SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 23 2025 – N. R.G. 00000678 2024 DEL 08 01 2025 PUBBLICATA IL 08 01 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
678/2024
tra
RICORRENTE
e
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 11.22 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per
‘avv. COGNOME oggi sostituito dall’avv. COGNOME
Per
già contumace, nessuno è comparso.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
C.F.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 678/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 65127 PESCARA presso il difensore avv. COGNOME C.F.
RICORRENTE
contro
C.F.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato il 1.3.2024 che, in qualità di creditore procedente aveva trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pescara in data 6.12.2023 e al n. 13203 RP, pignoramento immobiliare nei confronti di , sui seguenti diritti immobiliari:
diritto di usufrutto sull’immobile sito in Pescara, INDIRIZZO composto da appartamento sito al 4° piano, scala B) ed annesso ripostiglio sito al piano seminterrato, riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 22, Particella n. 123 Sub. 35 piano S1-4, Z.c. 1, Cat. A2, Cl. 2, Vani 6,5, R.C. Euro 805,67, in testa al sig. e , coniugi;
diritto pari ad 1/6 della nuda proprietà sul medesimo immobile, intestato pro quota a e per i restanti 5/6 di nuda proprietà ad altri comproprietari,
ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l’avvenuta accettazione, ex art. 476 cc, da parte di di 1/6 della nuda proprietà, per successione mortis causa di nato a Pescara il 23.4.1941 ed ivi deceduto il 13.6.2016.
Assumendo che il diritto di usufrutto fosse pervenuto a da
(alla quale detto diritto era pervenuto per successione ereditaria di per atto di compravendita a rogito del Notaio in data 3.7.2023, rep. 13010/9103, trascritto il 18.7.2023 al n. 7820 R.P. ha dedotto che entrambi i diritti pignorati non risultavano assistiti da
),
continuità delle trascrizioni, mancando la trascrizione di atti di accettazione espressa o tacita dell’eredità.
Mentre per il diritto di usufrutto aveva provveduto a restituire continuità alle trascrizioni, avendo trascritto, in data 17.1.2024 al n. 534 R.P., a titolo di accettazione tacita dell’eredità, l’atto di compravendita a rogito del Notaio con cui , nella sua qualità di erede di
aveva ceduto l’intero suo diritto di usufrutto al sig. , rilevava che, per la nuda proprietà, non era stata effettuata alcun atto di accettazione dell’eredità, da parte del debitore esecutato.
Considerato che , così come risulta dal certificato di residenza storico allegato al ricorso, risiede ininterrottamente, dal 7.4.2015 a tutt’oggi, nell’appartamento sito in INDIRIZZO di proprietà di ha chiesto che venisse accertata la qualità di erede del sig. che, rimanendo nel possesso dei beni ereditari, aveva omesso di formare l’inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall’apertura della successione, così come previsto dall’art. 485 cc.
, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Con ordinanza in data 19.9.2024, considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione all’udienza dell’8.1.2025, assegnando alle parti termine sino alla data del 20.12.2024 per il deposito di memoria difensiva.
*
La domanda formulata dal ricorrente è fondata.
A. Sull’inquadramento giuridico della fattispecie
a.1 Nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato, per acquisto fattone in qualità di erede, poiché l’eredità si acquista con l’accettazione, la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità.
È noto, infatti, che l’accettazione dell’eredità che importi l’acquisto mortis causa di diritti reali immobiliari deve essere trascritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2648 cc.
La norma prevede, al secondo comma, che l’accettazione dell’eredità, che opera in base alla dichiarazione del chiamato, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, può essere accertata giudizialmente.
a.2 L’erede può accettare l’eredità sia espressamente ex art. 475 cc che tacitamente, ai sensi dell’art. 476 cc, tramite il compimento di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione e come tali presuppongono la volontà di accettare l’eredità a cui si è chiamati.
In tali casi, è lo stesso erede che deve procedere alla trascrizione ai sensi dell’art. 2648, co. 3, cc.
In via suppletiva, la norma prevede che, in mancanza di trascrizione dell’accettazione proveniente dall’erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità,
chiunque possa richiederne la trascrizione, qualora tale volontà risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o sia stata accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede, accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette.
Mentre si deve escludere che i creditori personali dell’erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell’eredità, mediante l’esercizio dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., diversa è l’ipotesi in cui l’atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2648 c.c., comma 3.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere la trascrizione dell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Mentre l’acquisto della qualità di erede consegue ex lege, agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza, che potrà essere emessa anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. (Cass. civ. 26/05/2014, n. 11638 e Cass. civ. Sez. 3 n. 4301 del 13/02/2023).
B. Sulla sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l’accettazione tacita dell’eredità
Tanto premesso, va evidenziato che, dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente, emerge che il sig. dal 7.4.2015 risiede nell’immobile sito in Pescara, INDIRIZZO composto da appartamento sito al quarto piano, scala B) con annesso ripostiglio sito al piano seminterrato, riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 22, Particella n. 123 Sub. 35 piano S1-4, Z.c. 1, Cat. A2, Cl. 2, Vani 6,5, R.C. Euro 805,67 (cfr doc. 3 e all.3 alla doc. depositata il 3.9.2024).
Considerato che gli immobili sopra indicati sono pervenuti pro quota al sig. , a seguito del decesso del sig. avvenuto il 13.6.2016 (cfr certificato di morte all. sub doc. 4), l’omessa predisposizione dell’inventario, da parte dell’erede nel possesso dei beni, comporta che debba essere considerato erede puro e semplice.
Alla luce delle esposte circostanze fattuali, provate per tabulas, risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo dell’accettazione presunta di eredità, sia con riferimento al profilo dell’accettazione tacita di eredità.
C. Sulla disciplina delle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza del sig. e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia, con applicazione di parametri minimi, attesa la
contumacia di , la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 678/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso:
DICHIARA
che il sig. ha accettato puramente e semplicemente l’eredità di avente ad oggetto i diritti pari ad 1/6 della nuda proprietà sull’immobile sito in Pescara, INDIRIZZO composto da appartamento sito al quarto piano, scala B) ed annesso ripostiglio sito al piano seminterrato, riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 22, Particella n. 123 Sub. 35 piano S1-4, Z.c. 1, Cat. A2, Cl. 2, Vani 6,5, R.C. Euro 805,67, intestato pro quota a e per i restanti 5/6 di nuda proprietà ad altri comproprietari.
COGNOME
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara perché proceda alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
NOME
alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in € 272,58 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME