Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26844/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 890/2022, pubblicata il 29/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio le figlie NOME e NOME COGNOME. L’attore ha dedotto che il 21 agosto 2015 era deceduta senza lasciare testamento la moglie NOME COGNOME, dalla quale era legalmente separato; che dopo il decesso aveva riscosso i canoni di tre appartamenti della de cuius concessi in locazione dalla moglie; che aveva pagato l’IMU relativa a tutti gli appartamenti di proprietà della moglie siti in Italia e le spese di gestione e amministrazione relative a quelli siti in Austria; che egli abitava presso l’appartamento della de cuius sito in Albenga; che nel febbraio 2016 aveva concluso un accordo con le figlie per cui, in cambio della propria rinuncia all’eredità, avrebbe ottenuto un importo mensile in luogo dei canoni di locazione riscossi fino a quel momento, nonché l’usufrutto di un immobile in Albenga, la facoltà di utilizzare liberamente gli immobili di Viozene e Innsbruck e l’impegno delle figlie a non alienare tali immobili per almeno cinque anni; e che l’8 giugno 2016 aveva formalizzato la propria rinuncia all’eredità, ma le figlie si erano rese inadempienti all’accordo concluso. L’attore ha quindi chiesto al Tribunale di Savona di accertare: a) la propria qualità di erede della moglie e che, per l’effetto, la rinuncia all’eredità dallo stesso effettuata è nulla e/o inefficace; e b) di essere comproprietario con le convenute per la propria quota pari ad 1/3 dell’intero valore dell’asse ereditario costituito. Con sentenza parziale n. 1055/2019 il Tribunale di Savona ha ritenuto fondate le domande dell’attore. Ad avviso del Tribunale l’attore ha sì rinunciato all’eredità, ma tale rinuncia è intervenuta quando egli l’aveva già tacitamente accettata. Il Tribunale ha quindi dichiarato che l’attore è erede della moglie e quindi comproprietario con le convenute, per la propria quota di proprietà indivisa pari ad 1/3 dell’intero valore dell’asse ereditario. Quanto alla domanda con cui l’attore aveva chiesto di ordinare
alle convenute il conto di gestione dei beni ereditari, il Tribunale ha affermato la sussistenza di tale obbligo e ha quindi rimesso in istruttoria la causa.
La sentenza è stata impugnata da NOME e NOME COGNOME. Con sentenza n. 890/2022 la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione NOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c.
Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., onere della prova, principio di non contestazione, degli artt. 460 c.c. e 476 c.c., possesso dei beni ereditari, tacita accettazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, 2 comma, c.p.c., motivazione omessa, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5’: la motivazione della sentenza impugnata, laddove ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato la qualità di erede in capo all’attore , facendo riferimento alla riscossione dei canoni di locazione dei beni ereditari quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integrante quindi accettazione tacita dell’eredità, è errata ed è carente e insufficiente perché meramente assertiva, in quanto la statuizione positiva di accertamento del possesso dei beni ereditari da parte dell’attore non è ricavabile dagli atti di causa; le circostanze di fatto che dovrebbero provare il possesso dei beni ereditari da parte di lui sono meramente allegate, mentre i documenti offerti al riguardo sono privi di per sé di valenza probatoria; a parte
l’assenza della prova della riscossione dei canoni di locazione uti dominus , sbaglia il giudice d’appello nell’attribuire a tale circostanza la valenza di un comportamento integrante la tacita accettazione dell’eredità, non essendo di per sé tale atto incompatibile con la volontà del padre di rinunciare, né atto che questi non aveva diritto di compiere se non nella qualità di erede. Il motivo è infondato.
A prescindere dall’inammissibile richiamo al criterio della motivazione carente e insufficiente, trattandosi di criterio non applicabile ratione temporis alla fattispecie, il motivo prospetta una sovrapposizione tra la necessità che l’accettazione tacita debba essere ricavata da un atto che presuppone la volontà di accettare e che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede e la diversa nozione del possesso dei beni ereditari.
Nel nostro ordinamento l’acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l’accettazione, che è atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto decide di acquistare l’eredità (che gli è stata devoluta) e divenire, pertanto, erede. L’accettazione può essere espressa o tacita: è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all’eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475, comma 1, c.c.); è invece tacita quando il chiamato compie, appunto, un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede.
Vi sono dei casi in cui l’acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato (v. gli artt. 527 e 485 c.c.): in base all’art. 485 c.c. il chiamato all’eredità che è in possesso anche di un solo bene ereditario deve formare l’inventario entro tre mesi dal giorno e trascorso invano tale termine è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma 2, c.c.). L’immissione in possesso dei beni ereditari non comporta pertanto accettazione tacita, perché è atto che il chiamato può compiere in quanto tale; se poi il possesso si protrae per il tempo previsto
dall’art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l’acquisto dell’eredità ex lege (cfr. Cass. n. 15690/2020).
Va invece ricordato come, secondo questa Corte, la riscossione dei canoni di locazione sia senz’altro idonea a costituire accettazione tacita dell’eredità: la riscossione dei crediti ha infatti valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa (cfr. al riguardo Cass. n. 2743/2014 e Cass. n. 12327/1999).
Il precedente invocato dalle ricorrenti (Cass. n. 11832/2022) attiene a una diversa ipotesi, ossia la presentazione della denuncia di successione, atto che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – non ha rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità e non è pertanto comportamento dal quale sia desumibile l’accettazione implicita della medesima.
2) Il secondo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., legittimatio ad causam , interesse ad agire; violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., motivazione omessa, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.’: a parte le questioni relative al possesso dei beni ereditari, la difesa delle ricorrenti ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda relativa alla nullità e/o inefficacia della rinuncia. Ed ha sostenuto che anche se si volesse ritenere provata la tacita accettazione dell’eredità, l’eventuale invalidità della rinuncia produce effetti diversi a seconda che la si inquadri quale invalidità assoluta piuttosto che relativa; l’acquisto della qualità soggettiva di erede rispetto alla massa ereditaria è cosa diversa dall’acquisto della proprietà dei beni ereditari, cosicché il chiamato acquisisce lo status di debitore delle passività come un qualsiasi erede, effetto al quale non è consentito sottrarsi attraverso la rinuncia all’eredità; sotto tale profilo la rinuncia è inefficace, mentre diverso è il profilo degli effetti della rinuncia verso i terzi coeredi che, estranei alla formazione della stessa, non ne subiscono un danno, ma ne conseguono un vantaggio; con riferimento ai coeredi non vi è motivo di sostenere l’inefficacia dell’atto di rinuncia compiuto, che ha
procurato loro un vantaggio; nel silenzio delle norme che non prevedono espressamente la nullità totale della rinuncia operata tardivamente, si deve ricavare che tale rinuncia è pacificamente inefficace nei confronti dei terzi creditori, ma non vi è nessuna ragione di inficiarne la validità nei rapporti interni tra coeredi.
Il motivo è infondato.
Ad avviso delle ricorrenti, il fatto che la rinuncia sia stata posta in essere dal padre dopo aver tacitamente accettato l’eredità , e che, quindi, detta rinuncia sia inefficace, non avrebbe rilievo nei loro confronti. In tal modo le ricorrenti non considerano che se questa Corte ha affermato la configurabilità di un collegamento tra la rinuncia all’eredità da parte di un chiamato e la convenzione tra i chiamati alla medesima eredità per limitare e persino escludere l’efficacia della rinuncia nei rapporti interni (cfr. Cass. n. 1476/1971), tale valenza della rinuncia presuppone che la stessa sia stata posta in essere quando non era ancora avvenuto l’acquisto dell’eredità da parte del rinunciante, dovendo altrimenti prevalere la regola semel heres, semper heres , con la conseguente inefficacia della rinuncia successiva.
3) Il terzo motivo lamenta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., onere della prova, rivendica del diritto di comproprietà, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.’: la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale che ha dichiarato controparte comproprietario con le odierne ricorrenti per la propria quota di proprietà indivisa, ma la domanda di controparte era ‘priva di quella cosiddetta prova diabolica richiesta dalla nota giurisprudenza della Suprema Corte della titolarità e provenienza dei diritti dominicali sugli immobili oggetto della declaratoria di comproprietà’. Il motivo è infondato.
Per i beni relitti non è stata esercitata l’azione di rivendica, ma l’azione di petizione ereditaria, per la quale non opera il regime probatorio più rigoroso prescritto per la prima, in quanto l’attore, mentre in rei vindicatio
deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all’usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede e il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7871/2021).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 2.500,00 ancora in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME