SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 377 2026 – N. R.G. 00000108 2025 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 25 02 2026
R.G. n. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore/istruttore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da
COGNOME ed elettivamente rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
APPELLANTE
Contro
, in qualità di procuratore speciale di , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 461/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 25/06/2024 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Torino
in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n. 461/2024, Giudice AVV_NOTAIO, pubblicata il 25 giugno 2024, resa nella causa civile r.g. 371/2022, non notificata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiarare tenuto e condannare il convenuto a risarcire all’attore la somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) o altra veriore, da determinarsi anche in via equitativa.
Vinte le spese e gli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario di legge, IVA e CPA’.
Per la parte appellata:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’appello adita Respinta ogni contraria eccezione o difesa, previe le declaratorie del caso,
-rigettare l’appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 461/2024, pubblicata il 25.06.2024, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte detta sentenza’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02/02/2022, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, asserendo di aver sottoscritto con quest’ultimo, dinnanzi all’RAGIONE_SOCIALE, un accordo di mediazione volto alla costituzione di un diritto di servitù gravante sui fondi serventi del signor (mappali 201 e 576 del F. 12 del Catasto Fabbricati del Comune di Loazzolo), a favore dei fondi dominanti di proprietà dello stesso attore (mappali 560 e 565). Tale accordo, stipulato in data 20/02/2017, era finalizzato al mantenimento delle distanze e delle altezze relative al fabbricato di proprietà di , posto sul confine tra i fondi. L’attore lamentava la mancata presentazione del convenuto dinnanzi al AVV_NOTAIO individuato dalle parti per la formalizzazione dell’accordo di mediazione precedentemente intervenuto, la quale avrebbe consentito la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, sì da rendere opponibile il diritto di servitù ai terzi. Tale condotta ‘ostruzionistica’, oltre ad essere contraria ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dell’accordo di mediazione, in relazione al quale l’attore chiedeva al contempo la verificazione giudiziale ex art. 216, comma 2 c.p.c. delle
sottoscrizioni, avrebbe arrecato un sensibile nocumento al proprietario del fondo dominante, traducendosi in un inadempimento contrattuale, fondato sulla violazione degli obblighi scaturenti dall’obbligazione sorta in sede di mediazione, nonché extracontrattuale, poiché la mancata trascrizione, rendendo inopponibile ai terzi il diritto di servitù di nuova costituzione, aveva comportato una diminuzione del valore del bene, dalla vendita del quale il proprietario avrebbe ricavato un prezzo inferiore a quello prevedibile nel caso in cui le parti avessero proceduto alla summenzionata trascrizione.
Con comparsa di costituzione datata 02/05/2022 si costituiva in giudizio il convenuto, contestando in maniera integrale le doglianze di controparte.
In primo luogo, rispetto alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, il signor evidenziava che la ragione della mancata presentazione, alla data prestabilita, dinnanzi al AVV_NOTAIO competente, era dovuta unicamente alla mancata esecuzione, da parte d ell’attore, di alcuni lavori di riasfaltatura afferenti alla strada di proprietà del convenuto, i quali avrebbero dovuto essere ultimati, in virtù dell’accordo stipulato in data 20/02/2017, entro il 31 dicembre dello stesso anno.
In relazione alla richiesta di verificazione ex art. 216, comma 2 c.p.c., il convenuto dichiarava di non contestare le proprie sottoscrizioni contenute sui verbali di conciliazione, sui fotogrammi e sulle planimetrie prodotte dalla controparte, richiamando, in tema di riparto delle spese processuali, il principio sancito dalla summenzionata norma.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni, parte convenuta affermava di non essersi mai impegnata contrattualmente alla stipula dell’atto notarile, nel quale sarebbe dovuto confluire il contenuto del precedente accordo di mediazione. Tale circostanza avrebbe dovuto escludere una qualsivoglia responsabilità contrattuale, a fortiori se fondata su un generale richiamo ai principi di correttezza e buona fede.
La mancata redazione dell’atto notarile, al contrario, avrebbe dovuto essere imputata alla controparte, la quale, non eseguendo i lavori di riasfaltatura dovuti, avrebbe impedito la tempestiva formalizzazione dell’accordo di mediazione.
Tutto ciò premesso, il convenuto domandava, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento proposta dall’attore, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con la sentenza n. 461/2024 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver accolto la domanda concernente la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul verbale di conciliazione del
20/02/2017, dichiarava infondata la pretesa risarcitoria dell’attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione datato 24/01/2025, proponeva appello dinnanzi alla Corte d’appello di Torino, domandando la riforma parziale del provvedimento impugnato e la condanna, nei confronti dell’appellato, al pagament o della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, o altra veriore, da determinarsi anche in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 22/04/2025 si costituiva in giudizio in qualità di procuratore speciale di , chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato sia in fatto, sia in diritto, nonché la conferma integrale della sentenza pronunciata in primo grado.
La causa veniva rimessa in decisione all’udienza del 15 gennaio 2026, decorsi i termini per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato autentiche le sottoscrizioni apposte dalle parti sul verbale di conciliazione datato 20/02/2017, procedendo così alle trascrizioni e annotazioni previste dall’art. 2643 c.c. ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Al contrario, il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l’esistenza di un’obbligazione concernente la stipula dell’atto notarile: di conseguenza, ha constatato la mancanza a monte il titolo, sulla scorta del quale si lamenta (l’asserito) inadempimento colpevole del non avendo questi, invero, violato alcuna previsione pattizia o di altra fonte ‘.
Inoltre, il T ribunale ha individuato una ‘ ingiustificata inerzia ‘ da parte dell’attore nell’esercizio delle proprie pretese, in quanto il titolare del diritto avrebbe potuto sin da subito adire il giudice per ottenere, ai sensi dell’art. 11 D. Lgs 28/2010, un titolo idoneo alla trascrizione, senza la necessità di rivolgersi, preventivamente, al convenuto.
Alla luce di ciò, il giudice ha rigettato le domande attoree concernenti la condanna del convenuto al risarcimento dei danni e ha condannato l’attore alla refusione delle spese di lite alla controparte.
2) I motivi di appello proposti da ll’appellante
Primo motivo
Parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la presenza di previsioni, di carattere pattizio o scaturenti da altre fonti, violate dall’appellato nel caso di specie. Al contrario, l’obbligo di adoperarsi al fine di favorire la redazione dell’atto notarile, ricognitivo dell’accordo di mediazione intercorso fra le parti, troverebbe il proprio fondamento direttamente nella legge: nello specifico, esso si fonderebbe sull’art. 2643 c.c., nonché sul comma 7 dell’art. 11, D.Lgs 28 /2010.
Inoltre, la prestazione in parola rientrerebbe tra gli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza nell’esecuzione dei rapporti obbligatori, sancito dagli artt. 1175, 1176 c.c., così come dall’art. 1375 c.c., per quanto attiene alle obbligazioni sorte con l’accordo transattivo sottoscritto dinnanzi all’organismo di mediazione.
Trattandosi di un obbligo previsto ex lege, a nulla rileverebbe l’assunto, sostenuto dal giudice di prime cure, secondo il quale le parti che hanno sottoscritto il più volte citato accordo nulla hanno stabilito in relazione all’obbligo di stipulare l’atto pubblico. Per corroborare tale tesi, parte appellante richiama un precedente di legittimità, nel quale è stato enunciato il principio secondo cui ‘ l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti , bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stess e hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni ‘ (Cass., sent. n. 23482/2017).
L’appellante, inoltre, si sofferma sull’avvenuto pagamento, a titolo di indennità per la costituzione della servitù, della somma di € 12.000,00 in favore dell’appellato, circostanza che renderebbe ancor più evidente l’asserita violazione dei doveri di dili genza, correttezza e buona fede nell’esecuzione dell’accordo.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta le risultanze alle quali è pervenuto il giudice di prime cure in relazione alla prova del danno subito a causa della mancata trascrizione, la quale è stata ritenuta insussistente.
Secondo l’impugnante, il rifiuto dell’appellato di presentarsi dinnanzi al AVV_NOTAIO, nonostante il relativo sollecito pervenuto dal mediante telegramma, avrebbe ‘ vanificato il diritto del di rendere immediatamente opponibile ai terzi i diritti acquistati con il verbale di mediazione del 20 febbraio 2017 e quindi di disporne/goderne pienamente, ad esempio
alienandoli’. Si sarebbe dunque concretizzata una mora da parte del debitore, la quale avrebbe cagionato al creditore un danno da perdita di chances, il quale, non essendo determinabile nel suo preciso ammontare, avrebbe dovuto essere determinato in via equitativa, avendo riguardo ai parametri indicati dall’appellante nel giudizio di primo grado, richiamati nell’atto di citazione in appello (‘ data del contratto, natura dell’accordo riguardante diritti reali su beni immobili, tempo trascorso’).
Terzo motivo
Con il terzo motivo di appello, parte appellante censura il capo della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di risarcimento danni sulla scorta del contegno in cui sarebbe incorso l’attore nell’esercizio del proprio diritto alla trascrizione, il quale avrebbe potuto essere fatto valere in giudizio una volta conclusa la mediazione, senza la necessità di rivolgersi al proprietario del fondo servente.
L’appellante contesta la ricostruzione compiuta dal giudice, il quale avrebbe introdotto una ‘ causa di decadenza/caducazione del diritto che non ha fondamento in alcuna norma di legge e che, per converso, legittima l’inadempimento/ritardo del debitore ‘. La considerazione per cui l’esercizio tardivo dell’azione giudiziale esclude il diritto al risarcimento contrasterebbe, inoltre, con il disposto dell’art. 1965 c.c., il quale enuncia la ratio della transazione, istituto volto esplicitamente ad evitare il sorgere di future vertenze giudiziarie.
Tale principio sarebbe stato accolto dal giudice, il quale ha riconosciuto l’esistenza di un interesse, quello alla trascrizione, ritenuto ‘ concreto e giuridicamente apprezzabile’ : a tale considerazione, però, avrebbe dovuto far seguito, secondo l’appellante, il riconoscimento dell’inadempimento, da parte dell’allora convenuto, delle obbligazioni a suo carico, scaturenti dall’accordo del 2017.
Quarto motivo
Con il quarto ed ultimo motivo d’appello, parte appellante ritiene erronea la condanna, pronunciata nei suoi confronti, alla rifusione delle spese di lite; stante l’accoglimento della domanda principale formulata in primo grado, concernente l’autenticazion e delle sottoscrizioni delle parti, il giudice di prime cure, secondo l’appellante, avrebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese processuali.
3) La difesa di parte appellata
Parte appellata contesta tutti i motivi di impugnazione formulati dall’appellante, ritenendo le doglianze di controparte destituite di qualsiasi fondamento, in fatto e in diritto.
In particolare, in relazione al primo motivo di appello , l’individuazione di un obbligo ex lege concernente la sottoscrizione di atti notarili ai fini della trascrizione di titoli costitutivi o modificativi, in questo caso sorti in seguito all’accordo di mediazione intercorso tra le parti. Tale risultato, si sostiene, può essere raggiunto mediante la proposizione di un’istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., come accaduto nel caso di specie, oppure attraverso l’inserzione, all’interno dell’a ccordo transattivo stipulato in sede di mediazione, di una specifica clausola dotata di efficacia vincolante, la quale, però, risulta assente nel caso di specie. L’appellato, inoltre, sostiene che anche qualora si accogliesse la tesi avversaria circa la violazione, da parte del degli asseriti obblighi di fonte legislativa o pattizia, si dovrebbe in ogni caso valorizzare l’inadempimento in cui è incorsa la controparte in relazione all’obbligo di riasfaltatura della strada di proprietà dello stesso Come evidenziato da quest’ultimo, invero, il termine pattuito in sede di mediazione per la conclusione di detta opera di manutenzione era stato individuato nel giorno 31/12/2017, dunque prima della sollecitazione alla trascrizione dell’accordo pervenuta dal legale di controparte. Inoltre, si evidenzia come l’appellante avesse già ricevuto la somma di € 5.000,00 a titolo di contributo di spese.
In questa prospettiva, dunque, parte appellata avrebbe legittimamente rifiutato di eseguire la propria prestazione, in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 1460 c.c.
In relazione al secondo motivo d’appello , parte appellata contesta la qualificazione del danno proposta dall’appellante: non sarebbe riscontrabile, nel caso di specie, alcuna ‘perdita di chances’ scaturente dall’inopponibilità ai terzi dei diritti nascenti dall’accordo di mediazione, in quanto la mancata trascrizione non avrebbe potuto incidere sull’alienabilità e sulla possibilità di godere e disporre dei beni cui tali diritti accedono. A conforto di tale ricostruzione, viene citato quell’orientamento dell a Corte di Cassazione secondo cui la servitù attiva, in quanto diritto ‘accessorio’, si trasferisce automaticamente all’avente causa dell’originario titolare del fondo, non rendendosi necessaria alcuna trascrizione o accordo tra le parti. Nessun danno, dunque, sarebbe stato patito da parte appellante.
Inoltre, l’appellato censura la richiesta di determinazione in via equitativa del danno medesimo, posto che essa rappresenta un criterio recessivo, utilizzabile dal giudice solo nell’ipotesi in cui la parte abbia assolto al proprio onere probatorio in relazione alla sussistenza del nocumento, e la quantificazione esatta dello stesso risulti, in concreto, di difficile individuazione. Nel caso di specie, al contrario, parte appellante si sarebbe limitata ad allegare un asserito danno da perdita di chances, se nza fornire elementi concreti atti a dimostrarne l’effettiva consistenza.
Parte appellata ritiene non conferenti anche le censure concernenti il capo di sentenza in cui il
giudice di prime cure ha ritenuto intempestivo l’esperimento dell’azione giudiziale da parte ), il quale avrebbe potuto agire sin da subito per ottenere la trascrizione, senza rivolgersi preventivamente al COGNOME, intimandolo ad adempiere.
dell’appellante ( terzo motivo di appello In primo luogo, l’appellato contesta il richiamo, effettuato da controparte, alle norme stabilite in materia di mora del debitore, posto che tra le parti in causa non è mai sorto alcun vincolo obbligatorio concernente la sottoscrizione dell’atto notarile.
Inoltre, anche ammettendo la sussistenza di un siffatto vincolo, il ritardo nella trascrizione dei diritti scaturenti dall’accordo di mediazione non sarebbe imputabile all’appellato, il quale non si sarebbe opposto alla formalizzazione del predetto accordo qualora l’appellante non avesse omesso di adempiere al proprio obbligo di riasfaltatura, precedentemente assunto. Tale prestazione è stata eseguita solamente nel maggio del 2018, e, da quel momento, nessuna richiesta è stata più avanzata all’appellato, il quale ha ottenuto la trascrizione anni dopo, mediante la sentenza di primo grado. Tale soddisfazione ‘differita’, dunque, sarebbe imputabile unicamente all’inadempimento dell’appellante, nonché all’inerzia di quest’ultimo nell’esercizio della propria pret esa in giudizio.
L’appellato si oppone alle considerazioni svolte da controparte in punto di spese di lite ( quarto motivo di appello ).
Queste ultime, invero, devono essere poste a carico di parte appellante, posto che, nonostante l’accoglimento, in primo grado, della domanda principale, riguardante l’autenticazione delle sottoscrizioni delle parti, l’allora convenuto non ha mai contestato la veridicità delle stesse, attestandosi sulle medesime posizioni di controparte.
4) I motivi della decisione
4.1. I primi tre motivi di appello risultano infondati.
La Corte ritiene di condividere le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in relazione all’assenza di uno specifico obbligo giuridico, assunto dall’appellato, alla stipula dell’atto notarile ricognitivo dell’accordo di mediazione precedentemente intervenuto tra le parti. Le disposizioni normative richiamate dall’appellante , invero, non introducono, come sostenuto da quest’ultimo, un obbligo ex lege di procedere alla trascrizione degli atti in esse richiamati, ma si limitano a prevedere tale forma di pubblicità ai fini dell’opponibilità dei relativi diritti ai soggetti terzi, in ossequio al principio di certezza delle situazioni giuridiche. Leggendo a contrario il disposto degli artt. 2643 c.c. e 11, comma 7, D.lgs 28/2010, invero, si evince che gli atti in esse menzionati, pur in assenza di trascrizione, mantengono piena validità ed efficacia
inter partes ; tale circostanza induce a ritenere destituita di fondamento, in assenza di una specifica previsione pattizia, la tesi secondo cui il COGNOME, manifestando il suo rifiuto a presentarsi dinnanzi al AVV_NOTAIO per la formalizzazi one dell’accordo di mediazione sottoscritto in data 20/02/2017, avrebbe violato un obbligo precedentemente assunto nei confronti dell’appellante. Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
Tale questione risulta assorbente rispetto al secondo e al terzo motivo di appello, posto che, in assenza di un’obbligazione da adempiere, non appare logicamente e giuridicamente configurabile, nel caso di specie, una condotta contra ius in grado di cagionare un danno risarcibile. Alla luce di tali considerazioni, dunque, non risultano applicabili le disposizioni codicistiche previste in materia di responsabilità contrattuale.
4.2 Il quarto ed ultimo motivo d’appello dev’essere accolto.
Il giudice di primo grado, invero, ha erroneamente condannato l’attore alla rifusione delle spese processuali, posto che la domanda principale da quest’ultimo formulata in quella sede giudiziale, concernente l’autenticazione delle sottoscrizion i apposte dalle parti sul verbale di conciliazione redatto in data 20/02/2017, ha trovato accoglimento e non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto.
In questa prospettiva, la Corte ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di soccombenza parziale, la parte risultata (pur non integralmente) vittoriosa non può essere chiamata a sostenere integralmente le spese di lite, potendosi configurare, in siffatti casi, soltanto un’ipotesi di compensazione, totale o parziale, dei costi del giudizio (Cass. Sez. Un., sent. n. 32061/2022).
Una siffatta ricostruzione, inoltre, si pone in armonia con le norme costituzionali poste a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, posto che, come evidenziato dallo stesso organo nomofilattico nel summenzionato arresto, ‘la prospettiva di una condanna alle spese scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. ‘ .
Il quarto motivo di appello è, pertanto, fondato e deve essere accolto.
L’accoglimento del motivo di appello impone di rivedere completamente la statuizione sulle spese di primo grado.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese, alla luce dell’esito complessivo del giudizio.
All’esito del processo, l’appellante ha ottenuto l’accertamento positivo parziale delle proprie pretese, con accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte dalla convenuta, dalla stessa non contestata, e rigetto delle pretese risarcitorie.
Trattandosi di soccombenza parziale non è possibile condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore del convenuto, ma può al massimo valutarsi la compensazione delle stesse (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 3 – , Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018 – Rv. 651332
-01 che ha affermato che
Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell’appello, ha correttamente valutato l’esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all’accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l’attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto).
Nel caso in esame, la mancata contestazione delle pretese attoree in merito all’unica domanda accolta ed il rigetto delle restanti domande, giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.) nella misura del 50%, con condanna del convenuto/appellato alla rifusione a favore di parte attrice/appellante del restante 50%.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall’entità del la pretesa risarcitoria (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall’applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella
istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi tra i medi e i minimi per il primo grado e nei minimi per il secondo grado, atteso che in primo grado l ‘istruzione è stata solo documentale ed in secondo grado non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali di primo grado si liquidano per l ‘intero in euro 4.677,00 per compensi (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.280,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisionale), in euro 264,00 per esposti, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali di secondo grado si liquidano per l ‘intero in euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), in euro 382,50 per esposti, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
La Corte d’appello di Torino Sezione Seconda Civile definitivamente pronunciando sull’appello proposto da parte appellante avverso la sentenza n. 461/2024 pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE,
in parziale riforma del provvedimento impugnato:
compensa le spese di lite nella misura del 50% per entrambi i gradi di giudizio;
condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante il 50% delle spese processuali dei diversi gradi di giudizio che si liquidano per l’intero nei termini che seguono:
-per il giudizio di primo grado in euro 4.677,00 per compensi ed euro 264,00 per esposti, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
-per il giudizio di secondo grado in euro 4.888,00 per compensi ed euro 382,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
rigetta per il resto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.01.2026
Il Consigliere est.
Il Presidente
Dr. NOME COGNOME
Dr. NOME COGNOME