Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
sul ricorso 17266/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 196/2020 depositata il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME chiede che sia cassata l’impugnata decisione con la quale la Corte d’Appello di Brescia -dalla medesimo adita per sentire dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato tra essa e RAGIONE_SOCIALE tacitazione della pretesa della prima di veder imputare alla seconda gli oneri conseguenti alla pronuncia in altra sede della condanna in solido al pagamento in favore di un terzo di lavori eseguiti nell’interesse della COGNOME e che RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a finanziare in esecuzione dei pregressi accordi di locazione finanziaria -ha respinto il proposto atto di gravame ritenendo che l’argomento sviluppato dall’impugnante, in riferimento alla disciplina dell’accollo cumulativo fosse inconferente, e, comunque, infondato, avendo la controversia ad oggetto il rapporto interno tra le parti e non il rapporto con il creditore; e che parimenti infondata fosse, per la medesima ragione, anche l’eccezione di giudicato fatta valere con riferimento alla qualificazione del rapporto intercorrente tra essi a cui aveva proceduto il giudice della condanna.
L’odierno proponimento cassatorio si vale di tre mezzi, illustrati con memoria e resistiti avversariamente da controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ. posto che la Corte d’Appello, confermando il deliberato arbitrale e nell’escludere, dunque, che il peso definitivo dell’accollo dovesse ricadere sull’accollante, era incorsa in un errore di ricognizione della fattispecie astratta, vero che, al contrario di quanto divisato dal decidente, per effetto dell’accordo in ragione del quale UBI si era impegnata a fronteggiare
la pretesa creditoria del terzo fornitore, le parti avevano dato vita ad un accollo cumulativo esterno in conseguenza del quale l’onere avrebbe dovuto essere interamente sostenuto dal soggetto assuntore.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 829, comma 1, n. 8, cod. proc. civ., posto che la Corte d’Appello, confermando il deliberato arbitrale e nell’escludere, dunque, che il peso definitivo dell’accollo dovesse ricadere sull’accollante, aveva ignorato il giudicato in contrario risultante dalle sentenze che avevano definito il giudizio tra il terzo fornitore e le parti del l’o dierno giudizio e che avevano appunto riconosciuto nel rapporto tra dette parti la ricorrenza di un accollo cumulativo esterno.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, incongrua, contraddittoria ed illogica motivazione dell’impugnata sentenza, posto che la Corte d’Appello, confermando il deliberato arbitrale e nell’escludere, dunque, che il peso definitivo dell’accollo dovesse ricadere sull’accollante, non aveva tenuto conto che le eccezioni relative al rapporto di provvista avrebbero dovuto essere fatte valere da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio incardinato dal terzo fornitore, sicché, in difetto, l’onere dell’accollo avrebbe dovuto fare capo all’accollante.
Tutti i sopradetti motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto svolgenti la medesima censura, si prestano ad un comune giudizio di inammissibilità poiché non si accordano con il tenore della decisione impugnata.
La Corte d’Appello, nel ricusare la fondatezza dell’argomento fatto valere con riferimento alla disciplina dell’accollo cumulativo esterno, ne ha infatti posto in luce la palese estraneità rispetto alla specie in giudizio.
Si legge a pag 9 della motivazione, facendo implicito richiamo all’art. 1273 cod. civ., che «la norma non si occupa, invece, del negozio di assunzione dell’accollo (o convenzione di accollo) che lega accollante ed accollato e in base e nei limiti del quale il primo si è assunto il debito del secondo , convenzione di accollo che è stata invece l’oggetto del procedimento arbitrale promosso dalla società RAGIONE_SOCIALE proprio al fine di accertare a carico di chi e in che misura doveva essere posto in via definitiva il pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE».
Orbene, per dar conto dell’inconferenza della sollevata censura, va detto allora che la successione nel lato passivo dell’obbligazione che prende forma con l’accollo cumulativo e che l’art. 1273 cod. civ. disciplina nella forma caratteristica del contratto a favore di terzo si colloca propriamente sul piano di quello che si definisce come il rapporto di valuta che identifica il rapporto corrente tra l’accollatario, da un lato, e l’accollante e l’accollato, dall’altro, rapporto in ragione del quale un nuovo debitore viene ad aggiungersi al debitore originario secondo lo schema tipico dell’obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo soggetta al principio della sussidiarietà. Si osserva solo per completezza di risposta che non smentisce questa impostazione, ma anzi la conferma, il precedente di questa Corte a cui più riprese si riporta la ricorrente, atteso che la natura sussidiaria che va ascritta alla perdurante obbligazione dell’accollato non perime -con ogni intuibile riflesso sulla definitiva allocazione della perdita -la natura pur sempre solidale del vincolo obbligatorio tra accollante ed accollato.
Per contro, la norma in parola non esplica alcun effetto con riferimento al rapporto di provvista, che si identifica nel rapporto tra accollante ed accollato, rapporto che non ricade nel suo perimetro precettivo se non per l’accenno che vi fa il comma 4, ma sempre in
direzione dell’accollato e che trae vigore dalla convenzione di accollo in forza della quale l’accollante si obbliga a soddisfare il debito dell’accollato nei confronti di un terzo.
Ciò premesso, la pretesa della ricorrente portata a suo tempo al vaglio del giudice privato si situa esattamente in questa cornice, a cui però non pertiene il dettato dell’art. 1273 cod. civ., riguardando esso il diverso rapporto di valuta, sicché disquisire nuovamente sulla pretesa violazione di essa norma quando il giudice dell’impugnazione ha chiaramente spiegato che essa non si applica nel caso di specie, rende la corrispondente censura inconferente e ne giustifica perciò la sua inammissibilità.
Il ricorso va dichiarato dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.5.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME