SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2530 2026 – N. R.G. 00027685 2024 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, ha emesso ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.G. dell’anno 2024
TRA
C.F.
nato a AVV_NOTAIO, il DATA_NASCITA e
C.F.
C.F. , nata a AVV_NOTAIO, il DATA_NASCITA, entrambi ivi residenti in INDIRIZZO, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati nel loro studio sito in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO C.RAGIONE_SOCIALE.
-Opponenti –
E
con sede legale in INDIRIZZO, INDIRIZZO, numero di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE e codice fiscale e per esso, quale mandataria (già , con sede legale in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, codice fiscale – P .IVA rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato P. P. P.
presso il suo Studio in AVV_NOTAIO al INDIRIZZO, come da procura in atti.
-Opposto –
CONCLUSIONI
In sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni le parti si riportavano ai propri atti, come segue: conclusioni ricavabili dagli atti dell’opponente : ‘ (…) accertare e dichiarare la carenza di jus postulandi dell’opposta e/o la carenza di legittimazione sostanziale e processuale nel presente giudizio e, per l’effetto, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o inefficace il precetto spiegato all’indirizzo dell’opponente, per tutte le motivazioni esposte in atti; accertare e dichiarare la nullità del precetto per violazione degli artt. 474 c.p.c. per i motivi meglio specificati nella narrativa, anche in ragione della maggior somma precettata; Nel merito: dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione; dichiarare la nullità del precetto notificato ai Sig.ri ed per essere la somma precettata non liquida e/o indeterminata e indeterminabile e/o non certa e/o non esigibile, per le causali di cui in narrativa; accertare e dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE clausole del contratto di mutuo fondiario rep. 6480 racc. 3895 del 03/07/2018 a rogito AVV_NOTAIO successivo accollo del 20/12/2021 rep. 101122 racc. 24316 AVV_NOTAIO , che hanno pubblicizzato tassi, voci di costo ed oneri difformi da quelli effettivamente applicati e pubblicati ex artt. 1284, 1321, 1322, 1325, 1418, 1419 c.c. e 116, 117, 120 t.u.b., nonché ex art. 1346 c.c., inducendo altresì in errore i mutuatari, in violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1441 c.c. e per l’effetto dichiarare la inefficacia/nullità/annullabilità del precetto notificato per l’eccessività della somma precettata e perché basato su un contratto contenente costi celati, anche in violazione degli obblighi formali (forma scritta ad substantiam), come dedotto in narrativa; accertare e dichiarare l’indeterminatezza e/o l’indeterminabilità e/o la mancanza di forma scritta del piano di ammortamento, volto a determinare le modalità di rimborso del capitale e per l’effetto dichiarare la inefficacia/nullità del precetto notificato per violazione degli artt. 1284, 1321, 1322, 1325, 1346, 1418, 1419 c.c. e 116, 117, 120 t.u.b.; accertare e dichiarare l’illegittimo anatocismo praticato sia nel periodo di ammortamento determinato dall’applicazione della c.d. ‘formula alla francese’ sia sugli interessi prodotti dalla rata scaduta in violazione dell’art. 1283, 1284 c.c., 120 TUB, sulla base dei motivi dedotti in atti; rideterminare, previa compensazione legale e/o giudiziale RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente corrisposte, ciò che l’odierna opponente deve avere della società opposta, in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo dello stesso secondo legge, con esclusione RAGIONE_SOCIALE clausole nulle e/o annullabili, indeterminate e/o indeterminabili, apposte in violazione della forma scritta e non iure, al netto RAGIONE_SOCIALE commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle di mora, così come dedotto in narrativa, sostituire il tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. dato che il tasso contrattuale è diverso da quello effettivo rendendo le clausole indeterminate e generiche con la conseguente rideterminazione dei contesi piani di ammortamento, sulla base di quanto dedotto in narrativa; e/o sostituire il tasso contrattuale con il tasso ai minimi BOT, ai sensi dell’art. 117, VII comma TUB dato che il tasso contrattuale
non corrisponde a quello effettivo con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, come esposto in narrativa; In ogni caso: condannare l’istituto bancario alla soccombenza e alle spese di giudizio, a causa degli illeciti addebiti dedotti in narrativa, nella misura indicata in atti o nella maggiore o minor somma che provata o liquidata in via equitativa dal AVV_NOTAIO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ‘.
Conclusioni di cui agli atti di parte opposta : ‘(…) Nel merito: dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, per tutti i suesposti motivi e, per l’effetto, confermare la validità dei titoli posti in esecuzione ed il precetto opposto in tale sede. Spese di causa rifuse ‘.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 20.6.2024, e
proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. al precetto notificato da mediante il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di € 901.322,91 oltre spese, diritti ed interessi successivi avente titolo nel contratto di mutuo fondiario concluso, in data 3.07.2018, tra e
successivamente oggetto di accollo tra gli odierni opponenti,
resisi acquirenti di immobili trasferiti dalla originaria mutuataria.
In particolare, con la predetta opposizione deducevano: a) la nullità del precetto per carenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.; b) l’indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto di mutuo; c) la mancanza di forma scritta del tasso d’interesse debitorio, del piano di ammortamento e la indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE altre condizioni contrattuali; d) l’illegittimità del mutuo in virtù della pattuizione di un ammortamento alla francese, il quale comprenderebbe un interesse composto e, comunque, l’applicazione di interessi anatocistici, senza che la parte sia stata posta in condizione di optare per una diversa modalità di ammortamento; nonché e) la compensazione con le somme in eccesso corrisposte dai medesimi. Alla luce di ciò, chiedevano in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e nel merito di accertare la nullità del contratto di mutuo. In via subordinata, avanzano richieste istruttorie. Si costituiva in giudizio che insisteva per il rigetto dell’istanza di
sospensione e dell’opposizione.
All’udienza del 25.2.2025 le parti, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, rendevano edotto il AVV_NOTAIO dell’avvio da parte di della procedura di esecuzione immobiliare, iscritta al n. r.g.e. 766NUMERO_DOCUMENTO.
Il AVV_NOTAIO si riservava tanto sull’istanza di sospensione, quanto sul prosieguo del giudizio e, con ordinanza del 28.2.2025, respingeva l’istanza di sospensione e rinviava per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 189 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 30.5.2025, parte opponente eccepiva l’inidoneità degli atti esecutivi azionati dal creditore a valere come titolo esecutivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti esecutate e, in data 14.7.2025, depositava nel fascicolo telematico ordinanza del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, resa nell’ambito della menzionata procedura esecutiva recante r.g.e. 766/2024, con la quale veniva dichiarata l’improcedibilità e la conseguente estinzione della procedura avviata sulla base del medesimo titolo posto a base del precetto opposto nel presente giudizio, ritenuto per l’appunto non idoneo a supportare un’azione esecutiva nei confronti degli odierni opponenti.
Con memorie di replica, parte opposta ribadiva l’idoneità degli atti posti a fondamento del precetto a valere come titolo esecutivo nei confronti degli intimati e si riportava ai propri precedenti scritti.
Il AVV_NOTAIO, preso atto di tale nuova censura, con ordinanza del 7.10.2025 revocava l’ordinanza emessa in data 28.2.2025 e rimetteva la causa in istruttoria, al fine di garantire il contraddittorio sulla questione sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale ed oggetto del provvedimento del G.E., reso nell’ambito del procedimento n. r.g.e. 766/2024, depositato nel fascicolo in data 14.7.2025.
All’udienza del 27.1.2026, parte opposta eccepiva l’inammissibilità della modifica RAGIONE_SOCIALE domande svolte da controparte, evidenziando che la richiesta della dichiarazione di inesistenza del titolo non era stata svolta nell’atto introduttivo, ma solo in sede di comparsa conclusionale; rilevava, altresì, il difetto di interesse ad agire, alla luce del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva emesso dal Tribunale di AVV_NOTAIO, avendo il precetto perso la propria efficacia.
Parte opponente, invece, evidenziava la tempestività dei rilievi sollevati in punto di nullità del titolo posto a base del precetto.
Con ordinanza del 27.1.2026, il AVV_NOTAIO rinviava la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
All’udienza del 10.2.2026, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, chiedendo che la stessa fosse trattenuta in decisione.
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L’opposizione deve essere accolta nei limiti che di seguito si evidenziano.
Come osservato da parte opponente e rilevato d’ufficio dal AVV_NOTAIO dell’esecuzione nell’ambito del procedimento n. r.g.e. 766/2024, il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione immobiliare non è invocabile contro gli odierni opponenti.
La rilevabilità da parte dell’opponente di tale questione solo nella comparsa conclusionale non è d’ostacolo alla dichiarazione di inefficacia del precetto, poiché trattasi di circostanza, quella relativa alla legittimazione passiva dell’esecutato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e ciò in conformità a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che: ‘ Il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – e, dunque, anche in sede di legittimità, – salvo che sul punto non si sia formato il giudicato, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e che i principi costituzionali di incondizionato accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo risulterebbero lesi se l’osservanza RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni dipendesse esclusivamente dalla iniziativa di parte ‘ (cfr. Cass. n. 12286 del 05/07/2004)
Infatti, ‘ la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta ‘ (cfr. Cass. n. 14243 del 08/08/2012).
La massima sopra enunciata si ritiene essere ancora più pregnante nell’ambito dell’esecuzione forzata governata dal principio nulla executio sine titulo, il quale impone, tra l’altro, che il titolo esecutivo posto a base dell’azione, e confezionato secondo i crismi previsti dalla legge, cristallizzi la pretesa creditoria e i soggetti nei cui confronti tale pretesa può essere azionata. Con la conseguenza che, ogni qual volta venga in evidenza un vizio attinente all’esistenza del titolo, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto il profilo soggettivo, è onere del AVV_NOTAIO procedere alla rilevabilità anche d’ufficio.
Non pare dubbia, allora la rilevabilità d’ufficio della questione in esame, concernente la legittimazione passiva degli attuali opponenti rispetto alla pretesa fatta valere con l’atto di precetto.
Quanto, poi, alla questione, dedotta da parte opposta, concernente la pretesa sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla legittimità del precetto in esame per effetto della estinzione della procedura esecutiva introdotta sulla base di tale precetto, nonché in considerazione dell’inutile decorso del termine di efficacia dello stesso, è sufficiente osservare come, alla luce del secondo comma dell’art. 481 c.p.c., la proposizione della opposizione sospenda il termine di efficacia del precetto, il quale riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c., con l’effetto che non può ritenersi, allo stato, che il precetto opposto abbia esaurito la propria efficacia.
Nel merito, è necessario evidenziare che, nel caso che occupa, il creditore esecutante ha posto alla base del precetto il contratto di mutuo fondiario concluso, in data 3.7.2018, tra
e
l’atto di quietanza rilasciato, in data
19.07.2021, dalla mutuataria l’atto di frazionamento del mutuo
intervenuto, in data 19.07.2021, tra
e
nonché l’atto di compravendita concluso, in data 20.12.2021, tra
e
e la mediante il quale gli acquirenti si sono accollati una quota del mutuo fondiario.
Ebbene, il contratto di mutuo, l’atto di quietanza nonché l’atto di frazionamento sono titoli non idonei ad essere azionati nei confronti degli odierni debitori, poiché estranei al rapporto giuridico sostanziale sorto per effetto dei predetti atti negoziali.
Tale estraneità, a ben vedere, permane nonostante gli odierni opponenti si siano resi acquirenti, con atto di compravendita concluso in data 20.12.2021 e contenente l’accollo del mutuo fondiario, di immobili trasferiti dalla mutuataria
Infatti, la pattuizione che accede alla compravendita e avente ad oggetto l’accollo, da parte degli opponenti, di quota del mutuo fondiario, stando alla documentazione in atti, è da qualificarsi come interna e, in quanto tale, non è idonea né a comportare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio né a costituire, in capo alla mutuante il diritto ad agire direttamente nei confronti dell’accollante per il soddisfacimento del proprio credito.
A riguardo, deve osservarsi come il contratto di compravendita depositato da parte opponente in sede di iscrizione a ruolo, all’articolo rubricato ‘prezzo’, prevede che ‘quanto ai residuali Euro 870.000,00 (ottocentosettantamila) la parte acquirente si accolla e fa propria la quota ad oggi residuata alla somma suddetta, del mutuo concesso dalla
con atto a rogito AVV_NOTAIO del 3 luglio 2018 rep. 6480/3895′ , con l’ulteriore precisazione che ‘in merito a detto accollo la parte acquirente dichiara di ben conoscere il suddetto atto di mutuo, obbligandosi ad osservarlo per quanto la riguardi, a pagare le rate alle singole scadenze nonché a comunicare all’Istituto mutuante l’accollo di cui sopra’ . Manca, dunque, nel predetto contratto un espresso riferimento alla attribuzione in favore del creditore del diritto di pretendere l’adempimento nei confronti, oltre che dell’accollato (se cumulativo), anche (o solo, se privativo) e direttamente dell’accollante, elemento quest’ultimo che caratterizza l’accollo esterno (Cass. n. 38225 del 2021).
Non scalfisce quanto fin qui evidenziato neppure il documento depositato in sede di comparsa di costituzione e concernente l’accordo di rinegoziazione del mutuo fondiario tra e gli odierni opponenti (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Difatti, l’accordo di rinegoziazione in atti, oltre a non essere stato posto a fondamento del precetto opposto poiché inidoneo, in punto di forma, a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., essendo una mera scrittura privata, prova unicamente la qualità sostanziale di debitori di e ma non già l’esternalità dell’accollo e, quindi, la modifica soggettiva passiva, seppur cumulativa, dell’originario contratto di mutuo fondiario, essendo pertanto precluso all’odierno creditore agire esecutivamente nei confronti degli opponenti poiché rispetto agli stessi è sfornito, allo stato, di idoneo titolo esecutivo.
L’accoglimento di tale profilo inerente all’inidoneità dei titoli esecutivi ad essere azionati nei confronti degli odierni opponenti, rende superflua la disamina degli ulteriori motivi di opposizione.
Tenuto conto che la decisione si fonda su una questione rilevata d’ufficio e tenuto altresì conto che vengono in rilievo questioni interpretative non prive di profili di novità, pare giustificata la integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara inefficace il precetto notificato da
in data 11.4.2024, a
e, in data 15.4.2024, a
mediante il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di €
901.322,91;
spese compensate.
AVV_NOTAIO, 17.2.2026.
Il AVV_NOTAIO COGNOME
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME)