SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1041 2026 – N. R.G. 00004240 2023 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE di APPELLO di NAPOLI QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. NOME COGNOME
Presidente rel./est.
dr. NOME COGNOME
Consigliere
dr. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7308/2023, pubblicata il 13/07/2023 (RG n. 18974/2021); accettazione di eredità;
TRA
(c.f.
),
C.F.
difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f.
domicilio digitale:
E
27/41 NAPOLI,
(c.f. ), in persona dell’amministratore pro tempore , P.
C.F.
),
APPELLANTE
difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f.
domicilio digitale :
C.F.
),
APPELLATO
§ – LA VICENDA DI CAUSA.
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
‘Il ha convenuto in giudizio
onde:
‘dichiarare aperta la successione di o nata a Napoli il DATA_NASCITA, madre di suo unico figlio ed erede’;
‘accertare che dell’asse ereditario fa parte l’immobile sito in Napoli, alle INDIRIZZO, catasto fabbricati comune di Napoli, sez.CHI, foglio 18, plla 53,sub.23,zc 11, cat,A4,CL. 3, cons.4,5 vani’;
-‘Accertare l’accettazione tacita dell’eredità della signora o nata a Napoli, il DATA_NASCITA, ivi deceduta in data 07/08/1985, da parte del sig. suo unico figlio ed erede’;
A sostegno della domanda parte attrice ha prospettato che:
-il sig. è condomino, perché proprietario di un immobile nel condominio sito in Napoli, alle INDIRIZZO;
che lo stesso non ha mai accettato espressamente l’eredità, pur compiendo atti che presuppongono la qualità di proprietario, quale il pagamento di oneri condominiali;
che nel 2019 il RAGIONE_SOCIALE otteneva decreto ingiuntivo per oneri condominiali non corrisposti.
Il condominio ha sostenuto l’interesse ad ottenere un provvedimento giurisdizionale di accettazione tacita ai fini di procedere alla iscrizione di ipoteca giudiziale oppure a pignoramento immobiliare, in virtù dei decreti ingiuntivi emessi contro il convenuto onde soddisfare tali crediti, in parte già soddisfatti coattivamente con il pignoramento della pensione.
Si è costituito il sig. il quale ha eccepito la mancanza di interesse ad agire concreto ed attuale ex art 100 cpc per la genericità dei crediti vantati e per la
illegittimità del tentativo di precostituirsi una garanzia per futuri inadempimenti e procedere ad esecuzione immobiliare.
A sostegno delle proprie tesi ha eccepito il pagamento di alcuni degli oneri condominiali, nonché l’emissione della sentenza n. 1028 del 2008 del Tribunale di Napoli, con cui era stato un verbale di assemblea condominiale dichiarandone l’illegittimità; ha eccepito di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7828/2021; la trattenuta delle quote dallo stesso dovute attraverso la decurtazione della pensione fino al Febbraio 2023; ha eccepito la esiguità degli importi dovuti a dispetto della asserita necessità di soddisfare i crediti con l’iscrizione di ipoteca sull’immobile di sua proprietà.
In ordine alla debitoria di euro 5.363,94 ha eccepito come la stessa sia estinta nel febbraio 2023; in ordine alla debitoria di euro 2.351,72 di cui al decreto ingiuntivo n. 1153 del 2019 del Giudice di Pace di Napoli ha eccepito la dichiarazione di nullità delle delibere assembleari del 24.9.2020 e 21.1.2021, che lo vedrebbero diventare creditore nei confronti del .
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
‘accerta e dichiara che nato a Napoli il DATA_NASCITA, per effetto dell’accettazione tacita di cui all’art. 485 e 476 c.c. ha accettato puramente e semplicemente l’eredità relitta da nata il DATA_NASCITA a NAPOLI (NA) e deceduta in data 7/08/1985;
condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite liquidate in € 138,57 per spese e in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge’.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto alla Corte di provvedere come segue:
‘A) In via principale e nel merito, in accoglimento dell’appello ed in riforma della impugnata sentenza n. 7308/2023 del Tribunale di Napoli, resa a verbale e pubblicata il 13-7-2023, rigettarsi la domanda attrice per carenza di interesse ad agire;
In ogni caso, sempre in accoglimento dell’appello ed in riforma della impugnata sentenza n. 7308/2023 del Tribunale di Napoli, resa a verbale e pubblicata il 13-7-2023,
previe le declaratorie di legge, rigettarsi la domanda poiché non infondata e provata;
C) Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione’.
Il in persona
dell’amministratore pro tempore, ha resistito all’impugnazione, concludendo come segue:
‘tenuto conto dell’art. 350 cpc, dell’art. 348 bis primo comma cpc, ritenere manifestamente infondata l’impugnazione e procedere ex art. 350 bis cpc ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, accogliendo le seguenti conclusioni:
A) rigettare l’appello e la domanda dell’appellante di riforma della sentenza impugnata; B) per lo effetto condannare l’appellante al pagamento delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché, d’Ufficio, ex art. 88, 91 e 96, 3° co cpc, condannare l’appellante al pagamento in favore del condominio di somma equitativamente determinata’.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all’udienza del 27/01/2026, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall’art. 127 ter cod. proc. civ., previa assegnazione dei termini a ritroso per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
§ – L’ART. 348 BIS COD. PROC. CIV. – MANIFESTA INFONDATEZZA DELL’APPELLO.
L’eccezione d’inammissibilità del gravame, sollevata dal appellato sotto il profilo di cui all’art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che ‘… la facoltà per il giudice d’appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., l’appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n. 14696).’.
§ – L’INTERESSE AD AGIRE DEL CONDOMINIO.
Con il primo motivo di appello, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’interesse del in quanto suo creditore, ad agire per l’accertamento della qualità di erede, in ordine all’immobile già di proprietà della madre, sito nel medesimo fabbricato, deceduta in data 07/08/1985. L’appellante ha affermato, invece, la carenza di interesse alla luce della avvenuta e precedente estinzione dei crediti vantati dal RAGIONE_SOCIALE ovvero della loro esiguità, circostanze inidonee a giustificare un’azione di accertamento finalizzata ad esecuzione forzata immobiliare.
Invero, ha affermato che, con riferimento alla somma di € 5.393,64, di cui all’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli del 23.10.2019, il debito deve ritenersi estinto già a febbraio 2023.
Con riguardo al debito di € 1.752,39, di cui al decreto ingiuntivo n. 7821/2021, ha specificato che la questione debitoria è ancora oggetto di accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria, essendo stato proposto appello avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, n. 7786/2023.
Quanto alla somma pari a € 2.351,72, di cui al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli n. 1153/2019, ha, in via preliminare, affermato che la pretesa debitoria potrebbe già essere soddisfatta con gli ordinari mezzi di espropriazione presso terzi, in particolar modo sul trattamento pensionistico RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, ha ribadito che dall’importo totale devono essere decurtate le somme di € 244,50 e di € 313,50, come da ricevute di pagamento degli oneri condominiali allegati.
I motivi meritano reiezione per le ragioni che seguono.
L’interesse ad agire, in virtù dell’art. 100 c.p.c., che deve essere concreto e attuale, si sostanzia nell’esigenza di tutela derivante dalla lesione del diritto sostanziale. È l’interesse ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile non conseguibile se non con l’intervento del giudice. Nelle azioni di accertamento, l’interesse ad agire coincide con l’esigenza di eliminazione di uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa.
Nel caso di specie, figlio della de cuius , non avendo mai provveduto, ai sensi dell’art. 2648 c.c., alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità immobiliare, con riferimento all’appartamento facente parte del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO‘Antonio a INDIRIZZO, ha indotto uno stato di incertezza oggettiva sulla sua qualità di erede e, al contempo, sulla sua qualità di condomino.
È evidente, infatti, che gravano sul in quanto tale, non solo i diritti sulle parti comuni, ma anche doveri e oneri, di cui agli artt. 1117 e ss. cod. civ., e, dunque, il dovere di partecipare, pro quota , alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni. Dallo stato di incertezza generato dalla mancata accettazione espressa di eredità, da parte di , è derivata, dunque, l’esigenza insindacabile di tutela da parte del che ha, difatti, interesse ad avere contezza della titolarità delle singole unità immobiliari e, di conseguenza, dei soggetti su cui gravano gli oneri condominiali, oltre che l’obbligo specifico di curare la tenuta e l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, contenente, tra gli altri dati, anche ‘… le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali …’ (art. 1130 comma I n. 6) cod. civ.).
Deve, inoltre, specificarsi che, in linea con quanto affermato dal Tribunale, il ha anche dimostrato di essere già creditore nei confronti dell’odierno appellante, anche in forza di titoli esecutivi (cfr. decreti ingiuntivi n. 7821/21 e 1153/19). Si chiarisce, ancora, che, né in sede di accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione, né tantomeno in sede di analisi nel merito della domanda di accertamento proposta dal assumono rilevanza le critiche circa l’esiguità dei crediti vantati o l’abuso dei mezzi di garanzia oppure, ancora, l’eventuale pagamento di debiti pregressi, questioni che potranno essere oggetto di eventuale e successivo giudizio di esecuzione e, comunque, irrilevanti in relazione all’accertamento della qualità di erede/proprietario di Tale accertamento, infatti, impinge nella corretta gestione condominiale e nella puntuale identificazione dei condomini-proprietari, ed è assolutamente indipendente da ogni eventuale persistenza di debiti del e da ogni attuale morosità.
L’interesse ad agire del deve, dunque, ritenersi concreto e attuale e la sentenza gravata va confermata su tale capo.
§ – LA PROVA DELLA QUALITA’ DI EREDE.
Con successivo motivo di appello, ha criticato la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha ritenuto provata l’accettazione tacita dell’eredità, ai sensi degli artt. 476 e 485 cod. civ., nonostante la irritualità del deposito dei documenti da parte del e, comunque, ha sostenuto l’irrilevanza degli elementi probatori offerti in giudizio.
Ha asserito che, né la denuncia di successione né il certificato di residenza, valgono come prova della tacita accettazione ai sensi dell’art. 476 cod. civ. ovvero del possesso del chiamato all’eredità previsto dall’art. 485 cod. civ.
Inoltre, ha ribadito che il Tribunale ha errato nel porre a fondamento della propria decisione documenti (in particolare, visura catastale, verbale assembleare del 21-1-2021, certificato di residenza storica del , decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli n. 7821/2021) depositati dal solo unitamente alle note di trattazione scritta del 02.12.2021. Ha affermato, infatti, la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere).
Anche questi motivi di appello devono essere rigettati.
In assenza di testamento della de cuius , chiamato alla successione ex lege è il figlio, La mancanza di prova dell’accettazione espressa dell’eredità non osta al riconoscimento in capo all’odierno appellante della qualità di erede, in forza degli artt. 476 e 485 cod. civ.
Invero, l’accettazione è da intendersi tacita, ai sensi del disposto codicistico (art. 476 cod. civ.), quando il chiamato all’eredità compie atti incompatibili con la volontà di rinunciare, posti in essere, dunque, sul necessario presupposto della volontà di accettare.
In primo luogo, devono essere valorizzati, come atti di accettazione tacita, le sentenze e i verbali assembleari depositati dal già con atto di citazione. In particolar modo, con sentenza n. 1028/08, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sull’impugnativa di una delibera assembleare proposta da ha dato atto che il ricorrente ha espressamente dedotto di essere proprietario dell’appartamento facente parte dello stabile sito in Napoli, alle Rampe di Sant’Antonio a Posillipo, civ. 27 e 42 ed ha dichiarato di aver agito come tale.
Ancora, nel giudizio n. rg. 47265/05, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, conclusosi con sentenza n. 115492/06, nell’opporsi al decreto ingiuntivo n. 1997 del 17/02/2005, ha dedotto di essere proprietario dell’unità immobiliare sita nel fabbricato del convenuto e, dunque,
Si è qualificato proprietario del medesimo immobile, anche nel ricorso per impugnazione di delibere assembleari rg. n. 17429/04, come attestato nella sentenza n. 10183/06 del Tribunale di Napoli.
Costituiscono comportamenti di tacita accettazione di eredità, ancora, le costanti e comprovate partecipazioni alle assemblee condominiali, alle quali ha preso parte come proprietario ed ha anche espresso il proprio voto. Ciò è attestato, in via preliminare, dal verbale di assemblea del 24/09/2020, recante la firma di in quanto condomino proprietario per 87,85 millesimi, e depositato già con atto di citazione. La firma dell’odierno appellante, quale condomino, risulta apposta anche al verbale di assemblea del 21/01/2021, depositato unitamente alle note di trattazione scritta per l’udienza del 09/12/2021.
Con tali note, si chiarisce, il ha specificamente comunicato alla parte l’elenco degli ulteriori documenti depositati, scongiurando, dunque, ogni irritualità. Non trovano, inoltre, applicazione, per costante giurisprudenza, nel deposito telematico, le regole dettate dall’art. 74 disp. att. c.p.c., in tema di
attestazione da parte del cancelliere della regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte (Cass. n. 5420/2024).
Il contegno tenuto da nei giudizi civili e in sede assembleare, da solo già sufficiente ad attestare l’avvenuta tacita accettazione di eredità, è anche corroborato dalla valenza probatoria di un ulteriore elemento, l’avvenuta voltura catastale. ‘La voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell’imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l’accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l’eredità ragionevolmente assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso’ (Cass n. 22769/24; Cass. n. 11478/2021; Cass. n. 22317/2014; Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 5226/2002).
Le circostanze così provate, dunque, integrano la fattispecie dell’art. 476 cod. civ., sotto forma di accettazione tacita.
Deve, inoltre, ribadirsi anche, coerentemente con le motivazioni di cui alla sentenza impugnata, che la prova del possesso dell’immobile da parte di raggiunta in giudizio, costituisce ulteriore elemento attestante la qualità di erede dello stesso, anche alla stregua del disposto di cui all’art. 485 cod. civ., integrante una forma di accettazione presunta di eredità. Invero, il possessore di beni ereditari chiamato all’eredità, che non compie l’inventario entro tre mesi dal conseguimento del possesso, si considera erede puro e semplice, perdendo la possibilità, sia di accettare con beneficio di inventario, e finanche di rinunciare. ‘In tema di successione mortis causa, la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell’acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l’eredità, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell’inventario, ai fini dell’accertamento di un’eventuale accettazione “ex lege”, di cui sono elementi costitutivi, appunto, l’apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell’inventario’ (Cass. n. 16507/2006). L’accettazione di eredità, dunque, costituisce l’effetto ex lege e automatico del verificarsi dei presupposti
contemplati dalla norma. La prova del possesso, in tal senso, è da rinvenirsi sicuramente nel certificato storico di residenza, comprovante la sua abitazione, presso l’immobile ereditario, facente parte del RAGIONE_SOCIALE appellato, sin dalla nascita, il DATA_NASCITA. Inoltre, i documenti che attestano la partecipazione come alle assemblee e la sua auto-qualificazione come proprietario, nei plurimi giudizi avverso il RAGIONE_SOCIALE, manifestano l’effettiva relazione materiale con il bene, sul quale ha da sempre esercitato concreti poteri corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, dunque, la sentenza gravata deve essere confermata, dovendosi ritenere integrata la fattispecie dell’accettazione tacita prevista dall’art. 476 cod. civ. e presunta ai sensi del disposto di cui all’art. 485 cod. civ.
§ – SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.
La rinnovata soccombenza di ne comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 comma 1 e del valore indeterminabile della controversia. Come tale, il valore della causa deve intendersi compreso tra € 26.000,00 ed € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. cit.) e, pertanto, possono trovare applicazione i relativi parametri di cui alla tabella 12 -giudizi innanzi alla Corte di Appello , riferiti allo scaglione predetto.
Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso per la ‘ fase istruttoria e/o di trattazione ‘, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025; Cass. n. 7343/2025; Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 10206/2021).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l’obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7308/2023, pubblicata il 13/07/2023 (RG n. 18974/2021), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l’appello proposto da
condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, in favore del in € 4.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co. I quater DPR 115/2002, a carico di per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l’appello.
Così deciso in Napoli, in data 10 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE COGNOME (firma apposta in modalità digitale)