Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34101 Anno 2025
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 24792-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2174/2023, depositata in data 29 giugno 2023;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025:
FATTI DI CAUSA
La società ricorrente espone in fatto che:
NOME COGNOME, il quale aveva commissionato ad RAGIONE_SOCIALE (per brevità RAGIONE_SOCIALE), poi RAGIONE_SOCIALE, la costruzione di una nave modello ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 88′, aveva ceduto il contratto alla società RAGIONE_SOCIALE per poi stipulare con detta società un contratto di leasing avente ad oggetto lo yacht ;
-successivamente, in data 2.10.2012, il COGNOME e RAGIONE_SOCIALE stipulavano una transazione con la quale definivano una controversia avente ad oggetto l’esatto quantum debeatur attraverso una compensazione delle rispettive poste creditorie: il COGNOME rinunciava alla restituzione di euro 376.000,00, e RAGIONE_SOCIALE rinunciava al pagamento delle innovazioni e delle migliorie di pari importo eseguite sulla nave;
-nell’occasione, le parti aggiungevano un’ulteriore pattuizione, concordata il giorno prima di sottoscrivere la scrittura del 2.10.12, che prevedeva il riconoscimento di una provvigione al COGNOME quale mediatore/procacciatore d’affari di euro 188.000,00 per ciascuna delle eventuali e future vendite delle due navi modello ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ che il medesimo avesse agevolato durante lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE Nautico di Genova 2012;
nel 2017, ad RAGIONE_SOCIALE veniva commissionata la realizzazione di una nave da diporto modello ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 100′ , che veniva acquistata dalla società RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un contratto di leasing che vedeva come utilizzatrice la sorella di NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-il COGNOME, invocando l’avveramento della condizione di cui all’ art. 5 della scrittura privata del 2.10.12, chiedeva il pagamento della somma di euro 188.000,00 a titolo di provvigione, che RAGIONE_SOCIALE gli rifiutava;
il COGNOME conveniva RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo di accertare e dichiarare il suo inadempimento agli obblighi derivanti dagli accordi transattivi stipulati e il contestuale diritto di ricevere dalla convenuta il pagamento dell’importo di euro 188.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
tra le parti pendeva anche dinanzi al Tribunale di Milano la causa RG 60650/16 promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME per il pagamento di euro 219.393,33 in relazione al l’esecuzione di nuove ed ulteriori opere di miglioria da lui commissionate sul suo yacht (opere autonome e diverse da quelle previste nella transazione del 2.10.12).
Le due cause venivano riunite e, con sentenza n. 653/22, il Tribunale di Milano accoglieva sia la domanda di AMG sia quella del COGNOME: quella di AMG perché reputava che il modello di yacht che era stato consegnato al COGNOME era diverso da quello dell’accordo del 2.10.2012, riconoscendo il diritto di AMG al corrispettivo per le migliorie eseguite e per gli accessori installati pari a euro 219.393,33, al netto degli interessi ex art. 1284, 4° comma, cod.civ. dalla data della domanda giudiziale; quella del COGNOME, per il pagamento di euro 188.000,00 per la vendita dello yacht ; compensava i crediti e condannava il COGNOME a pagare l’importo residuo in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Avendo il COGNOME proposto appello principale e controparte -divenuta RAGIONE_SOCIALE – appello incidentale, con sentenza n. 2174/2023, depositata in data 29.6.23, la Corte d’appello di Milano ha respinto entrambi i gravami.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Il COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1371 cod.civ., per avere la Corte territoriale qualificato la scrittura privata del 2012 alla
stregua di un atto transattivo, obliterando il carattere misto dell’accordo , in parte transattivo ed in parte di autonoma pattuizione negoziale.
1.1 Come si desumerebbe, infatti, dalle premesse della scrittura privata del 2.10.12, l’iniziale controversia derivava dal fatto che il COGNOME aveva versato un anticipo di euro 376.000,00 per lo yatch ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 88TARGA_VEICOLO (poi acquistato e pagato tramite leasing ) e ne rivendicava la restituzione. Per parte sua, l’allora RAGIONE_SOCIALE riteneva di aver diritto di trattenere tale somma quale corrispettivo dei lavori aggiuntivi ordinati dal COGNOME prima della consegna del mezzo (considerato che la società di leasing aveva versato il prezzo previsto dal contratto e non anche quello degli ulteriori optional richiesti dal COGNOME). Le parti definirono la controversia stabilendo, con le clausole 2-3-4, che il COGNOME avrebbe rinunciato alla restituzione della somma di euro 376.000,00 a fronte degli impegni assunti da RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE si impegnava ad «eseguire, a sue spese, entro aprile 2013, tutti i lavori di manutenzione e di completamento della nave descritti nell’Allegato 1, per un valore economico pari a € 376.007,50 », cioè per un importo esattamente corrispondente alla somma oggetto dell’originaria pretesa restitutoria del COGNOME. La conclusione della Corte d’Appello , che ha attribuito indistintamente natura transattiva ed aleatoria a tutte le pattuizioni previste nella scrittura del 2.10.12, si rivelerebbe perciò immotivata e contraria ai criteri ermeneutici imposti dagli artt. 1362 cod.civ. (cfr. Cass. n. 19620/23).
Le clausole inserite ai punti 5-6-7-8 riguardavano, secondo la prospettazione della ricorrente, un simultaneo, ma separato ed autonomo accordo negoziale volto a regolare una questione estranea alla lite, e in particolare l’impegno di RAGIONE_SOCIALE di corrispondere al COGNOME una somma pari ad euro 188.000,00 per ciascuna delle due successive vendite di navi modello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 88 in concomitanza con lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE Nautico del 2012. Il senso di tale impegno non era però di una mera promessa di pagamento, né di un’obbligazione unilaterale ed aleatoria : si
trattava di un contratto di mediazione, fondato su presupposti predeterminati che non avevano alcuna attinenza con l’oggetto della transazione.
In presenza di un contratto misto -cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2008 n. 11656 – la relativa disciplina giuridica avrebbe dovuto essere individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema erano riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, voluti dalle parti, ai quali applicare le norme proprie del contratto cui essi appartenevano, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.
La Corte d’Appello avrebbe violato tale principio assoggettando unitariamente tutte le clausole della scrittura privata al regime della transazione; invece l’accordo avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di commissione sarebbe stato estraneo a tale schema, e dunque avrebbe dovuto essere regolato alla stregua delle norme che regolano (quantomeno per analogia) la mediazione marittima e, in concreto, essere dichiarato nullo per carenza dei requisiti professionali e abilitativi in capo al COGNOME.
Quanto ai presupposti negoziali del diritto del COGNOME alla provvigione (euro 188.000,00), la ricorrente sostiene che l’obbligazione di pagamento non avrebbe avuto carattere aleatorio, e sarebbe stata concepita solo per il caso in cui RAGIONE_SOCIALE avesse commercializzato altre navi modello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 88 in occasione del salone nautico di Genova 2012 ed a condizione che la relativa vendita fosse stata raggiunta grazie al contributo determinante di COGNOME (che a tal fine aveva messo a disposizione di RAGIONE_SOCIALE la propria nave per farla esporre al salone al dichiarato scopo di agevolare e promuovere la vendita di nuove unità). Tali presupposti non si sarebbero verificati, non essendo stata alcuna vendita conclusa durante il RAGIONE_SOCIALE Nautico 2012.
Riguardo, poi , alla vendita dell’imbarcazione ‘Explorer Yatch OK 100’ acquistata dalla società RAGIONE_SOCIALE non risulterebbe in alcun modo provato che il COGNOME ne avesse agevolato il buon esito.
Né varrebbe sostenere -come ha sostenuto la Corte d’Appello – che il contributo del COGNOME sarebbe in re ipsa in ragione del fatto che l’utilizzatrice finale dello yacht acquistato da RAGIONE_SOCIALE era la sorella del medesimo COGNOME, dato che nessuna norma di legge autorizza a presumere il compimento di un’attività di mediazione da un mero status di fratellanza, vieppiù in considerazione del fatto che alla data della vendita del 14.7.16 erano già trascorsi 4 anni dalla scrittura del 2.10.12 e non risultava che il COGNOME avesse partecipato ad alcuna trattativa e/o incontro tra AMG e la sorella per l’acquisto di tale yacht e non era stato neppure dimostrato che avesse messo in contatto la sorella con AMG.
1.2 Il motivo è inammissibile.
La ratio decidendi della statuizione impugnata non è ravvisabile nel senso dell’autonomia della pattuizione con cui RAGIONE_SOCIALE si obbligava a pagare una commissione al COGNOME per l’attività di intermediazione svolta nella vendita delle navi realizzate da RAGIONE_SOCIALE, ma nel senso che detto pagamento faceva parte dell’accordo transattivo; di qui l’inconferenza delle argomentazioni difensive con cui la ricorrente lamenta la violazione dei principi che regolano il collegamento tra contratti.
La Corte d’appello ha reso un’ampia e plausibile spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta a interpretare l’accordo transattivo del 2012 come comprendente il pagamento al COGNOME della provvigione (v. p. 10 della sentenza impugnata), ed altrettanto chiaramente ha ritenuto dimostrato che il pagamento della provvigione non era affatto correlato all’intermediazione nella vendita delle navi in concomitanza con lo svolgimento del salone nautico -su cui insiste la ricorrente -e che era prov ato documentalmente che l’attività di intermediazione da parte del COGNOME vi era stata relativamente alla vendita nel luglio 2016 di una barca
modello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore di una società che poi l’aveva concessa in leasing alla COGNOME. La pretesa della ricorrente di dimostrare che così non sia stato imporrerebbe a questa Suprema Corte un’attività rivalutativa del merito della controversia non consentitale, dati i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.
La tesi della nullità e/o dell’annullabilità dell’accordo transattivo in parte qua è stata d’altronde smontata dalla Corte territoriale con uno spettro di argomentazioni con cui la ricorrente non si è efficacemente confrontata, e che quindi sopravvivono in toto alle sue censure; censure che muovono da un’unica premessa smentita dalle due sentenze di merito , e cioè che l’obbligo di pagamento della provvigione al COGNOME non facesse parte dell’accor do transattivo.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., violazione degli artt. 1325 e 1418 cod.civ., dell’ art. 113 cod.proc.civ., della l. 12 marzo 1968, n. 478 e del d.p.r. 4 gennaio 1973 n. 66.
2.1 Nell’appello incidentale era stato evidenziato che , qualora la promessa di pagamento di 376.000,00 non fosse riconducibile ad un effettivo contributo del COGNOME nella vendita di nuove unità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quella prevista dall’art. 5 della scrittura 2.10.12 avrebbe rappresenta to un’elargizione priva di causa , e dunque nulla ex artt. 1325 e 1418 cod.civ., posto che la transazione dell’iniziale controversia era stata definita con la datio in solutum delle lavorazioni di cui all’Allegato 1 della scrittura del 2.10.2012.
La Corte d’Appello ha rigettato la doglianza affermando, da un lato, che non risultava dimostrata l’esecuzione a titolo transattivo delle predette lavorazioni per un valore pari a euro 376.007,00 (pag. 22 della sentenza d’appello) e, dall’altro, che non era stata dedotta la norma imperativa ex art. 1343 cod.civ. che avrebbe reso nulla l’obbligazione di pagamento prevista al punto 5.
Entrambe le argomentazioni risulterebbero illogiche, ad avviso della ricorrente.
I n ordine alla quantificazione dei lavori di cui all’Allegato 1 (euro 376.007,50), la motivazione addotta dal giudicante si porrebbe in aperto contrasto con il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 cod.proc.civ., non avendo il COGNOME mai negato che lo yacht fosse stato consegnato con la dotazione di tutti gli optional e lavorazioni di cui all’elenco Allegato alla scrittura del 2.10.12 , né che il loro valore non fosse quello di euro 376.007,00; inoltre avrebbe trascurato di considerare che, essendo stato proprio il COGNOME ad aver allegato la scrittura privata del 2.10.12 come causa petendi delle sue domande, egli aveva accettato integralmente i contenuti del documento, non potendo certo pretendere di scindere gli effetti favorevoli da quelli sfavorevoli (Cass. n. 19820/23: «la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l’ammissione, venendo in rilievo il principio dell’inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari»). E tra gli effetti della scrittura era ricompresa anche la quantificazione del valore economico degli optional di cui all’Allegato 1 della medesima scrittura.
Relativamente poi alla causa del pagamento, la ricorrente ribadisce che non è evincibile la ragione per la quale il cantiere si sarebbe obbligato a corrispondere (ai sensi del citato articolo 5) l’ulteriore somma di euro 188.000 al COGNOME per ognuna delle due successive vendite di yacht modello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza che tale pagamento fosse collegato ad una controprestazione del medesimo: escluso il collegamento con un’attività di mediazione (anche atipica), la somma in questione non potrebbe costituire un corrispettivo, perché mancherebbe la prestazione del beneficiario. Né potrebbe essere una donazione, perché AMG non aveva dichiarato di
donare e comunque tra i contraenti intercorrevano rapporti solo commerciali per cui non era quindi configurabile alcuno spirito di liberalità. Tantomeno potrebbe farsi riferimento al soddisfacimento dell’originaria pretesa restitutoria pari a euro 376.000,00 rivendicata dal COGNOME, in quanto tale pretesa era stata transattivamente tacitata mediante l’esecuzione da parte di RAGIONE_SOCIALE delle opere di pari valore di cui all’Allegato 1 della scrittura privata del 2.10.12.
Non risulterebbe fondato neppure l’asserto secondo cui l’odierna ricorrente avrebbe omesso di specificare ex art. 1343 cod.civ. la norma imperativa che avrebbe determinato la nullità della pretesa azionata dal COGNOME e l’inesigibilità del pagamento, dato che a pag. 22 dell’appello incidentale (al pari di quanto eccepito a pag. 7 della comparsa di risposta di primo grado RG 59502/16), oltre a dedurre l’assenza di causa ex artt. 1325 e 1343 cod.civ., aveva richiamato le norme che rendono nulla ed inesigibile la pretesa di pagamento del COGNOME specificando che «… il diritto alla mediazione sorge solo per i mediatori iscritti nei relativi ruoli (il ruolo dei mediatori marittimi, infatti, è previsto e e disciplinato dalla Legge 12 marzo 1968, n. 478 e dal D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66) ‘, esplicazione del principio codificato nell’art. 2231 cod.civ.
Ora, malgrado il ruolo dei mediatori marittimi (di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n. 478/68) sia stato formalmente soppresso dall’art. 75 del d.lgs. n. 59/2010 l’esercizio dell’attività professionale continuava anche nel 2012 -2016 ad essere subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge e ad un titolo abilitante: la dichiarazione di inizio attività da inviare alla RAGIONE_SOCIALE
In assenza di tale titolo (di cui è il creditore onerato di fornire prova) nessun diritto al compenso può essere rivendicato dal mediatore marittimo.
2.2 Il motivo è inammissibile.
Gli sforzi della ricorrente non vanno a segno, perché non è stata messa a fuoco la ratio decidendi della impugnata sentenza.
Risulta evidente che il titolo sulla scorta del quale la Corte territoriale ha ritenuto che il COGNOME avesse agito, rivendicando il diritto al pagamento dell’importo di euro 188.000,00 per avere agevolato la vendita dello yacht , era l’atto transattivo del 2012, per cui la causa de ll’evoca to spostamento patrimoniale non era affatto da rinvenirsi nella conclusione di un accordo di mediazione, che avrebbe allora asseritamente comportato per il COGNOME la necessità di munirsi di un titolo abilitativo, né implicava la ricerca di un eventuale diverso e ulteriore titolo, coma adombra parte ricorrente.
Di qui, anche l’inconferenza del tentativo di confutare la sentenza d’appello nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che non era stata individuata la causa dell’asserita nullità della pretesa azionata dal COGNOME, dato che esso muove dall’assunto non condiviso dal giudice d’appello -che le parti avessero stipulato contestualmente una transazione e un accordo di mediazione (nullo perché il COGNOME non aveva i titoli per svolgere l’attività di mediatore marittimo).
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 1427 e 1429 n. 1 cod.civ.
3.1 Nel processo d’appello l’odierna ricorrente, in via subordinata, aveva altresì dedotto, ex art. 1442, 3° comma, cod.civ., che l’obbligazione di pagamento di cui all’art. 5 della scrittura privata del 2.10.12, qualora fosse stata ritenuta aleatoria e slegata da una controprestazione, sarebbe stata invalida per errore essenziale e riconoscibile sulla natura e sull’oggetto del contratto ex artt. 1429 n. 1 cod.civ.
La Corte d’appello ha rigettato la censura affermando in sostanza che la firma del contratto avrebbe comportato l’accettazione della clausola e dei suoi profili aleatori, senza considerare che l’art. 5 era stato stipulato facendo riferimento a vendite che COGNOME avesse effettivamente
contribuito a perfezionare (come mediatore) durante l’esposizione del proprio yatch al RAGIONE_SOCIALE Nautico del 2012.
Pertanto, se tale clausola venisse applicata nel senso unilateralmente voluto dal COGNOME, il negozio in cui era stata inserita avrebbe dovuto considerarsi viziato per errore, essenziale e riconoscibile, sulla natura e sull’oggetto del contratto.
Non si perverrebbe a diverse conclusioni nemmeno nell’ipotesi in cui l’art. 5 della citata scrittura privata fosse inteso come una promessa unilaterale sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE in favore del COGNOME, dato che, ai sensi dell’art. 1324 cod.civ., sono infatti applicabili agli atti unilaterali ‘ le norme che regolano i contratti ‘; invero «la necessità che il processo di formazione della volontà sia consapevole e non perturbato non riguarda solo il contratto, ma anche il “negozio unilaterale”, essendo anch’esso una dichiarazione di “volontà”, la quale può formarsi in modo anomalo ‘per effetto di un errore, di un dolo o di una violenza ‘ ».
3.2 Il motivo è inammissibile.
La premessa su cui poggiano le argomentazioni della ricorrente è sempre la stessa negata dalla Corte d’appello , ovvero che il pagamento in favore del COGNOME non fosse dovuto perché non aveva agevolato la vendita dello yacht in occasione del salone nautico; ribadito che il pagamento in favore del COGNOME per un’attività che la Corte territoriale ha ritenuto provato essere stata svolta trovava causa nella transazione, le censure del ricorrente sono del tutto inammissibili perché eccentriche rispetto alla ratio decidendi .
Né sono chiare le ragioni per cui la ricorrente invoca l’annullabilità per errore -vizio della transazione nella parte in cui essa si era obbligata a corrispondere al COGNOME la somma di euro 188.000,00 che questi rivendicava per avere, come previsto dalla transazione, agevolato la vendita dello yacht.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del controricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 8.000,00 oltre a euro 200,00 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME