Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31241/2018 R.G . proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DUE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ordinanza della Corte d’appello di Brescia n. 2062/2017 depositata il 29.3.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del 5.10.2017 NOME e NOME COGNOME, proprietari e coltivatori diretti del fondo «Guzzafame» nel Comune di Caravaggio, occupato d’urgenza a seguito di decreto ex art.22 bis d.p.r. 327 del 2001 per la realizzazione di una sede ferroviaria e in seguito oggetto di decreto di esproprio del 26.7.2017 per mq. 9.725,00, hanno chiesto l’accertamento della giusta indennità di occupazione e di esproprio, parametrata al valore del terreno, tenendo opportunamente conto anche dei reliquati, delle interclusioni e del carattere parziario dell’esproprio, con le maggiorazioni di cui all’art.45, comma 2, d.p.r. 327 del 2001.
Si sono separatamente costituiti il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, entrambi eccependo, fra l’altro, la inammissibilità dell’opposizione , poiché l’indennità definitiva
stabilita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con provvedimento n.7 del 2014 era stata accettata dai ricorrenti.
Con ordinanza del 15.10.2018 la Corte bresciana, ritenuta la propria competenza, ha respinto il ricorso, con aggravio di spese, ritenendo che i ricorrenti avessero espressamente e reiteratamente accettato l’indennità definitiva quantificata dalla RAGIONE_SOCIALE, espressamente riportata nel decreto di esproprio, per entrambe le indennità.
Avverso la predetta ordinanza, non notificata, con atto notificato il 26.10.2018 hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME, svolgendo sette motivi.
Hanno proposto controricorso sia il RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
I ricorrenti e il RAGIONE_SOCIALE hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.134 e dell’art.156, comma 2, cod.proc.civ. in relazione dell’art.111 Cost.
Secondo i ricorrenti, l’ordinanza impugnata sarebbe inficiata da affermazioni contrastanti in modo irriducibile, laddove afferma l’accettazione dell’indennità, pur dando atto contestualmente della loro proposta di cedere i reliquati e del correlativo azionamento dei loro diritti, con riferimento all’art.45, comma 2, d.p.r. 327/2001; l’ordinanza sarebbe, inoltre, sorretta da motivazione meramente apparente laddove non spiega perché le loro richieste e le loro riserve non invaliderebbero la cosiddetta accettazione.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa
applicazione degli artt.21, commi 12 e 16, d.p.r. 327 del 2001 per non aver tenuto conto che l’accettazione deve essere espressa e senza riserve.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.1326 cod.civ. perché la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del principio per cui l’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.1363, 1369 e 1366 cod.civ.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.13 2 e dell’art.156, comma 2, cod.proc.civ., dell’art.112 cod.proc.civ., anche in relazione all’art.111 Cost., con riferimento alla statuizione con cui la Corte di appello, pur riconoscendo che i ricorrenti avevano avanzato ulteriori richieste (relative a reliquati, maggiorazione per proprietario-coltivatore, diminuzione di valore per espropriazione parziale), aveva cionondimeno affermato che siffatte richieste non potevano essere riconosciute in via autonoma rispetto all’indennità di esproprio.
Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano dell’art.40, comma 4, d.p.r. 327 del 2001 e degli art.35 e 36 Cost., allo stesso proposito del motivo precedente.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.33 d.p.r. 327 del 2001 , con riferimento alla violazione dei principi in materia di espropriazione parziale.
I motivi n.1, 2, 3 e 5 sono strettamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata ha ritenuto che i signori COGNOME avessero accettato l’indennità definitiva e quella d’urgenza quantificata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dapprima con la lettera del 2.12.2014 e quindi con la nota dell’11.9.2015; che le ulteriori richieste, pur effettivamente contenute nelle stesse missive, costituivano una ulteriore proposta contrattuale e non inficiavano l’accettazione da loro manifestata; che inoltre tali richieste (reliquati, maggiorazione per il proprietario coltivatore, diminuzione per espropriazione parziale) non potevano essere riconosciute autonomamente, in considerazione della natura unitaria e onnicomprensiva dell’indennità di esproprio che tali voci concorrevano a determinare.
Il ricorso si basa essenzialmente sul contenuto delle due lettere predette ed è ammissibile, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, poiché i ricorrenti trascrivono compiutamente le due missive, peraltro riferite anche nella sentenza impugnata, alle pagine 4 e 5 del ricorso.
13. I predetti motivi di ricorso meritano accoglimento.
Da un lato, la Corte di appello è incorsa nella violazione dell’art.1326, comma 5, cod.civ., denunziata con il terzo motivo, poiché essa stessa ha riconosciuto che con le due missive in questione i ricorrenti avevano manifestato una dichiarazione di volontà di accettazione non conforme alla proposta, che quindi costituiva nuova proposta e non permetteva di ritenere concluso il contratto.
In secondo luogo, come denunciato con il primo e il secondo motivo, la Corte bresciana ha motivato solo in modo apparente circa la ragione per cui la dichiarazione di accettare l’indennità proposta, richiedendo di estendere l’espropriazione ai reliquati non coltivabili e soprattutto pretendendo le maggiorazioni spettanti ai proprietari coltivatori diretti e la considerazione della c.d. espropriazione parziale, poteva essere isolata al punto da
rappresentare una dichiarazione autonoma, nel corso della stessa missiva.
In terzo luogo la motivazione risulta affetta da irriducibile contraddittorietà, denunciata con il quinto motivo, laddove la Corte territoriale, dopo aver separato, senza una apprezzabile spiegazione, le dichiarazioni contenute nella stesse missive, in guisa che esse costituirebbero, al contempo, accettazione conforme alla proposta e ulteriore separata proposta, si è poi rifiutata di esaminare le richieste dei ricorrenti, perché esse inerivano -di qui la evidente contraddizione – a voci non suscettibili di considerazione autonoma, ma dovevano costituire poste da ricondurre ad unità nell’ambito della determinazione unitaria dell’indennità di esproprio. 16. Appare opportuno aggiungere, per dissipare i dubbi adombrati dal RAGIONE_SOCIALE circa la natura di accertamento di merito, che dovrebbe, a suo parere, ascriversi alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1326 c.c., che, p oiché la conclusione del contratto con la conoscenza della accettazione da parte del proponente postula la conformità di questa alla proposta (art. 1326, primo e quinto comma, cod. civ.), il giudice chiamato a pronunziarsi su una controversia avente ad oggetto la conclusione di un contratto, affermata da una parte e negata dall’altra, deve esaminare, anche d’ufficio, gli elementi della fattispecie legale prevista dall’art. 1326, primo comma, citato ed accertare (con un’indagine sul piano giuridico, prima ancora che su quello di merito) se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (Sez. U, n. 5823 del 5.11.1981; Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28.1.2014).
In sintesi la Corte di appello non ha spiegato perché l’accettazione non conforme non poteva e doveva essere considerata come nuova proposta, né perché le ulteriori richieste e riserve non impedivano di isolare e neutralizzare l’accettazione; inoltre la Corte bresciana si è contraddetta, affermando di non
poter conoscere delle richieste e riserve ulteriori, proprio perché ontologicamente concorrenti alla formazione della unitaria indennità di esproprio.
Gli altri motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione