Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18267-2022 proposto da:
COGNOME di persona e rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI MATERA del 15/6/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME, a norma dell ‘ art. 26 l.fall., ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE aveva determinato nella somma di €. 4.000,00 il compenso dallo stesso maturato in ragione delle prestazioni d ‘ opera professionale che, in qualità di avvocato, aveva eseguito su incarico del curatore nel giudizio proposto (con ricorso del 16/12/2019) nei confronti della società
poi fallita avente ad oggetto la revocazione di due sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato nel 2014 e nel 2015.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo.
1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: – la liquidazione dei compensi delle persone la cui opera è stata richiesta nell ‘ interesse del fallimento rientra, ai sensi dell ‘ art. 25, comma 1°, l.fall., nelle prerogative del giudice delegato, per cui l ‘ eventuale accordo stipulato ‘ dal curatore fallimentare con l ‘ avvocato che abbia assistito il Fallimento in un processo non è vincolante per il Giudice delegato e non è opponibile al Fallimento ‘; – l ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 13, comma 2, della l. n. 247/2012 non ha abrogato l ‘ art. 2233, comma 3°, c.c., il quale prevede che i patti sui compensi professionali tra avvocati e clienti debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità; – nel caso in esame, invece, ‘ non v ‘ è stata alcuna accettazione del preventivo del compenso professionale né da parte del curatore, che … non avrebbe potuto vincolare il Fallimento, né da parte del Giudice delegato, che si è limitato ad autorizzare la costituzione in giudizio del Fallimento ‘.
1.4. Né rileva, ha aggiunto il tribunale, il fatto che, al momento dell ‘ emissione del provvedimento di autorizzazione in giudizio per il Fallimento, il giudice delegato aveva preso contezza del preventivo dell ‘ avv. COGNOME e del parere favorevole del curatore: intanto, perché ‘ in mancanza di un ‘ accettazione in forma scritta da parte del Giudice delegato, non può ritenersi perfezionato l ‘ accordo sui compensi così come indicati nella proposta da parte dell ‘ avvocato ‘; – inoltre, perché il silenzio del giudice delegato sulla proposta non può valere come comportamento concludente e, quindi, come accettazione, posto che, ‘ in virtù della correlazione tra pattuizione negoziale
e corrispettivo di cui all ‘ art. 2233 comma 2 c.c. e tenuto conto della causa concreta di detta pattuizione, il credito del professionista deve essere sempre determinato sulla base di un criterio di corrispettività ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta ‘ , e che sono, pertanto, nulle le clausole sui compensi forfettari.
1.5. Il reclamante, inoltre, ha proseguito il tribunale, non ha fornito elementi sufficienti per poter sostenere l ‘ erroneità della liquidazione contenuta nel provvedimento impugnato per aver determinato il compenso in violazione dei parametri minimi di legge: – intanto, ha depositato solo l ‘ atto di costituzione in giudizio (del 2/2/2021) e le memorie di replica del Fallimento e delle altre parti, ma non ha specificato quante udienze (a parte quella del 18/3/2021) siano state effettivamente svolte; – non ha, poi, evidenziato la ‘ circostanza fondamentale ‘ che il ricorso proposto contro la società fallita è stato dichiarat o ‘ palesemente inammissibile ‘; -l ‘ importo dovuto per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione dei giudizi innanzi al Consiglio di Stato di ‘ valore indeterminabile ‘ , ammonta, secondo i parametri medi, ad €. 8.025,00 ; – se si considera la chiusura in rito del processo, risulta giustificata la riduzione a metà delle spese processuali riconosciute in favore delle parti vittoriose, per cui la liquidazione dell ‘importo di €. 4.000,00, oltre accessori, operata dal giudice delegato, risulta sostanzialmente corrispondente a quanto spettante per legge.
1.6. NOME COGNOME con ricorso notificato in data 21/7/2022, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.8. Il ricorrente ha depositato breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ric. 2022 n. 18267, Sez. 1, C.C. del 19 dicembre 2024
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità del decreto per difetto del minimo costituzionale della motivazione richiesta dall ‘ art. 111, comma 6°, e dall ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione delle stesse disposizioni, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che l ‘ accordo sul compenso così come indicato nella proposta formulata dall ‘ istante si fosse perfezionato, esponendo, tuttavia, una motivazione meramente apparente o comunque fondata su affermazioni inconciliabili, non essendo chiarito se, a giudizio del tribunale, l ‘ accordo sul compenso non si è concluso in ragione della mancata accettazione del curatore oppure di quella del giudice delegato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 25 e 31 l.fall. nonché degli artt. 1325, 1326, 1350 e 2233 c.c. e dell’art. 1 del d.m. n. 55/2014, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, innanzitutto, ha escluso che il curatore abbia la legittimazione a sottoscrivere con l ‘ avvocato istante un accordo sul compenso opponibile al Fallimento ed, in secondo luogo, ha ritenuto che, nel caso in esame, tale accordo, in mancanza di accettazione in forma scritta da parte del curatore fallimentare, non si era perfezionato, omettendo, tuttavia, di considerare: – per un verso, che, come si evince dall ‘ art. 31 l.fall., il compimento degli atti gestori, come il contratto sui compensi professionali, compete senz ‘ altro al curatore del fallimento; – per altro verso, che il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di accettare il preventivo scritto inviatogli da quest ‘ ultimo il
3/2/2020, che aveva quantificato il compenso nell ‘ importo forfettario di €. 7.000,00, come si evince tanto dall’istanza di autorizzazione rivolta al giudice delegato l’8/6/2020 (‘ … il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi può quantificarsi in un importo forfetario pari ad euro 7.000,00 …’, oltre accessori, come indicato nei ‘ preventivi inviati allo scrivente dagli Avvocati COGNOME… ‘), quanto dalla procura rilasciata all’avvocato istante l’8/7/2020 (‘… dichiaro … di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale ‘) .
3.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo e degli altri.
3.2. L ‘ art. 31, comma 1°, l.fall. prevede che ‘ il curatore ‘, sia pur sotto la ‘ vigilanza ‘ del giudice delegato e del comitato dei creditori e nei limiti delle ‘ funzioni ad esso attribuite ‘, ‘ ha l ‘ amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura ‘, a partire dalla stipulazione dei contratti volti al conseguimento delle prestazioni da parte di terzi la cui ‘ opera ‘ (anche professionale) sia richiesta ‘ nell ‘ interesse del fallimento ‘ (art. 25, comma 1°, n. 4, l.fall.), come il difensore che (con l ‘ autorizzazione del giudice delegato, ove necessaria: artt. 25, comma 1°, n. 6, e 31, comma 2°, l.fall.) rappresenti in giudizio il Fallimento, pattuendone, eventualmente, il corrispettivo.
3.3. La norma dell ‘ art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall ‘ art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, stabilisce, al riguardo, che l ‘ accordo di determinazione del compenso professionale tra l ‘ avvocato e il suo cliente (compreso, evidentemente, il curatore del
fallimento) deve rivestire la forma scritta e che tale accordo, se non riveste tale forma, è nullo.
3.4. La norma indicata (che non può ritenersi abrogata con l ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 13, comma 2, della l. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che ‘ il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all ‘ atto del conferimento dell ‘ incarico professionale ‘, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell ‘ art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell ‘ incarico professionale: cfr. Cass. n. 11597 del 2015; Cass. n. 24213 del 2021; Cass. n. 15563 del 2022), in effetti, ha espressamente disposto che il contratto con il quale l ‘ avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al primo dev ‘ essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta.
3.5. Ne consegue, tra l ‘ altro, che la formazione di tale accordo, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendosi per contro realizzarsi quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, richiede, tuttavia, che la proposta di una delle parti, redatta in forma solenne, sia necessariamente seguita da un ‘ accettazione conforme che sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (Cass. n. 717 del 2023; Cass. n. 15563 del 2022, in motiv., la quale, con riguardo al contratto di prestazione professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto che, a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell ‘ accordo richiedeva un ” accettazione nella medesima forma ‘) .
3.6. La giurisprudenza di questa Corte, come giustamente osservato dal ricorrente, ha, sul punto, ripetutamente affermato che: – ai fini della stipulazione di un contratto, il requisito della forma ad substantiam è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile né la compresenza fisica delle parti stipulanti, né l ‘ adozione di particolari formule sacramentali, essendo, per contro, sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l ‘ incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico in questione (Cass. 20653 del 2005; Cass. n. 4921 del 2006); -‘ il rispetto del requisito della forma scritta ‘, può, dunque, ‘ risultare ‘ anche ‘ da una scrittura privata recante le sottoscrizioni delle parti dell ‘ accordo, le quali possono anche essere in documenti diversi (inscindibilmente collegati, in modo da evidenziare inequivocabilmente l ‘ incontro dei consensi -Cass. n. 5919 del 2016, n. 2256 del 2007, n. 6629 del 1997) ‘ (Cass. n. 41790 del 2021, in motiv.); – nel contratto di patrocinio, in particolare, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell ‘ art. 83 c.p.c., atteso che l ‘ esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell ‘ atto difensivo perfeziona, mediante l ‘ incontro di volontà fra le parti, l ‘ accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l ‘ identificazione del contenuto negoziale (Cass. n. 17161 del 2022, in motiv.; cfr. Cass. SU n. 9775 del 2022, secondo cui, ai fini della valida stipulazione dei contratti della P.A., il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, potendo il vincolo contrattuale formarsi mediante l ‘ incontro di dichiarazioni scritte separatamente manifestate).
3.7. L ‘ accordo sul compenso che il curatore può stipulare con il difensore, se è vincolato quanto alla forma, è, invece, nel contenuto (salvo il limite che l ‘ incarico, al pari dell ‘ autorizzazione del giudice delegato, è limitato, a differenza di quanto previsto in generale dall ‘ art. 83, ult. comma, c.p.c., per ciascun grado di giudizio: art. 25, comma 1°, n. 6, l.fall.), del tutto libero: l ‘ art. 13, comma 3, della l. n. 247/2012, infatti, prevede che ‘ la pattuizione dei compensi è libera ‘ ed, in particolare, che ‘ è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, … in base all ‘ assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l ‘ intera attività, a percentuale sul valore dell ‘ affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione ‘.
3.8. L ‘ unico limite, come stabilisce l ‘ art. 13, comma 3, della l. n. 247/2012, è che sono ‘ vietati i patti con i quali l ‘ avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa ‘ (cfr., al riguardo, Cass. n. 23738 del 2024, in motiv. e Cass. n. 28914 del 2022).
3.9. Il giudice delegato, dal suo canto, ha il compito (al pari del tribunale in caso di contestazione: art. 111 bis , comma 1°, l.fall.) di liquidare (e cioè di determinare la misura monetaria de) il compenso spettante al professionista (art. 25, comma 1°, n. 4, l.fall.), in conformità dell ‘ accordo (validamente ed efficacemente) stipulato dal curatore, ovvero, in mancanza (di determinazione consensuale del compenso in forma scritta all ‘ atto dell ‘ incarico o successivamente: art. 13, comma 6, della l. n. 247/2012 e art. 1, comma 1, del d.m. n. 55/2014), in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55 cit., avendo riguardo alla prestazione svolta dal professionista e ai risultati conseguiti.
3.10. Resta, naturalmente, fermo il potere del giudice delegato, nell ‘ esercizio del dovere di vigilanza che gli compete sull ‘ attività svolta dal curatore, di procedere, se del caso, alla revoca dell ‘ incarico conferito dal curatore (art. 25, comma 1°, n. 4, l.fall.) o, più radicalmente, alla proposta di revoca di quest ‘ ultimo (art. 37, comma 1°, l.fall.) ove lo stesso, nella stipula del contratto con il professionista, non abbia osservato la diligenza richiesta dalla natura dell ‘ incarico conferitogli (art. 38, comma 1°, l.fall.).
3.11. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto, per un verso, che l ‘accordo eventualmente stipulato ‘ dal curatore fallimentare con l ‘ avvocato che abbia assistito il Fallimento in un processo non è vincolante per il Giudice delegato e non è opponibile al Fallimento ‘ e, per altro verso, che, nel caso in esame, il curatore del fallimento non aveva operato ‘ alcuna accettazione del preventivo del compenso professionale …’ nella ‘forma scritta ‘ a tal fine richiesta a pena di nullità, non si è attenuto ai principi esposti, avendo, in particolare, omesso di considerare: innanzitutto, che il curatore può, come detto, validamente ed efficacemente stipulare con il professionista da lui incaricato un accordo di determinazione del compenso (salvi i limiti indicati); – in secondo luogo, che l ‘ accettazione della proposta di tale contratto, che richiede la forma scritta a pena di nullità, può essere operata, purché sia rivestita dalla medesima forma richiesta dalla legge, anche con atto separato, a partire dalla procura difensiva rilasciata dal curatore in favore del professionista, tutte le volte in cui la stessa rechi l ‘ accettazione della proposta scritta di accordo formulata da quest ‘ ultimo: come, in effetti, emerge, quanto al caso in esame, dalla procura che il curatore del fallimento reclamato ha rilasciato all ‘ avvocato istante in data 8/7/2020, la quale, per come
riprodotta nel ricorso, contiene, al pari della richiesta di autorizzazione trasmessa dal curatore al giudice delegato, l ‘ espressa dichiarazione da parte dello stesso di accettazione del preventivo scritto con cui quest ‘ ultimo aveva quantificato il compenso nell ‘importo forfettario di €. 7.000,00.
3.12. Questa Corte, infatti, dopo aver ritenuto che i parametri dei compensi all’avvocato stabiliti dal d.m. n. 55/2014 trovano applicazione, ai sensi dell’art. 1 dello stesso, ‘quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi’, ha ritenuto che, nel caso deciso, il difensore del Fallimento avesse ‘concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta, che risulta integrato dal successivo conferimento del mandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto preventivo ‘, ed ha, quindi, confermato la statuizione con la quale il tribunale aveva, appunto, escluso che lo stesso potesse invocare, a fronte di tale accordo, l’applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. cit. (Cass. 9242 del 2018, in motiv.).
3.13. D’altra parte, è vero che : – la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione; – l ‘omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati in giudizio non dà luogo al vizio, previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in
considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
3.14. È anche vero, tuttavia, che la ricognizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione (come, nel caso in esame, l’accettazione da parte del curatore del preventivo proposto dal reclamante) è efficacemente suscettibile di essere censurata in cassazione per il vizio, ravvisabile nel caso in esame, consistito nell’avere il giudice di merito, in sede di accertamento della fattispecie concreta (e cioè la dedotta stipulazione tra l’avvocato reclamante e il curatore del fallimento di un accordo scritto di determinazione del compenso), del tutto omesso l’ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici controversi tra le parti (come, in particolare, l’accettazione scritta da parte del curatore della proposta di accodo formulata dal reclamante), la cui esistenza risulti, per contro, dal testo della pronuncia impugnata o dagli atti processuali (come, appunto, la procura difensiva rilasciata dal curatore, la quale contiene, per come riprodotta in ricorso, al pari della richiesta di autorizzazione al giudice delegato, la dichiarazione espressa da parte del curatore del preventivo del reclamante), ove gli stessi abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti (come, appunto, l’indicata dichiarazione di accettazione) , avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte poi ricorrente (e cioè il contratto scritto di determinazione della misura del compenso) a fondamento della domanda (di pagamento del compenso così pattuito) dalla stessa proposta.
Il ricorso dev ‘ essere, in definitiva, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo
esame, al tribunale di Matera che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Matera che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima