Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27626 R.G. anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
SEMINARA NOME, SEMINARA NOME ;
intimati avverso la SENTENZA n. 565/2022 emessa da CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA il 11/07/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell11 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell’11 luglio 2022: con quest’ultima decisione è stato respinto il gravame che RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante della stessa RAGIONE_SOCIALE, aveva proposto avverso pronuncia del Tribunale di Palmi.
Il tema di cui ancora si dibatte in sede di legittimità ruota intorno a una convenzione di accollo che sarebbe intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il debito per il rimborso di un mutuo contratto dalla prima.
L a Corte di appello ha in sintesi: accertato l’esistenza dell’accollo, cui il creditore aveva aderito; ritenuto che allorquando intervenne l’accollo il contratto di mutuo era ancora in vita; rilevato che , in base a quanto stabilito in quest’ultimo negozio, l’accollo del debito determinava la liberazione dei fideiussori NOME e NOME COGNOME, i quali avevano garantito l’obbligazione di rimborso della somma mutuata;
– I l ricorso per cassazione si fonda su due motivi e non è resistito.
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«ol primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c.: si assume che nell’atto di precetto intimato da RAGIONE_SOCIALE (nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ai COGNOME si era dichiarata l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine; troverebbe in conseguenza smentita l’affermazione del Giudice distrettuale secondo cui il contratto di mutuo, che prevedeva la liberazione dei fideiussori in caso di notifica dell’atto di accollo, non si era risolto ;
«il motivo è inammissibile;
«anzitutto, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); in termini generali, del resto, la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. 19 luglio 2021, n. 20553);
«in secondo luogo, la censura è totalmente carente di autosufficienza, dal momento che nel corpo del motivo non è indicata la localizzazione dell’atto di precetto, né è riprodotto, per quanto di interesse, il testo del documento (cfr. (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695);
« da ultimo, la censura è carente di decisività: l’accollo di debito risale al 2001 e venne fatto oggetto di adesione da parte della società creditrice il 25 settembre 2003 e il 28 dicembre 2004 (pag. 10 della sentenza impugnata), mentre il precetto data 13 marzo 2008 (pag. 3 della sentenza e pag. 9 del ricorso);
«col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1273, ultimo comma c.c.; si deduce che mancherebbe, in atti, alcuna comunicazione alla creditrice della volontà di RAGIONE_SOCIALE di accollarsi il debito e si contesta pure l’esistenza dell’ accollo, che sarebbe stata indebitamente desunta da presunzioni;
«anche detta censura è inammissibile;
«la prospettazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195) e nulla ha a che vedere con la violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
« l’apprezzamento della Corte distrettuale, che ha condiviso l’accertamento del Tribunale circa il perfezionamento della convenzione di accollo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e ha spiegato come la banca creditrice avesse ‘ acconsentito, accettato e confermato espressamente l’accollo del mutuo’ da parte della seconda società (attraverso le corrispondenze del 6 agosto 1998, 25 settembre 2003 e 28 dicembre 2004) si sottrae pertanto a censura».
Il Collegio condivide i rilievi espressi nella proposta.
-Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
Non essendovi stata resistenza, non è luogo a pronuncia sulle spese né deve decidersi sulla condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Va invece fatta applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.. La sanzione di cui all’ art. 96, comma 4 è difatti immediatamente applicabile giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle
ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione