SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1675 2025 – N. R.G. 00001982 2022 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott.ssa
NOME
LOCOCO
Presidente Consigliere rel. Consigliere
dott.
Leonardo
SCIONTI
dott.ssa
NOME
ERMINI
ha pronunciato la seguente
– S E N T E N Z A –
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 6.11.2022 al n. 1982 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2635/2022 del 23/9/2022
promossa da
rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata
presso l’indirizzo pec
– appellante –
contro
e entrambi in qualità di eredi di e tutti elettivamente domiciliati in Firenze, INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv . NOME COGNOME che li rappresenta e difende, come da mandato allegato;
– appellati –
e
e , elettivamente domiciliati in Firenze, INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende, come da mandato allegato;
– appellati –
avente ad oggetto: nullità dell’accettazione dell’eredità .
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l’appellante ‘… In denegata ipotesi di non concessione dei termini ex art. 183 c. VI -art. 359 cpc, riportandoci agli atti nonché ovviamente, come anche si dirà alla querela, si chiede la revoca della sentenza impugnata chiedendo: – previo rigetto dell’eccezioni di controparte infondate in fatto, in diritto e non provate relative all’acquisto dell’eredità di cui al bene immobile del sig. , da parte dei sig.ri , e descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze Foglio 158 particella 702 Subalterno 3 ora 501 abitazione popolare sito in INDIRIZZO Firenze piano 2°, oggetto della compravendita per atto pubblico notaio repertorio 14656/1792 del 30.4.2004 trascritta il 14.5.2004 al n. 10863 reg. part. Conservatoria immobiliare di Firenze acquirente la dichiarazione della mancata accettazione dell’eredità del predetto bene immobile da parte dei sig.ri e ; – la dichiarazione della nullità come accettazione dell’eredità del predetto bene immobile di , morto nel 1984, da parte d di cui al predetto atto di compravendita del 30.4.2004; -comunque dichiarare l’invalidit à/nullità delle trascrizioni dell’atto del 30.4.04 quale atto di accettazione dell’eredità di da parte dei sig.r di cui alle note di trascrizione Reg. Gen. n. 8316 Reg. Part. n. 5569 presentazione n. 212 del 7.3.16 e Reg. Gen. n. 8317 Reg. Part. 5570 presentazione n. 213 del 7.3.16 in Conservatoria immobiliare di Firenze. -comunque, disporsi la cancellazione della trascrizione di cui alle note di trascrizione Reg. Gen. n. 8316 Reg. Part. n. 5569 presentazione n. 212 del 7.3.16 e Reg. Gen. n. 8317 Reg. Part. 5570 presentazione n. 213 del 7.3.16 in Conservatoria immobiliare di Firenze con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Firenze. Ogni dichiarazione di legge da intendersi integralmente qui riportata. Si chiede altresì la condanna per le spese e per i danni processuali di entrambi i giudizi con richiesta di condanna di controparte, al pagamento di somme per danni e spese anche ex art. 96 c.p.c.- Si insiste solo per
mero scrupolo ai fini dell’accoglimento delle domande della comparente anche nelle istanze istruttorie in atti. Altresì anche a mezzo del presente atto nonché con dichiarazione a parte si fa querela di falso del doc. 17 di parte convenuta ’05) ’17 -Copia dichiarazione sanatoria edilizia compressed’ dep. con la costituzione di parte convenuta rg 2229/2021 Tribunale di Firenze attestata conforme da controparte con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 …’ ; per , e : ‘ rigettare siccome inammissibile, improcedibile, infondato e non provato, per violazione dell’art. 342 n. 1 e 2 c.p.c. l’appello proposto dall’avvocato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2635, pubblicata il 23 settembre 2022, ingiustamente impugnata e in mancanza di comprensibili deduzioni sui punti contestati, respingendo ogni deduzione, eccezione e conclusione ivi dedotta dall’appellante; 2) rilevare la carenza di legittimazione attiva dell’attrice/appellante perché estranea al rapporto successorio ; 3) confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata, esente da vizi e largamente motivata; 4) ordinare, conseguentemente, la cancellazione di tutte le trascrizioni effettuate dall’appellante presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze: R.P. n.1408 del 15.03.2021, R.P. n. 1409 del 15.03.2021, R.P. n. 1410 del 15.03.2021, R.P. n. 6168 del 03.03.2021, R.P. n. 6169 del 03.03.2021; 5) rigettare la denuncia incidentale di querela di falso sul documento n.17 perché inammissibile ai sensi dell’art. 2700 c.c. e non provata. Con vittoria di spese, diritti, oneri per entrambi i gradi di giudizio e riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ‘ ; per e : ‘rigetti l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2635 pubblicata il 23 settembre 2022 inter partes in quanto inammissibile ex art. 342 n. 1) e n. 2) c.p.c., infondato in fatto e diritto e non provato e respinga altresì, ogni conclusione ed eccezione e deduzione ivi dedotta dall’appellante, confermando l’appel lata sentenza in ogni sua parte; con conseguente ordine di cancellazione delle seguenti trascrizioni delle domande de quo effettuate d presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Firenze: R.P. n. 1408 – n. 1409 – n. 1410 del 15.3.2021, R.P. n. 6168 – n. 6169 del 3.3.2021. Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio ‘ .
– FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze e , in qualità di eredi di , nonché al fine di accertare e dichiarare la inidoneità dell’atto di compravendita dell’unità immobiliare in Firenze, INDIRIZZO piano INDIRIZZO, quale atto di accettazione tacita di eredità trascritto.
I.1. In particolare, l ‘attrice esponeva di aver acquistato l’immobile suddetto con atto notarile in data 30.4.2004, debitamente trascritto, in cui veniva dato atto che il bene era pervenuto ai venditori, e , dall’eredità del padre , per 1/3 ciascuno, e da quella della madre , per 1/6 ciascuno. Il padre era deceduto in data 26.10.1984, mentre la madre in data 15.5.2002. Il bene immobile era successivamente sottoposto a procedimento di esecuzione immobiliare (n. R.G. 287/2015, Tribunale di Firenze) da parte dei creditori dell’attrice tuttavia, nelle more dello stesso giudizio, il Giudice dell’e secuzione rilevava un problema di continuità nelle trascrizioni. Mancando la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità dei danti causa, non vi era certezza della titolarità dell’immobile in capo alla debitrice. Dunque, il Giudice ordinava ai creditori di regolarizzare la continuità delle trascrizioni e costoro provvedevano in data 7.3.2016 con le note n. 212 e n. 213, trascrivendo l’atto di compravendita dell’immobile quale atto di accettazione tacita dell’eredità di e di , da parte di e . L’attrice, come anticipato in premessa, eccepiva l’inidoneità dell’atto trascritto a valere quale titolo idoneo a costituire accettazione dell’eredità di -unico originario proprietario dell’immobile in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto all’accettazione dell’eredità . Allo stesso modo, era decorso il termine decennale per l’accettazione dell’eredità della stessa madre d a parte dei danti causa
e Di conseguenza, parte attrice chiedeva dichiararsi nulle le trascrizioni sopravvenute da parte dei creditori del procedimento esecutivo, anche perché richieste in assenza della relativa legittimazione e comunque viziate rispetto ai requisiti richiesti ex art. 2660 c.c.-
I.2. Si costituivano i convenuti, i quali precisavano che la dichiarazione di successione, alla morte di , era stata trascritta in Conservatoria dei Registri immobiliari di Firenze il 09.08.1986, considerato che in detto periodo era ritenuto che la trascrizione del mero atto di successione costituisse elemento di continuità delle trascrizioni; in ogni caso, nei 20 anni successivi, nessuno aveva manifestato pretese di alcun genere sull ‘ eredità del de cuius, in particolare sull’immobile in oggetto che, infatti, alla morte del marito veniva abitato esclusivamente dalla moglie , fino al momento del suo decesso, nell’anno 2002, tale per cui doveva intendersi la medesima quale erede puro e semplice, sia ai sensi dell’art. 485 c.c., che ex art. 476 c.c.- Lo stesso poteva dirsi per i figli e i quali come la madre avevano avuto comportamenti concludenti, rispetto a ll’asse ereditario , da qualificarsi certamente come accettazione tacita: in particolare, svolgevano operazioni sul conto corrente di ; nelle dichiarazioni dei redditi consideravano la propria quota ereditaria, oltre al reddito fondiario dell’immobile in oggetto ; presentavano una richiesta di variazione catastale, nonché una domanda di sanatoria per opere interne all’immobile. Lo stesso accadeva al momento del decesso della madre, , nel 2002 rispetto alla quota della medesima sull’immobile stesso, accettata tacitamente da parte dei figli soprattutto mediante l’atto di compravendita del bene immobile stipulato con parte attrice nel 2004. Dunque, non era decorso il termine di prescrizione decennale per l’accettazione dell’eredità di e, in seguito, di , invece tacitamente intervenuta nell’immediatezza ; peraltro, parte attrice non aveva alcun interesse giuridico a sollevare l’eccezione di intervenuta prescrizione prevista ex art. 480 c.c., non rientrando tra i soggetti interessati indicati nella norma. Al momento della stipula dell’atto di compravendita , i venditori risultavano a tutti gli effetti i
titolari legittimati a vendere il bene ereditario, dunque il contratto doveva ritenersi perfettamente valido, così come le successive trascrizioni effettuate su ordine del Giudice dell’esecuzione da parte dei creditori procedenti.
I.3. Intervenivano volontariamente nel giudizio e , in qualità di aggiudicatari dell’immobile , in esito alla procedura esecutiva, con decreto di trasferimento del 12.6.2018, regolarmente trascritto. Eccepivano a loro volta l’i nammissibilità delle domande attoree per carenza di legittimazione attiva, non avendo l’ attrice alcun titolo o interesse alla domanda di invalidità dell’atto di compravendita e delle trascrizioni intervenute; erano altresì inammissibili le richieste formulate in quanto già oggetto di giudizio di opposizione all’esecuzione , promosso dalla debitrice esecutata nei confronti dei creditori procedenti al n. R.G. 8425/2017, già definito con sentenza di rigetto. In ogni caso, le domande erano infondate in fatto e in diritto, associandosi a quanto esposto dai convenuti in ordine al l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della madre e dei venditori dell’immobile . Altra e diversa questione era la validità delle trascrizioni, rilevanti solo ai fini della pubblicità e opponibilità ai terzi, non anche rispetto alla validità dell’ atto di acquisto dell’immobile.
I.4. La causa era istruita documentalmente, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze così statuiva : ‘… respinge le domande proposte da condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite in favore dei convenuti e degli intervenuti, spese che liquida rispettivamente in € 12.000,00 oltre 15% per spese generali per i convenuti ed in € 9.000,00 oltre 15% spese generali per gli intervenuti …’. Osservava, quanto alla narrativa e alle domande dell’attrice, con articolata motivazione, quanto segue: ‘… Le domande non sono fondate. Per quanto concerne la dedotta nullità dell’atto di accettazione tacita in quanto intervenuto una volta decorso il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 480 c.c. rileva il disposto dell’art. 2939 c.c. – Tale norma stabilisce che la prescrizione può essere
opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse , qualora la parte non la faccia valere. In sostanza la norma riconosce la facoltà di eccepire la prescrizione non solo ai creditori del soggetto passivo del rapporto ma anche a qualunque altro soggetto che possa subire un pregiudizio dalla mancata eccezione da parte del soggetto passivo del rapporto. Orbene, nel caso in oggetto (a prescindere dall’esame della questione se effettivamente si sia verificata l’accettazione tacita o legale dell’eredità di prima della conclusione dell’atto di compravendita del 30.4.04) la non risulta in alcun modo legittimata ad opporre la prescrizione in questione. In effetti l risulta del tutto estranea al rapporto successorio che ha riguardato prima e poi La in effetti non individua riguardo a tale rapporto successorio un soggetto che avrebbe potuto eccepire, in luogo della stessa, la prescrizione fatta valere in questa sede: soggetto in rapporto al quale la dovrebbe porsi in una relazione tale, appunto, da giustificare l’opposizione della prescrizione onde evitare un pregiudizio. In realtà l del tutto estranea al rapporto successorio, oppone la prescrizione solo per evitare il realizzarsi della continuità delle trascrizioni riguardo all’immobile oggetto del procedimento di esecuzione forzata e per conseguire il vantaggio meramente contingente di ostacolare lo svolgimento del procedimento esecutivo, peraltro giunto invece a conclusione. Si tratta evidentemente di un interesse di mero fatto che non è tutelato dal disposto dell’art. 2939 c.c.: anche perché un interesse giuridicamente rilevante per la quale acquirente dell’immobile, è invece proprio quello della continuità delle trascrizioni per consolidare nei confronti dei terzi l’acquisto del 30.4.04. Acquisto la cui efficacia e validità (anche per quanto concerne la qualità di eredi dei danti causa) nessun soggetto estraneo al contratto ha mai posto in discussione e nessun interesse può quindi essere riconosciuto al riguardo attualmente alla solo perché l’immobile è stato sottoposto ad esecuzione forzata. La ha altresì eccepito la prescrizione riguardo al diritto di trascrizione dell’atto del 30.4.04. Neppure tale istanza è fondata. La trascrizione degli atti di cui all’art. 2643 c.c. non costituisce infatti un diritto soggetto a prescrizione, da far valere nei
confronti di qualcuno, bensì un onere per conseguire gli effetti di cui all’art. 2644 c.c., al fine di opporre l’acquisto ai terzi che hanno acquistato diritti sullo stesso immobile (Cass. 19058/03). Infine l educe l’invalidità delle trascrizioni del 7.3.16, in quanto: trattandosi secondo le note di successione testamentaria, in contrasto col disposto dell’art. 2660 comma 1 c.c., non è stata presentata una copia o un estratto autentico del testamento e ,col disposto del comma 2 n. 4, nella nota non sono state date le indicazioni prescritte riguardo al testamento; le trascrizioni non sarebbero valide ai sensi dell’art. 2665 poiché per i motivi indicati le indicazioni presentano inesattezze o omissioni che comportano incertezza sul rapporto giuridico; le trascrizioni non sarebbero valide poiché eseguite su istanza dei creditori esecutanti che non he hanno la capacità giuridica in quanto estranei al rapporto contrattuale trascritto. Le asserzioni della parte attrice sono prive di fondamento: il riferimento alla ‘ successione testamentaria’ è contenuto nel modulo prestampato delle note di trascrizione riguardo agli ‘atti mortis causa’ e dal testo compilato delle due note risulta invece evidente che l’oggetto delle stesse è l’atto di compravendita del 30.4.04 da considerare quale atto di accettazione tacita dell’eredità dei soggetti ivi indicati; dal disposto dell’art. 2666 c.c. è desumibile il principio che chiunque può chiedere la trascrizione, anche se non specificamente interessato (v. Cass. n. 11638/14 nel senso della legittimazione del creditore pignorante). Le domande devono pertanto essere respinte. …’.
III. L’appello. In questa sede, impugnava la sentenza in epigrafe; gli originari convenuti si costituivano con atti di mera difesa concludendo per la conferma della sentenza.
III.1. In particolare, l’appellante lamentava: 1) nullità della notifica della sentenza di primo grado da parte del procuratore di controparte per mancanza di procura ex art. 83 c.p.c. ‘ fuori dal grado di processo ‘ ; 2) erronea provenienza dell’immobile riportata nel contratto di compravendita; 3) sussistenza dell’interesse ad agire ai sensi dell ‘art. 2939 c .c. in ragione dell’art. 2919 ‘Effetto traslativo della vendita forzata’ c .c. che faceva ‘salvi gli effetti del possesso di buona fede’ ; 4)
invalidità delle trascrizioni in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto e non dell’onere, della mancanza di legittimazione a provvedere dei terzi estranei al rapporto contrattuale oggetto di trascrizione, salva azione surrogatoria, nonché in punto di vizi formali; 5) erronea condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da soggetti intervenuti volontariamente, non essendo esse parti vittoriose.
III.2. Si costituivano , e eccependo l’inammissibilità dell’atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. – In ogni caso, contestavano tutto quanto dedotto da controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e alle difese già svolte in primo grado, precisando altresì che l’eccepita nullità della notifica della sentenza, oltre che infondata, era superata in ragione del rispetto del termine breve per proporre gravame da parte di
III.3. Si costituivano altresì gli intervenuti eccependo a loro volta l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, riportandosi alle difese già svolte in primo grado, oltre che alla motivazione della sentenza impugnata. Precisavano altresì la legittimità del proprio intervento adesivo in primo grado, in qualità di aggiudicatari dell’immobile al termine del procedimento di vendita forzata e l’eventuale pregiudizio che poteva loro arrecarsi in caso di accoglimento delle domande dell’odierna appellante, così come era valida la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dai medesimi intervenienti in caso di vittoria della parte adiuvata, come nel caso di specie.
III.4. Con il deposito in data 13.12.2023 di note scritte in sostituzione d’udienza . Parte appellante proponeva istanza di querela di falso rispetto al documento n. 17 (copia dichiarazione sanatoria edilizia) prodotto in primo grado dagli appellati . La causa era istruita documentalmente, quindi, trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
IV. Questioni pregiudiziali. La querela di falso. Deve, in primo luogo, rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dagli appellati ai sensi dell’art. 342 c.p.c. , atteso che, nonostante la lunga e faticosa narrativa dell’atto di appello, mediante una redazione tutt’altro che succinta e chiara con indicazione specifica dei motivi di impugnazione nel merito, comunque le censure di gravame paiono sufficienti e ricostruibili, seppure non in modo immediato. La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un’ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 -bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422). In secondo luogo, deve altresì dichiararsi inammissibile la proposta querela di falso sollevata da parte appellante rispetto al documento n. 17 depositato dagli appellati, contenente la copia della comunicazione di per la sanatoria edilizia dell’immobile in oggetto, attesa l’ irrilevanza del documento ai fini del decidere come invero precisato dalla stessa appellante nella proposizione della querela : ‘… Fatta per scrupolo professionale, impregiudicate pertanto tutte le questioni per cui ex lege si ritiene che il giudice debba ritenere come dedotto in atti il predetto documento comunque non rilevante ex art. 222 – 359 cpc …’.
V. Il merito. L’appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Il primo motivo è infondato attesa l’irrilevanza dell’eccepita nullità della notifica della sentenza impugnata, in quanto superata dalla regolare instaurazione del presente giudizio di gravame entro il termine breve ex art. 325 c.p.c.- Anche il secondo motivo risulta infondato, non essendo riscontrabile alcuna errata ricostruzione dei fatti in sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure precisava che nel contratto di compravendita dell’immobile ‘… veniva dato atto che il bene era pervenuto ai venditori per 1/3 ciascuno per successione del padre , deceduto il 26.10.1984 eper 1/6 ciascuno per successione della madre deceduta il 15.5.02 …’ . Si riporta quanto testualmente previsto nel contratto di compravendita allegato da Parte appellante: ‘… PROVENIENZA In ordine alla
provenienza la parte venditrice dichiara che il bene oggetto del presente atto le è pervenuto: – per la quota di 1/3 (un terzo) ciascuno in forza di successione del signor , nato ad Agira il giorno 6 Gennaio 1916 e deceduto in Firenze il 26 Ottobre 1984, giusta denuncia di successione presentata all’Ufficio del Registro di Firenze in data 24 Maggio 1985 al n. 25 vol. 2713 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze in data 9 Agosto 1986 al n. 14535 Reg. Part.; – per la quota di 1/6 (un sesto) ciascuno in forza di successione della signora nata ad Agira il giorno 2 febbraio 1919 e deceduta in Firenze il giorno 15 Maggio 2002, giusta denuncia di successione presentata all’Ufficio del Registro di Firenze in data 24 Settembre 2002 al n. 14 vol. 15. La parte venditrice dichiara che gli oneri fiscali relativi alla successione sopracitata risultano assolti …’. Evidente che non sussistono errori sul punto. Quanto al terzo motivo, anch ‘ esso risulta infondato e deve essere respinto. In linea generale, va ribadito che condizione sempre necessaria all’agire in giudizio è la sussistenza del l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che, per costante giurisprudenza di legittimità, richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto notoriamente la necessità di ricorrere al giudice per ottenere un’utilità, ossia evitare una lesione attuale del proprio diritto e un danno alla propria sfera giuridica (cfr. ex multis, Cassazione civile, Sezione II, 24/01/2019 n. 2057). Dunque, ai sensi ai sensi dell ‘ art. 2939 c.c., la prescrizione può essere opposta, oltre che dai creditori, da chiunque altro abbia interesse ad apporla in luogo della parte che non la faccia valere o che vi abbia rinunziato, sempre che si tratti di un interesse meritevole di tutela, e cioè di un interesse giuridico inerente a specifici rapporti fra la parte ed il terzo e non di un mero interesse materiale di fatto. Come correttamente rilevato
nella sentenza impugnata, non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante ad eccepire l’eventuale prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità secondo quanto previsto dagli artt. 480 e 2939 c.c., dovendo avere anzi l’interesse opposto (‘… In realtà l del tutto estranea al rapporto successorio, oppone la prescrizione solo per evitare il realizzarsi della continuità delle trascrizioni riguardo all’immobile oggetto del procedimento di esecuzione forzata e per conseguire il vantaggio meramente contingente di ostacolare lo svolgimento del procedimento esecutivo, peraltro giunto invece a conclusione. Si tratta evidentemente di un interesse di mero fatto che non è tutelato dal disposto dell’art. 2939 c.c.: anche perché un interesse giuridicamente rilevante per la quale acquirente dell’immobile, è invece proprio quello della continuità delle trascrizioni per consolidare nei confronti dei terzi l’acquisto del 30.4.04.…’). Peraltro, nonostante citata più volte a fondamento del proprio interesse ad agire, la disposizione di cui all’art. 2919 c.c. precisa che il trasferimento del bene a titolo derivativo a favore dell ‘aggiudicatario fa comunque ‘salvi gli effetti del possesso di buona fede’ , non per rendere opponibile agli aggiudicatari un possesso -peraltro, non ventennale nel caso di specie -dello stesso debitore; la norma tutela eventuali terzi che si trovino nel possesso del bene in buona fede, al fine di rendere opponibili all’aggiudicatario i diritti maturati dai medesimi . In ogni caso, la finalità perseguita dall’appellante deve confermarsi quale interesse di mero fatto e, come tale, non tutelabile ai sensi degli artt. 480 e 2939 c.c.Ciò indipendentemente dall’accettazione dell’eredità di e da parte dei figli, circostanza che questa Corte -ad abundantiam -ritiene comunque sussistente. Infatti, gli atti gestori dell’eredità al momento della morte di da parte della madre e dai figli e possono qualificarsi come accettazione tacita, in particolare la voltura catastale presentata nel 1985 come da copia della ricevuta, corrispondente al n. 12808 della voltura riportata nelle visure storiche dell’immobile, atto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità come accettazione tacita dell’eredità in quanto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile, per
l’accertamento della proprietà immobiliare e i relativi passaggi (cfr. sul punto, Cass. civ., sez. VI, ord. n. 11478/2021, 30/04/2021). Quanto all’accettazione dell’eredità al momento del decesso di , senza alcun dubbio l’atto di compravendita oggetto della controversia costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità da parte di e e come tale debitamente trascritto al momento del procedimento esecutivo. Quanto alla validità delle trascrizioni, anche il quarto motivo deve ritenersi infondato, trattandosi, peraltro, di questioni relative al procedimento di esecuzione immobiliare, già conclusosi, che dovevano essere sollevate in quella sede come eventuale inadempimento a ll’ordine del Giudice dell’esecuzione di ripristinare la continuità delle trascrizioni . In ogni caso, deve premettersi la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 2666 c.c. dei creditori procedenti in sede di esecuzione a chiedere la trascrizione dell’atto di compravendita -peraltro su richiesta dello stesso Giudice dell’esecuzione che indicava i creditori quali s oggetti in tal senso onerati -in quanto soggetti interessati a ripristinare la continuità delle trascrizioni relative alla titolarità dell’immobile. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, inoltre, la trascrizione in oggetto non è soggetta ad alcun termine di prescrizione, non trattandosi di un diritto, bensì di uno strumento di pubblicità dichiarativa previsto dall’ordinamento a disposizione delle parti di determinati rapporti obbligatori al fine di renderli opponibili a terzi. Dunque, scopo della trascrizione è rendere legalmente conoscibile erga omnes un atto validamente concluso, mero onere in capo alle parti che come tale non è mai temporalmente limitato. La giurisprudenza di legittimità sancisce proprio tale principio di diritto in un caso analogo: ‘… In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell’accettazione dell’eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l’accettazione dell’eredità non è invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell’art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza
limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.) …’ (Cass. civ., sez. III, sent. n. 4301/2023, 13/02/2023). Infine, risultano insussistenti i vizi formali eccepiti da Parte appellante rispetto alle trascrizioni n. 212 e n. 213 del 7.3.2016, non rilevandosi alcuna invalidità delle stesse ai sensi degli artt. 2660 e 2665 c.c., rispetto ai quali, secondo giurisprudenza di legittimità: ‘… non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l’invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell’atto …’ (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 13543/2018, 30/5/2018). Invero, dal testo compilato nelle note di cui alle trascrizioni non risulta alcuna incertezza in ordine ai soggetti, al bene immobile trascritto, e, in particolare, alla natura giuridica dell’atto, quella di un atto di compravendita da far valere come accettazione tacita dell’eredità . Anche il quinto e ultimo motivo di gravame risulta infondato, atteso che l’intervento volontario di e a sostegno delle ragioni degli odierni appellati era del tutto legittimo ai sensi dell’art. 105/2 c.p.c. – Infatti, i medesimi intervenienti avevano un preciso interesse giuridicamente rilevante rispetto al presente giudizio, ossia la tutela dell’ aggiudicazione del bene immobile, ottenuta dai medesimi al termine del procedimento di esecuzione. Trattandosi di intervento ad adiuvandum, il rimborso delle spese processuali sostenute dai medesimi segue il principio della soccombenza, quindi, ‘… è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell’esito favorevole della lite per l’adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l’interesse all’intervento…’ (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11670/2018, 14/05/2018).
V. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di tutti gli appellati, in misura maggiore in favore di quelli principali, come da dispositivo, sulla base del D.M. 13.08.2022 n. 147, secondo il valore indicato in atto di citazione in appello (€ 260.000,00=) con parametro comunque compreso per tutti tra minimo e medio, esclusa la fase istruttoria non ulteriormente svolta nel presente giudizio di appello.
– PER QUESTI MOTIVI –
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da nei confronti di e , entrambi in qualità di eredi di , nonché di in contraddittorio altresì con e , avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
2635/2022 del 23/9/2022, così provvede:
dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte appellante;
respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata ;
condanna al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di e , in € 8.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva, e in favore di e , in € 6.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda presso l’Agenzia delle Entrate-Ufficio competente, ora incorporante
, in persona del legale rapp.te p.t.;
dà atto che sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti dell’appellante ell’art. 13/1 quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell’art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE NOME COGNOME NOME COGNOME