Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1807 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1807 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27969 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO e con l’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentate e difese con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/2020 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, pubblicata il 17/7/2020 e notificata in data 23/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/6/2025 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 30 novembre 2016, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), già RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, esponendo che, con contratto preliminare del 23 dicembre 2007, la convenuta aveva promesso di venderle la piena proprietà di alcuni terreni siti in Trento, INDIRIZZO, identificati dalla p.ed. 5063 e dalla p.f. 2652, per un prezzo complessivo di euro 8.400.000,00, oltre a IVA; questi terreni erano stati in precedenza utilizzati come area di servizio per l’erogazione di carburanti nella parte a est e adibiti a parcheggio nella parte a ovest, sicché, nel mese di giugno 2008, a seguito di una perizia, era emerso che i suoli avrebbero potuto avere problemi di inquinamento molto più gravi di quelli che erano stati dichiarati e considerati dalle parti nella fase di determinazione del prezzo, da cui sarebbero potuti derivare costi di bonifica anche nell’ordine di euro 1.000.000,00 e relativi lavori per una durata complessiva anche di 2-3 anni, impedendo, in tale periodo, qualsiasi edificabilità dell’area; i n conseguenza, in data 31/7/2008, era stato necessario addivenire ad un accordo aggiuntivo con cui erano state pattuite una riduzione del prezzo di compravendita di e uro 300.000,00, oltre a IVA e l’assunzione degli oneri di bonifica da parte dell’acquirente con rinuncia a ogni altra
pretesa a tale titolo; con rogito del 23 ottobre 2008, era stato stipulato il contratto definitivo.
Tanto esposto, RAGIONE_SOCIALE rappresentò in particolare di aver potuto verificare le condizioni dell’area ovest soltanto in data 20 agosto e che la presenza di chiazze catramose e di un forte odore di naftalene aveva reso opportuno il prelievo e l’analisi di nuovi campioni, i cui risultati erano stati comunicati soltanto nel novembre 2008, dopo la stipula dell’atto definitivo; pertanto, chiese di accertare che la rinuncia formalizzata nell’accordo in data 31 luglio 2008 fosse riferibile ai soli problemi di inquinamento insistenti sulla parte a est dei terreni compravenduti e non anche agli ulteriori oneri di bonifica risultati necessari per la parte a ovest; conseguentemente, domandò la condanna della convenuta a restituire parte del prezzo di vendita ottenuto per un ammontare corrispondente agli asseriti ulteriori oneri sostenuti, nonché la condanna al risarcimento del danno.
1.1. Con successivo atto di citazione del 28 gennaio 2017, RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ex art. 2901 cod. civ. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti perché pregiudizievole delle sue ragioni di credito il contratto di compravendita intercorso tra le società il 3 maggio 2016, con cui erano stati trasferiti immobili in proprietà della prima società in favore della seconda.
Riunite le cause, con sentenza n. 283/2019, il Tribunale di Trento ha rigettato tutte le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 161/2020, la Corte d’Appello di Trento ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha escluso che dalla formulazione letterale dell’accordo potesse ricav arsi la supposta distinzione in due aree separate e ha evidenziato come
l’accordo trattasse in modo unitario gli immobili in oggetto; ha aggiunto altresì che, come prospettato in atto di appello, la situazione dell ‘area ovest era già nota alla società appellante quando questa era addivenuta alla stipula del definitivo senza chiedere un’ulteriore riduzione del prezzo; in conseguenza, negata la sussistenza di un credito, ha rigettato anche la domanda revocatoria.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che i singoli motivi non sono stati articolati in riferimento alle singole ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., ma ciononostante è possibile comunque individuare, dalla loro prospettazione, i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa: conseguentemente, il ricorso risulta comunque ammissibile (Cass. Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021).
All’esposizione dei motivi la società ricorrente ha premesso che la Corte territoriale non avrebbe valutato un documento, il n. 7, confermato da un teste, da cui risulterebbe evidente un diverso contenuto dell’accordo; dall’omessa valutazione deriverebb e la «nullità del decisum» (così in ricorso), ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc.civ.
La censura è inammissibile, perché il ricorrente non ha né specificato il contenuto del documento non valutato eppure decisivo, né ne ha indicato quando sia stato prodotto, sicché il motivo risulta sul punto non autosufficiente. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, infatti, il ricorrente in cassazione, qualora denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non soltanto di trascrivere il testo
integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. Sez. 5 – , n. 13625 del 21/05/2019, con indicazione dei precedenti rilevanti).
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione ed erronea applicazione degli art. 134, 132, 112, 115 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza, per avere il Giudice di primo grado pronunciato una sentenza di contenuto contrastante con una precedente ordinanza, con cui sarebbero stati evidentemente esclusi dall’oggetto della transazione datata 31 luglio 2008 alcuni oneri di bonifica ; con l’ordinanza, infatti, era stata disposta l’istruttoria testimoniale che avrebbe confermato l’insorgenza di oneri di disinquinamento dell’area ovest dopo l’accordo transattivo; nella sentenza, invece, era stata accolta la tesi della convenuta secondo cui anche quegli oneri erano stati oggetto di rinuncia in forza dell ‘accordo sottoscritto a definizione della controversia.
1.2. Il motivo è innanzitutto infondato per un principio consolidato regolatore del procedimento civile: la contraddittorietà fra un’ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all’art. 177, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa (Cass. Sez. 2, n. 25183 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 2213 del 05/04/1984).
Per la restante argomentazione, la censura è poi inammissibile nella parte in cui si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa in questa sede di legittimità .
Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione ed erronea applicazione de ll’art. 1965 cod. civ. e dei principi di interpretazione dei contratti (art. 1362 cod. civ. e art. 134 cod. proc. civ.).
2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Innanzitutto, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma ha, invece, l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato; le censure, infatti, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma soltanto una delle plausibili interpretazioni; in conseguenza, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3, n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, n. 16987 del 27/06/2018; Sez. L, n. 18214 del 03/07/2024).
Sul punto, la Corte d’appello ha dapprima valorizzato il criterio letterale, rimarcando che appariva indubitabile la «volontà dei contraenti di definire in modo conclusivo, mediante la sottoscrizione dell’accordo aggiuntivo di data 31/7/2008, la questione della bonifica dei beni compravenduti e i conseguenti riflessi sul prezzo da versare a saldo. La prospettata distinzio ne, da parte dell’appellante, di due aree
da considerare separatamente ai fini della valorizzazione del compendio immobiliare, non trova un adeguato conforto negoziale e l’accordo in esame non consente alcuna valutazione in tal senso, dal momento che tratta gli immobili in oggetto di vendita in modo unitario.»
Di seguito, la Corte territoriale ha pure considerato che «nonostante la promissaria acquirente avesse avuto piena conoscenza, a partire dall’agosto 2008 , della reale situazione della porzione ovest (cfr. pag. 14 dell’atto di citazione in appello), la stessa ha successivamente sottoscritto il contratto definitivo davanti al AVV_NOTAIO, senza manifestare doglianze o avanzare richieste riferite alla situazione di inquinamento dei terreni. È ragionevole pensare che, essendo già emerse medio tempore , prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, le problematiche fatte valere nel presente giudizio, la promissaria acquirente non le avrebbe lasciate passare sotto silenzio e avrebbe certamente avanzato le sue pretese risarcitorie o di riduzione prezzo, ove le avesse ritenute in allora estranee all’ambito della nota transazione» (pp. 1011 della sentenza d’appello impugnata).
Nella specie, dunque, la Corte d’appello ha correttamente privilegiato il criterio letterale, ricorrendo poi alla conferma della correttezza dell’interpretazione in applicazione del criterio interpretativo integrativo previsto dall’art. 1366 all’art. 1371 cod. civ. e, cioè, il comportamento successivo delle parti.
In tema di interpretazione dei contratti ex. art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell’operazione ermeneutica è costituito dalle parole che compongono la formulazione letterale dell’accordo negoziale: dalle espressioni lessicali impiegate dalle parti occorre muovere per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, non trascurando tuttavia l’applicazione delle regole di interpretazione
funzionale e sistematica per ricavarne la sicura conferma del significato delle parole adoperate nel contratto (Cass. Sez. 1, n. 564 del 17/01/2001).
2.2. Per la restante parte, ancora una volta, la censura -prospettata in riferimento a dichiarazioni testimoniali non adeguatamente valutate o comunque alla portata dell’attività di bonifica (piano della caratterizzazione) -risulta inammissibile perché diretta a una nuova e diversa ricostruzione dei fatti.
Con il terzo motivo, la società ha denunciato la violazione ed errata applicazione dell’art. 1489 cod. civ ., per avere la Corte d’appello ritenuto «impropria» la richiesta di applicazione di questo articolo.
In particolare, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello, dopo aver riscontrato che alla data del contratto definitivo di compravendita la società oggi ricorrente aveva piena conoscenza dello stato di inquinamento degli immobili e delle relative problematiche di bonifica, ha sottolineato che la «promissaria acquirente non le avrebbe lasciate passare sotto silenzio e avrebbe certamente avanzato le sue pretese risarcitorie o di riduzione prezzo, ove le avesse ritenute in allora estranee all’ambito della nota transazione (come ipotizzato solo a distanza di anni, sulla base di un improprio riferimento alla disciplina di cui all’art. 1489 cod. civ.)» (p. 11 della sentenza d’appello impugnata).
Secondo controparte, l’art. 1489 cod. civ. sarebbe, al contrario, pienamente applicabile al caso concreto in quanto l’onere di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale bonifica è onere reale ex art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997.
3.1. Il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi .
Questa Corte ha chiarito, in tema di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, che «il quadro normativo delineato,
dapprima dall’art. 17, D. Lgs. 22/1997 e poi dall’art. 253, D. Lgs. 152/2006 – peraltro sulla scorta di precise indicazioni eurounitarie (Direttiva 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/35/CE) – viene a distinguere in modo chiaro il profilo della responsabilità per causazione diretta di un danno ambientale dal connesso profilo della garanzia destinata ad assicurare i costi di bonifica eventualmente affrontati d’ufficio dall’autorità competente in caso di inerzia del responsabile. La responsabilità per le condotte di inquinamento ambientale, infatti, grava sul soggetto autore delle condotte che hanno determinato la situazione di inquinamento, secondo il principio anch’esso eurounitario -‘chi inquina paga’, gravando conseguentemente sul l’autore dell’inquinamento l’obbligo di procedere alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, affrontando i relativi oneri. Distinta da tale profilo, invece, è la garanzia prevista per l’ipotesi in cui, qualora i soggetti resp onsabili della contaminazione non provvedano direttamente alle operazioni di bonifica o non siano individuabili, gli interventi di bonifica siano realizzati d’ufficio dall’autorità competente, affrontando i relativi oneri. Tale garanzia è stata configurata dalla legge nei termini di un ‘onere reale’ che viene a gravare sul sito medesimo e che quindi coinvolge anche il soggetto terzo che del sito sia divenuto successivamente titolare. Quest’ultimo, quindi, pur non rispondendo della condizione di inquinamento -qualora non abbia concorso a cagionarla -risulta , da un lato, tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica ma solo in presenza di un provvedimento dell’autorità competente che tali interventi prescriva all’esito dell’approvazione del proget to di bonifica e, dall’altro lato, qualora gli interventi vengano ad essere svolti direttamente dall’autorità competente, viene a rispondere dei costi dell’attività di bonifica e ripristino ambientale unicamente nei limiti del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione degli
interventi stessi. La ricostruzione così sintetizzata presenta dirette ricadute sul tema della riconducibilità della fattispecie di contaminazione dei terreni nell’ambito dei rimedi civilistici previsti in modo specifico per il contratto di compravendita. Al riguardo, è stata stabilita la riconducibilità della fattispecie di inquinamento ambientale nell’ambito dell’art. 1489 c.c., tuttavia perimetrando questa affermazione in modo coerente con le specifiche caratteristiche dell’onere reale in esame, il quale non sorge automaticamente per effetto della mera condizione di inquinamento del terreno ma postula, invece, la previa emissione del provvedimento della pubblica amministrazione che ingiunga al proprietario dell’area di procedere alle attività di bonifica. Da ciò deriva che la presenza di detto onere potrà essere affermata anche agli effetti di cui all’art. 1489 c.c. solo dal giorno in cui l’amministrazione interessata ha adottato il provvedimento di approvazione del programma di bonifica (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 31005 del 28/12/2017)» (così Cass. Sez. 2, n. 26402 del 13/09/2023).
Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha qualificato «improprio» il riferimento all’art. 1489 cod. civ. perché ha prima rimarcato come la società acquirente abbia stipulato il contratto definitivo, nel l’ottobre 2008, senza chiedere ulteriore riduzione di prezzo, quando già era stata immessa nel possesso dei beni e per sua stessa prospettazione aveva conosciuto anche la situazione del fondo nella parte ovest per cui è giudizio; in conseguenza, ha sottolineato nella sentenza impugnata che «è ragionevole pensare» che alla data del definitivo l ‘ acquirente non ritenesse esclusi dall’accordo transattivo di riduzione del prezzo questi oneri di bonifica della parte ovest perché, pur essendone consapevole, ha stipulato l’atto definitivo senza chiedere ulteriori riduzioni di prezzo: in tal senso, non ricorrevano i presupposti dell’art. 1489 cod. civ. e il richiamo all’articolo risultava
non pertinente («improprio»), perché degli oneri di bonifica le parti avevano consapevolmente trattato, tanto da addivenire ad una riduzione del prezzo.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME al rimborso delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME