SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 40 2026 – N. R.G. 00001052 2024 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1052/2024 R.G., posta in decisione all’udienza collegiale del 10/12/2025, promossa
da
già
c.f. con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. P.
APPELLANTE
contro
c.f.
con il patrocinio
RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
P.
pagina 1 di 27
OGGETTO:
INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata l’8/04/2024 con il n. 1483/2024.
CONCLUSIONI
di già
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni dedotte in punto di fatto e di diritto nella narrativa del suesposto atto che qui devono intendersi richiamate, riformare la sentenza n. 1483/2024 emessa dal Tribunale Civile di Brescia, Seconda Sezione Civile, a firma del AVV_NOTAIO, in data 08.04.2024, pubblicata in pari data, mai notificata, a definizione del procedimento n. 11232/2021 R.G. promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dalla società già in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa soc. in persona del socio e legale rappresentate pro tempore sig. , e per l’effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare l’opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Brescia in data 30.07.2021, distinto al n. 3051/2021, r.g. 9016/2021, in quanto relativo a crediti inesistenti e, in ogni caso, per essere la pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto. Con vittoria
di spese e competenze di lite anche del precedente giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge’.
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis,
NEL MERITO
in via preliminare, respingere l’istanza di inibitoria RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto priva dei presupposti di Legge e comunque carente di interesse ex art. 100 c.p.c.;
in via principale, nel merito, per i motivi sopra esposti rigettare integralmente l’appello svolto dalla società e per l’effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1483/2024 del Tribunale Contr
di Brescia, pubblicata in data 08 Aprile 2024;
in ogni caso, vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 05.10.2021,
oggi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3051/2021 emesso in data 30 luglio 2021 dal Tribunale di Brescia con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 51.795,32, oltre
interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 e spese.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione esponeva:
-di avere in gestione l’impianto di distribuzione di carburanti sito nel Comune
di INDIRIZZO, in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti stipulati entrambi in data 19 febbraio 2013 con l’allora proprietaria e fornitrice
-che, in data 12 gennaio 2017, aveva ceduto a il ramo d’azienda che comprendeva anche tale impianto; -che, con comunicazione del 13 gennaio 2017, aveva informato RAGIONE_SOCIALEa cessione del ramo d’azienda e del suo automatico subentro in tutti i contratti in essere ‘… ed in ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato … nella medesima posizione giuridica RAGIONE_SOCIALEa assumendo l’obbligo di adempierli ai medesimi termini e condizioni in essere a tale data’;
-che, alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione del ramo di azienda, le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura erano regolate dall’Accordo Aziendale sulla viabilità ordinaria RAGIONE_SOCIALEa Rete di Distribuzione che, nel quadro RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente regolata dal d.lgs. n. 32/1998, così come modificato e integrato dalla L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012, era stato siglato in data 19.12.2011 e 16.07.2014 da con le RAGIONE_SOCIALE di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE);
che, in particolare, tale Accordo, rimandando al precedente concluso nel 2011, prevedeva tra l’altro il riconoscimento in favore dei gestori di uno
‘ sconto unico di gestione ‘ differenziato per gli impianti Self -Service, Servito e Split Lane (rispettivamente €/mc 36,50, 45,00 e 36,50 al netto RAGIONE_SOCIALE‘i.v.a.) e un ‘ ulteriore sconto variabile ‘, per impianti Post -Pay, da liquidarsi in 3 tranches da € 3.700 cadauna, con scadenze fissate entro 20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ogni anno;
-che, tali Accordi Aziendali non erano stati rinnovati e/o modificati e/o integrati;
-che dopo il proprio subentro nei contratti di comodato e fornitura, si era rifiutata di applicare le condizioni economiche previste dall’Accordo Aziendale del 2014 e non le aveva corrisposto né le quote fisse RAGIONE_SOCIALE ‘ sconto variabile ‘ né lo ‘ sconto unico di gestione ‘ così come determinati nell’accordo;
-che l’esponente, per il credito maturato dal primo aprile 2017 al settembre 2018 di € 52.579,63, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un primo decreto ingiuntivo (n. 3002/2019 -RG 3037/2019) opposto in un separato giudizio da
che, comunque, aveva spontaneamente pagato;
-che nel successivo periodo, ottobre 2018 fino a dicembre 2020, oltre al mese di marzo 2018, aveva maturato l’ulteriore credito di € 51.795,32, di cui € 29.531,32 a titolo di ‘ Sconto Unico di Gestione ‘ ed € 22.200,00 a titolo di ‘ Ulteriore Sconto Variabile ‘, come riportato dalle fatture emesse sulla scorta di documenti provenienti dalla debitrice -da cui si ricavano i prezzi giornalieri di vendita, l’entità dei carburanti acquistati e venduti –
nonché dalla Relazione Asseverata a firma del AVV_NOTAIO descrittiva del metodo e dei dettagli di calcolo effettuati in base agli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e RAGIONE_SOCIALE‘entità di carburante erogato dal punto vendita, allegati al ricorso.
Per tale ultimo credito il Tribunale di Brescia aveva emesso, in data 30 luglio 2021, il decreto ingiuntivo telematico immediatamente esecutivo n. 3051/2021.
Con atto di citazione in opposizione l’ingiunta chiedeva di dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di disporre la compensazione tra il credito ingiunto e il controcredito di € 58.840,41.
In particolare, contestava di essere subentrata ad nell’Accordo Aziendale del 2014 poiché, nel caso di specie, non trovava applicazione l’art. 2558 c.c. trattandosi non di un contratto di azienda avente carattere personale, ma di un accordo collettivo aziendale soggetto ad una specifica e autonoma disciplina, ossia quella prevista dal d.lgs. 32/1998 e dalla L. 57/2001; affermava l’efficacia meramente soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Aziendale del 2014 vincolante solo per i soggetti sottoscrittori, rilevando, tra l’altro, che detto accordo era funzionale alle specifiche esigenze di diverse da quelle RAGIONE_SOCIALEa società opponente; rilevava che non aveva mai aderito all’Accordo del 2014 ed, anzi, aveva tentato ripetute volte di stipularne uno nuovo con le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei gestori; rilevava
l’illegittimità e l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa clausola di ultrattività contenuta nell’Accordo Aziendale del 2014 perché contraria al principio RAGIONE_SOCIALEa naturale temporaneità RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni e alla libertà negoziale RAGIONE_SOCIALE‘opponente; eccepiva la carenza dei requisiti per la concessione RAGIONE_SOCIALEa provvisoria esecutività del decreto opposto, in quanto non fondato su prova scritta, non liquido e neppure caratterizzato da pericolo di grave pregiudizio; deduceva che il Tribunale di Roma definiva il diverso giudizio n. 29159/2019 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3002/2019 con la sentenza n. 2581/2021 RAGIONE_SOCIALE‘11.02.2021, con la quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione preliminare sollevata dall’opponente, si dichiarava territorialmente incompetente ad emettere il decreto ingiuntivo, ne disponeva la revoca, e, conseguentemente, faceva venir meno la causa del pagamento eseguito da in
favore di aggiungeva che per ottenere da quest’ultima società la restituzione di quanto pagato, otteneva dal Tribunale di Prato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 756/2021 del 14.07.2021 di € 55.311,87 oltre spese, per un totale precettato di € 58.840,41 che opponeva in compensazione.
si costituiva e resisteva.
Negata la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘immediata esecutività del decreto ingiuntivo ed istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Brescia rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da
pagina 7 di 27 condannando quest’ultima alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore di
Argomentava il Tribunale che, in forza del contratto di cessione di ramo di azienda, era subentrata, ex art. 2558 c.c., nel contratto di cessione gratuita d’uso di impianto ed in quello di fornitura in esclusiva di carburante e lubrificanti che la cedente aveva stipulato con la società opposta e, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 5.1 di tale contratto che espressamente richiamava gli accordi collettivi sottoscritti per la determinazione dei prezzi di vendita dei carburanti, anche nell’Accordo Aziendale del 2014, avente scadenza al 31 dicembre 2015, ma efficace in forza RAGIONE_SOCIALEa clausola di ultrattività prevista dall’art. 1 (‘ resta inteso che alla scadenza l’Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti’).
A detta del primo giudice, tanto era confermato dalla comunicazione di cessione del ramo di azienda inviata in data 13.01.2017 da al gestore, laddove era espressamente indicato che la società opponente subentrava ad nel contratto di fornitura ‘ ed ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato…’.
Era certo e non controverso che la società cessionaria non avesse applicato le condizioni economiche di cui all’accordo collettivo e non avesse riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile.
Pertanto, non era necessario stabilire se l’acquirente di ramo d’azienda fosse subentrato ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni
aziendali e l’organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto era certo che nella fattispecie in esame la cessionaria era subentrata nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che era l’art. 5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall’accordo collettivo aziendale concluso da con le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e valido al momento del rifornimento.
Il giudice di primo grado riteneva infondata l’eccezione di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa clausola di ultrattività RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Aziendale del 2014, in quanto convenuta dalle parti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia privata.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale assumeva che l’Accordo Aziendale del 2014 fosse valido ed efficace nei rapporti tra e sino alla conclusione di un nuovo
accordo.
Infine, con riguardo al quantum , riteneva provato il credito azionato scaturente da documentazione proveniente dalla medesima stante, tra l’altro, la mancata specifica contestazione dei calcoli allegati da controparte.
Rigettava, perché infondata, la domanda riconvenzionale di compensazione formulata dall’opponente, poiché la società opposta aveva documentato la restituzione di € 60.474,03, sicché non risultava provato il controcredito che l’attrice aveva chiesto di porre in compensazione.
La sentenza era gravata dalla soccombente
.
Si costituiva che resisteva.
All’udienza del 10/12/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante articola plurime censure alla sentenza impugnata: errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni relative all’istituto del collegamento negoziale; violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all’art. 2558 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 comma 3 L. 57/2001; errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5.1 del contratto di fornitura.
Deduce che la comunicazione del 13.01.2017 era stata inviata al gestore al solo scopo di informarlo RAGIONE_SOCIALEa cessione del ramo di azienda e non al fine di riconoscere l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Aziendale del 2014.
Contesta il collegamento negoziale riscontrato dal giudice di prime cure fra il contratto di fornitura e l’Accordo Aziendale del 2014, sostenendo che i contratti collegati mantengono ognuno la loro causa, conservando la propria individualità giuridica, e devono essere disciplinati dalla normativa tipica del loro schema negoziale; pertanto, mentre l’art. 2558 c.c. è applicabile al contratto di fornitura, non lo è invece all’Accordo Aziendale del 2014 che è disciplinato dalla L. 57/2001.
Richiama precedenti di legittimità (Cass. civ. 29.03.2010 n. 7517. cfr. Cass.
(già
civ. 2.3.2002 n. 3045) che hanno affermato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2558 cod. civ. ai rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, quali i ‘contratti di azienda’ e i cosiddetti ‘contratti di impresa’, e non anche a quelli ‘soggetti a specifica diversa disciplina’.
Assume che a quest’ultimi appartiene l’Accordo Aziendale del 2014 che è soggetto alla specifica diversa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 sesto comma del d.lgs. n. 32/1998 e alla successiva L. n. 57/2001 all’art. 19, comma 3, che prevede per ciascun ‘soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore’, quale essa è, di concludere con le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, accordi economici adeguati al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe proprie esigenze piuttosto che essere vincolato ad applicare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nel predetto art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale completamente estraneo alle proprie esigenze.
A conferma di ciò, deduce che l’Accordo Aziendale del 2014 è stato sottoscritto dalla società con la specifica intenzione di valorizzare ‘la rete ‘; pertanto, la dismissione di tale rete ha fatto venir meno la finalità e la logica sottesa all’accordo e, in ogni caso, il mutamento RAGIONE_SOCIALEe parti contrattuali ha comportato la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava, stante la radicale diversità di
rispetto ad
Inoltre, aggiunge che, proprio alla luce di tale palese diversità tra tali soggetti,
il richiamo semplice e generico RAGIONE_SOCIALE‘art. 5.1 del contratto di fornitura agli accordi collettivi sottoscritti non può, a suo dire, giustificare l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALE‘intero regolamento RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Aziendale del 2014.
In ogni caso l’intenzione dei contraenti, che emerge dal senso letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, era quello di richiamare gli accordi aziendali al solo fine di individuare i prezzi di vendita del carburante. Nessun riferimento, a suo dire, avevano fatto agli sconti o all”Ulteriore Sconto Variabile’.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e/o mancata applicazione del principio di temporaneità dei vincoli e la mancata disamina RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive e RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio. Deduce che il giudice di primo grado ha interpretato in modo errato la clausola di ultrattività del contratto di fornitura poiché, a suo dire, non ha tenuto in debita considerazione le documentate difficoltà da essa incontrate nel concludere un nuovo accordo aziendale, a causa degli ostacoli frapposti dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei gestori che avevano avanzato richieste economicamente insostenibili, rendendosi disponibili solo alla conclusione di un accordo alle stesse condizioni già convenute con nel 2014.
Sottolinea che, al fine di giungere ad un’intesa, aveva fatto richiesta al RAGIONE_SOCIALE per un tentativo di mediazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 3271998, ancora privo di riscontro.
Deduce la natura aziendale, e non nazionale, RAGIONE_SOCIALE‘Accordo aziendale del 2014,
rilevando, pertanto, l’applicabilità alle sole parti che lo hanno sottoscritto; aggiunge che tale connotazione aziendalistica RAGIONE_SOCIALE‘intesa non ne consente la trasposizione in altri accordi aziendali anche in ragione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 comma 3 L. 57/2001, che obbliga ‘il titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore’ a concludere uno specifico accordo aziendale.
Contesta, altresì, l’applicabilità nei propri confronti RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Aziendale del 2014 per il fatto che essa non può essere considerata una datrice di lavoro, dal momento che i gestori operano come imprenditori. Osserva, infine, che non può essere vincolata da un accordo la cui durata è di fatto aleatoria, in quanto legata ad un incontro di volontà tra le RAGIONE_SOCIALE dei gestori e la società distributrice, e che, quindi, lede il principio di naturale temporaneità RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni.
La clausola di ultrattività, a suo dire, contrasta sia con la libertà negoziale sia con la causa e funzione sociale dei contratti collettivi aziendali, la cui disciplina deve essere parametrata sulla realtà economico-sociale ad essa sottesa ed in continua evoluzione.
Con il terzo motivo che afferisce il quantum , l’appellante si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e mancata corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c.
Osserva che la documentazione depositata dalla controparte, non consente di accertare l’esistenza dei presupposti richiesti dall’Accordo Aziendale del 2011 per la determinazione RAGIONE_SOCIALE”ulteriore sconto variabile’ e, in particolare, non precisa la quantità di carburante erogato con le modalità SelfService ‘Post –
Pay’, includendovi anche quello erogato con modalità ‘Pre -Pay’.
Quanto allo ‘Sconto Unico di Gestione’, l’appellata si è limitata ad indicare gli importi a lei dovuti senza fornire il dettaglio RAGIONE_SOCIALEe singole voci di carburante (benzina, gasolio, gpl) né l’impianto utilizzato per l’erogazione (Self-Service; Servito; Split Lane), dati da cui dipendono i prezzi ed i differenziali su cui calcolare tale sconto in base all’Accordo Aziendale del 2014.
Rileva che il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova sul quantum ritenendo gravasse su l’onere di provare i fatti estintivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa anziché sul gestore provarne i fatti costitutivi: così, il Tribunale ha violato l’art. 2697 c.c. facendo ricadere su di essa l’onere probatorio RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria.
Contesta la liquidazione degli interessi moratori liquidati a ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.5 D.lgs. 231/2002 deducendo che l’obbligazione asseritamente non adempiuta dall’appellante non riguarda, come prevede l’invocata normativa, il mancato pagamento del prezzo RAGIONE_SOCIALEa merce, ma trattamenti economici di altro genere, nella specie ‘ulteriore sconto variabile’ e lo ‘sconto unico di gestione’, con la conseguenza che gli interessi eventualmente maturati sull’asserito credito sono quelli legali e non già quelli disciplinati dall’art.5 D.lgs. 231/02.
-.-
I primi due motivi, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
A tal fine, è opportuno compiere una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile al caso di specie.
Innanzitutto, nell’ambito dei servizi pubblici, l’attività di erogazione dei carburanti rientra tra le ‘ attività pubbliche o private destinate a soddisfare fini sociali e soggette a programmi e controlli specifici ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, comma 3 Cost. secondo cui la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali’.
Il d.lgs. n. 32/1998, rubricato ‘ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, comma 4, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa legge 15 marzo 1997, n. 59 ‘, è stato introdotto nel processo di liberalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di distribuzione dei carburanti.
Tale normativa all’art.1, comma 6, prevede che ‘ la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita RAGIONE_SOCIALE‘uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il RAGIONE_SOCIALE che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione RAGIONE_SOCIALEe controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il RAGIONE_SOCIALE, su richiesta di una RAGIONE_SOCIALEe parti, esperisce un tentativo di mediazione RAGIONE_SOCIALEe vertenze collettive’.
Il successivo comma 6bis stabilisce che ‘ il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti’.
La rete distributiva dei carburanti è stata successivamente disciplinata anche dalla L. n. 57/2001, rubricata ‘ Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.’
In particolare, l’art. 19, comma 3, in conformità alle norme introdotte dal Regolamento eurounitario n. 2790/1999, ha stabilito che ‘ i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita
consentiti nel medesimo regolamento nell’ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione RAGIONE_SOCIALEe controversie individuali.’
In osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni introdotte dal sopracitato Regolamento eurounitario n. 2790/1990, relativo all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, oggi trasfuso nell’art. 101 TFUE in materia di pratiche commerciali fra gli Stati membri che impediscono, restringono o sfalsano la concorrenza, l’art. 19, comma 3 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 57/2001 ha disciplinato le modalità di conclusione di accordi verticali, ovvero degli accordi stipulati fra imprese operanti ciascuna ad un livello differente RAGIONE_SOCIALEa catena di produzione o di distribuzione, afferenti all’attività di distribuzione dei carburanti.
Dall’analisi del dato normativo, ed in considerazione alle finalità sottese allo stesso, emerge un collegamento negoziale sia fra il contratto di cessione in uso gratuito RAGIONE_SOCIALE‘impianto di distribuzione ed il contratto di fornitura, stante quanto espressamente previsto al comma 6 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.lgs. n. 32/1998, sia relativamente al contratto di fornitura e all’Accordo Aziendale, disciplinante le condizioni economiche. In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, nel complesso, tale rapporto contrattuale come ‘l’amalgama di più negozi tipici in un unico contratto’, avente carattere unitario ed atipico (Cass. del 09/03/2018 n. 5684).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il collegamento negoziale sia stato espressamente previsto dall’art. 5.1 del contratto di fornitura stipulato il 19/02/2013 tra e (all’epoca
, che difatti prevede ‘ il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall’Accordo Aziendale concluso fra la e le RAGIONE_SOCIALE dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento ‘ e che, pertanto, è infondato il motivo di appello relativo all’errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni relative all’istituto del collegamento negoziale da parte del giudice di primo grado.
Nella fattispecie, i rapporti contrattuali risultano collegati in quanto l’esistenza e la funzionalità congiunta di essi consentono la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative ed ai principi di tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza e RAGIONE_SOCIALEa parte contrattuale più debole (cfr. Cass. 21178/2025).
Parimenti infondata è la censura relativa all’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2558 c.c.
al subentro di nell’Accordo Aziendale del 2014. Sul punto, parte appellante ha richiamato alcune pronunce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7517/2010 e Cass. n. 3045/2002) che riguardano fattispecie differenti che hanno specificatamente ad oggetto l’applicabilità di accordi collettivi relativi a rapporti di lavoro subordinato e ad accordi sindacali, mentre la disposizione letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2558 c.c. stabilisce
espressamente che ‘ se non è pattuito diversamente, l’acquirente RAGIONE_SOCIALE‘azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘alienante’.
Non vi è, dunque, alcuna espressa preclusione all’applicabilità di tale disposizione normativa anche all’Accordo Aziendale stipulato nel 2014, che ben può essere ricondotto ad un contratto stipulato per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azienda. Inoltre, come giustamente ritenuto dal giudice di primo grado, l’Accordo Aziendale del 2014 deve ritenersi ancora vigente, dal momento che l’art. 1 del medesimo, pur fissandone la scadenza in data 31 dicembre 2015, statuisce tuttavia che la sua efficacia si intende prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, circostanza non ancora verificatasi (cfr. Cass. 21178/2025).
Al riguardo, sono assolutamente irrilevanti le addotte difficoltà che avrebbe incontrato nelle trattative con le RAGIONE_SOCIALE dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
Passando ad esaminare la censura relativa alla violazione o alla mancata applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa temporaneità dei vincoli obbligatori, ritiene la Corte che, attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo d’azienda, abbia manifestato liberamente la propria volontà di subentrare anche nei contratti stipulati per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azienda, non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente, secondo
quanto disposto dall’art. 2558, comma 1, c.c., e il dato emerge con evidenza, come già ritenuto dal primo giudice, anche dalle comunicazioni inviate ai gestori in data 13.01.2017 (doc. 8).
Non è poi vero che la società appellante risulti vincolata a tempo indeterminato alle condizioni pattuite nell’Accordo Aziendale stipulato nel 2014, avendo la facoltà di procedere alla stipula di un nuovo Accordo Aziendale con le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 6 D.lgs. n. 32/1998 e dall’art. 19, comma RAGIONE_SOCIALEa L. n. 57/2001.
Altrettanto priva di fondamento deve poi considerarsi l’eccezione formulata da parte appellante circa la natura aziendale RAGIONE_SOCIALE‘Accordo, ovvero che lo stesso sia riferibile unicamente alle parti che lo hanno sottoscritto.
Difatti, l’Accordo Aziendale possiede una portata applicativa generalizzata nei confronti sia del titolare RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di distribuzione del carburante (originariamente ed in seguito la società in forza del subentro avvenuto a seguito del trasferimento del ramo d’azienda) che dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, rappresentati in sede di stipula dalle proprie RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Come visto, il legislatore, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa eurounitaria, ha introdotto la necessità di stipulare Accordi Aziendali interprofessionali in tale
settore, al fine di predisporre un generale strumento di tutela RAGIONE_SOCIALEa parte contrattuale debole, evitando in tal modo che la disciplina economica e giuridica del rapporto sia concordata a livello individuale.
Ne discende che, anche nel caso in cui il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall’accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l’art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l’art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono infatti l’obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
I due motivi vanno quindi disattesi.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Per quanto concerne la debenza, l’appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova. Sul punto, il Tribunale così argomentava: ‘Ciò posto, si osserva che, quanto al c.d. ‘ulteriore sconto variabile’, parte ricorrente ingiungente agisce per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 RAGIONE_SOCIALE‘accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall’accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20
giugno 2017, prima successiva agli effetti RAGIONE_SOCIALEa cessione di ramo d’azienda. Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi ‘alle scadenze stabilite tramite l’emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno’ ai dichiarati fini di ‘semplificazione del processo di amministrazione e di controllo’ sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito. Ebbene, la convenuta opposta chiede in questa sede oltre all’accertamento di validità ed efficacia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo e all’accertamento conseguente RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per di osservarne le condizioni economiche -la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal periodo Ottobre 2018 e fino a Dicembre 2020, oltre al mese di Marzo 2018, e specificamente ne chiede la liquidazione nell’esatta misura RAGIONE_SOCIALEe rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi. A tale richiesta l’opponente eccepisce la carenza del presupposto RAGIONE_SOCIALEa liquidità in merito alle fatture nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 del 27.01.2021 per
il complessivo importo di euro 51.795,32, azionate dal in INDIRIZZO. Anzitutto, osserva il Tribunale che tale eccezione è del tutto generica atteso che l’opponente non formula alcuna specifica contestazione degli importi oggetto di ingiunzione né tantomeno quelli di cui alle note di debito poste a suo fondamento. Neppure fornisce diversa ricostruzione atta a far presumere che la quantificazione operata dal , convenuto opposto, sia fallace e/o scorretta, producendo in giudizio analitici conteggi finalizzati ad evidenziare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘importo del debito complessivo. In ogni caso, è di documentale evidenza che il complessivo importo riportato nelle note di debito allegate al ricorso monitorio (all. n. 18 al fasc. monitorio) scaturisce da documentazione che proviene dalla medesima Conseguentemente, il credito oggetto di ingiunzione deve essere ritenuto certamente liquido e l’eccezione deve essere rigettata. Pure infondata è la contestazione (del tutto generica) in ordine a circostanze RAGIONE_SOCIALEe quali, quale società proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘impianto e fornitrice esclusiva del carburante alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito; quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo -100 mc -per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque RAGIONE_SOCIALE‘eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito). È certamente onere di
contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l’assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all’importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Conseguentemente il complessivo credito di € 51.795,32, a titolo di ‘Sconto Unico di Gestione’ e ‘Ulteriore Sconto Variabile’, oggetto di ingiunzione deve essere ritenuto certo, liquido ed esigibile.’
si è limitata a dedurre genericamente come controparte non ha adeguatamente provato l’ammontare del proprio credito, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione di parte prodotta, in quanto di formazione unilaterale, e a contestare altrettanto genericamente che il gestore nulla aveva specificato ‘in punto alla natura del distributore gestito dall’opposta (Post Pay, Servito, Split Lane: Self Service); alla quantità di carburante erogato dalla stessa negli anni 2018, 2019, 2020 e se si debba o meno procedere ai conguagli’.
La Corte rileva che i motivi di censura non colgono nel segno e non sono state confutate nei motivi di appello le argomentazioni con cui il giudice di prime cure ha, invece, ritenuto sufficienti gli elementi forniti dal gestore a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata specifica contestazione ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte opponente, che pure era in possesso dei dati rilevanti inerenti all’attività del gestore ed avrebbe, perciò, alla luce di essi, potuto specificare tali contestazioni.
Nell’Accordo del 2014, le voci ‘Sconto base’ e ‘Incentivo di qualità’ erano accorpate in uno Sconto Unico di Gestione, fissato in € 36,50 al mc al netto di i.v.a. per gli impianti self-service e Split line (ossia sempre benzine, gasoli venduti in modalità selfservice) e in € 45 al mc, al netto di i.v.a., per l’impianto servito.
Per la voce relativa al c.d. ‘Ulteriore sconto variabile’ l’Accordo del 2014 richiama il contenuto del precedente accordo del 19.12.2011.
Con riguardo a tale ultima voce, il punto 2 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo 19.12.2011, prevedeva la sua erogazione in tre rate da € 3.700 ciascuna entro il 20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ogni anno e dunque il primo giudice ha liquidato le rate maturate sino alla richiesta di decreto ingiuntivo con calcolo matematico che non necessità di particolari accertamenti.
Con riguardo all’altra voce, imputabile al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE Sconto Unico di Gestione (ossia il c.d. differenziale) ossia lo sconto che avrebbe dovuto praticare nel momento in cui forniva il carburante al gestore rispetto al prezzo consigliato, chiamato differenziale, osserva la Corte che era a conoscenza dei quantitativi di carburante forniti e dunque RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di tutti i presupposti previsti nell’Accordo 2014 per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE sconto.
Non vi è stata dunque alcuna inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in quanto il Tribunale, sulla scorta dei dati in suo possesso, ha ravvisato la correttezza RAGIONE_SOCIALEe somme pretese in via monitoria sia per effetto RAGIONE_SOCIALEa consulenza di parte,
sia perché a fronte di criteri certi cristallizzati negli Accordi del 2011 e del 2014, il soggetto debitore nella sua qualità di fornitore del carburante, era nelle condizioni di svolgere contestazioni specifiche alla metodologia di calcolo che di converso ha omesso (cfr. Cass. 21178/2025).
La censura relativa al tasso di interessi applicato costituisce allegazione nuova avanzata in appello, inammissibile ex art.345 c.p.c.
In conclusione, l’appello proposto da già
va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Per la sua soccombenza l’appellante va condannato a rifondere in favore di parte appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l’onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l’appello proposto da già
e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l’appellante a rifondere in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellata le spese del grado,
liquidate in parte come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante
l’onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026
Il Consigliere est.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME