Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1023/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE attraverso la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in TODI LARGO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 467/2020 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Terni di accertare l’avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte del signor NOME COGNOME dell’eredità relitta del sig. NOME COGNOME e per l’effetto di ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Terni la trascrizione dell’emanando provvedimento sui registri immobiliari con riguardo agli immobili caduti in eredità.
1.1 La banca deduceva di essere creditrice nei confronti del sig. COGNOME in ragione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nel 2012 per la complessiva somma di 675.995,18 euro, di avere iscritto in virtù di tale titolo esecutivo due ipoteche giudiziali sulle quote di spettanza degli immobili predetti e di aver incardinato due procedure esecutive immobiliari, una a Civitavecchia e una a Terni, nell’ambito della quale ultima il giudice aveva rilevato che parte dei beni pignorati erano pervenuti l’esecutato in virtù di una successione ereditaria la cui accettazione espressa non era stata trascritta, onde mancava la continuità nelle trascrizioni; dava un termine al creditore per l’introduzione del giudizio volto ad accertare la qualità di erede in capo all’esecutato. Incardinato il giudizio la ceditrice invocava gli atti di trascrizione della successione ereditaria presso l’agenzia delle entrate e le volture catastali, oltre al fatto che, benché avesse ricevuto la notifica degli atti di pignoramento, il sig. COGNOME non aveva mai contestato la propria qualità di erede e la titolarità dei predetti beni, ritenendo che detti comportamenti integrassero un’accettazione tacita di eredità.
1.2- Il sig. COGNOME contestava il fondamento della domanda della banca osservando che la trascrizione della successione era avvenuta d’ufficio e che la dichiarazione di successione come la
richiesta di voltura catastale, erano state presentate dalla propria madre, coerede, NOME COGNOME e, che in ogni caso, si trattava di atti di natura fiscale, non comportanti accettazione dell’eredità.
– Il Tribunale di Terni ha accolto la domanda della banca e la Corte d’appello di Perugia, adita dal sig. COGNOME ha confermato la sentenza, in quanto ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità era rilevante il comportamento complessivo del chiamato all’eredità, il quale non solo ponga in essere atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili come la voltura catastale, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non è adempimento curato dall’Agenzia delle entrate, essendo effettuato su impulso di parte, e nella specie della coerede, le cui iniziative erano riferibili anche al sig. COGNOME ben potendo operare i generali istituti del mandato e della negotiorum gestio onde riferire detti atti posti in essere dalla coerede al signor COGNOME che aveva peraltro sostanzialmente ratificato l’operato della stessa non essendosi opposto all’intestazione a suo nome degli immobili caduti in successione. Osservava, inoltre, che in corso di causa il sig. COGNOME a prescindere dal compimento diretto o meno degli atti volti alla trascrizione della denuncia di successione alla voltura catastale, ha, in ogni caso, compiuto atti che, ai sensi dell’articolo 476 c.c. sono incompatibili con la volontà di non accettare l’eredità deferita.
3.- Contro la sentenza ha proposto ricorso il sig. NOME COGNOME affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso Fino RAGIONE_SOCIALE attraverso la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 476 c.c. perché la presentazione della denuncia di
successione e la richiesta di voltura catastale non rappresenterebbero atti di attribuzione della proprietà e, quindi, non configurerebbero atti di accettazione tacita di eredità, anche in considerazione del fatto che l’obbligatorietà della dichiarazione di successione escluderebbe il carattere volontario dell’atto quale presupposto dell’accettazione tacita in questione.
2.- Il secondo motivo denuncia un vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso decisivo, nonché la violazione degli artt. 2028 e 2031 c.c. in quanto la motivazione sarebbe insufficiente nel punto decisivo della non riconducibilità degli effetti dell’attività svolta dalla sig. COGNOME nella sfera giuridica del sig. COGNOME non avendo -a suo dire- la Corte d’appello motivato in modo idoneo esaustivo e non contraddittorio circa il fondamento giuridico dal quale ha desunto il conferimento, da parte del sig. COGNOME alla madre, dell’incarico di svolgere le attività di denuncia di successione e di voltura catastale, né per quale ragione rileverebbe nella specie l’istituto della negotiorum gestio, nulla avendo specificato il giudice d’appello a proposito degli elementi strutturali di tale istituto.
3.Il terzo motivo denuncia l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso, decisivo, in quanto la sentenza gravata non specifica quali sarebbero stati gli atti nell’ambito delle procedure esecutive dai quali si possa presumere che il sig. COGNOME in combinata considerazione della denuncia in successione e della voltura catastale- avesse voluto accettare l’eredità del padre.
4.- Reputa il collegio che abbia rilievo preliminare assorbente la questione della improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relazione di notifica della sentenza pubblicata il 20.10.2020 e notificata -si afferma in ricorso- il 4.11.2020 (relata che non risulta prodotta neanche dal controricorrente, né nel ricorso si dà conto del deposito della relata di notifica stessa).
Invero è consolidato il principio per cui « La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” -la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.» (Cass. Sez. Un. n. 21349/2022).
Nella specie la notifica del ricorso, avvenuta il 29.12.2020, non rispetta la prova di resistenza dei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 20.10.2020.
4. -Benchè quanto precede sia assorbente agli effetti del rigetto del ricorso, giova, comunque, aggiungere che i motivi di cassazione dedotti sono inammissibili: il primo per essersi la Corte d’appello uniformata ai principi stabiliti dalla Corte di legittimità a proposito della rilevanza di atti come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare dei relativi passaggi, poiché chi intende accettare l’eredità assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius a se stesso(v. Cass. n. 2663/1999; Cass. n. 7075/1999; Cass. n. 4783/2007; Cass. n.10769/2009); il secondo e il terzo in quanto denunciano un’anomalia motivazionale in termini di insufficienza che esula dal paradigma del vizio di legittimità che può essere denunciato con riguardo alla motivazione essendo -come noto censurabile solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass. Sez. U n. 8053-14) onde i motivi pretendono una surrettizia revisione del giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità.
5. ─ Il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile per le ragioni preliminari dette. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione