Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10291 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23787/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente- contro
CURATELA DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in PALERMO NOTARBARTOLO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1589/2023 depositata il 15/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo NOME COGNOME al fine di acquisire all’attivo fallimentare le somme ricevute da quest’ultimo
da parte della società fallita per € 308.000,00 in occasione della vendita di un immobile sito in Roma in INDIRIZZO e intestato alla medesima società. In particolare, detta vendita era stata effettuata dal COGNOME quale procuratore dell’amministratore unico della società, e le somme ricavate dalla vendita furono , per € 287.000,00, trasferite dall’amministratore della società ad NOME COGNOME e, per € 21.000,00 , versate dall’acquirente direttamente allo stesso COGNOME.
Quest’ultimo, costituendosi, invocò l’esistenza di un accordo fiduciario risalente nel tempo e avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile, in quanto acquistato con risorse proprie del fiduciante stesso; addusse che, stante la successiva vendita dell’immobile e la conseguente sopravvenuta impossibilità di ritrasferirlo in natura, l’obbligo restitutorio si era trasferito sul ricavato dell’alienazione del bene.
In ragione di tali difese, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. la curatela aveva precisato la propria domanda, chiedendo di ‘ ritenere e dichiarare inopponibile e/o inammissibile e/o illecito e/o nullo e/o annullabile il negozio fiduciario intercorso tra il sig. COGNOME e la società in bonis’ nonché di ‘ritenere e dichiarare il negozio fiduciario intercorso tra il sig. COGNOME e la società in bonis stipulato in conflitto di interessi’, oltre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inefficace il negozio fiduciario, in quanto ritenuto in frode ai creditori, nonché inefficaci, ai sensi dell’art. 64 L.F. , i versamenti dallo stesso ricevuti per la somma complessiva di € 308.000,00 in occasione della vendita dell’immobile intestato alla società.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1589/2023, depositata il 15.9.2023, ha rigettato l’appello proposto dal Navarra. Il giudice di secondo grado, in primo luogo, nel rigettare il primo motivo d’appello, ha ritenuto priva di fondamento l’eccezione svolta
dal Navarra di inammissibilità di modifica della domanda -effettuata dalla curatela con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. -sul rilievo che la procedura aveva pieno titolo per modificare la domanda, alla luce delle deduzioni della controparte sull’accordo fiduciario .
Inoltre, il giudice d’appello ha affermato che ‘anche a volere accedere alla difesa dell’appellante, ritenendo cioè inammissibili le deduzioni difensive della curatela ‘ doveva comunque ritenersi non dimostrata la prospettazione in fatto del Navarra, difettando la prova che l’esborso effettuato a favore del Navarra traesse origine dal negozio fiduciario di cui è causa, ciò evincendosi anche dalla lettura del documento redatto dall’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE il 27.01.2014, che imputava il pagamento di € 308.000,00, quale rimborso al Navarra ‘per anticipazioni infruttifere effettuate in periodi precedenti’.
In sostanza, l’esborso a favore del Navarra aveva una causa ben diversa dall’esecuzione di un precedente accordo fiduciario di trasferimento dell’immobile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a tre motivi.
La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 324, 329, 342, 346 c.p.c., 2909 c.c.
Espone il ricorrente che <>.
Il ricorrente ha aggiunto che ‘ nel caso concreto, la curatela, nel costituirsi nel giudizio di appello proposto dal Navarra, ha totalmente omesso di esporre le ragioni volte a censurare la decisione di rigetto del Tribunale, di cui non ha neppure fatto sommario cenno nell’esposizione dei fatti di causa.
La comparsa di costituzione in appello, dunque, non ha manifestato la chiara intenzione dell’appellata di riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la questione dell’invalidità del negozio fiduciario, che non è desumibile neppure dalla lettura complessiva dell’atto …’.
In conclusione, il giudicato si era formato non soltanto su quello che era stato oggetto di contrasto reale, ma su tutto ciò che il primo giudice ha ritenuto certo, ovvero l’avvenuto pagamento, da parte del Navarra, con proprie risorse del prezzo per acquistare l’immobile, perché tale accertamento era necessariamente e inscindibilmente collegato con la statuizione di esistenza e di validità del negozio fiduciario.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2901 c.c., 64 L.F., 324 c.p.c., 2909 c.c.
Espone la ricorrente che l’affermazione della Corte d’Appello , secondo cui non vi era prova che il pagamento al Navarra fosse ricollegato alle vicende negoziali relativa all’accordo fiduciario , si pone in contrasto con la questione dell’esistenza e della validità del negozio fiduciario, passata in giudicato.
Il primo e il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.
Va preliminarmente osservato che il giudice di primo grado non aveva affatto rigettato la domanda della curatela, avendo dichiarato, come emerge dalla ricostruzione della sentenza
d’appello (vedi pag. 3), l’inefficacia dell’accordo fiduciario di cui è causa. Ne consegue che, essendo la curatela risultata totalmente vincitrice in primo grado -essendo stata accolta la sua domanda di declaratoria di inefficacia dell’accordo fiduciario – la stessa non era in alcun modo tenuta a proporre l’appello incidentale, né a riproporre le proprie domande o eccezioni ex art. 346 c.p.c.
Va, inoltre, osservato che erra il ricorrente nell’affermare che sull’esistenza dell’accordo fiduciario si fosse formato il giudicato, essendo indubitabile che, per effetto della proposizione dell’appello da parte del Navarra, la Corte d’appello sia stata reinvestita dell’intera contesa.
Dunque, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio nell’affermare che l’esborso in favore del Navarra avesse tratto origine, avesse avuto una causa diversa dall’esecuzione del negozio fiduciario, evincendosi ciò anche <>.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed extrapetizione, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.
Espone il ricorrente di aver evidenziato nell’atto di appello che la valutazione del carattere fraudolento dell’adempimento dell’obbligazione va condotta con riferimento al momento temporale in cui è stato assunto l’obbligo da parte del debitore e non con riferimento al momento dell’esecuzione dell’obbligazione. Ne consegue che, nel caso di specie, per valutare se l’obbligazione era stata assunta dalla società con intento fraudolento per i creditori sociali, occorreva aver riguardo alla data del 10.10.1997, epoca in cui nessuna frode ai creditori avrebbe potuto animare
l’operazione posta in essere dal Navarra e la società, avendo questa chiuso i propri bilanci in utile.
Si duole il ricorrente che la Corte di merito, anziché pronunciarsi, facendo riferimento alle sopra illustrate allegazioni e deduzioni dell’atto di appello, ha omesso la corrispondente decisione, rigettando il motivo per altra ragione.
5. Il motivo è infondato.
Va osservato che questa Corte ha già affermato (Cass. 12652/2020) che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10.4.2025