Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32394 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32394 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
Oggetto
Locazione uso diverso -Complesso alberghiero turistico RAGIONE_SOCIALE sulle migliorie -Inadempimento -Giudizio arbitrale Domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE indennizzi corrisposti -Eccezione di prescrizione -Accoglimento parziale dell’eccezione (solo per gli indennizzi riferiti alle opere non realizzate e per quelle difformi) -Impugnazioni contrapposte del lodo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25287/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avvAVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO (p.e.c.
indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3358/2022, pubblicata il 18 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) nel 2016 promossero giudizio arbitrale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) per la ripetizione di importi (indennità) in esecuzione di un c.d. «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», quali indennizzi per le migliorie che RAGIONE_SOCIALE si era con quell’accodo impegnata ad apportare al complesso turistico Tanka Village di Cagliari ad essa locato: ciò in ragione dell’inadempimento della conduttrice derivante dalla mancata o difforme esecuzione dei lavori che erano stati concordati (c.d. Opere non realizzate e Opere difformi) e, per altro verso, dalla demolizione di alcune delle opere in quanto rivelatesi non conformi alle vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie (c.d. Opere demolite).
Con lodo emesso in data 29 marzo 2017 il Collegio arbitrale accolse solo in parte la domanda, con esclusivo riferimento agli indennizzi corrisposti per le Opere demolite, mentre l’ha rigettata con riferimento agli altri indennizzi (relativi alle Opere non realizzate e Opere difformi) in accoglimento della eccepita prescrizione dell’azionato credito restitutorio .
Ciò in ragione della ritenuta diversa decorrenza del termine prescrizionale.
Quanto agli indennizzi per le Opere non realizzate e le Opere difformi, il Collegio arbitrale ritenne, infatti, che il dies a quo del credito restitutorio non dovesse individuarsi nel tempo di riconsegna dell’immobile, bensì «dalla data di pagamento dei singoli SAL», comportante «accettazione delle opere cui essi si riferiscono, con la precisazione che il pagamento dell’ultimo SAL vale come accettazione delle opere nel loro complesso».
Quanto invece agli indennizzi corrisposti per le Opere demolite gli arbitri ritennero che la prescrizione decorresse non già dalla data in cui le opere erano state realizzate o quantomeno pagate e accettate da controparte (e ciò in quanto le certificazioni dell’AVV_NOTAIO non riguardavano questo specifico profilo), bensì dieci anni più tardi quando controparte aveva preso conoscenza delle violazioni urbanistiche per il tramite di un memorandum datato 12 novembre 2014.
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE impugnarono per nullità il lodo, ex art. 828 cod. proc. civ., nella parte ad esse sfavorevole (ritenuta prescrizione del credito restitutorio relativo agli indennizzi corrisposti per le opere non realizzate e per quelle difformi), poiché asseritamente frutto di una erronea interpretazione dell’RAGIONE_SOCIALE sulle migliorie come diretto a derogare all’art. 1592 cod. civ. anziché quale appalto e perché comunque in contrasto inconciliabile con l’altra parte della decisione ad essa invece favorevole.
COGNOME a sua volta impugnò in via incidentale, con undici motivi, il lodo nella parte a sé sfavorevole (rigetto dell’eccezione di prescrizione per la restituzione RAGIONE_SOCIALE indennizzi relativi alle opere demolite).
Con sentenza n. 3358/2022 del 18 maggio 2022 la Corte d’appello di Roma ha rigettato entrambe le impugnazioni, compensando interamente le spese.
Premesso (v. pag. 10 della sentenza) che, nel caso di specie, in
virtù della norma transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, essendo la clausola compromissoria contenuta nell’ art. 7 della scrittura privata (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) sottoscritta in data 1/03/2003, antecedente all’entrata in vigore di detto decreto, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica operata dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 che, nel silenzio delle parti, consente l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia; ciò premesso, la Corte d’appello ha operato lo scrutinio delle impugnazioni nei termini che possono così di seguito sintetizzarsi.
4.1. Quanto alla impugnazione principale di RAGIONE_SOCIALE ha osservato che, in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento del contenuto dell’accordo delle parti si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito e tale accertamento è censurabile in sede di controllo di legittimità, quale è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., soltanto nel caso, non riscontrato nella specie, in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a tal fine però non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, come tale inammissibile.
Né sussisteva il vizio di cui al n. 11 dell’art. 829 cod. civ., configurabile solo ove la contraddittorietà emerga tra le diverse componenti del dispositivo (ipotesi, comunque, palesemente insussistente nel caso di specie), nel quale comunque il percorso argomentativo seguito è completamente ed esattamente ricostruibile.
4.1.2. A tal riguardo la Corte ha invero osservato che appare chiaro dalla motivazione del lodo che gli arbitri hanno ritenuto che:
le parti abbiano convenuto un controllo sulla esecuzione a regola d’arte dei lavori eseguiti nel periodo considerato e sulla loro corrispondenza a quanto precisato nell’allegato A) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, preventivo al pagamento;
il pagamento del SAL sulla base dell’attestazione dell’AVV_NOTAIO di esecuzione a perfetta regola d’arte e di conformità dei lavori eseguiti alle indicazioni contenute nel progetto valga come accettazione da parte di ERE di quella attestazione e completi il procedimento pattiziamente stabilito per il pagamento dei SAL;
quest’ultimo ha, quindi, valore di definitiva accettazione delle opere di cui ai singoli SAL e il pagamento finale quello di accettazione delle opere nel loro complesso;
il termine di prescrizione per le azioni volte ad accertare l’inadempimento di ATA rispetto all’obbligo di dare completa e integrale esecuzione alle migliorie previste nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una volta che abbia dato corso ai lavori per la loro realizzazione e di eseguirle a regola d’arte, è cominciato dunque a decorrere dalla data di pagamento dei singoli SAL che per le ragioni esposte costituisce accettazione delle opere cui esse si riferiscono;
essendo stato pagato l’ultimo SAL in data 27 maggio 2005 il termine decennale di prescrizione si è compiuto al massimo il 27 maggio 2015;
non può configurarsi quale impedimento all’esercizio del diritto di RAGIONE_SOCIALE ed ERE l’invocata ignoranza delle parti attrici circa l’esistenza RAGIONE_SOCIALE inadempimenti ora lamentati (mancanza o difformità di alcune opere): tale pretesa ignoranza essendo non provata, e anzi inverosimile, a fronte di mancanze così imponenti e macroscopiche, o a tutto concedere colpevole; si tratterebbe, comunque, di impedimento di fatto non rilevante ai fini del decorso della
prescrizione;
diverse considerazioni devono farsi per le opere effettivamente realizzate in rispondenza alle indicazioni progettuali, ma non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e che, perciò, hanno dovuto essere demolite;
l’aver eseguito la progettazione e la realizzazione dei lavori in difformità alla disciplina urbanistico-edilizia, costituisce un inadempimento delle obbligazioni gravanti su RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale, però, mancando sotto questo profilo la certificazione di conformità dell’AVV_NOTAIO, non può ritenersi esistente l’accettazione di ERE;
con riferimento a queste opere la prescrizione comincia, dunque, a decorrere dall’effettiva conoscenza delle difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia e delle relative conseguenze, la quale nella specie è stata raggiunta solo nel momento in cui NOME ha avuto conoscenza del c.d. “NUMERO_DOCUMENTO abusi”.
4.2. Lo scrutinio, poi, compiuto dalla Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE undici motivi dell’impugnazione incidentale può qui essere sintetizzat o nei termini seguenti:
Motivo di i.i. : violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1453, 1418 e 1421 c.c.: le violazioni urbanistiche non costituiscono un inadempimento di ATA (come affermano invece gli arbitri), ma a tutto ammettere un vizio di nullità (parziale) del contratto che gli arbitri avrebbero dovuto rilevare d’ufficio, con riflessi sui termini di decorrenza della prescrizione.
Motivazione della sentenza impugnata : l’accordo migliorie non aveva ad oggetto la realizzazione di opere abusive bensì la realizzazione di migliorie che avrebbero dovuto essere realizzate da RAGIONE_SOCIALE in conformità della normativa urbanistica-edilizia; gravava su RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di provvedere alla progettazione, alla direzione dei lavori e a tutto quanto necessario alla gestione e alla completa esecuzione dei lavori; il mancato ottenimento delle certificazioni e autorizzazioni previste dalla legge, come pure l’aver eseguito la
progettazione e la realizzazione dei lavori in difformità alla disciplina urbanistico-edilizia, costituisce dunque un inadempimento delle obbligazioni gravanti su RAGIONE_SOCIALE.
ii) Motivo di i.i. : violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362, 1363, 1366 e 1655 c.c.: le violazioni urbanistiche sono un vizio dell’opera con conseguente applicazione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all’ art. 1667 c.c..
Motivazione della sentenza impugnata : non è possibile censurare la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 1362 c.c. e dei principi generali di ermeneutica in relazione alle disposizioni contrattuali, atteso che in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento del contenuto dell’accordo delle parti, si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito e tale accertamento è censurabile in sede di controllo legittimità, quale è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., soltanto nel caso, non riscontrato nella specie, in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. In tale ultimo caso, peraltro, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli menzionati, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l’arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, come tale inammissibile (Cass. 08/04/2011, n. 8049; Cass. 08/06/2007, n. 13511; Cass. 02/05/2006, n. 10131)
iii) Motivo di i.i. : violazione dell’art. 2935 c.c. e contraddittorietà
del Lodo ex art. 829 c. 1 nn. 11 e/o 5 c.p.c., laddove questo ha affermato che la prescrizione comincia a decorrere dall’effettiva conoscenza delle violazioni urbanistiche; il lodo viola il 2935 perché, in realtà, sostiene l’impugnante, il «giorno in cui il diritto può essere fatto valere» viene fatto coincidere col giorno in cui si verifica un inadempimento di non scarsa importanza e non (come affermano gli arbitri) col giorno in cui il creditore acquisisce l”effettiva” o “piena conoscenza” dell’inadempimento stesso (Cassazione n. 6747 del 7.4.2016); l’ignoranza dell’inadempimento è impedimento di mero fatto non rilevante; nella specie peraltro sarebbe pure colpevole.
Motivazione della sentenza impugnata : premesso il richiamo alla giurisprudenza in tema di gravità dell’inadempimento ai fini della domanda di risoluzione osserva la Corte che, pur potendosi condividere con l’impugnante incidentale che il termine della prescrizione decorre a prescindere dalla conoscenza che di esso abbia il creditore, tuttavia, la parte eccipiente/impugnante incidentale, sulla quale gravava il relativo onere, non ha indicato da quale momento la detta prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere, sicché il motivo è inammissibile per genericità.
iv) Motivo di i.i. : nullità parziale del Lodo ex art. 829 c. 1 n. 12 c.p.c. con riguardo all’ exceptio doli e di violazione del divieto di venire contra factum proprium , del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento ingenerato nella controparte, là dove il lodo ha affermato che il pagamento delle Opere Demolite (intervenuto nel 2003/2004) non valesse accettazione di tali opere.
Motivazione della sentenza impugnata : Motivo inammissibile non avendo l’impugnante incidentale neppure indicato dove sarebbero state formulate le dette eccezioni e deduzioni, e, dunque, neppure è possibile verificare se vi sia effettivamente o meno il vizio di omessa pronuncia
Motivo di i.i. : Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1227, 2055 e 1363 c.c.
laddove il Lodo ha escluso il concorso di responsabilità di RAGIONE_SOCIALE
Motivazione della sentenza impugnata : Motivo inammissibile perché con esso viene chiesto alla Corte un accertamento in fatto non consentito, ovvero di verificare se «il quadro dettagliato di interventi sul complesso alberghiero di cui all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» sia stato o meno «messo a punto» da tutte le parti, e, quindi non dalla sola RAGIONE_SOCIALE ma anche da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’ausilio di propri tecnici .
vi) Motivo di i.i. : violazione dell’art. art. 112 c.c. e vizio di nullità del Lodo ex art. 829 c. 1 n. 4 c.p.c. con riguardo alla pronuncia di risoluzione parziale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», per avere «Gli arbitri accolto l’azione di risoluzione parziale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle sole Opere Demolite» mentre «le controparti l’avevano esercitata con riferimento anche (e congiuntamente) alle Opere Non RAGIONE_SOCIALEizzate».
Motivazione della sentenza impugnata : motivo infondato; premesso che la domanda proposta era del seguente tenore: «dichiarare la risoluzione parziale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle opere non realizzate e alle opere demolite», si osserva che la RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che «ll giudizio sulla frazionabilità dell’oggetto complessivo del contratto e sulla autonomia della singola frazione costituisce valutazione di merito e non può formare oggetto di una questione dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Cass. 20/05/2005, n. 10700)
vii) Motivo di i.i. : violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE arbitri sull’eccezione di RAGIONE_SOCIALE di rinuncia delle controparti al diritto alla risoluzione.
Motivazione della sentenza impugnata : il motivo non può essere accolto per l’evidente ragione che accertare se RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbiano o meno posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di risolvere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i pretesi inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE, costituisce un accertamento in fatto non consentito.
viii) Motivo di i.i. : violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1455 cod. civ.: in relazione all’eccezione di RAGIONE_SOCIALE di insussistenza del requisito della gravità dell’inadempimento; gli arbitri hanno omesso di valutare la gravità dell’asserito inadempimento di RAGIONE_SOCIALE; in questo modo hanno violato l’art. 1455 c.c. e hanno omesso di pronunciarsi sull’eccezione formulata da RAGIONE_SOCIALE con nullità del lodo ex art. 829 c. 1 n. 12 c.p.c. nonché violazione dell’art. 112 c.p.c.
Motivazione della sentenza impugnata : motivo infondato; la valutazione di gravità dell’inadempimento deve ritenersi implicita avendo gli arbitri pronunciato la risoluzione solo per il parziale inadempimento relativo alle opere demolite che in relazione a quella parte del contratto erano essenziali.
ix) Motivo di i.i. : violazione del contraddittorio in quanto ha deciso il merito della controversia risolvendo parzialmente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e condannando RAGIONE_SOCIALE a restituire a Ere l’indennità e l’indennizzo relativi alle Opere Demolite ancorché le parti non avessero mai discusso in arbitrato il merito della lite.
Motivazione della sentenza impugnata : motivo infondato; è la stessa parte impugnante incidentale ad affermare di avere contestato gli importi dell’indennità e dell’indennizzo per le opere demolite nella seconda memoria arbitrale, sicché non si ravvisa la lamentata violazione del contraddittorio.
x) Motivo di i.i. : violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1227, 2055 e 1363 c.c. con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale di ATA relativa al rimborso dei costi sostenuti per la sanatoria e la demolizione delle opere realizzate in violazione della normativa urbanistica.
Motivazione della sentenza impugnata : viene chiesto alla Corte di compiere un accertamento in fatto, ovvero se la realizzazione di opere non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia fosse o meno imputabile ad ATA, sicché esso va rigettato.
xi) Motivo di i.i. : violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 808 c.p.c. e 1362 c.c. in
relazione alla declaratoria di incompetenza RAGIONE_SOCIALE arbitri a decidere sulla domanda riconvenzionale di ATA per le migliorie realizzate in aggiunta a quelle di cui all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Motivazione della sentenza impugnata : motivo infondato; corretta la decisione di incompetenza RAGIONE_SOCIALE Arbitri trattandosi di opere estranee all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Vi resistono RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso, con il quale propongono ricorso incidentale affidato anch’esso a tre motivi.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE è così rubricato: « la Sentenza è viziata ex art. 360 c. 1 n. 3 (violazione dell’art. 2935 c.c.), n. 4 (violazione del giudicato e RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 115 e 366, comma 1, n. 4 c.p.c.) e n. 5 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per genericità il terzo motivo di impugnazione incidentale di RAGIONE_SOCIALE perché questa non avrebbe specificato ‘il momento’ da cui sarebbe decorsa la prescrizione riguardo alle Opere Demolite ».
Si sostiene che motivando nel modo indicato la sentenza è viziata:
ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione:
(i) della regola di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 366, primo comma, num. 4 c.p.c. (applicabile anche all’impugnazione per nullità del lodo) perché in realtà era stato chiaramente esposto, nel giudizio arbitrale (nella memoria del 29 luglio 2016 e poi in quella del 23 settembre 2016) e poi anche nella
comparsa di costituzione nel giudizio di impugnazione, peraltro in termini identici alla analoga eccezione opposta (e questa invece ritenuta fondata dagli arbitri e dalla Corte d’appello) con riferimento alle opere difformi e a quelle non realizzate, che il termine di prescrizione dell’azione di risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva iniziato a decorrere a far data dall’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al predetto accordo, coincidente con la realizzazione delle opere, le quali furono tutte realizzate tra il 2003 e l’aprile 2005 (in realtà tra 2003 e 2004 considerando le sole Opere Demolite);
(ii) dell’art. 112 c.p.c. perché – ritenendo a torto che il motivo di impugnazione e prima ancora l’eccezione di prescrizione fossero formulati da RAGIONE_SOCIALE in modo generico – la sentenza ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione medesima;
B) ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) perché – anche a prescindere dal fatto che RAGIONE_SOCIALE l’ha sempre indicata in arbitrato e nell’impugnazione del Lodo la Corte d’ appello avrebbe dovuto comunque accertare (anche d’ufficio) la data a partire dalla quale era decorsa la prescrizione in quanto oggetto di discussione tra le parti (che sul punto hanno formulato deduzioni assolutamente convergenti) e comunque risultante dalla documentazione agli atti, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., oltreché oggetto di statuizione su cui è sceso il giudicato (circa la data di pagamento dell’ultimo SAL) con il che la sentenza è altresì viziata ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione del giudicato;
C) ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in quanto per effetto di detti errori la Corte d’appello ha nei fatti disapplicato l’art. 2935 c.c. nella parte in cui prevede che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».
2. Il secondo motivo è così rubricato: « la Sentenza è viziata (i) ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1418, 1421 e 1453 c.c. e ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione del giudicato nella parte in cui ha ritenuto che la realizzazione delle Opere Demolite in violazione delle norme urbanistiche sia un inadempimento di RAGIONE_SOCIALE anziché vizio di nullità (parziale) rilevabile d’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; (ii) ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1463 c.c. avendo ritenuto di non poter accertare che le Opere Demolite furono realizzate in base al Computo Metrico sub All. A all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pattuito con RAGIONE_SOCIALE e i rispettivi tecnici »
Si sostiene che la sentenza impugnata: a) presuppone a torto che opere del valore di Euro 41 milioni (incluse le Opere Demolite) non fossero state puntualmente individuate dalle parti sin dal principio, ma fossero rimesse alla determinazione futura della sola RAGIONE_SOCIALE, a tal fine vincolata solo alla ‘normativa urbanistica -edilizia; b) viola il giudicato interno dal momento che il Lodo chiaramente afferma che la realizzazione delle Opere Demolite era conforme alle indicazioni progettuali pattuite nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (i.e. il Computo Metrico Allegato A all’RAGIONE_SOCIALE ).
3. Il terzo motivo (subordinato al rigetto del secondo motivo) è così rubricato: « la Sentenza è viziata ex art. 360 c. 1 n. 3 (violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362, 1363, 1366 e 1655 c.c) n. 4 (violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 132, 134, 345 c.p.c.) e n. 5 c.p.c. avendo escluso di poter accertare (anche in base a nuovi documenti di cui a torto non ha autorizzato il deposito) che le violazioni urbanistiche sono un vizio dell’opera con conseguente applicazione dei termini di prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c. nella specie non rispettati dalle controparti ».
Si censura la motivazione addotta in sentenza a fondamento del rigetto del secondo motivo di impugnazione del lodo (v. supra «Fatti
di causa», par. 4.2, sub ii ), rilevandosi che, prendendo in considerazione unicamente la dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulle altre contestazioni, quali la dedotta erronea qualificazione dell’accordo, integrante vizio di legittimità.
Vengono quindi svolte considerazioni a sostegno della ritenuta più corretta qualificazione dell’accordo come costitutivo di un contratto di appalto o, in alternativa, di un contratto misto di locazione e appalto.
Ci si duole inoltre ─ ex art. 360 n. 4 o n. 5 cod. proc. civ. ─ della mancata ammissione della produzione di documentazione volta a dimostrare che, in separato giudizio (procedimento per regolamento di competenza), era stata la stessa controparte a qualificare un accordo di contenuto identico accessorio alla locazione di altra struttura alberghiera come appalto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., v iolazione dell’art. 829 c.p.c. , violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema di interpretazione.
Sostengono che, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte di appello, esse avevano puntualmente individuato i canoni ermeneutici obliterati dal Lodo, nella parte in cui il Collegio arbitrale, attenendosi al solo tenore letterale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva: (a) omesso di dare rilievo a (il risultato de) l’indagine circa la comune intenzione delle parti, in violazione dell’art. 1362 c.c.; e comunque (b) dato rilievo a una singola previsione (quella che ancorava il termine di pagamento dell’ i ndennità e dell’ indennizzo a quello di verifica SAL) invece che fornire un’interpretazione complessiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Deducono al riguardo che la previsione secondo cui il contributo
per la realizzazione delle opere sarebbe stato versato da RAGIONE_SOCIALE sempre e comunque in coincidenza con i SAL, ossia previa verifica delle opere, non escludeva che la consistenza finale delle opere stesse, acquisite nel complesso immobiliare, avrebbe dovuto essere verificata secondo la disciplina dell’art. 1592 c.c., ossia al momento della riconsegna dell’immobile avvenuta nel marzo 2016, come avviene per tutte le migliorie e addizioni.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., v iolazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo di impugnazione proposto da RAGIONE_SOCIALE e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2935 c.c..
Lamentano che la Corte d’appello ha ignorato il primo motivo di impugnazione del Lodo per nullità, svolto sotto il titolo «Sul primo motivo di nullità del Lodo con riferimento alla prova dell’accettazione delle opere da parte di RAGIONE_SOCIALE».
Rilevano che, con tale motivo, esse avevano censurato, per violazione di legge, il Lodo nella parte in cui aveva negato che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere da quando il creditore/danneggiato RAGIONE_SOCIALE aveva avuto una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l’instaurazione del giudizio e, dunque, il danno risarcibile era divenuto oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Deducono che quelle prodotte in atti non possono in alcuno modo ritenersi delle attestazioni di ‘Stato Avanzamento Lavori’, in quanto difetta la descrizione analitica delle opere oggetto dello stato di avanzamento e che, inoltre, in tali documenti manca la prova dell’accettazione dei lavori da parte della ‘asserita’ committente RAGIONE_SOCIALE; prova che -affermanoavrebbe dovuto essere fornita da RAGIONE_SOCIALE e non da RAGIONE_SOCIALE, senza poter essere desunta dalla firma da parte di un ‘presunto’ Direttore dei Lavori che il Lodo
individua nell’AVV_NOTAIO COGNOME quale soggetto incaricato da RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano, infine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2935 c.c. nonché dell’art. 829 c.p.c., primo comma, n. 11, c.p.c. e dell’art. 12 preleggi», per avere la Corte rigettato il secondo motivo di impugnazione principale formulato da RAGIONE_SOCIALE con cui si era dedotta la nullità del Lodo, ai sensi dell’art. 829 n. 11 cod. proc. civ., perché contenente disposizioni contraddittorie.
Osservano che, pur aderendo alla qualificazione proposta da RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE quale mero patto sulle migliorie contemplante l’anticipazione del pagamento delle somme da corrispondere a titolo di indennità e indennizzo in un momento precedente la riconsegna dell’ immobile, ferma restando la verifica della sussistenza delle stesse al momento della riconsegna, il Lodo ha poi contraddittoriamente concluso per la parziale applicazione della disciplina dell’appalto per quanto attiene al l’individuazione del termine prescrizionale, in aperto contrasto con la disciplina prevista dall’art. 1592 c.c. pur richiamata nell’accordo stesso.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, con riferimento a tutte le censure in esso articolate.
7.1. La prima sub -censura ( error in procedendo per violazione delle regole di specificità dell’impugnazione ) lo è perché quel che con essa in realtà si denuncia è un errore revocatorio della sentenza d’appello, come tale suscettibile di rimedio non con ricorso per cassazione ma con istanza di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., da proporsi, ex art. 398 cod. proc. civ., davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza revocanda (v. Cass. n. 8043 del 04/10/1994, sulla ammissibilità del rimedio della revocazione avverso la sentenza che pronuncia sull’azione di nullità del lodo, dovendo tale sentenza considerarsi emessa in grado di appello agli
effetti dell’art. 395 cod. proc. civ. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo).
Quello che si coglie nel motivo è, infatti, una contrapposizione fra la motivazione della sentenza secondo cui è mancata l’ indicazione del momento dal quale la prescrizione sarebbe dovuta decorrere, identificato tale momento nella verificazione dell’inadempimento , e la deduzione che in atti, nelle plurime sedi indicate, fra cui la comparsa recante l’impugnazione incidentale del lodo , quel momento era stato invece indicato.
Ora, posto che il dictum della sentenza si deve leggere nel senso che nel motivo di impugnazione del lodo l’attuale ricorrente principale non avrebbe indicato quel momento, la censura in esame, là dove contrappone ad esso una serie di sedi in cui il momento dell’inadempimento sarebbe stato invece indicato, e fra esse quella (l’unica pertinente) della comparsa di costituzione di appello recante impugnazione incidentale, si risolve nell’affermazione dell’esistenza di un ‘fatto processuale’ ─ appunto, la indicazione del momento dell’inadempimento ─ contrario a quello supposto dalla sentenza.
In tal modo con la censura si deduce un errore di fatto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c. e dunque un errore che avrebbe dovuto impugnarsi con la revocazione ai sensi di quella norma, essendo la sentenza una pronuncia in RAGIONE_SOCIALE grado a norma dell’esordio dell’art. 395 stesso.
Tanto più che la stessa sentenza, nel riferire il motivo di impugnazione del lodo, a pag. 28 riproduce proprio la prospettazione che identifica l’inadempimento nel momento tra il 2003 ed il 2004 in cui le opere vennero realizzate e pagate.
7.2. La successiva denuncia di error in procedendo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) per avere omesso la Corte d’appello di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione (v. supra «Ragioni della decisione», par. 1, sub A, pt. II ), è inammissibile in quanto
contraddittoriamente formulata rispetto alla stessa premessa da cui essa muove, che rimarca come la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile per genericità il terzo motivo di impugnazione incidentale che quella eccezione riproponeva: il che appunto dimostra, per stessa ammissione della ricorrente, che una pronuncia su quel motivo vi è stata.
7.3. La seconda censura (v. supra «Ragioni della decisione», par. 1, sub B) è parimenti inammissibile.
7.3.1. Essa risulta incomprensibile là dove evoca (pag. 23 del ricorso, pt. b , in fine) l’esistenza di un giudicato che sarebbe stato violato dalla Corte d’appello. Non si comprende infatti ─ risultando pertanto la censura sul punto palesemente inosservante del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. ─ quale sia l’affermazione che, fondativa della decisione impugnata, violerebbe il giudicato e, prima ancora, quale sia la statuizione oggetto del dedotto giudicato e in che modo questa deve ritenersi contrastata in sentenza (si dice vagamente in ricorso che si tratta della statuizione «circa la data di pagamento dell’ultimo SAL», che però , a tutto concedere, integra un mero accertamento di fatto che non si dice in che modo dovrebbe dirsi incompatibile con la decisione impugnata che ha ritenuto inammissibile l’impugnazione in punto di prescrizione per genericità del motivo, in mancanza della indicazione del dies a quo della prescrizione).
7.3.2. Altrettanto carente, del tutto, di illustrazione è poi la dedotta inosservanza dell’art. 115 cod. proc. civ..
7.3.3. Quanto poi alla censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ne è palese l’estraneità al paradigma censorio evocato (per il quale è qui sufficiente rimandare ai noti arresti di Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 -8054). La censura, infatti, è riferita non ad un fatto storico ma ad una questione giuridica, ossia l’individuazione della
data di decorrenza della prescrizione del credito restitutorio azionato da controparte. La ricorrente, invero, si duole non di una erronea ricognizione della fattispecie concreta (non risultando del resto da alcuna parte della sentenza alcuna lacuna, tanto meno decisiva, al riguardo), ma della erronea qualificazione della stessa, così come accertata. Quella che viene posta è, dunque, una quaestio iuris , peraltro affrontata in sentenza e risolta nel senso che è onere della parte indicare il momento o l’evento dal quale deve farsi decorrere il termine di prescrizione.
7.4. La terza censura (v. supra «Ragioni della decisione», par. 1, sub C) ripropone tale doglianza qualificandola, in modo più pertinente, come volta a denunciare un error in iudicando per violazione dell’art. 2935 cod. civ..
La stessa però deve dirsi inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., sul punto la Corte d’appello avendo deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
La tesi secondo cui la Corte d’appello avrebbe dovuto comunque accertare (anche d’ufficio) la data a partire dalla quale era decorsa la prescrizione, lungi dal potersi ritenere riscontrata dagli arresti evocati in ricorso, non pertinenti, è contrastata dal principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui , ai sensi dell’art. 2697, comma secondo, cod. civ. è la parte che eccepisce la prescrizione a dovere allegare e provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Come efficacemente evidenziato in motivazione da Cass. n. 12182 del 07/05/2021, citata in memoria dalla stessa ricorrente, « la dialettica tra postulazione della esistenza del diritto ed eccezione di inesistenza per consumazione del tempo di esercizio di quello stesso diritto, comporta, necessariamente … : a) che il diritto risulti esattamente individuato nella sua consistenza ( causa petendi e
pretesa sostanziale), in base all’atto introduttivo del giudizio; b) che la eccezione estintiva venga formulata in relazione ad un determinato momento iniziale dal quale il diritto, avuto riguardo alla specifica causa petendi , doveva reputarsi esercitabile dall’asserito titolare. La eccezione estintiva per intervenuta prescrizione è una eccezione in senso stretto (artt. 2938 e 2939 c.c.) e come tale a differenza delle mere difese contestative dei fatti costitutivi del diritto vantato richiede la allegazione e la prova dei “fatti su cui l’eccezione si fonda” (art. 2697, comma 2, c.c.) »
Il secondo motivo di ricorso (v. supra «Ragioni della decisione», par. 2) è inammissibile con riferimento ad entrambe le censure in esso articolate.
8.1. La prima di esse (asserita violazione di giudicato interno) lo è perché assume l’esistenza di un giudicato ( circa la nullità dell’accordo sulle migliorie per contrasto con le prescrizioni urbanistiche) che non solo non viene supportato dalla specifica indicazione della statuizione arbitrale sulla quale si assume tale giudicato essersi formato, ma al contrario viene riferita a statuizioni di segno opposto (vds. ricorso, pag. 24, par. 37, e pag. 25, nota 22), dalle stesse solo enucleandosi l’affermazione iniziale secondo la quale le opere demolite erano conformi alle indicazioni progettuali pattuite nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Al riguardo è appena il caso di rammentare che, secondo pacifico insegnamento, il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto RAGIONE_SOCIALE elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di
gravame (v. Cass. n. 12202 del 16/05/2017; cui adde , tra le pronunce massimate, Cass. n. 24783 del 08/10/2018; n. 10760 del 17/04/2019; n. 30728 del 19/10/2022; v. anche, tra le più recenti pronunce non massimate, Cass. n. 22177 del 24/07/2023; n. 13825 del 19/05/2023; n. 4809 del 15/02/2023; n. 3227 del 02/02/2023).
8.2. La seconda censura ( error in iudicando ) lo è (inammissibile) per l’evidente natura fattuale dell’argomento di critica.
Essa è, infatti, prospettata all’esito di una sollecitata diversa ricostruzione del fatto e rimane dunque estranea al relativo paradigma.
Va ricordato, infatti, che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).
In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.
Anche il terzo motivo è inammissibile.
9.1. Pure in tal caso il vizio di omessa pronuncia è
contraddittoriamente dedotto rispetto alla stessa premessa da cui muove la censura: la premessa, cioè, con cui si rimarca che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile per genericità il secondo motivo di impugnazione incidentale: con il che dunque è reso palese che una pronuncia su quel motivo vi era stata ed era anche idonea a confutare, sia pure per implicito, tutti gli argomenti di critica che con quel motivo erano stati svolti.
9.2. L’ error iuris contestualmente dedotto (oltre ad essere incompatibile con la prima censura) si palesa comunque di per sé inammissibile.
Si sostiene che avrebbe sbagliato la Corte d’appello a ritenere inammissibile il secondo motivo perché di natura meramente fattuale e che comunque , contestandosi la qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da parte RAGIONE_SOCIALE arbitri, come locazione ad meliorandum anziché come appalto d’opera, si era posto non solo un problema di interpretazione del contratto ma anche di qualificazione giuridica dello stesso.
La struttura argomentativa del motivo ne evidenzia però l’inconsistenza censoria al punto da renderl o, come detto, inammissibile.
Essa, infatti, si risolve nella mera testuale riproposizione delle stesse identiche considerazioni svolte con il secondo motivo di impugnazione incidentale: è sufficiente, per trarne diretta conferma, porre a raffronto i paragrafi dal 56 al 62 del ricorso (pagg. 31 -35, primo rigo) con le pagine 23 -26 della sentenza impugnata, là dove è in corsivo trascritto per esteso il contenuto del secondo motivo di impugnazione del lodo.
Manca però alcun apparato argomentativo che, al termine di tale riproposizione, esponga le ragioni per le quali quelle ragioni di critica del lodo sono da ritenersi erroneamente giudicate inammissibili dalla Corte d’appello perché di natura puramente fattual i o, comunque,
estranee ai modi nei quali, per pacifico insegnamento, l’interpretazione del contratto può essere sottoposto a sindacato di legittimità per inosservanza dei canoni legali di ermeneusi.
