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Accordo verbale fornitura: è valido senza contratto?

La Corte d’Appello di Salerno si è pronunciata su un caso di inadempimento contrattuale relativo a una fornitura di latte. La Corte ha stabilito che un accordo verbale fornitura, stipulato prima dell’entrata in vigore della legge che impone la forma scritta per i contratti agroalimentari, è da considerarsi pienamente valido. Di conseguenza, in assenza di un contratto scritto che provi l’esistenza di una clausola penale per merce non conforme, la parte acquirente non può ridurre unilateralmente il pagamento. La sentenza conferma che l’onere di provare patti specifici, come le penali, in un accordo verbale ricade su chi intende farli valere.

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Accordo Verbale Fornitura: Quando è Valido e Come Provare le Clausole

Un accordo verbale fornitura può avere lo stesso valore di un contratto scritto? Questa è la domanda centrale affrontata dalla Corte di Appello di Salerno in una recente sentenza. Il caso, relativo a una fornitura di latte bufalino, mette in luce le complessità legate agli accordi non scritti e all’applicazione di penali per vizi della merce. La decisione offre importanti chiarimenti sulla validità degli accordi orali nel settore agroalimentare e sull’onere della prova in caso di contestazioni.

I Fatti di Causa: La Fornitura di Latte e la Penale Contestata

La controversia nasce quando un’azienda fornitrice di latte ottiene un decreto ingiuntivo contro una società acquirente per il mancato pagamento di una fattura. L’acquirente si oppone al pagamento integrale, sostenendo di aver legittimamente applicato una penale. A suo dire, un contratto di somministrazione prevedeva standard qualitativi precisi per il latte e, a seguito di analisi che avevano rivelato un annacquamento del prodotto, aveva decurtato il 30% del prezzo come previsto da una clausola penale.

La fornitrice, dal canto suo, disconosce la firma apposta sul contratto prodotto in giudizio, affermando che gli accordi tra le parti erano sempre stati solo orali e, di conseguenza, nessuna penale poteva essere applicata.

La Decisione di Primo Grado

Il Tribunale di Salerno, dopo aver disposto una perizia calligrafica (CTU grafologica) che ha confermato la non autenticità della firma sul contratto, ha dato ragione alla fornitrice. Accertata l’assenza di un contratto scritto valido tra le parti, il giudice ha ritenuto non provata l’esistenza della clausola penale invocata dall’acquirente. Di conseguenza, ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l’acquirente al pagamento dell’intera somma e delle spese legali.

L’Appello e la validità dell’accordo verbale fornitura

L’azienda acquirente ha impugnato la sentenza di primo grado davanti alla Corte di Appello, basando il proprio ricorso su due motivi principali:

1. Nullità dell’accordo verbale: Secondo l’appellante, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’intero accordo, anche se verbale, in violazione di una legge del 2012 che impone la forma scritta per i contratti di cessione di prodotti agricoli.
2. Errata valutazione delle prove: L’appellante lamentava che il Tribunale non avesse considerato le analisi da lei prodotte, che dimostravano la scarsa qualità del latte, giustificando così l’applicazione della penale.

Le Motivazioni della Corte d’Appello

La Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado con argomentazioni chiare e precise.

In primo luogo, riguardo alla presunta nullità dell’accordo verbale fornitura, la Corte ha applicato il principio tempus regit actum (il tempo regola l’atto). Ha osservato che la normativa che introduceva l’obbligo della forma scritta per i contratti agroalimentari (D.L. n. 1/2012) era entrata in vigore in un momento successivo alla stipula dell’accordo tra le parti (avvenuta nel 2011) e all’insorgere della controversia (marzo 2012). Pertanto, al momento dei fatti, l’accordo verbale era da considerarsi pienamente valido ed efficace.

In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione della clausola penale. Una volta stabilita la validità dell’accordo verbale e l’assenza di un contratto scritto, il punto cruciale diventava l’onere della prova. Spettava all’acquirente, che intendeva far valere la penale, dimostrare che tale clausola fosse stata effettivamente concordata verbalmente tra le parti. Dall’istruttoria, comprese le testimonianze raccolte, non era emersa alcuna prova dell’esistenza di un patto sulla penale. I testimoni non erano a conoscenza né della forma né del contenuto specifico del contratto. Di conseguenza, in mancanza di prove, la decurtazione del prezzo operata dall’acquirente è stata ritenuta ingiustificata.

Le Conclusioni

La sentenza della Corte di Appello di Salerno ribadisce un principio fondamentale: chi invoca una clausola a proprio favore ha l’onere di provarne l’esistenza. In un contesto di accordo verbale fornitura, questa prova diventa estremamente difficile, se non impossibile, in assenza di testimoni diretti o altre evidenze concrete. La decisione sottolinea l’importanza cruciale della formalizzazione scritta dei contratti commerciali, specialmente quando includono clausole specifiche come standard di qualità, penali o modalità di recesso. Un contratto scritto non è solo un requisito di legge in molti settori, ma rappresenta la principale tutela per le parti, definendo chiaramente diritti e obblighi ed evitando costose e incerte controversie giudiziarie.

Un accordo verbale per la fornitura di prodotti agricoli è sempre nullo?
No. Secondo la sentenza, la validità di un accordo verbale dipende dalla legge in vigore al momento della sua stipulazione. Nel caso specifico, l’accordo era stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge che imponeva la forma scritta obbligatoria per tali contratti, pertanto era considerato valido.

In assenza di contratto scritto, come si può applicare una penale per merce difettosa?
Per applicare una penale, è necessario dimostrare che le parti l’avevano concordata. In assenza di un contratto scritto, la parte che invoca la penale deve provare l’esistenza di questo specifico accordo verbale, ad esempio tramite testimonianze o altre prove. Se tale prova manca, la penale non può essere applicata.

Chi deve provare l’esistenza di una clausola penale in un accordo verbale?
L’onere della prova ricade sulla parte che intende far valere la clausola penale. Nel caso esaminato, spettava all’acquirente dimostrare che fosse stata pattuita verbalmente una penale per la fornitura di latte non conforme, cosa che non è riuscita a fare.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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