SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4552 2024 – N. R.G. 00006576 2024 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 08 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
– Terza Sezione Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281- terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 6576/2024 R.G. promossa da
avv.
NOME
PARTE ATTRICE
contro
contumaci)
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha chiesto di dichiarare che i resistenti hanno accettato in forma tacita l’eredità di nata a Milano il 22 luglio 1942 e deceduta il 27 aprile 2019.
Le parti convenute non sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., che si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
L’accettazione dell’eredità ex art. 476 c.c. è ricavabile dalla voltura catastale dei beni immobili ereditari individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Cologne al foglio 7, mappale 66, (Cat. A/4, vani 5) ed al Catasto Terreni del Comune di Cologne al foglio 7, mappale 59, Cat T, ha 00.05.50 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 – , Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che
(c.f.:
) e
C.F.
(C.F.:
) hanno accettato l’eredità di nata a
C.F.
Milano il 22 luglio 1942 e deceduta il 27 aprile 2019;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell’art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
3. condanna le parti convenute, in solido fra loro, a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 8/11/2024
Il giudice
NOME COGNOME