Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33748 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33748 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
OGGETTO: appalto
R.G. 26025/2018
C.C. 14-11-2023
sul ricorso n. 26025/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso di lui in Roma nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
CIESSE INTERMEDIAZIONI DI RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente a vverso la sentenza n. 1473/2018 della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 26-7-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1411-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Sulmona con la sentenza n. 209 del 3-5-2012, accogliendo la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e del suo procuratore NOME COGNOME, li condannò a pagare a favore della società attrice Euro 389.799,97 oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite in immobile di proprietà di NOME COGNOME in forza di contratto di appalto; accogliendo la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME, costituitosi quale procuratore generale di NOME COGNOME, condannò la società attrice a pagare allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, l’importo di Euro 11.142,81 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; pose a carico del convenuto le spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio .
2.Propose appello principale NOME COGNOME quale procuratore generale di NOME COGNOME con citazione notificata il 17-5-2012 e propose appello incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1473 pubblicata il 26-72018 la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale, ha confermato la sentenza impugnata con la precisazione che sull’importo di Euro 389.799,97 era dovuta l’iva e ha compens ato le spese del grado di appello.
La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello con il quale l’appellante aveva lamentato la mancata valutazione da parte del Tribunale della confessione resa dal legale rappresentante della società appaltatrice, laddove aveva confessato che nel mese di dicembre 2005 le opere non erano state consegnate. La sentenza ha dichiarato che il committente aveva accettato l’opera, almeno in relazione al secondo piano, avendolo utilizzato dal mese di luglio 2005 ed esprimendo, attraverso l’inaugurazione, il propr io gradimento per la relativa
realizzazione alla presenza dell’appaltatrice, come emerso dalle testimonianze. Ha dichiarato che l’accettazione dell’opera rappresentava l’atto negoziale attraverso il quale il committente aveva espresso , anche per fatti concludenti, il gradimento dell’opera, dalla quale derivava l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi. Quindi la sentenza ha rilevato che la dichiarazione del legale rappresentante della società appaltatrice in ordine alla riconsegna delle opere non aveva rilievo, essendo emersa dalle prove orali l’accettazione dell’opera e non implicando il valore di prova legale della confessione anche il dovere di considerare i fatti confessati decisivi per la determinazione del convincimento del giudice. Ha concluso che dall’accettazi one, anche parziale, dell’opera derivava il diritto della società appaltatrice a ottenere il pagamento del corrispettivo, in quanto i vizi rilevati in una parte dell’immobile ne consentivano l’utilizzo, stante la loro modesta entità emersa dalla consulenza tecnica.
La sentenza ha dichiarato infondato anche il terzo motivo di appello, con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto l’irrilevanza dell’occupazione dell’immobile da parte del committente; ciò in quanto il comportamento del committente era qualificabile come accettazione, anche parziale, dell’opera, a ogni effetto di legge.
Di seguito la sentenza ha escluso la mancanza di prova dell’autorizzazione all’esecuzione di opere ulteriori rispetto al contratto, evidenziando che il corrispettivo era stato concordato a misura e che il direttore dei lavori designato dal committente aveva riferito che l’aumento del prezzo dell’opera era derivato proprio dalle variazioni operate in corso d’opera dal committente.
Ha escluso che l’inadempimento dell’appaltatrice fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, perché il consulente d’ufficio -il quale aveva compiuto l’indagine secondo i criteri della
scienza di settore- aveva accertato solo il difetto di funzionamento del sistema telefonico e alcune imperfezioni in una limitata parte della pavimentazione e si trattava di vizi che, secondo l’economia complessiva del contratto, non assumevano il carattere della gravità; ha dichiarato che il danno da declassamento dell’immobile non era stato dedotto in primo grado ed era comunque indimostrato.
La sentenza ha esaminato anche il motivo con il quale l’appellante si lamentava della mancata ammissione delle sue istanze istruttorie, rilevando che il Tribunale si era limitato a ridurre la lista testimoniale ritenendo superflua l’assunzione di ulteriori testimoni, avendo già assunto vari testimoni sulle circostanze oggetto di prova.
