Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12851 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
R.G.N. 03780/2019 C.C. 10/04/2024
VENDITA
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2978/2017 (pubblicata il 27 dicembre 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie depositate da entrambe le parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del 12 maggio 2005 la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2005 emesso dal Tribunale di Venezia-Sez. dist. di Portogruaro ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di euro 43.410,69, oltre interessi di mora e spese, a titolo di corrispettivo richiesto per la fornitura di infissi e serramenti effettuata dalla citata RAGIONE_SOCIALE in favore dell’opponente di cui alle fatture n. 54/04, per l’importo di euro 28.313,69, e n. 59/04, per l’importo di euro 15.096,86.
Con la formulata opposizione, la RAGIONE_SOCIALE lamentava: 1) che le spese di trasporto e di messa in opera e di imballaggio di cui alla citata fattura n. 59NUMERO_DOCUMENTO non erano state oggetto di pattuizione tra le parti ed erano già ricomprese nel prezzo della fornitura; 2) che alcuni materiali indicati nella fattura n. NUMERO_DOCUMENTO -e precisamente il portone ed il cancello di passo carraio del prezzo di euro 2.980,00, la porta interna per uffici del prezzo di euro 303,69 e relativi accessori – non erano stati forniti dalla RAGIONE_SOCIALE; 3) che quest’ultima società si era resa responsabile di gravi ritardi nella consegna della merce ed aveva eseguito la posa in opera degli infissi con imperizia, con conseguenti infiltrazione di acqua e di umidità all’interno del capannone di essa società opponente.
Sulla base di tali deduzioni, quest’ultima chiedeva, previa revoca dell’impugnato decreto ingiuntivo, la riduzione del corrispettivo dalla stessa dovuto alla RAGIONE_SOCIALE in virtù del minor valore dei materiali e delle lavorazioni svolte dalla medesima RAGIONE_SOCIALE e la sua condanna al risarcimento dei danni da essa subiti a causa dei ritardi, dei vizi e dei difetti delle lavorazioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE.
Nella costituzione della società opposta, che contestava la formulata opposizione, all’esito dell’istruzione probatoria (nel corso della quale la società opponente offriva, in favore della controparte, ‘banco iudicis’, la somma di euro 22.785,30 a mezzo assegno, accettato dalla RAGIONE_SOCIALE, ancorché a titolo di ritenuto acconto sul maggiore importo considerato
come dovutole), l’adito Tribunale, con sentenza n. 180/2010, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Decidendo sull’appello avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE, al quale resisteva l’appellata RAGIONE_SOCIALE (la quale proponeva anche appello incidentale sul punto relativo alla mancata ingiustificata condanna alle spese giudiziale a carico della controparte), la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2978/2017 (pubblicata il 27 dicembre 2017), rigettava entrambi i gravami.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte veneta ravvisava quanto all’appello principale – la correttezza della motivazione del giudice di prime cure sulle risultanze probatorie acquisite circa l’insufficiente riscontro di alcune prestazioni assunte come eseguite dall’appellante principale e con riferimento alla prova del tutto difettante del credito riconducibile alla fattura n. 59/04, pervenendo al risultando che la somma offerta ‘banco iudicis’ – e trattenuta dalla creditrice – di euro 22.785,30 soddisfaceva il residuo prezzo ancora dovuto in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Rigettava, altresì, l’appello incidentale, con il quale sul presupposto che la suddetta offerta formalizzata ‘banco iudicis’ era risultata in misura addirittura superiore a quella di euro 22.185,78 accertata con la sentenza di primo grado -si invocava la condanna alle spese della RAGIONE_SOCIALE, e ciò perché, in effetti, tale offerta era stata fatta senza comportare riconoscimento dell’avversa pretesa o rinunciare ai suoi diritti, con riserva di ripetizione della somma, anche parziale, all’esito del giudizio, ragion per cui non poteva equipararsi ad una ‘proposta conciliativa’, né equivalente ad una soluzione transattiva tale da definire completamente il giudizio nel merito; da tanto derivava la legittimità della disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, compensazione che -per effetto della reciproca soccombenza delle parti -andava disposta anche per il giudizio di secondo grado.
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la RAGIONE_SOCIALE Ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi quattro motivi risultano proposti in relazione al primo motivo di appello riguardante il credito azionato con la fattura n. 59/04. In particolare:
1.1. Con il primo si denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1368 c.c., in materia di interpretazione del contratto.
1.2. Con il secondo si deduce -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 1341, comma 1, e dei preventivi/contratti firmati dalle parti e delle condizioni di vendita.
1.3. Con il terzo si lamenta -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione e falsa applicazione degli usi commerciali, avuto riguardo alla mancata applicazione dell’art. 1368 c.c.
1.4. Con il quarto si prospetta -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento, in particolare alle diciture riportate in tutti i preventivi (firmati e/o inviati da RAGIONE_SOCIALE) espressamente a parte, alla fine del preventivo dei lavori: ‘+Carico ed imballo parziale 3%; + trasporto e posa in opera; + iva, da cui si sarebbe dovuto desumere che le parti avevano sempre inteso considerare a parte i costi per l’imballaggio, trasporto e posa in opera, al pari dell’Iva, per cui detti costi non erano stati mai inclusi nei prezzi dei singoli pezzi.
i due ultimi motivi (quinto e sesto) sono riferiti al secondo motivo di
appello relativo al credito azionato con la fattura n. 54/04. In particolare:
2.1. con il quinto si prospetta -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati
oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo alla mancata valutazione sul rifiuto della società RAGIONE_SOCIALE di ricevere la fornitura del portone, del cancello carraio e della porta interna con relativi accessori.
2.2. Con il sesto ed ultimo si deduce un ulteriore vizio ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., con riferimento all’omesso esame circa il fatto che il ctu aveva escluso difetti ai serramenti ed aveva riscontrato solo la necessità di ripristinare la sigillatura esistente in alcuni punti dopo sei anni dall’esecuzione dei lavori per motivi di mancata manutenzione ordinaria da parte della società RAGIONE_SOCIALE.
I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perché -mediante la denuncia del prospettati vizi rivolti al primo motivo di appello -si riferiscono, sotto diversi profili, alla contestazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui avrebbe ravvisato l’inesistenza del credito da essa ricorrente vantato con riguardo alla fattura n. 59/2004 per omessa pattuizione del prezzo di imballaggio, trasporto e posa in opera dei serramenti rispetto a quello unitario concordato per la complessiva fornitura.
Essi sono inammissibili o, comunque, manifestamente infondati, sia perché impingono nella valutazione di merito -compiuta dalla Corte di appello – delle risultanze probatorie acquisite, sia perché con essi si fanno valere presunte violazioni di criteri ermeneutici, nel mentre, in effetti, con gli stessi si contesta il risultato interpretativo del tutto plausibile al quale è giunto la Corte di appello.
In particolare:
-quanto al primo motivo, se ne ravvisa l’infondatezza, poiché, con la sentenza qui impugnata (come già con quella di primo grado), è rimasto accertato che alcun preventivo era stato riconosciuto e tantomeno sottoscritto dalla società RAGIONE_SOCIALE, dovendosi, perciò, tali documenti considerare di provenienza unilaterale, non formanti oggetto di preventivo accordo e, in ogni caso, non firmati dal rappresentante della suddetta società, ragion per cui ne è stata legittimamente esclusa la rilevanza probatoria, senza che, perciò,
possa essersi venuta a configurare la violazione degli indicati criteri ermeneutici, avendo la Corte, in ogni caso, espresso una valutazione plausibile circa l’interpretazione del contenuto dei documenti in questione;
-quanto al secondo motivo, se ne rileva ugualmente l’infondatezza, non potendosi ritenere sussistente l’addotta violazione dell’art. 1341 c.c., non essendo sufficiente, a tal proposito, la conoscibilità con la normale diligenza delle indicate condizioni contrattuali a fronte -come adeguatamente valorizzato dalla Corte di appello -di un contratto di fornitura quale quello dedotto in causa privo essenzialmente di forma scritta, da inquadrarsi nell’ambito di un rapporto contrattuale sostanzialmente unitario, risultante coerente con la condotta osservata dalla società ricorrente RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva provveduto al trasporto e alla posa in opera senza preventivamente concordare con la committente alcun compenso aggiuntivo, dovendosi considerare sprovviste di valenza probatoria le condizioni di contratto di cui al documento n. NUMERO_DOCUMENTO siccome predisposte unilateralmente dalla RAGIONE_SOCIALE, ma non risultate sottoscritte dalla società RAGIONE_SOCIALE;
-quanto al terzo motivo, se ne deve ritenere la manifesta infondatezza, dal momento che -nella vicenda in questione -erano insussistenti i presupposti per l’applicabilità del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1368, comma 2, c.c. (su cui v., ad es., Cass. n. 6752/1991 e Cass. n. 6601/2012), non avendovi dovuto far ricorso i giudici di merito in difetto della configurazione di clausole ambigue, a fronte di una sufficientemente univoca valutazione dell’esecuzione di un contratto concluso in forma essenzialmente verbale, in relazione al quale non sono state riconosciute come legittimamente pattuite le voci pretese dalla società ricorrente;
-quanto al quarto motivo, se ne ravvisa l’inammissibilità, poiché la Corte di appello ha motivato sulle contestate circostanze in modo conforme alla sentenza di primo grado e la ricorrente non specifica come il percorso logico-giuridico-argomentativo addotto a sostegno
della sentenza impugnata si sia discostato da quello adottato dal Tribunale (cfr. Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023).
Anche il quinto e sesto motivo non colgono nel segno e vanno disattesi.
Va, innanzitutto, chiarito che, ancorché formalmente riferiti al secondo motivo di appello, in effetti il quinto è rivolto correttamente a questo motivo di gravame, mentre il sesto investe il terzo motivo dell’appello principale.
In particolare, il quinto -ricondotto ad un vizio sussunto sotto il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. -concerne la contestazione relativa all’accertata inesistenza del credito della società RAGIONE_SOCIALE quanto alla fattura n. 54/04 per mancata fornitura del portone, del cancello carraio, della porta interna e dei relativi accessori.
Con il sesto ed ultimo motivo si intende confutare -sempre attraverso la deduzione di un vizio incasellato nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – la motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di appello, nel confermare le risultanze istruttorie con particolare riguardo a quella emerse dalla c.t.u., aveva ravvisato l’effettiva inesattezza dell’esecuzione della posa in opera dei serramenti da parte di essa società ricorrente.
Entrambe le censure si prospettano inammissibili per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché incorrono nella preclusione da c.d. ‘doppia conforme’ prevista dal ricordato art. 348 -ter, ultimo comma c.p.c.
Poi, in quanto con essi si tende a confutare valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice di appello, sollecitando inammissibilmente questa Corte a rivederle.
Si evidenzia, in particolare, con riferimento al quinto motivo, che la Corte di appello ha preso in considerazione gli adempimenti imputabili alla società RAGIONE_SOCIALE, da correlarsi alla mancata consegna ed installazione dei beni indicati alle pagg. 2 e 3 della contestata fattura n. NUMERO_DOCUMENTO,
accertando tale fatto sia per effetto delle risultanze della prova testimoniale che valorizzando gli esiti dell’espletata c.t.u.
In relazione al sesto ed ultimo motivo, si osserva che la ricorrente mira -inammissibilmente a contestare l’esaustività della relazione del c.t.u. in ordine all’accertamento dei vizi e degli inadempimenti ascritti alla stessa ricorrente, relazione invece adeguatamente condivisa dalla Corte di appello con motivazione certamente congrua.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P .R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltra contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 10 aprile 2024.
La Presidente NOME COGNOME