Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6844/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE in persona della procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta d difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 27/2023 depositata il 10/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Considerato:
Il Tribunale di Siracusa, adito dalla RAGIONE_SOCIALE creditrice di COGNOME NOME e NOME in forza di mutuo ipotecario, ha accertato che, a seguito del decesso di NOME gli eredi di lei erano i due figli. La Corte d’appello ha confermato la decisione. Essa ha rilevato essere circostanze incontroversa che i due figli avevano continuato a vivere nella casa familiare in
comproprietà dei coniugi. Tale relazione con la cosa, diversamente da quella instaurata dal coniuge superstite, non era riconducibile al secondo comma dell’art. 540 c.c.: tale norma, infatti, riconosce i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare al coniuge superstite soltanto e non anche ai figli, rimasti a convivere con il genitore superstite dopo la morte dell’altro genitore. Secondo la corte d’appello, il fatto che i due figli avessero fatto decorrere inutilmente il termine accordato dal creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., non aveva alcuna rilevanza. L’ actio interrogatoria , infatti, era stata esperita dopo il decorso del termine di tre mesi accordato al chiamato possessore per fare l’inventario. L’inutile decorso del termine accordato dal giudice non poteva quindi far venir meno l’acquisto della qualità ereditaria già verificatosi ai sensi dell’art. 485 c.c.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di un solo motivo. NOME
Il solo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 481, 485 e 549, comma 2, c.c. In presenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né nei confronti del coniuge, né nei confronti dei figli, rimasti a convivere con il primo nella casa già adibita a residenza della famiglia. In applicazione di tale principio, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere i che i chiamati alla successione della NOME NOME, i quali avevano fatto decorrere inutilmente il termine fatto accordare dal creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., avevano perduto il diritto di accettare l’eredità.
Ritenuto che la causa presenta questione di diritto di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con
rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione: in particolare se la permanenza dei chiamati nella casa familiare, oggetto del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., dia luogo a una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c.; che, pertanto, appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Roma, il 28/01/2025.