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Accessione del possesso e regime tavolare: la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8621/2024, ha stabilito che l’istituto dell’accessione del possesso è compatibile con il regime tavolare, anche in assenza di una formale intavolazione (registrazione) del diritto. Il caso riguardava l’acquirente di un immobile che intendeva usucapire delle porzioni condominiali inglobate nel suo appartamento dai precedenti proprietari. La Corte ha chiarito che, per unire il proprio possesso a quello del dante causa, è sufficiente un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto, la cui analisi è fondamentale per verificare il collegamento tra i due possessi. La sentenza della Corte d’Appello è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione basata su questo principio.

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Accessione del Possesso nel Regime Tavolare: La Cassazione Apre a Nuove Prospettive

L’istituto dell’accessione del possesso, previsto dall’art. 1146 del Codice Civile, rappresenta uno strumento fondamentale per chi intende acquistare una proprietà per usucapione. Ma cosa succede quando questo principio si scontra con la rigidità del regime tavolare, dove la registrazione è tutto? Con l’ordinanza n. 8621/2024, la Corte di Cassazione offre un chiarimento cruciale, affermando la compatibilità tra i due istituti e sottolineando l’importanza di analizzare il titolo di trasferimento.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine dall’acquisto di un appartamento in un’asta giudiziaria. L’acquirente si rendeva conto che l’immobile era stato ampliato nel tempo dai precedenti proprietari, i quali avevano inglobato alcune porzioni di aree comuni del condominio. Forte di un possesso che, sommato a quello dei suoi predecessori, superava i 50 anni, l’acquirente citava in giudizio il condominio per ottenere una sentenza che accertasse l’avvenuta usucapione di tali aree.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda. Secondo i giudici di merito, nel regime tavolare l’acquirente a non domino (cioè da chi non è proprietario) non può unire il suo possesso a quello del dante causa. La ragione? La mancanza di intavolazione (la registrazione nel sistema tavolare) delle porzioni contese farebbe venire meno il “titolo idoneo” al trasferimento, requisito essenziale per l’operatività dell’accessione del possesso.

La Decisione della Corte di Cassazione sull’Accessione del Possesso

La Suprema Corte ha ribaltato questa interpretazione, ritenendola eccessivamente restrittiva e non in linea con la funzione stessa dell’istituto. I giudici hanno affermato che l’accessione del possesso è pienamente compatibile con il sistema tavolare. L’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui l’istituto sarebbe sempre incompatibile, è stata giudicata errata.

Il cuore della decisione risiede nella natura del “titolo” richiesto dall’art. 1146 c.c. La Cassazione chiarisce che l’accessione del possesso presuppone, per sua stessa natura, un titolo che non sia pienamente efficace a trasferire la proprietà (altrimenti l’usucapione non sarebbe necessaria), ma che sia “astrattamente idoneo”. La mancata intavolazione di una servitù o di una porzione di immobile non comporta l’inefficacia assoluta del titolo ai fini del possesso, ma rientra nella “fisiologia” dell’istituto.

Le Motivazioni

La Corte di Cassazione motiva la sua decisione spiegando che l’incompatibilità tra accessione e regime tavolare sussiste solo in caso di assoluta carenza di un titolo. Quando invece un titolo di trasferimento esiste (nel caso di specie, il decreto di trasferimento a seguito di asta), il compito del giudice è quello di esaminarne il contenuto per verificare se, al di là della mancata registrazione formale, vi siano elementi sufficienti a dimostrare la continuità del possesso tra il dante causa e l’avente causa.

In pratica, l’atto di trasferimento, pur non essendo perfetto dal punto di vista tavolare per le parti inglobate, funge da anello di congiunzione tra i due periodi di possesso. È proprio l’esistenza di un difetto nel trasferimento (come la mancata titolarità in capo all’alienante) che rende necessario ricorrere all’usucapione e, di conseguenza, all’accessione del possesso. Negare questa possibilità nel sistema tavolare equivarrebbe a svuotare di significato l’istituto stesso in quelle specifiche aree geografiche.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Trieste. Quest’ultima dovrà procedere a un nuovo esame, verificando se il decreto di trasferimento dell’immobile, unitamente agli elementi di fatto già accertati (come il possesso ultra cinquantennale), consenta di ritenere trasferito anche il possesso delle aree comuni inglobate, superando così l’ostacolo della mancata intavolazione.

Le Conclusioni

Questa ordinanza segna un punto importante per la tutela dei diritti immobiliari nelle zone soggette al regime tavolare. La decisione chiarisce che la rigidità del sistema di registrazione non può cancellare il principio sostanziale dell’accessione del possesso. Si apre così la porta a un’analisi più concreta e meno formalistica dei titoli di trasferimento, valorizzando la continuità del possesso e offrendo una maggiore tutela a chi acquista immobili con storie complesse e non perfettamente allineate con le risultanze catastali e tavolari. La palla passa ora ai giudici di merito, chiamati a un’attenta valutazione caso per caso del contenuto degli atti traslativi.

È possibile unire il proprio possesso a quello del precedente proprietario (accessione del possesso) in un’area soggetta a regime tavolare?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’istituto dell’accessione del possesso è compatibile con il sistema tavolare, a condizione che esista un titolo che giustifichi il trasferimento del possesso.

La mancata registrazione (intavolazione) di una parte dell’immobile impedisce sempre l’accessione del possesso?
No. Secondo la Corte, la mancata intavolazione non è un ostacolo assoluto. L’inefficacia del titolo a trasferire la proprietà formale è una caratteristica tipica delle situazioni in cui si ricorre all’accessione del possesso per usucapire un bene.

Cosa deve verificare il giudice per ammettere l’accessione del possesso nel regime tavolare?
Il giudice deve esaminare il titolo di trasferimento per accertare se contenga elementi idonei a dimostrare che, unitamente al bene principale, sia stato trasferito anche il possesso delle porzioni non formalmente registrate, garantendo così la continuità tra il possesso del vecchio e del nuovo proprietario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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