È, dunque, appena il caso di rilevare che la valutazione in tal senso espressa dalla Corte d’appello appare del tutto corretta, dal momento che le considerazioni critiche riferite al lodo si volgevano ad una mera sollecitazione a considerare aspetti del rapporto in parte estranei al contratto, ovvero singoli elementi dell’accordo (quale l’obbligo e non la mera facoltà di eseguire le opere) in assenza di una considerazione complessiva del contratto e soprattutto senza indicare per quale ragione la lettura che di esso ne aveva dato il collegio arbitrale dovesse considerarsi inosservante dei canoni legali di interpretazione.
9.3. Si appalesa di conseguenza anche inammissibile ─ poiché resa irrilevante dalla statuita inammissibilità del motivo che investiva l’interpretazione del contratto data dal Collegio arbitrale ─ l’accessoria doglianza riferita alla mancata ammissione della produzione di documentazione volta a dimostrare che, in separato giudizio (procedimento per regolamento di competenza), era stata la stessa controparte a qualificare come appalto un accordo di contenuto identico accessorio alla locazione di altra struttura alberghiera.
Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.
Si lamenta con esso, come detto, che erroneamente la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema di interpretazione del contratto.
La censura sul punto si appalesa però meramente oppositiva e inidonea a evidenziare le ragioni che dovrebbero palesare l’erroneità della valutazione sul punto compiuta dalla Corte d’appello.
Tale valutazione fa applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, giova ricordare:
─ l’interpretazione del contratto e RAGIONE_SOCIALE atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal vigente testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.);
─ p ertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539);
─ c on l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536);
─ per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Le ricorrenti incidentali lamentano in sostanza che tali principi sarebbero stati male applicati nel caso di specie dalla Corte d’appello, dal momento che vi era stata con l’atto d’impugnazione la puntuale individuazione dei canoni ermeneutici obliterati dal Lodo, rappresentati in particolare: a) dalla comune intenzione delle parti; b) dalla interpretazione complessiva delle clausole.
Ciò posto, occorre anzitutto evidenziare che in tal modo (come
anche s’è visto con riferimento al terzo motivo del ricorso principale) quel che si prospetta non è un errore di diritto (sostanziale) nella interpretazione o nella applicazione delle norme in tema di interpretazione del contratto (artt. 1362 -1363 cod. civ.), quanto piuttosto un error in procedendo in tesi commesso nella valutazione dell’ammissibilità del primo motivo di impugnazione del lodo, in relazione alla griglia valutativa posta dai ricordati principi.
Scrutinato il motivo in tale più corretta prospettiva (come consentito a questa Corte nell’esercizio del potere -dovere di autonoma qualificazione dei motivi di censura: Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) lo stesso si appalesa comunque inammissibile. L’assunto censorio rimane , infatti, affidato a considerazioni del tutto generiche che non sono in grado di condurre ad una diversa valutazione in punto di ammissibilità del motivo. In particolare, là dove si dice che era stato individuato «il punto e il modo» in cui il Collegio arbitrale si era discostato dai canoni legali di interpretazione, ci si limita in realtà a dire (v. ricorso incidentale, pagg. 46-47) che si era evidenziato come l’intenzione delle parti, desumibile dall’accordo e dalla sua esecuzione , fosse quella di anticipare il termine per il pagamento, senza però stravolgere l’oggetto del contratto , e come inoltre il canone dell’interpretazione complessiva delle clausole -peraltro non meglio individuate -avrebbe dovuto condurre a non attribuire determinante importanza ad una sola clausola (quella relativa al pagamento anticipato dell’indennità alla data di esecuzione delle opere) . Una tale argomentazione non vale però ad evidenziare manifesti e obiettivi errori di diritto della motivazione del Collegio arbitrale, ma piuttosto rappresenta null’altro che la prospettazione di una mera alternativa esegesi dell’accordo.
11. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la
quale ha chiaramente inteso dare risposta ad entrambi i motivi di impugnazione, dei quali ha riportato testualmente rubrica e illustrazione (v. sentenza impugnata, pagg. 10 -18), evidenziando che proprio l’interpretazione data dagli arbitri all’accordo sulle migliorie giustifica anche il convincimento espresso secondo cui il termine prescrizionale cominciasse a decorrere dal momento dalla data di pagamento dei singoli SAL redatti dai tecnici delle parti (v. pagg. 19-20, 22 della sentenza).
Anche il terzo motivo si appalesa inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
Con esso la ricorrente ripropone in sostanza la stessa censura già esaminata e respinta dalla Corte d’appello con congrua motivazione (v. pag. 19 della sentenza e supra , «Fatti di causa», par. 4.1), con la quale le ricorrenti incidentali omettono di confrontarsi.
Le memorie che, come detto, sono state depositate da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., non offrono argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi .
Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi, in definitiva, devono essere dichiarati inammissibili.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa integralmente
tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza