Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5296/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Frosinone repert. n. 44/2023 depositato il 17/1/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito oggetto della domanda di insinuazione di Generali Italia s.p.a. per € 2.623.086,45 in prededuzione e € 703.984,89 in chirografo, avanzata dall a compagnia al fine di far valere il credito restitutorio vantato nei
confronti della società fallita in virtù del diritto di surroga legale a lei spettante ai sensi dell’art. 1916 cod. civ..
Il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE con decreto depositato in data 17 gennaio 2023.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
Ambedue i difensori hanno depositato un’istanza congiunta datata 16 maggio 2025 con cui hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, già autorizzato dal giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE che prevede, nel momento in cui tale provvedimento diverrà definitivo, la rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
La pendenza delle descritte trattative, all’esito delle quali, nel caso in cui il provvedimento autorizzativo divenga definitivo, la compagnia ricorrente si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno un differimento dell’adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e formalizzare la preannunciata rinuncia e la relativa accettazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentire la prospettata definizione bonaria della controversia. Così deciso in Roma in data 25 giugno 2025.