Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2300 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2300 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AVV_NOTAIO NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Oggetto
Lavoro subordinato
R.G.N. 647/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 647-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 510/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 4365/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso innanzi il Tribunale di Roma AVV_NOTAIO chiedeva dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna in solido e/o pro quota di NOME COGNOME e di NOME e NOME COGNOME, le ultime due quali eredi di NOME COGNOME, al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 65.695,34, maturate per le prestazioni rese dall’1.9.1995 al 24.10.2014 in qualità di impiegata presso lo “RAGIONE_SOCIALE” sito in INDIRIZZO alle dipendenze degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Deduceva la COGNOME di avere lavorato, con lavoro mai regolarizzato, con gli orari e nei periodi analiticamente indicati in ricorso, fino a quando non veniva licenziata da NOME COGNOME per contrazione dell’attività. Il COGNOME si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che a INDIRIZZO non esisteva alcuno “RAGIONE_SOCIALE” ma solo la sede delle società di recupero crediti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era amministratore, e presso la quale il COGNOME svolgeva attività di consulente legale non essendone tuttavia dipendente. NOME e NOME COGNOME eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all’eredità del padre NOME e nel merito riproducevano sostanzialmente la medesima difesa del COGNOME.
Con sentenza n. 992/2013 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso la per mancanza di prova circa la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti quali persone fisiche.
Con sentenza n. 510/2021 dell’1.7.2021 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla COGNOME. In particolare, la corte distrettuale riteneva dirimente la questione della carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate dalla COGNOME tanto delle COGNOME quanto degli eredi del COGNOME, deceduto nelle more del giudizio.
Avverso tale pronuncia la COGNOME propone ricorso, notificato il 29.12.2021 nei soli confronti delle COGNOME e non degli Eredi COGNOME, affidato a due motivi.
Si difendono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Parte ricorrente non ha depositato memorie mentre parte resistente ha depositato memoria solo l’1.12.2025 e, dunque, tardivamente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416, 420 e 421 c.p.c. nonché dell’art. 476 c.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto carente la prova del compimento da parte delle COGNOME di atti incompatibili con la volontà di rinunciare ‘ visto che, come sopra osservato, è la stessa ricorrente ad escludere che le signore COGNOME abbiano compiuto atti gestori dello studio dopo la morte del loro padre, e tenuto altresì conto che la missiva del 15.7.2014, con la quale le stesse chiedevano di volturare in loro favore alcuni crediti del de cuius, risulta priva di qualsiasi efficacia probatoria essendo stata prodotta del tutto tardivamente, ossia non nella prima difesa utile successiva alla memoria di costituzione con la quale le convenute COGNOME eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva per
intervenuta rinuncia all’eredità (udienza del 22.11.2016), ma solo all’udienza del 22.2.2017 (v. relativi verbali)’ . Deduce che la missiva del 15/7/2014, ancorché prodotta tardivamente, doveva considerarsi acquisita agli atti del processo, in quanto il Tribunale, quale giudice di primo grado, ne aveva disposto l’acquisizione con ordinanza del 22/2/2017 nella quale si riteneva la produzione tardiva “giustificata dallo sviluppo del processo” ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalle COGNOME in sede di interrogatorio formale, sicché l’affermazione della Corte d’Appello, diretta allo “stralcio” della missiva sulla base della decadenza per tardività della produzione, andava ritenuta inammissibile o comunque illegittima, essendo preclusa dall’applicazione dell’art. 421 c.p.c. operata dal primo Giudice. Evidenzia, inoltre, che le parti appellate non avevano proposto appello incidentale circa l’avvenuto esercizio dei poteri officiosi sull’acquisizione del documento, con la conseguenza che detto documento risultava acquisito agli atti del processo in modo irreversibile, precludendo al Giudice del gravame di dichiararlo “privo di qualsiasi efficacia probatoria essendo stato prodotto tardivamente”. Deduce che dal contenuto testuale della missiva del 15/7/2014 – riprodotta in fotocopia all’interno del ricorso emergeva senza alcun margine di dubbio la volontà di COGNOME NOME e COGNOME NOME di porre in essere atti che presuppongono la volontà di accettare l’eredità del padre COGNOME NOME, con la conseguente applicabilità dell’art. 476 c.c. e la nullità ed inefficacia della rinuncia pregressa.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 475 e 1324 c.c. circa la valutazione ed
interpretazione di atto notorio ad uso successione. Censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui nega che con l’atto notorio le COGNOME abbiano assunto la qualità di eredi in quanto interpretazione avulsa dall’ermeneutica dell’atto notorio (riprodotto in fotocopia all’interno del ricorso), posto che la formula espressiva usata (recando l’incipit la funzionalizzazione “per uso successione” e nel testo l’attestazione della dichiarante che COGNOME NOME e COGNOME NOME “uniche eredi legittime” sono nella “piena capacità giuridica di agire e di succedere” e “le aventi diritto, non sono incorse in cause di indegnità a succedere”) integra chiaramente la connotazione della cd. accettazione espressa, prevista dal comma 1 dell’art.475 c.c. da valutarsi, in ogni caso, alla luce del contenuto della missiva del 15/7/2014. Con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 1324 c.c., l’atto, lungi dall’assumere “valore di elemento indiziario”, costituisce prova documentale dell’accettazione dell’eredità corroborata dalla successiva missiva del 15/7/2014 avente ad oggetto la richiesta di adempiere il pagamento del credito paterno in favore delle “eredi NOME COGNOME“, la cui legittimazione viene certificata dall’atto notorio in questione.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che, trattandosi di cause scindibili, ed essendo stata l’impugnazione proposta nei confronti solo di NOME e NOME COGNOME, la sentenza d’appello è passata in giudicato nei confronti di NOME e NOME COGNOME.
Passando all’esame del ricorso, il primo motivo difetta di autosufficienza nella parte in cui pur deducendo ‘l’irreversibilità’ della acquisizione documentale quale conseguenza della omessa proposizione di appello incidentale sul punto omette di indicare
compiutamente il contenuto della decisione di primo grado e di riportare la memoria di costituzione in appello delle COGNOME e ciò a maggior ragione a fronte delle difese svolte in questa sede dalle controricorrenti che deducono di essersi opposte all’acquisizione del documento e di aver ribadito anche in grado di appello la richiesta di stralcio della documentazione prodotta tardivamente in primo grado.
Entrambi i motivi, inoltre, sono infondati, posto che le ordinanze emanate nel corso del giudizio e, dunque, anche quelle che provvedono alla istruzione della causa, non hanno effetto preclusivo, e non vincolano la decisione finale del giudice, il quale – salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c. può liberamente modificarle o revocarle, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio (Cfr Cass. n. 28021/2013, Rv. 629180-01; Cass. n. 1596/2007, Rv. 59498501).
5.1. Va ulteriormente considerato che nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (in tal senso si vd. Cass. Sez. Lav. n. 25148/2017).
Quanto alla censura di violazione dell’art. 476 c.c., svolta con il primo motivo e dell’art. 475 c.c. svolta con il secondo, va osservato che l’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto l’acquisto della qualità di chiamato alla eredità:
soltanto ove avvenga l’accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della eredità – che rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius – deve dare la prova ei qui dicit , secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018; Cass. n. 6479/2002, Cass. n. 2849/1992).
6.1. L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi, peraltro, soltanto dalla esplicazione di un’attività del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l’eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr Cass. n. 12753/1999). L’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.
6.2. Deve, inoltre, tenersi conto che l’assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (cfr. Cass. 8053/2017; Cass. n. 10729/2009). Di contro, il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art.
521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all’eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018; Cass. n. 15871/2020). Non possono, poi, essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c. e che ben può costituire atto conservativo del patrimonio ereditario, non implicante alcuna accettazione tacita dell’eredità, la richiesta di pagamento di una somma dovuta al de cuius (In termini Cass. Sez. Lav. n. 8123/1987, Rv. 455776-01).
Nella specie va comunque rilevato che dalla missiva del 15.7.2014, peraltro redatta dall’AVV_NOTAIO nella qualità di difensore delle COGNOME, ci si limita a chiedere che una ‘somma residua’ venga corrisposta con le modalità già concordate con altro soggetto (l’AVV_NOTAIO) ma con bonifici da accreditare sul conto corrente di NOME COGNOME e che non risulta nemmeno allegato se tale missiva, oltre ad essere stata redatta, sia stata anche inviata all’asserito debitore.
Il ricorso, in conclusione va rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in
misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 10 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME