Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2112 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 2112  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6194/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliati  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende, ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), controricorrenti-
avverso  la  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  Ancona  n.  106/2022 depositata il 26/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1  In  data  18  marzo  2021  RAGIONE_SOCIALE  depositava  presso  il Tribunale di Fermo il ricorso, con cui chiedeva l’omologazione degli accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  ex  art  182  bis  l.fall.,  con estensione  degli  effetti,  ai  sensi  dell’articolo  182 -septies  l.fall., anche nei confronti Ubi RAGIONE_SOCIALE spa, creditore bancario non aderente.
1.1  Prima  del  deposito  della  domanda  ex  art  182  bis  l.fall.,  e precisamente  in  data  25/1/2021,  RAGIONE_SOCIALE,  (di  seguito semplicemente  ‘RAGIONE_SOCIALE‘) deducendo  di  vantare  un  credito  di  € 3.044.200,72,  oltre a interessi, portato su decreto ingiuntivo opposto  dall’ingiunta,  aveva  notificato  a  RAGIONE_SOCIALE  istanza  di fallimento depositata presso il Tribunale di Fermo.
1.2 Il procedimento di ristrutturazione e la procedura fallimentare venivano  riuniti  e,  in  data  20/9/2021,  il  Tribunale  di  Fermo emetteva la sentenza n. 27/2021, con cui, da un lato, dichiarava l’inammissibilità  del  ricorso  promosso  da  RAGIONE_SOCIALE  ai  fini dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. e, dall’altro lato, pronunciava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
1.3 La Corte d’Appello di Ancona rigettava il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti argomentazioni: i) il Tribunale aveva correttamente disatteso l’eccezione di pregiudizialità del giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione rispetto all’istanza di fallimento ed aveva esercitato il  potere  di sindacato sul piano della plausibilità e ragionevolezza
RAGIONE_SOCIALE previsioni circa l’integrale pagamento dei creditori (tra i quali RAGIONE_SOCIALE, che non vi aveva aderito); ii) il piano di ristrutturazione risultava gravemente minato dalla omessa appostazione, nell’elenco dei creditori, del credito, di rilevante importo economico, vantato da RAGIONE_SOCIALE e la successiva appostazione della posizione passiva in un fondo rischi non costituiva rimedio idoneo a garantire l’integrale pagamento dei creditori che avevano negato la propria disponibilità a trattare; iii) la documentazione acquisita consentiva di ritenere, incidenter tantum , sussistente il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per effetto della fideiussione prestata dalla prima a garanzia dell’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE verso l’allora RAGIONE_SOCIALE; iv) sussistevano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due  motivi,  illustrati  con  memoria,  RAGIONE_SOCIALE  e  il  RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE ha  depositato memoria ex art 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive contenute nella memoria del ricorrente.
In tale scritto, con allegata produzione documentale, viene prospettato  un  nuovo  profilo  di  carenza  di  legittimazione  e/o titolarità  attiva  di  RAGIONE_SOCIALE  con  riferimento  alla  operazione,  ex  l.  n. 130/1999, di cessione in blocco dei crediti bancari da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
1.1  Si  tratta  di  un thema  decidendum che  non  risulta  trattato  e discusso  nel  giudizio  di  merito  (la  sentenza  impugnata  non  ne  fa
alcun  cenno)  e  non  è  stato  neppure  fatto  oggetto  dei  motivi  di ricorso che  di seguito verranno esaminati.
1.2 In tal senso, ritiene il Collegio debba darsi continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui nel giudizio civile di legittimità, con le memorie finali, destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (cfr. tra le tante Cass. 17893/2020, 24007/2017, 26332/2016 e 11097/2006).
2 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1941, 1957, 1362, 1363, 1371 c.c. e dell’art. 4 del contratto di fideiussione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere prima facie sussistente la posizione creditoria vantata da NOME nei confronti del fideiussore RAGIONE_SOCIALE (dichiarato fallito), nonostante fosse pacifico che la scadenza della garanzia rilasciata da RAGIONE_SOCIALE era intervenuta già al 9.2.2021 e che la stessa non era stata più rinnovata, sicché dopo tale data non poteva ritenersi efficace e operativa.
2.1 I ricorrenti affermano, in primo luogo, che le parti avevano espressamente pattuito (art. 4, comma 2, fideiussione) che per estendere la garanzia a eventuali rinnovi del fido era necessaria una comunicazione in tal senso della RAGIONE_SOCIALE e una espressa accettazione del garante, condizioni mai verificatesi; deducono che l’inadempimento all’obbligazione principale si era verificata solo a fine 2016, oltre tre anni dopo la suddetta scadenza; lamentano che la richiesta di pagamento era pervenuta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nel 2019 e, quindi, a distanza di tre anni dall’avvenut o inadempimento. Ciò avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad
escludere l’operatività della garanzia per intervenuta scadenza e/o, comunque, decadenza della stessa anche ai sensi dell’art. 1957 c.c. 3 Il motivo è inammissibile.
3.1 Con riferimento all’articolazione della censura che fa leva sulla violazione RAGIONE_SOCIALE norme di interpretazione del contratto, va rilevato che la Corte, sulla scorta dell’esame RAGIONE_SOCIALE pattuizioni contenute nella scrittura privata di fideiussione, ha accertato che: a) la garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE sulle obbligazioni derivanti da contratto di conto corrente con apertura di credito sino ad € 2.300.000, intrattenuto da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, risultava correlata non tanto alla scadenza dell’obbligazione principale, quanto al suo integrale adempimento; b) al momento della scadenza dell’ultima proroga della fideiussione (9/2/2013) il conto presentava uno scoperto di € 2.337,078,90 come emergeva incontestabilmente dall’estratto conto del 31/3/2013, corrispondente al credito fatto valere con l’istanza di fallimento.
3.2 Va allora applicato il principio per cui, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà RAGIONE_SOCIALE parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021, 32876/2022), affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e s. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione -donde l’onere del ricorrente di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, di precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato, e di riportare in ricorso il testo in discussione (Cass. Sez. U, 10374/2007) -fermo restando, in ogni caso, che il sindacato sull’interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali in sede di legittimità non può mai risolversi nella mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e
quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai  giudici  di  merito  ( ex  multis ,  Cass.  27136/2017,  11254/2018, 873/2019, 995/2021 e 9461/2021).
3.3 Nel quadro di detti principi, risulta chiaro, allora, che il motivo in  esame  si  risolve  in  una  generica  affermazione  di  contrarietà dell’interpretazione seguita dai giudici di merito agli indicati criteri di interpretazione del contratto.
3.4 L’impugnata sentenza, nel ritenere valida ed efficac e la garanzia fideiussoria, si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte, non scalfito dalle argomentazioni contenute nel motivo, secondo il quale se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (Cass., nr 16758/2002, 16536/2015; 20306/2019, 31569 /2019 e 20906/2023).
4 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.  182-bis e 161 l.fall.  in relazione  all’art.  360,  comma 1, n. 3 c.p.c.,  in  riferimento  al  mancato  riconoscimento  della  correttezza dell’appostazione  nel fondo  rischi della posizione  creditoria di NOME e alla conseguente mancata omologa dell’accordo di ristrutturazione.
4.1 I ricorrenti argomentano che il credito di NOME, in quanto contestato e, quindi, appostato secondo le previsioni del piano, in un fondo rischi, non poteva essere trattato alla stregua degli altri creditori non aderenti (non contestati) e come tale soddisfatto (nonostante la fondata contestazione) nel termine di 120 giorni; viene, al riguardo, citato un orientamento giurisprudenziale di merito che avrebbe affermato il principio secondo il quale, nell’ipotesi di opposizione all’omologazione di un accordo di ristrutturazione (cui può paragonarsi la fattispecie di presentazione dell’istanza di fallimento nelle more del giudizio di omologa
dell’accordo  con  conseguente  riunione  dei  due  giudizi),  ‘ a  fronte della  non  manifesta  infondatezza  RAGIONE_SOCIALE  contestazioni  avverso  il credito vantato, il Giudice deve rigettare l’opposizione e omologare l’accordo ‘ .
5 Anche tale motivo è inammissibile.
5.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che “in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l’effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge” (cfr. Cass. 11985/2020, 12064/2019, 1182/2018, 9087/2018, 16347/2018 e 9017/2017).
5.2  Ed  invero,  la  sentenza  impugnata  non  si  è  discostata  dai principi di diritto sopra ricordati, scrutinando il profilo della realizzabilità dell’accordo secondo criteri di plausibilità e ragionevolezza e fondando una negativa prognosi circa il regolare pagamento dei creditori non aderenti.
5.3 La censura sottende una non consentita critica in fatto al ragionamento del Giudice di merito il quale ha ritenuto non corretta l’allocazione del credito della RAGIONE_SOCIALE (avvenuta peraltro solo con il deposito dell’integrazione del piano) nel fondo rischi, in quanto tale credito, a giudizio della Corte, sulla base degli atti e documenti del giudizio poteva ritenersi sussistente quanto meno per l’importo garantito di € 2.300.000 e, conseguentemente, andava trattato alla stregua degli altri creditori non aderenti con l’integrale pagamento nel termine previsto dall’art . 182 bis l.fall.
6 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
7  Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  si  liquidano  come  da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del  presente  giudizio  che  liquida  in  €  12.200,  di  cui  €  200  per esborsi, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore del RAGIONE_SOCIALE ed in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto  della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da  parte dei ricorrenti  dell’ulteriore importo  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso, a norma del comma 1bis art. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in data 11