Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27012 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27002/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA di CORTE d’APPELLO di CAGLIARI -SEZ. DIST. di SASSARI -n. 116/2021 depositata il 19/03/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I coniugi COGNOME in sede di separazione addivennero a un accordo, che venne trasfuso nella sentenza di separazione, in base al quale NOME COGNOME si obbligava , tra l’altro, a pagare il corrispettivo dell’alienazione, da parte del Comune di Orosei, qualora questo si determinasse a venderlo, del l’ appezzamento di terreno (in catasto al foglio 7, mapp. 1334 sul quale insisteva il locale commerciale al foglio 7 mapp. 1582), sul quale egli aveva già il diritto di superficie e che e.
A fronte dell’inadempimento del COGNOME all’obbligo di pagamento la COGNOME chiese e ottenne, dal Tribunale di Nuoro, un decreto ingiuntivo nei confronti di questi , per oltre quarantatremila euro (€ 43.076,93).
NOME COGNOME oppose il monitorio.
Il Tribunale di Nuoro, nel contraddittorio delle parti, rigettò l’opposizione.
NOME COGNOME propose appello e la Corte d’appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, con sentenza n. 116 del 19/03/2021, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha accolto l’impugnazione, affermando che era intercorso un accollo semplice e, pertanto, la somma portata dal decreto ingiuntivo non era dovuta dal COGNOME alla COGNOME, con conseguente revoca del monitorio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione NOME COGNOME con due motivi, dei quali il primo per violazione delle norme sull’interpretazione e il secondo per nullità della sentenza.
Risponde NOME con controricorso, contente anche ricorso incidentale.
NOME COGNOME ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 10/06/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
primo motivo, violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1273, 1362 e 1363 cod. civ., per errata interpretazione dell’accordo intervenuto in sede di separazione dei coniugi e recepito in sentenza, laddove la Corte territoriale ha ritenuto che lo stesso disciplinasse l’accollo dell’obbligazione della COGNOME nei confronti del Comune;
secondo motivo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione meramente apparente.
Il primo motivo deve essere esaminato in via prioritaria anche per ragioni d ordine logico.
Il testo dell’accordo, recepito nella sentenza di separazione, è del seguente letterale tenore, per quanto ancora rileva:
‘…nell’ipotesi in cui il Comune di Orosei decidesse di vendere la suddetta aerea, sulla quale come detto è stato attualmente concesso il solo diritto di superficie, il sig. COGNOME si obbliga a pagare il prezzo di vendita a favore del Comune nella misura che sarà determinata dall’Ente. Il pagamento del prezzo avverrà a semplice richiesta della signora COGNOME, alla quale il bene dovrà essere intestato senza che lo stesso COGNOME abbia nulla a pretendere (…) Specificamente la sig. COGNOME dichiara che le somme dovute a titolo d’indennità per lo scioglimento dell’impresa familiare RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e quelle pregresse e non versare a titolo di mantenimento
dal sig. COGNOME, sono da intendersi integralmente corrisposte con la cessione degli immobili e diritti reali di cui ai punti 1, 2, 3.
Ottenutone l’esatto adempimento, dichiara di non aver null’altro a pretendere per i suddetti titoli’ .
Dal detto testo risulta chiaro che la posizione creditoria insisteva in capo alla COGNOME, da considerarsi, dunque, a tutti gli effetti creditrice nei confronti del COGNOME e questi, quindi, assumeva la veste di debitore della prima, senza che fosse previsto alcuna obbligo della COGNOME nei confronti del Comune di Orosei.
L’interpretazione data dalla Corte territoriale all’accordo in sede di separazione non è rispettosa della volontà delle parti, da indagare alla stregua degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. (che dettano regole di carattere fondamentale: Cass. n. 10972 del 09/06/2004 Rv. 573491 -01; Cass. n. 6233 del 29/03/2004 Rv. 571627 – 01) e tenuto conto della circostanza, non contestata, dell’essere il COGNOME obbligato alla corresponsione, con particolari modalità, del residuo del mantenimento in favore della COGNOME.
Nell’accordo, poi recepito n ella sentenza di separazione, era specificamente previsto che la definitiva corresponsione di quanto ancora dovuto a titolo di mantenimento avvenisse anche mediante il pagamento del corrispettivo del diritto di proprietà sulla detta area in favore del Comune, qualora questi si fosse deciso ad alienarlo e ciò a tacitazione dei diritti passati e futuri della COGNOME all’assegno di mantenimento.
Il Collegio osserva che il riferimento, in motivazione, alla figura dell’accollo non è in alcun modo pertinente alla previsione pattizia, posto che l’accollo, che n ella specie, secondo la Corte distrettuale, sarebbe meramente «interno» (fattispecie non specificamente regolata dall’art. 1273 cod. civ., che viceversa regola l’accollo con efficacia esterna, o, appunto, esterno) e, in ogni caso, l’accollo, quale modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, avrebbe
dovuto avere quale presupposto che la COGNOME fosse già debitrice nei confronti del Comune di Orosei, circostanza, questa, che non risulta in alcun modo esistente, in quanto ella era creditrice del COGNOME e l’obbligazione d i questi era soltanto sospensivamente subordinata alla determinazione, quale condizione sospensiva, dell’ente pubblico territoriale di addivenire all’alienazione della proprietà del lotto sul quale il COGNOME aveva il diritto di superficie, che pure si obbligava, nell’accordo ridetto, a trasferire alla COGNOME . L’obbligazione di pagamento incombeva, sulla base degli accordi intercorsi in sede di separazione e recepiti nella relativa sentenza, soltanto sul COGNOME e comprendeva sia il pagamento del residuo per l’attribuzione allo stesso dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, sia quanto dallo stesso ancora dovuto a titolo di assegno di mantenimento, da corrispondersi in un’unica soluzione, così come consentito dalla legge, alla COGNOME.
Il ragionamento della Corte territoriale, nell’appoggiarsi alla figura dell’accollo, non è, dunque, condivisibile, pur avendo il giudice di merito richiamato giurisprudenza di questa Corte (Cass. n, 4604 del 11/04/2000 Rv. 535579 -01 che si pone nel solco di Cass. n. 1217 del 23/02/1979 Rv. 397438 – 01), che non si attaglia alla fattispecie concreta in esame, ella quale non è configurabile alcun accollo.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo e del ricorso incidentale, ma in realtà di pura riproposizione di prospettazioni difensive non accolte, di NOME COGNOME.
Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata.
La causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, preclusi in questa sede di legittimità, deve essere rinviata alla
Corte di appello di Cagliari, che in diversa composizione, si atterrà a quanto in questa sede statuito in ordine all’erronea interpretazione della volontà delle parti con esclusione dell’applicabilità alla fattispecie delle norme in materia di accollo.
Alla Corte di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di