Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 523 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 11740/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappRAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo s tudio dell’avv. NOME COGNOME rappresentat o e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Napoli di cui al procedimento nr 23185/2017, depositato in data 9/3/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 9/3/2018, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE dell’intero credito chirografario insinuato, di € 1.036.952, ammesso dal G.D. per il minor ammontare di € 103.695, corrispondente al pagamento (10%) promesso dalla debitrice con l’accordo ex art. 182 bis l. fall., cui la creditrice aveva aderito, omologato dallo stesso tribunale il 6.4.2012, oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento.
2 Il tribunale , premessa l’inammissibilità delle domande nuove, di risoluzione dell’accordo e di riconoscimento in prededuzione del credito ammesso, proposte da Eurodistillati solo in sede di opposizione, ha osservato: i) che gli accordi per la ristrutturazione del debito, pur presentando tratti comuni alle procedure concorsuali alternative al fallimento, mantengono una natura sostanzialmente privatistica, hanno propria autonomia giuridica e sono connotati da peculiari e variabili cause (remissoria, transattiva, novativa o dilatoria); ii) che il momento pubblicistico, costituito dal procedimento di omologazione, non è idoneo a trasformare la natura negoziale dei singoli accordi stipulati con gli aderenti in una procedura concorsuale, atteso che l’intervento del Tribunale è finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei creditori non aderenti; iii) che,, quindi, la dichiarazione di fallimento non comporta l’automatico scioglimento dei singoli accordi che continuano a spiegare i loro effetti in mancanza, come nella specie,
di una domanda di loro risoluzione proposta prima dell’apertura della procedura concorsuale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi illustrati con memoria; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso,
CONSIDERATO CHE
1 Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182 bis , 72 l.fall., 1322, 1323, 1325, 1326, 1453, 1458 e 1463 c.c. La ricorrente sostiene che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione, da qualificare come atto negoziale a struttura plurilaterale con comunione di scopo, è il superamento dello stato di crisi dell’imprenditore , perseguito dalle parti nell’ambito dell’assetto dei loro reciproci interessi . Il fallimento, determinando in via definitiva l’impossibilità di dare esecuzione all’accordo e così il venir meno della sua causa concreta, comporta dunque la caducazione degli obblighi dallo stesso nascenti, con conseguente diritto del creditore aderente di essere ammesso al passivo per l’intero credito.
1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182 bis ,93,95,98,99 e 101 l.fall. La ricorrente deduce che la domanda di riconoscimento in prededuzione del minor credito ammesso non poteva essere ritenuta nuova, e perciò inammissibile, in quanto costituente logica conseguenza della posizione assunta dagli organi della procedura in sede di verifica.
2 Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza nomofilattica, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di prendere in esame la natura dell’accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l’eventuale venir
meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente.
PQM
La Corte rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma l’ 8 novembre 2023.