3.Con atto notificato il 6-9-2018 NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di undici motivi.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 14-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘violazione di norma di diritto (art. 2733 c.c.) in riferimento alla confessione resa dall’appaltatrice in ordine alla riconsegna dell’opera’. Lamenta che la Corte territoriale non abbia assegnato alla confessione il valore che le conferisce la legge, in quanto ha fatto prevalere le circostanze emerse dalle testimonianze alla dichiarazione inequivocabile del legale rappresentante della società appaltatrice, in ordine al fatto che a dicembre 2005 le opere non erano state ancora riconsegnate. Sostiene
che la confessione e le prove testimoniali vertessero sulla medesima circostanza della riconsegna ed evidenzia che la confessione verteva sulla verifica e sul collaudo, presupposto per la maturazione del diritto al compenso dell’appaltatore .
1.2.Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha recepito la confessione resa dal legale rappresentante della società appaltatrice, in ordine al fatto che a dicembre 2005 non era stato eseguito il collaudo e le opere non erano state consegnate, ma ha ritenuto determinante il dato dell’accettazione dell’opera da parte del committente, attestata dalle dichiarazioni testimoniali, per concludere che era sorto il diritto dell’appaltatrice a ottenere il corrispettivo. Le due circostanze di fatto -formale riconsegna e collaudo da una parte e accettazione dell’opera dall’altra – non erano tra di loro incompatibili, così da doversi ritenere che la prova legale acquisita sulla prima circostanza -nel senso dell’assenza di formale riconsegna e collaudo -precludesse l’accertamento della seconda. Ugualmente, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, il valore di prova legale della confessione non implica anche il dovere per il giudice di ritenere i fatti confessati decisivi ai fini della formazione del suo convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi raccolti in giudizio (Cass. Sez. 3 10-4-2014 n. 8403 Rv. 630226-01, Cass. Sez. 3 2-12-2019 n. 31413). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il principio è perfettamente pertinente alla fattispecie, in quanto la sentenza ha ritenuto decisivo ai fini della decisione il fatto dell’accettazione dell’opera da parte del committente, distinto e non incompatibile da l fatto oggetto di confessione.
2.Con il secondo motivo ‘ violazione di norma di diritto (art. 2697 c.c.) in relazione alla completa carenza di prova per l’esecuzione dell’appalto relativamente al primo piano del fabbricato’ il ricorrente evidenzia che le prove orali avevano dimostrato l’accettazione del
committente solo ‘in relazione al secondo piano dell’immobile’; lamenta che la domanda dell’appaltatrice sia stata accolta per l’intero e quindi sostiene che l’annullamento della decisione impugnata debba riguardare quantomeno la statuizione relativa al corrispettivo per il primo piano.
2.1.Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, si deve rammentare che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e non anche quando, a seguito di incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, perché in questo caso vi è erroneo app rezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. L 19-8-2020 n. 17313 Rv. 658541-01, Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01). Nella fattispecie il motivo non è svolto nel senso di lamentare l’erronea attribuzione dell’onere della prova e quindi è inammissibile sotto questo primo profilo.
Inoltre, il motivo è inammissibile perché non coglie e quindi non censura il contenuto della decisione, ma pone questioni che non sono esaminate dalla sentenza impugnata e che perciò risultano nuove e inammissibili, in quanto il ricorrente non specifica in quali termini le questioni fossero state poste nel giudizio di merito (cfr. Cass. Sez. 2 98-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01). La sentenza impugnata ha ritenuto che il diritto dell’appaltatrice a percepire il compenso conseguisse dall’accettazione anche parziale dell’opera da part e del committente, considerando il fatto che i vizi rilevati in una parte dell’immobile ne consentivano comunque l’utilizzo, stante la loro modesta entità emersa nella consulenza tecnica d’ufficio . Il ricorrente non adduce argomento volto
a sostenere l’erroneità in diritto dell’affermazione relativa all ‘insorgenza in capo all’appaltatrice del diritto al corrispettivo a seguito de ll’accettazione dell’opera da parte del committente; neppure formula motivi di ricorso che censurino in modo ammissibile, anche per le ragioni che saranno di seguito svolte, la valutazione di modestia dei vizi, di entità tale da consentire comunque l ‘utilizzo dell’immobile . Invece, se lamentando la mancanza di prova in ordine all’esecuzione delle opere al primo piano, il ricorrente intende dedurre la mancata esecuzione dell ‘appalto al primo piano, si tratta di fatto non esaminato dalla sentenza impugnata, ma il ricorrente non assolve all’onere di indicare dove avesse indicato tale fatto; per di più, tale deduzione è in contraddizione con il contenuto del terzo motivo di ricorso, laddove si dichiara che, a tutto concedere, solo il primo piano era stato riconsegnato.
Con il terzo motivo ‘ nullità della sentenza per la carenza del minimo costituzionale della motivazione in ordine al terzo motivo dell’atto di appello concernente la irrilevanza della temporanea occupazione dell’immobile oggetto di appalto’ il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia esaminato le sue deduzioni, in ordine al fatto che i lavori non erano pervenuti a un grado di maturazione che autorizzasse di pensare a una riconsegna informale, indicando che il COGNOME era entrato in casa per poi lasciarla nella completa disponibilità della società appaltatrice.
3.1.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità ai principi secondo i quali non sono ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 co.6 Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; qualora sia violato l’obbligo di motiv azione previsto in via generale dall’art. 111 co.6 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., si concreta nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 64582801, Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01).
Si esclude che nella fattispecie la motivazione relativa al rigetto del terzo motivo di appello non rispetti il minimo costituzionale, perché la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato di ritenere irrilevanti le ragioni addotte con tale motivo per il fatto che era stato acquisito in causa che l’opera era stata, seppure parzialmente , accettata ‘ad ogni effetto di legge’. Come già evidenziato, l’accettazione dell’opera ha costituito, nella ricostruzione della Corte d’appello, il dato dal quale derivava il diritto dell’appaltatrice al pagamento del corrispettivo e quindi la corte non aveva ragione di esaminare in modo più dettagliato le deduzioni dell’appellante.
Diversa questione, che il motivo di ricorso non attinge in modo ammissibile, è quella della prova dell’accettazione dell’opera . La sentenza impugnata ha dichiarato che le prove orali avevano attestato l’accettazione dell’opera, almeno in relazione al secondo piano dell’immobile e quindi anche sul punto la motivazione sussiste ; invece, l’erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie può costituire solo oggetto di motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti e il terzo motivo di ricorso non è stato formulato in tal senso.
4. Con il quarto motivo ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in ordine alla asserita presenza del committente nei luoghi del contratto e nell’estate del 2005’ il ricorrente lamenta che la sentenza faccia riferimento fugace alle circostanze emerse nel giudizio di primo grado e non consideri che la presenza del COGNOME e dei suoi familiari era del tutto provvisoria e non poteva costituire accettazione dell’oper a, come dedotto nell’atto di appello. Sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare il fatto che la presenza del COGNOME era concomitante con l’esecuzione dei lavori, mentre al secondo piano non si poteva neppure accedere perché i lavori erano ‘ancora aperti’ e avrebbe dovuto considerare che l’impianto elettrico non era funzionante.
4.1.Il motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. nella fattispecie è proponibile, in quanto l’atto di citazione in appello è stato notificato prima della data 11-92012 e quindi non si applica a questa causa l’art. 348ter cod. proc. civ. inserito dall’art. 54 d.l. 22 -6-2012 n. 83 conv. in legge 7-8-2012 n. 134.
Il motivo è infondato, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale il vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. è relativo all’omesso esame di fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato avrebbe determinato esito diverso della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01, Cass. Sez. 2 29-10-2018 n. 27415 Rv. 65102801).
Nella fattispecie la sentenza, laddove ha dichiarato che le prove orali avevano dimostrato l’accettazione dell’opera, testualmente ‘almeno in relazione al secondo piano dell’immobile’ ha anche considerato che i lavori non erano stati interamente completati, per cui non è incorsa nell’omesso esame di fatto decisivo; la circostanza che la sentenza non abbia anche dato conto del fatto che l’impianto elettrico non funzionava significa che non ha dato conto di quella particolare risultanza istruttoria, in sé inidonea a costituire fatto decisivo.
5. Con il quinto motivo ‘ violazione di norma di diritto (art. 1659, II comma c.c.) in relazione agli effetti della carenza di autorizzazione per l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quanto pattuito in contratto’ il ricorrente evidenzia che il contratto di appalto aveva previsto lavori per Euro 250.000,00 e che con specifico motivo di appello egli aveva dedotto la mancanza di prova sull’autorizzazione all’esecuzione di opere ulteriori. Lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo che le dichiarazioni del direttore dei lavori attestassero la richiesta di varianti in corso d’opera da parte del committente, abbia violato la disposizione dell’art. 1659 cod. civ. che prevede l’autorizzazione scritta per le varianti in corso d’opera .
5.1.Il motivo è infondato.
Si deve dare continuità al principio secondo il quale, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore ovvero a quell a del committente; mentre nel primo caso l’art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l’art. 1661 cod. civ. consente all’appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente (Cass. Sez. 2 9-
8-2023 n. 24246 Rv. 668728-01, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40122 Rv. 663359-01, Cass. Sez. 2 19-9-2011 n. 19099 Rv. 619188-01).
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha considerato che il direttore dei lavori designato dal committente aveva dichiarato che l’aumento del prezzo dell’opera era derivato dalle variazioni operate in corso d’opera dal committente. Quindi, sulla base di questa testimonianza la C orte d’appello ha ritenuto che le variazioni erano state ordinate dal committente; ne consegue che la Corte non ha commesso la violazione dell’ art.1659 cod. civ. lamentata, in quanto l’ art. 1661 cod. civ. consente la prova con ogni mezzo delle varianti dovute all’iniziativa del committente.
6. Con il sesto motivo ‘ violazione di norma di diritto (art. 2697 c.c.) in relazione a lavori ulteriori rispetto a quelli contrattualmente stabiliti’ il ricorrente dichiara che non risulta in nessun atto di causa la prova che i lavori autorizzati siano proprio i lavori per i quali l’appaltatrice ha chiesto e ottenuto il pagamento di Euro 808.334,48 a fronte di contratto per Euro 250.000,00.
6.1.Il motivo è inammissibile per le ragioni già svolte nella disamina del secondo motivo: la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e non anche quando, a seguito di incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, perché in questo caso vi è err oneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.
Le doglianze sono altresì e comunque infondate, in quanto la sentenza ha accertato che l’importo maggiore era dovuto, per il fatto che ai sensi dell’art. 3 del contratto di appalto il corrispettivo era stato determinato a misura e il direttore dei lavori designato dal committente
aveva dichiarato che l’aumento del prezzo dell’opera era derivato proprio dalle variazioni richieste in corso d’opera dal committente .
7.Con il settimo motivo ‘ violazione di norma di diritto (art. 209 c.p.c.; art. 134 c.p.c.)’ il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado con ordinanza del 10-5-2010 aveva ritenuto superfluo esaminare altri testimoni, senza motivazione, che non era stata svolta neppure nella sentenza conclusiva del giudizio di primo grado; lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che il Tribunale aveva solo ridotto la lista testimoniale senza considerare che i testimoni non escussi avrebbero dovuto riferite delle cadute degli ospiti nel gradino del corridoio, del malfunzionamento dell’impianto di condizionamento e del blackout dell’impianto elettrico , nonché su altre circostanze sulle quali nessuno dei testimoni aveva riferito.
7.1.Il motivo è infondato, dovendosi fare applicazione del principio, già richiamato dalla sentenza impugnata, secondo il quale la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati aggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con giudizio c he si sottrae a sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass. Sez. 3 9-6-2016 n. 11810 Rv. 640241-01, Cass. Sez. 3 22-4-2009 n. 9551 Rv. 607810-01). La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di impugnazione con il quale l’appellante si lamentava del rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, evidenziando che il giudice si era limitato a ridurre le liste testimoniali in quanto aveva già sentito vari testimoni sulle circostanze oggetto di prova. Questa motivazione si sottrae al sindacato di legittimità in quanto la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che i testimoni avrebbero riferito sulle circostanze da lui
indicate nel ricorso non vale a ritenere che il giudizio di superfluità su tale ulteriore accertamento sia viziato. Al contrario, il ricorrente, deducendo che il testimone COGNOME avrebbe dovuto riferire su circostanze dichiarate da altri testimoni, conferma il giudizio di superfluità eseguito dal giudice di merito, perché in nessun punto della sentenza impugnata si dichiara che le circostanze sulle quali avrebbe riferito il teste COGNOME non fossero state provate. Ugualmente, non soccorre alla tesi del ricorrente la circostanza pure da lui dedotta sul fatto che i testimoni NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero dovuto riferire su circostanze non altrimenti accertate: il ricorrente non indica in quali termini l’omesso accertamento di tali circostanze abbia inficiato la decisione della C orte d’appello e quindi non offre elementi per ritenere incongruo il giudizio di superfluità dell’ulteriore assunzione testimoniale .
8.Con l’ottavo motivo ‘ omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (in ordine ai danni derivati al COGNOME dalla inesatta esecuzione del contratto di appalto e riassunti anche nella relazione del Consulente tecnico di parte, AVV_NOTAIO)’ il ricorrente dichiara che aveva proposto specifico motivo di impugnazione lamentando l’omessa valutazione delle osservazioni del suo consulente di parte nella relazione del consulente d’ufficio; evidenzia che il consulente di parte aveva quantificato un danno da vizi e difetti per Euro 53.982,00 e aveva quantificato anche il danno da declassamento dell’attività alberghiera; lamenta che le deduzioni non siano state esaminate dalla Corte d’appello, che si è limitata ad affermare che la consu lenza d’ufficio era stata svolta secondo i criteri di scienza del settore.
8.1.Il motivo è inammissibile in quanto, come già esposto, nel paradigma del vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. relativo all’omesso esame di fatto decisivo, non è inquadrabile la censura
concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive e, perciò, neppure della consulenza tecnica di parte che, in quanto tale, costituisce semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio (Cass. Se. 1 18-10-2018 n. 26305 Rv. 651305-01, con specifico riguardo alla consulenza tecnica di parte; Cass. Sez. 2 14-62017 n. 14802 Rv. 644485, con riguardo all’omessa valutazione di deduzioni difensive). Né il ricorrente lamenta che le deduzioni del consulente tecnico di parte non fossero state esaminate dal consulente d’ufficio ; quindi sussistono anche i presupposti per dare continuità al principio secondo il quale il giudice di merito, allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione della fonte del suo convincimento, senza doversi soffermare sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni del consulente d’ufficio, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 16-11-2022 n. 33742 Rv. 666237-01, Cass. Sez. 6-3 2-2-2015 n. 1815 Rv. 634182-01).
9 .Con il nono motivo ‘ violazione di norma di diritto (art. 2697 c.c.) in relazione al danno da declassamento dell’immobile’ il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che il danno da declassamento non fosse stato dimostrato, senza considerare che attraverso le deduzioni del suo consulente di parte e attraverso le risultanze probatorie l’appellante aveva ampiamente dimostrato che l’immobile, destinato alla categoria turistica ‘di lusso’ , era rimasto privo dei comfort minimi indispensabili per la categoria.
9.1.Il motivo è inammissibile perché con riguardo al danno per il declassamento dell’immobile il ricorrente non censura in alcun modo la
prima deduzione della sentenza impugnata, di per sé sufficiente a fondare la decisione, relativa al fatto che quel danno non era stato dedotto nel giudizio di primo grado; in questo modo la Corte ha ritenuto che la domanda sul punto fosse nuova e perciò inammissibile e il ricorrente non svolge specifiche deduzioni volte a fare emergere l’erroneità della pronuncia (cfr. Cass. Sez. 3 6-7-2020 n. 13880 Rv. 658309-01, Cass. Sez. 3 13-7-2005 n. 14740 Rv. 582931-01, secondo cui quanto la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che l’impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame sulla ratio decidendi non censurata).
Inoltre, le deduzioni svolte dal ricorrente non si concretano nell’individuazione della violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. che, come già esposto, si configura esclusivamente nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma; la violazione non si configura nel presente caso in cui, secondo la tesi del ricorrente, il giudice avrebbe incongruamente valutato le risultanze istruttorie e perciò avrebbe ritenuto erroneamente che la parte non avesse assolto al l’onere di provare il danno da declassamento dell’immobile.
10.Con il decimo motivo ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione, in ordine alla consapevolezza da parte dell’appaltatore della rilevanza di vizi dell’opera e della gravità dell’inadempimento ‘ il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia esaminato il suo quarto motivo di appello; evidenzia che, a fronte del fatto che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto escludendo la gravità dell’inadempimento, egli aveva svolto una serie di argomenti finalizzati a individuare la gravità dell’inadempimento, sostenendo che la gravità dei difetti dovesse
essere valutata sulla base del livello di mercato, assai elevato, nel quale si andava a collocare la struttura.
10.1.Il motivo è infondato, in quanto non si ravvisa nella sentenza impugnata omesso esame integrante il vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. La sentenza ha dichiarato che la consulenza d’ufficio aveva accertato solo il difetto di funzionamento del telefono e la presenza di alcune imperfezioni in una limitata parte della pavimentazione; ha escluso che tali vizi assumessero carattere di gravità rispetto all’entità e complessità delle opere eseguite e il ricorrente con le sue deduzioni in sostanza si limita a proporre una diversa valutazione di merito che, in quanto tale, esula dal sindacato di legittimità.
11. Con l’undicesimo e ultimo motivo rubricato ‘ violazione di norma di diritto (art. 11 2 c.p.c.) in relazione all’affermazione che ‘sull’importo di Euro 389.799,97 è dovuta l’iva come per legge’, senza che mai fosse stata formulata tale richiesta all’appellata, neanche con appello incidentale’ il ricorrente evidenzia che la società in appello aveva chiesto soltanto che fosse dichiarato che il committente era debitore anche dell’ulteriore importo di Euro 16.074,40 a titolo di iva anticipata dalla società sulla fattura insoluta n. 104/1 del 18-8-2005.
11.1. Il motivo è infondato, perché già nell’atto di citazione di primo grado -che la Corte deve esaminare essendo stato dedotto vizio in procedendola società aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento a suo favore dell’importo capitale ‘ oltre iva come per legge’ ; nella comparsa di costituzione di secondo grado con appello incidentale la società non aveva formulato alcuna rinuncia relativamente alla richiesta dell’iva . Quindi la Corte d’appello, nel riconoscere alla società il diritto a percepire l’iv a su ll’importo di Euro 389.799,97, per il fatto che le opere dedotte in giudizio costituivano prestazioni imponibili ai sensi del d.P.R. 633/1972, ha esercitato il suo
potere di interpretazione della domanda e del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dal tenore complessivo dell’atto e dal provvedimento richiesto e non solo dal contenuto letterale delle conclusioni (Cass. Sez. 3 8-1-2010 n. 75 Rv. 611055-01, Cass. Sez. 3 28-7-2005 n. 15802 Rv. 583224-01). Si esclude che dovesse essere proposto specifico motivo di ricorso incidentale sul punto della debenza dell’iva sull’importo del corrispettivo complessivo riconosciuto alla società appaltatrice: la sentenza di primo grado non aveva emesso una pronuncia di esclusione della debenza dell’iva che dovesse essere oggetto di impugnazione e sussistono i presupposti anche per applicare il principio secondo il quale è esigibile l’iva sulla sorte capitale di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta anche nel caso in cui il titolo sia carente sul punto (Cass. Sez. 3 12-3-2013 n. 6111 Rv. 625492-01).
12.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione