, deve ritenersi valida, in quanto benché priva di data e di riferimenti specifici al provvedimento impugnato, oltre ad attribuire le facoltà relative ai giudizi di primo grado e di appello, conferisce espressamente all’AVV_NOTAIO i poteri anche per il giudizio di cassazione.
La procura depositata da parte ricorrente allegata al ricorso introduttivo notificato a mezzo pec é una semplice copia, come desumibile dal fatto che le firme RAGIONE_SOCIALE COGNOME e del legale autenticante, AVV_NOTAIO, ancorché manoscritte, sono in copia, e dal fatto che risulta depositata come originale del ricorso in data 9.11.2019 presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte una copia dello stesso con allegate le copie cartacee RAGIONE_SOCIALE relata di notifica a mezzo pec, delle ricevute di consegna ed accettazione, con attestazione di conformità agli originali telematici, e con allegata la copia per immagine RAGIONE_SOCIALE procura analogica con attestazione di conformità all’originale cartaceo inserita nella busta notificata telematicamente, ma la copia RAGIONE_SOCIALE procura depositata é equiparabile all’originale ai sensi dell’art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 17.12.2012 n.2021 e dell’art. 19 ter del provvedimento RAGIONE_SOCIALE DGSIA 16.4.2014.
In terzo luogo, va preso atto del fatto che, come segnalato in memoria, tra il Concordato e COGNOME NOME e COGNOME NOME, è intervenuto un accordo transattivo che sarebbe stato pienamente eseguito ed avrebbe determinato la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere di questo giudizio, per avere le parti rinunciato ad impugnare la sentenza n.1316/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte
d’Appello di Venezia del 7.6.2022, che confermando la sentenza del Tribunale di Verona n. 1997/2020 dell’1.12.2020, aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata per gli immobili di causa contro la RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE.
In linea con quanto osservato dalla Procura AVV_NOTAIO nella seconda requisitoria scritta, va poi considerato che per giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (vedi Cass. 24.6.2005 n. 13565; Cass. 11.6.2004 n. 11176), ove nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione, o un altro fatto che determini la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, in tale fattispecie é ravvisabile una causa d’inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza, per essere venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione.
Nel caso di specie con la memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022 la parte controricorrente ha prodotto l’accordo transattivo del 17/19.10.2022, intercorso tra il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da un lato, e COGNOME NOME e COGNOME NOME dall’altro, e la documentazione relativa alla piena esecuzione di tale accordo, col quale quei soggetti, e quindi anche le parti di questo giudizio, hanno rinunciato ad impugnare la sentenza n.1316/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia del 7.6.2022, che confermando la sentenza del Tribunale di Verona n. 1997/2020 dell’1.12.2020, aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata per gli immobili di Villafranca INDIRIZZO, INDIRIZZO contro la RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva che deve ritenersi inammissibile, per il venir meno dell’interesse alla decisione di merito per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, il ricorso di COGNOME NOME o NOME,
inerente alla sua domanda di usucapione ed a questioni preliminari a tale domanda.
I due motivi fatti valere dalla ricorrente vanno comunque esaminati ai fini RAGIONE_SOCIALE soccombenza virtuale, essendovi espressa richiesta in tal senso (cfr. pag. 6 memoria del Concordato).
Col primo motivo la ricorrente lamenta l’erronea applicazione e la violazione di legge degli articoli 329 e 282 c.p.c..
Si duole la ricorrente che la Corte d’Appello di Venezia abbia ritenuto intervenuta un’acquiescenza tacita da parte sua nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Verona n. 1385/2018 dell’11.6.2018, che aveva dichiarato, senza avere efficacia esecutiva, il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alla domanda di COGNOME NOME di usucapione degli immobili siti in Villafranca di Verona (VR), INDIRIZZO, condannandola alle spese processuali, per avere la COGNOME notificato il 18.6.2018, e quindi prima RAGIONE_SOCIALE proposizione in data 12.7.2018 dell’appello contro quella sentenza, l’atto di citazione introduttivo di un altro giudizio, questa volta contro la legittimata passiva RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’usucapione degli stessi beni immobili.
Il motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c..
Le sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 9687 del 22.4.2013 hanno riconosciuto che l’acquiescenza alla sentenza impugnata, che comporta la sopravvenuta carenza d’interesse RAGIONE_SOCIALE parte all’impugnazione proposta, consiste nell’accettazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente RAGIONE_SOCIALE volontà di rinunciare all’impugnazione, la quale può avvenire in forma -oltre che espressa -anche tacita: in questo caso, tuttavia, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALE pronuncia, e cioè quando
gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.
Va altresì osservato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE compatibilità costituisce un giudizio di fatto, la valutazione di tali atti da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n.8137 del 19/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 5074 del 19/04/2000).
Nel caso in esame, l’impugnata sentenza ha congruamente motivato la ritenuta acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c., sottolineando come la COGNOME con la proposizione RAGIONE_SOCIALE stessa domanda di usucapione contro la RAGIONE_SOCIALE, e non più contro il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prima RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’appello contro la sentenza, che senza efficacia esecutiva aveva accertato il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha di fatto con una condotta attiva, non condizionata da finalità cautelari, né dall’esigenza di evitare spese di precetto ed esecutive, riconosciuto che la legittimazione passiva rispetto ad un’azione reale quale quella volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà per usucapione competeva alla RAGIONE_SOCIALE, e non al Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui liquidatore aveva solo la facoltà di vendere i beni ceduti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura concordataria, e tale motivazione é esauriente e non connotata da errori di diritto, per cui non é sindacabile dalla Suprema Corte (vedi in tal senso Cass. 19.4.2000 n. 5074), e soprattutto é conforme all’orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte.
L’impugnata sentenza ha correttamente configurato un’acquiescenza tacita in un’ipotesi in cui la COGNOME, con un nuovo atto di citazione, subito dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e proprio come in essa indicato, ha individuato nella RAGIONE_SOCIALE il legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda di usucapione
degli immobili, che già aveva proposto con esito negativo contro il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in assenza di termini decadenziali e di un’esigenza di evitare maggiori spese esecutive, posto che la sentenza di primo grado era di mero accertamento e quindi non immediatamente esecutiva, in tal modo implicitamente rinunciando ad impugnare la statuizione giudiziale che aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e la parte ricorrente non ha indicato alcun elemento che debba indurre a superare l’orientamento espresso dalle sezioni unite.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per la mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deducendo in particolare che la Corte d’Appello di Venezia, dopo avere sospeso l’efficacia esecutiva provvisoria RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese per la necessità di esaminare la questione dell’integrazione del contraddittorio, nulla ha disposto sul punto nella sentenza impugnata, fermandosi al rilievo RAGIONE_SOCIALE ritenuta acquiescenza tacita.
Il secondo motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto la sentenza di primo grado nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alla domanda di usucapione degli immobili di Villafranca di Verona (VR), INDIRIZZO e INDIRIZZO, confermata dalla sentenza impugnata, si é conformata alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, che nega la legittimazione passiva del commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALE procedura di concordato preventivo con cessione dei beni rispetto alle azioni reali dei terzi, essendo lo stesso legittimato ad agire e resistere in giudizio nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e spettando la legittimazione passiva rispetto alle azioni reali solo all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che prosegue l’esercizio
dell’impresa durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedura (vedi Cass. 14.9.2022 n.26982; Cass. n. 16534/2012).
E’, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi RAGIONE_SOCIALE procedura non RAGIONE_SOCIALE proprietà dei beni e RAGIONE_SOCIALE titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell’ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatoli sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (vedi Cass. n.16534/2012).
Infatti -e trattasi di principio altrettanto consolidato, valido per il concordato preventivo in genere ed esplicativo di quello appena riportato -il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa RAGIONE_SOCIALE procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall’art. 43 L. Fall., per il fallimento (vedi Cass. n. 16534/2012).
La ricorrente, peraltro, non ha addotto argomentazioni che debbano indurre a superare tale consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità.
Non essendo già parte del giudizio la RAGIONE_SOCIALE, e difettando la legittimazione passiva del Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che al massimo avrebbe potuto spiegare nella causa di usucapione un intervento adesivo dipendente (vedi Cass. n. 8102/2013; Cass. n. 16453/2012; Cass. n. 10250/2011; Cass. sez. un. n.4779/1987), correttamente il Tribunale di Verona ha ritenuto di non potere ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, strumento utilizzabile quando almeno uno dei litisconsorti necessari sia già parte in causa, e non per sopperire al difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE controparte processuale.
In applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza virtuale, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME NOME al pagamento in favore del Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed €2.300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16.1.2024